CIRCOLARE N. 01/2001 

Stampa registri contabili

I nuovi termini per la stampa dei dati memorizzati su supporti informatici

Con l’approvazione dell’art. 3 comma 4 della L. 342/2000 (il cosiddetto collegato fiscale) il legislatore permette ai contribuenti che adottano sistemi meccanografici, di riversare sui bollati gli accadimenti aziendali dell’esercizio, entro il termine più ampio fissato per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali (redditi e IVA). 

Disposizioni civilistiche

 Il codice civile fa obbligo all’imprenditore di tenere il libro giornale, il libro degli inventari nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

In particolare, il libro giornale costituisce il documento fondamentale per la rilevazione di tutti i fatti della gestione aziendale; in esso trovano espressione e documentazione non soltanto tutte le operazioni effettuate, ma anche tutti gli accadimenti, volontari o involontari, che comunque incidono nella misura e nella composizione del patrimonio aziendale.

Nel libro giornale è, quindi, riprodotta tutta la vita dell’impresa in ordine cronologico dalle sue origini alla sua liquidazione.

Ai sensi dell’art. 2215 del codice civile, il libro giornale prima di essere messo in uso, deve essere progressivamente numerato in ogni pagina e bollato in ogni foglio.

 La normativa post-collegato

 La modifica legislativa apportata dall’art. 3 del collegato fiscale amplia i termini entro cui la contabilità memorizzata su supporti informatici deve essere stampata sui registri, con evidenti vantaggi per gli addetti ai lavori.

La disposizione prevede, infatti, che a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione sui supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Da ora in poi, pertanto sarà possibile predisporre la contabilità con sistemi informatici, anche se non è riversata sul bollato o sui registri Iva, se i dati contabili di un determinato esercizio vengono stampati entro i termini previsti per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Pertanto:

·        la stampa del libro giornale relativo all’anno 2000, potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000; quindi, per le persone fisiche e le società di persone entro il prossimo 30 giugno 2001, mentre per le società di capitali entro il mese successivo all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2000;

·        la stampa dei registri rilevanti ai fini Iva che riguardano le operazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 2000, potrà essere realizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Sembra opportuno precisare che naturalmente non rileva il termine previsto per l’invio telematico, che rappresenta una indicazione connessa ad un adempimento differente dalla presentazione.

Chiaramente il termine per l’invio telematico sarà rilevante solo per quei soggetti, abilitati alla trasmissione telematica, obbligati alla presentazione del modello Unico per la loro attività, nei confronti dei quali il termine di presentazione coincide con quello per l’invio.

 Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                                                      Studio Dr. Vincenzo Truppa