CIRCOLARE N. 08/2000

 

Gli omaggi natalizi e la disciplina IVA

 La disciplina relativa alle cessioni gratuite non ha subito modifiche di sorta rispetto a quanto disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dal DLgs n. 313 del 2 settembre 1997.

Sembra utile, comunque, in occasione di questo periodo prenatalizio, riproporre alcune linee guida di comportamento con riferimento alle diverse categorie di omaggi.

 1 – Campioni gratuiti di modico valore

La cessione di campioni gratuiti è esclusa dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett d) del Dpr n. 633/72 a condizione che:

·       siano campioni di modico valore;

·       riportino la dicitura “CAMPIONE GRATUITO” in modo evidente ed indelebile.

In questi casi è comunque detraibile l’imposta assolta in relazione a tali cessioni in base a quanto disposto dall’art. 19, c. 3, lett c), del Dpr n. 633/72.

 2 – Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Anche la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa è esclusa dall’applicazione dell’Iva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2, c. 2, n. 4) e 19-bis1, c. 1. lett. h) del Dpr n. 633/72.

Il Ministero con la circolare n. 188/E del 1998 ha infatti chiarito che: “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del Dpr n. 633/72, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4”.

Alla luce di ciò deve pertanto ritenersi superata la distinzione tra beni non oggetto dell’attività dell’impresa di costo unitario superiore o inferiore a L. 50.000.

 3 – Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Deve invece essere assoggettata ad Iva la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa.

Indipendentemente infatti dall’imputazione del costo relativo all’acquisto dei beni tra le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, la circolare n. 188/E del 1998 afferma che: “ gli acquisti di beni destinati ad essere  ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate a imposta ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4, del Dpr n. 633 del 1972”.

Per quanto riguarda gli adempimenti da osservare per assoggettare ad Iva le suddette cessioni occorre ricordare che il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure:

a)       emissione di regolare fattura in duplice esemplare di cui uno da inviare al cliente. In questo caso, non essendoci obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, c. 3. del Dpr n. 633/72, il contribuente dovrà segnalare in fattura se ha addebitato o meno al cliente la sola imposta. E’ chiaro che il destinatario dell’omaggio, se paga l’Iva potrà poi portarsela in detrazione.

b)      annotazione su apposito “registro degli omaggi” debitamente numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del Dpr n. 633/72. Su tale registro dovranno essere indicati anche le generalità del cessionario, il valore normale dei beni ceduti in ciascun giorno, con l’aliquota applicabile e la relativa imposta distinta per aliquote.

c)      emissione di autofattura per ogni cessione gratuita o per tutte le cessioni effettuate nel mese indicato la dicitura “AUTOFATTURA PER OMAGGI”, il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta. Tale autofattura dovrà essere annotata nel registro delle fatture emesse.

 4- Omaggi ai dipendenti

Si ricorda infine che le cessioni gratuite di beni ai dipendenti sono escluse dall’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4) del Dpr n. 633/72 in quanto, come precisato dal Ministero nella risoluzione n. 666305 del 16 ottobre 1990, le relative operazioni vengono considerate prive del requisito dell’inerenza all’attività propria dell’impresa con conseguente indetraibilità dell’Iva relativa.

 Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                       

                                               Studio Dr. Vincenzo Truppa