CIRCOLARE N 6/2000
Sentenze della Corte di Cassazione sull’applicazione degli
interessi da parte degli istituti bancari.
Con
riferimento alla nostra precedente circolare n. 8/99 relativa
alle modifiche intervenute nel Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia avevamo portato a Vostra conoscenza tre
decisioni della Corte di Cassazione, n. 2374/99, n. 3096/99 e
n. 12507/99, con le quali è stata dichiarata illegittima la prassi
applicata dagli istituti bancari di applicare una diversa periodicità
nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, creando
quindi un evidente disparità di trattamento a favore degli istituti
stessi
Per
il futuro, quindi, gli istituti bancari dovranno attenersi a tali
nuove indicazioni mentre
per il passato era stato emanato il D.lgs 4 agosto 1999
con il quale veniva stabilito che le sentenze della Corte di Cassazione
non potevano trovare applicazione retroattiva. Tale decreto è
stato però dichiarato illegittimo con la sentenza n. 425/2000
della Corte Costituzionale.
Pertanto,
stante l’annullamento del decreto del 4 agosto 1999, tutte le
persone fisiche e giuridiche che dall’ottobre 1990 sino al 30
giugno 2000 hanno pagato interessi passivi alle banche per affidamenti,
scoperti di conto o prestiti personali,
possono richiedere agli istituti bancari il ricalcolo e la restituzione
degli interessi passivi eccedenti.
Inoltre le sentenze della Corte di
Cassazione n. 5286 del 26 ottobre 1999 - 22 aprile 2000 e n. 14899/2000
hanno dichiarato
illegittimi gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo
a tasso fisso superiori alla soglia di usura anche se relativi
a contratti di mutuo stipulati prima del 1996 (anno di entrata
in vigore della normativa anti usura) e pertanto è possibile presentare
la richiesta di rideterminazione dei tassi applicati. Tale possibilità
è prevista anche per i mutui espressi in valuta purchè i tassi
applicati siano superiori alla soglia anti usura.
I
soggetti interessati a promuovere tali iniziativa presso le proprie
banche o presso gli Istituti di credito fondiario, sono invitati
a mettersi in contatto con lo Studio per la predisposizione e
l’inoltro delle richieste, nonché per delineare una strategia
comune per l’eventuale proseguio delle vertenze in sede legale.
Rimanendo
a disposizione per ogni altra eventuale necessità o chiarimento,
cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Studio
Dr. Vincenzo Truppa