CIRCOLARE N. 3/2000

 

Assicurazione obbligatoria INAIL

 Il Decreto Legistrativo n. 38 del 23.02.2000 ha esteso l’obbligo assicurativo infortunistico ad altre tre nuove categorie di soggetti; quella dei lavoratori dell’area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e quella degli sportivi professionisti,  purché però l’attività svolta risulti essere potenzialmente rischiosa.

Una definizione di rischio che l’istituto ritiene particolarmente ampia, comprendendovi anche il semplice utilizzo di macchine elettriche di  ufficio (computer) così come l’utilizzo di una vettura per spostamenti dovuti per servizio.

Per lavoratori parasubordinati si intendono tutti i soggetti indicati all’articolo 49 secondo comma lettera a) DPR 22/12/1986 n. 917 e  più precisamente:

  • I percettori di reddito derivante dall’ufficio di Amministratore, Sindaco o revisore;
  • I percettori di reddito derivante da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • I percettori di reddito derivanti dalla partecipazione a collegi e commissioni
  • I percettori di reddito derivanti da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Il committente è tenuto, per questi soggetti, a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 30/06/1965 n.1124.

Entro il 15 aprile (termine per l’iscrizione dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione ante entrata in vigore del presente decreto legislativo) si dovrà provvedere all’iscrizione del collaboratore; detto termine massimo è applicabile anche alle denunce dovute in relazione a collaborazioni iniziate/cessate tra il 16 marzo 2000 e il 15 aprile 2000.  Dopo tale termine  andrà a regime quanto disposto dall’articolo 12 del DPR 22/12/1986 N. 917, che prevede l’iscrizione del soggetto cinque giorni prima dell’inizio dei lavori .

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, così come già previsto per il contributo previdenziale.

Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, al netto delle detrazioni di cui all’art. 50 comma 8 DPR 917/86. L’importo così determinato costituisce la base imponibile su cui determinare il premio dovuto nei limiti stabiliti dall’art. 116 del T.U. n. 1124/65 che stabilisce i limiti minimi e massimi (pari a Lire 21.382.000 – Lire 39.709.000). Il tasso applicabile all’attività svolta sarà quello applicabile all’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.

 Rimaniamo in attesa di Vostra comunicazione ai fini dell’eventuale conferimento d’incarico per l’iscrizione di nominativi da Voi segnalati entro e non oltre il 5 aprile 2000.

 Un’altra importante novità introdotta dal D.Lgs 38 che riguarda tutti i datori di lavoro è il nuovo termine per la presentazione delle denuncie di inizio/cessazione del rapporto di lavoro dipendente da inviare all’INAL. L’articolo 14 prevede che la denunzia deve essere effettuata LO STESSO GIORNO in cui si inizia o cessa il rapporto di lavoro dipendente.

La sanzione amministrativa prevista in caso di omessa o errata comunicazione è pari a Lire centomila per lavoratore.

                                                                  Studio Dr. Vincenzo Truppa