CIRCOLARE N. 3/2000
Assicurazione obbligatoria
INAIL
Il Decreto Legistrativo
n. 38 del 23.02.2000 ha esteso l’obbligo assicurativo infortunistico
ad altre tre nuove categorie di soggetti; quella dei lavoratori
dell’area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e quella
degli sportivi professionisti,
purché però l’attività svolta risulti essere potenzialmente
rischiosa.
Una definizione di rischio
che l’istituto ritiene particolarmente ampia, comprendendovi anche
il semplice utilizzo di macchine elettriche di ufficio (computer) così come l’utilizzo
di una vettura per spostamenti dovuti per servizio.
Per lavoratori parasubordinati
si intendono tutti i soggetti indicati all’articolo 49 secondo
comma lettera a) DPR 22/12/1986 n. 917 e più precisamente:
- I percettori di
reddito derivante dall’ufficio di Amministratore, Sindaco
o revisore;
- I percettori di
reddito derivante da collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
- I percettori di
reddito derivanti dalla partecipazione a collegi e commissioni
- I percettori di
reddito derivanti da altri rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa
Il committente è tenuto,
per questi soggetti, a tutti gli adempimenti del datore di lavoro
previsti dal DPR 30/06/1965 n.1124.
Entro il 15 aprile (termine
per l’iscrizione dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione
ante entrata in vigore del presente decreto legislativo) si dovrà
provvedere all’iscrizione del collaboratore; detto termine massimo
è applicabile anche alle denunce dovute in relazione a collaborazioni
iniziate/cessate tra il 16 marzo 2000 e il 15 aprile 2000. Dopo tale termine andrà a regime quanto disposto dall’articolo
12 del DPR 22/12/1986 N. 917, che prevede l’iscrizione del soggetto
cinque giorni prima dell’inizio dei lavori .
Il premio assicurativo
è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e
di due terzi a carico del committente, così come già previsto
per il contributo previdenziale.
Ai fini del calcolo
del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente
percepiti, al netto delle detrazioni di cui all’art. 50 comma
8 DPR 917/86. L’importo così determinato costituisce la base imponibile
su cui determinare il premio dovuto nei limiti stabiliti dall’art.
116 del T.U. n. 1124/65 che stabilisce i limiti minimi e massimi
(pari a Lire 21.382.000 – Lire 39.709.000). Il tasso applicabile
all’attività svolta sarà quello applicabile all’azienda qualora
l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario,
dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
Rimaniamo in attesa
di Vostra comunicazione ai fini dell’eventuale conferimento d’incarico
per l’iscrizione di nominativi da Voi segnalati entro e non oltre
il 5 aprile 2000.
Un’altra importante
novità introdotta dal D.Lgs 38 che riguarda tutti i datori
di lavoro è il nuovo termine per la presentazione delle denuncie
di inizio/cessazione del rapporto di lavoro dipendente da inviare
all’INAL. L’articolo 14 prevede che la denunzia deve essere
effettuata LO STESSO GIORNO in cui si inizia
o cessa il rapporto di lavoro dipendente.
La sanzione amministrativa
prevista in caso di omessa o errata comunicazione è pari a Lire
centomila per lavoratore.
Studio
Dr. Vincenzo Truppa