CIRCOLARE 04/2000
IL
COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000
E’
stato finalmente approvato il collegato fiscale alla Legge finanziaria.
Sono moltissime le novità contenute nel provvedimento fiscale
in questione; la presente circolare ha la finalità di elencare
i provvedimenti di maggior interesse.
Disposizioni
in materia di imprese estere partecipate (Art. 1)
Con l’inserimento del nuovo art. 127-bis. nel T.u.i.r. viene introdotto
nell’ordinamento italiano la figura della “controlled foreign
compagnies legislation”. Viene principalmente introdotto il concetto
che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o
indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta
persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro
ente, residente o localizzato in stati o territori con regime
fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio
o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
I
redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma
1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non inferiore al 27%. Dall’imposta così determinata sono ammesse
in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo.
Viene
inoltre inserito nell’art. 76 una disposizione per cui non sono
ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese
domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti
all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. E’ fatta
salva, comunque la possibilità della prova contraria, sulla effettività
delle operazioni intercorse.
Le
modifiche alla legge Visco (Art. 3)
Tra
le numerose novità introdotte, si segnala che l’art. 3 del provvedimento,
superando la vecchia interpretazione ministeriale, stabilisce,
tra l’altro, che gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi di imposta agevolati,
anche se iniziati in periodi precedenti.
Viene
inoltre ampliata la categoria di immobili alle categoria catastali
D/1, D/2, D/3 e D/8.
E’
stata inserita una disposizione antielusiva molto simile a quella
a suo tempo introdotta nell’ambito della cosiddetta “Tremonti”,
nell’ambito delle dismissioni che avvengono nel biennio successivo
all’investimento agevolato.
Regolarizzazione
delle società di fatto (Art. 3)
Sono
stati riaperti i termini per la regolarizzazione delle società
di fatto esistenti alla data del 31 luglio scorso.
Modifiche
ai regimi agevolati per le ristrutturazioni aziendali (Art. 6)
L’art.
6 contenente norme sull’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento
sostituisce l’imposta sostitutiva del 27% con quella del 19%.
L’imposta
sostitutiva, così modificata deve però essere versata in un’unica
soluzione.
Rivalutazione
dei beni (Art. 9).
I
soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del Testo unico delle imposte sui redditi possono, anche in deroga
all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione
di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali,
con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società
controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal
bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
La
rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 9, per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
I
valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione
non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili
ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione
nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate
in mercati regolamentati italiani o esteri.
Sui
maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive pari al 19% relativamente ai beni ammortizzabili
e pari al 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.
L’imposta
sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali
di pari importo.
Le
disposizioni sulla rivalutazione si applicano, per i beni relativi
alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1,
lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché
alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello
stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano
attività commerciali nel territorio dello stato mediante stabili
organizzazioni.
Regolarizzazione
degli adempimenti degli intermediari (Art. 23)
I
sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato
le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1° luglio
1998 al 31 dicembre 1999 ovvero non hanno eseguito i versamenti
relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi,
versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate
degli interessi calcolati al tasso legale.
Modifiche
in tema di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 33)
Le
novità più rilevante riguarda l’assimilazione a lavoro dipendente
di alcune fattispecie che rientravano nelle collaborazioni. Afferma
infatti l’art. 33 che rientrano nell’art. 47 del T.u.i.r. le somme
ed i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, alla
collaborazione a giornali e riviste, enciclopedie, nonché quelli
percepiti in relazione ad altri raporti di collaborazione aventi
per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino
nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente
di cui all’art. 46 o nell’oggetto dell’arte o professione di cui
all’art. 49.
Erogazioni
liberali per progetti culturali (Art. 36)
1.
All’articolo 65, comma 2, del Testo unico delle imposte
sui redditi, è aggiunta la possibilità di dedurre le erogazioni
liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi
culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Aliquota
Iva del 10% per le strutture ricettive (Art. 47)
Al
numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: “nelle aziende alberghiere e nei parchi
di campeggio” sono sostituite dalle seguenti: “nelle strutture
ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.
217, e successive modificazioni”.
Nella
tabella A, parte III, allegata al decreto del presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 121) le parole: “ escluse le categorie di lusso” sono
soppresse.
Termini
per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di
affitto (Art. 68)
L’attestato
di pagamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, deve
essere presentato all’ufficio del registro non più entro venti
giorni, ma entro trenta giorni.
Norme
in materia di imposta di successione (Art. 68-bis)
Sono
stati modificati molti punti sulla determinazione e sulle aliquote
dell’imposta in oggetto, che, alla luce delle novità assume caratteristiche
praticamente differenti dalle precedenti. I clienti interessati
a questo aspetto sono pregati di contattare lo Studio.
Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore
e sui parametri (Art. 69)
Gli
accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati senza
pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento
alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato
oggetto degli accertamenti stessi. Intervenuta definizione, ai
sensi delle disposizioni in materia di accertamenti con adesione
e di conciliazione giudiziale, non esclude l’esercizio dell’ulteriore
azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali
oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi
elementi, indipendentemente dai limiti previsti dal citato decreto
legislativo n. 218 del 1997.
La
disposizione citata si applica anche in caso di intervenuta definizione
degli accertamenti basati sui parametri.
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore (Art. 70)
Per
il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi
di settore, approvati con decreti del ministro delle finanze del
30 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi
ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli
a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore.
Anche
ai fini dell’adeguamento del volume di affari risultante dall’applicazione
degli studi di settore, può essere operato, ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi,
effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Lo
studio è a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento
in merito.
Studio Dr. Vincenzo
Truppa