CIRCOLARE N. 01/2001
Stampa registri contabili
I nuovi termini per la stampa dei dati memorizzati
su supporti informatici
Con
l’approvazione dell’art. 3 comma 4 della L. 342/2000 (il cosiddetto
collegato fiscale) il legislatore permette ai contribuenti che
adottano sistemi meccanografici, di riversare sui bollati gli
accadimenti aziendali dell’esercizio, entro il termine più ampio
fissato per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali
(redditi e IVA).
Disposizioni civilistiche
Il
codice civile fa obbligo all’imprenditore di tenere il libro giornale,
il libro degli inventari nonché le altre scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
In
particolare, il libro giornale costituisce il documento fondamentale
per la rilevazione di tutti i fatti della gestione aziendale;
in esso trovano espressione e documentazione non soltanto tutte
le operazioni effettuate, ma anche tutti gli accadimenti, volontari
o involontari, che comunque incidono nella misura e nella composizione
del patrimonio aziendale.
Nel
libro giornale è, quindi, riprodotta tutta la vita dell’impresa
in ordine cronologico dalle sue origini alla sua liquidazione.
Ai
sensi dell’art. 2215 del codice civile, il libro giornale prima
di essere messo in uso, deve essere progressivamente numerato
in ogni pagina e bollato in ogni foglio.
La
normativa post-collegato
La
modifica legislativa apportata dall’art. 3 del collegato fiscale
amplia i termini entro cui la contabilità memorizzata su supporti
informatici deve essere stampata sui registri, con evidenti vantaggi
per gli addetti ai lavori.
La
disposizione prevede, infatti, che a tutti gli effetti di legge,
la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici
è considerata regolare in difetto di trascrizione sui supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio
per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione
delle relative dichiarazioni annuali.
Da
ora in poi, pertanto sarà possibile predisporre la contabilità
con sistemi informatici, anche se non è riversata sul bollato
o sui registri Iva, se i dati contabili di un determinato esercizio
vengono stampati entro i termini previsti per la presentazione
delle relative dichiarazioni annuali.
Pertanto:
·
la stampa del libro giornale relativo all’anno
2000, potrà essere effettuata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000; quindi,
per le persone fisiche e le società di persone entro il prossimo
30 giugno 2001, mentre per le società di capitali entro il mese
successivo all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2000;
·
la stampa dei registri rilevanti ai fini Iva
che riguardano le operazioni di acquisto e di vendita effettuate
nell’anno 2000, potrà essere realizzata entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale Iva.
Sembra
opportuno precisare che naturalmente non rileva il termine previsto
per l’invio telematico, che rappresenta una indicazione connessa
ad un adempimento differente dalla presentazione.
Chiaramente
il termine per l’invio telematico sarà rilevante solo per quei
soggetti, abilitati alla trasmissione telematica, obbligati alla
presentazione del modello Unico per la loro attività, nei confronti
dei quali il termine di presentazione coincide con quello per
l’invio.
Lo
Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
Studio Dr. Vincenzo Truppa