CIRCOLARE 04/2000

 IL COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000

E’ stato finalmente approvato il collegato fiscale alla Legge finanziaria. Sono moltissime le novità contenute nel provvedimento fiscale in questione; la presente circolare ha la finalità di elencare i provvedimenti di maggior interesse.

 Disposizioni in materia di imprese estere partecipate (Art. 1)

Con l’inserimento del nuovo art. 127-bis. nel T.u.i.r. viene introdotto nell’ordinamento italiano la figura della “controlled foreign compagnies legislation”. Viene principalmente introdotto il concetto che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Viene inoltre inserito nell’art. 76 una disposizione per cui non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. E’ fatta salva, comunque la possibilità della prova contraria, sulla effettività delle operazioni intercorse.

Le modifiche alla legge Visco (Art. 3)

Tra le numerose novità introdotte, si segnala che l’art. 3 del provvedimento, superando la vecchia interpretazione ministeriale, stabilisce, tra l’altro, che gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi di imposta agevolati, anche se iniziati in periodi precedenti.

Viene inoltre ampliata la categoria di immobili alle categoria catastali D/1, D/2, D/3 e D/8.

E’ stata inserita una disposizione antielusiva molto simile a quella a suo tempo introdotta nell’ambito della cosiddetta “Tremonti”, nell’ambito delle dismissioni che avvengono nel biennio successivo all’investimento agevolato.

Regolarizzazione delle società di fatto (Art. 3)

Sono stati riaperti i termini per la regolarizzazione delle società di fatto esistenti alla data del 31 luglio scorso.

Modifiche ai regimi agevolati per le ristrutturazioni aziendali (Art. 6)

L’art. 6 contenente norme sull’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento sostituisce l’imposta sostitutiva del 27% con quella del 19%.

L’imposta sostitutiva, così modificata deve però essere versata in un’unica soluzione.

Rivalutazione dei beni (Art. 9).

I soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 9, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19% relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Le disposizioni sulla rivalutazione si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni.

Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari (Art. 23)

I sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Modifiche in tema di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 33)

Le novità più rilevante riguarda l’assimilazione a lavoro dipendente di alcune fattispecie che rientravano nelle collaborazioni. Afferma infatti l’art. 33 che rientrano nell’art. 47 del T.u.i.r. le somme ed i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, alla collaborazione a giornali e riviste, enciclopedie, nonché quelli percepiti in relazione ad altri raporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46 o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49.

Erogazioni liberali per progetti culturali (Art. 36)

1.      All’articolo 65, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunta la possibilità di dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Aliquota Iva del 10% per le strutture ricettive (Art. 47)

Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio” sono sostituite dalle seguenti: “nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni”.

Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 121) le parole: “ escluse le categorie di lusso” sono soppresse.

Termini per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di affitto (Art. 68)

L’attestato di pagamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, deve essere presentato all’ufficio del registro non più entro venti giorni, ma entro trenta giorni.

Norme in materia di imposta di successione (Art. 68-bis)

Sono stati modificati molti punti sulla determinazione e sulle aliquote dell’imposta in oggetto, che, alla luce delle novità assume caratteristiche praticamente differenti dalle precedenti. I clienti interessati a questo aspetto sono pregati di contattare lo Studio.

 Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri (Art. 69)

Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi. Intervenuta definizione, ai sensi delle disposizioni in materia di accertamenti con adesione e di conciliazione giudiziale, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

 La disposizione citata si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri.

 Adeguamento alle risultanze degli studi di settore (Art. 70)

Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del ministro delle finanze del 30 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore.

Anche ai fini dell’adeguamento del volume di affari risultante dall’applicazione degli studi di settore, può essere operato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Lo studio è a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

                                                             Studio Dr. Vincenzo Truppa