CIRCOLARE N. 08/2000
Gli omaggi natalizi e la disciplina IVA
La disciplina relativa alle cessioni
gratuite non ha subito modifiche di sorta rispetto a quanto disposto,
a decorrere dal 1° gennaio 1998, dal DLgs n. 313 del 2 settembre
1997.
Sembra utile, comunque, in occasione
di questo periodo prenatalizio, riproporre alcune linee guida
di comportamento con riferimento alle diverse categorie di omaggi.
1 – Campioni gratuiti
di modico valore
La cessione di campioni
gratuiti è esclusa dall’applicazione dell’Iva ai sensi
dell’art. 2, c. 3, lett d) del Dpr n. 633/72 a condizione
che:
·
siano campioni di modico
valore;
·
riportino la dicitura
“CAMPIONE GRATUITO” in modo evidente ed indelebile.
In questi casi è comunque
detraibile l’imposta assolta in relazione a tali cessioni in base
a quanto disposto dall’art. 19, c. 3, lett c), del Dpr
n. 633/72.
2 – Beni non rientranti
nell’attività propria dell’impresa
Anche
la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio
non rientrano nell’attività propria dell’impresa è esclusa
dall’applicazione dell’Iva ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 2, c. 2, n. 4) e 19-bis1, c. 1. lett. h) del
Dpr n. 633/72.
Il
Ministero con la circolare n. 188/E del 1998 ha infatti chiarito
che: “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente,
la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività
propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza
con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del Dpr n. 633/72, a prescindere
dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la
successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante
ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero
4”.
Alla
luce di ciò deve pertanto ritenersi superata la distinzione tra
beni non oggetto dell’attività dell’impresa di costo unitario
superiore o inferiore a L. 50.000.
3
– Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Deve
invece essere assoggettata ad Iva la cessione gratuita di beni
la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria
dell’impresa.
Indipendentemente
infatti dall’imputazione del costo relativo all’acquisto dei beni
tra le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette,
la circolare n. 188/E del 1998 afferma che: “ gli acquisti
di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività
propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza
e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate a imposta
ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4, del Dpr n.
633 del 1972”.
Per
quanto riguarda gli adempimenti da osservare per assoggettare
ad Iva le suddette cessioni occorre ricordare che il contribuente
può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure:
a)
emissione
di regolare fattura
in duplice esemplare di cui uno da inviare al cliente. In questo
caso, non essendoci obbligo di rivalsa ai sensi dell’art.
18, c. 3. del Dpr n. 633/72, il contribuente dovrà segnalare in
fattura se ha addebitato o meno al cliente la sola imposta. E’
chiaro che il destinatario dell’omaggio, se paga l’Iva potrà poi
portarsela in detrazione.
b) annotazione
su apposito “registro degli omaggi”
debitamente numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del Dpr n.
633/72. Su tale registro dovranno essere indicati anche le generalità
del cessionario, il valore normale dei beni ceduti in ciascun
giorno, con l’aliquota applicabile e la relativa imposta distinta
per aliquote.
c) emissione
di autofattura
per ogni cessione gratuita o per tutte le cessioni effettuate
nel mese indicato la dicitura “AUTOFATTURA PER OMAGGI”, il valore
normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta.
Tale autofattura dovrà essere annotata nel registro delle fatture
emesse.
4-
Omaggi ai dipendenti
Si
ricorda infine che le cessioni gratuite di beni ai dipendenti
sono escluse dall’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4)
del Dpr n. 633/72 in quanto, come precisato dal Ministero nella
risoluzione n. 666305 del 16 ottobre 1990, le relative operazioni
vengono considerate prive del requisito dell’inerenza all’attività
propria dell’impresa con conseguente indetraibilità dell’Iva
relativa.
Lo
Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. Vincenzo Truppa