Inoltre, a differenza delle vecchie collaborazioni, viene ripresa
in toto la definizione propria del primo comma dell’articolo
48 del TUIR, in materia di lavoro dipendente, disponendo che,
d’ora in avanti, rientreranno in tale tipologia di reddito tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti,
anche sotto forma di erogazioni liberali.
1-
I nuovi adempimenti per i committenti
La nuova qualificazione dei redditi di
collaborazione comporta a carico dei committenti nuovi e più
onerosi adempimenti, quali:
1.
la ritenuta sui compensi, sempre dal 1° gennaio 2001,
non sarà più del 20%, come è stato fino al 31 dicembre 2000,
peraltro prevista dall’articolo 25 del DPR 600/73 (ritenuta
sui redditi di lavoro autonomo), ma, all’atto del pagamento
del compenso, sarà operata una ritenuta sulla base di quanto
disposto dall’articolo 24 DPR 600/73 (ritenuta sui redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente),
2.
calcolata sulla base dell’aliquota
propria degli scaglioni di reddito IRPEF corrispondenti alla
somma erogata;
3.
applicazione delle detrazioni previste per i lavoratori
dipendenti, da calcolare in proporzione alla durata del contratto,
a richiesta del collaboratore;
4.
applicazione delle addizionali all’IRPEF;
5.
rilascio della certificazione reddituale mod.Cud;
6.
nel caso di rapporti intrattenuti durante l’anno con
più sostituti, il collaboratore a fine anno potrà chiedere ad
un sostituto, con il quale il rapporto di collaborazione è in
corso in quel momento, il conguaglio complessivo, scomputando
dalle imposte dovute le ritenute operate dai vari sostituti;
qualora il collaboratore non avanzi tale richiesta, lo stesso
dovrà presentare la dichiarazione dei redditi;
7.
compilazione del modello 770 quadro SA.
Gli
interventi del legislatore sulle collaborazioni coordinate e
continuative comportano, inoltre, l’onere per il datore di lavoro
(committente) di annotare sui libri obbligatori sia i dati relativi
all’avvio del lavoro sia quelli relativi alle presenze dei collaboratori;
su quest’ultimo aspetto si attendono, tuttavia, chiarimenti
ministeriali.
Nell’attesa sono intervenute sull’argomento le direzioni regionali
delle entrate del Piemonte e della Lombardia, le quali escludono
l’obbligo del rilascio del prospetto paga da parte del committente,
che dovrà rilasciare, in forma libera, un prospetto dal quale
risultino gli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore.
2
– Come cambia il reddito del collaboratore-dipendente
La prima conseguenza della nuova normativa
in capo al collaboratore è quella che non avrà più diritto all’abbattimento
del 5-6% sui primi 100.000.000 a titolo di deduzione forfetaria
delle spese, il che comporterà, come immediata conseguenza,
l’incremento della base imponibile.
Di
contro, sarà estendibile ai collaboratori la serie di benefit
previsti dall’articolo 48, comma 2, del TUIR; fra essi segnaliamo:
1.
eventuali erogazioni liberali concesse in occasione di
festività o ricorrenze, nei limiti di lire 500.000 annue;
2.
i ticket restaurant nel limite di lire 10.240 giornaliere;
3.
indennità e rimborsi spese.
3
– Il collaboratore-professionista
Non rientrano tra i redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendenti, le somme percepite in relazione
ad una collaborazione che rientra nell’oggetto dell’attività
propria di lavoro autonomo. In questo caso i compensi vengono
attratti tra quelli professionali e come tali andranno trattati.
Anche per i rimborsi spese varranno gli stessi principi previsti
per il professionista. La dottrina prevalente ritiene che per
identificare quali siano questi uffici o collaborazioni che
sono incluse “nell’oggetto dell’attività propria autonoma” occorre
fare riferimento agli ordinamenti professionali che prevedono
tale attività; ad es: per i dottori e ragionieri commercialisti
i rispettivi ordinamenti prevedono che “formano oggetto dell’esercizio
della professione l’amministrazione e la liquidazione di azienda”.
Quindi, fino al 31 dicembre 2000, il compenso che percepisce
un dottore o ragioniere commercialista per la sua qualifica
di amministratore di società è considerato reddito da collaborazione
coordinata e continuativa (mod. Unico, quadro RE sez. II), dall’1°
gennaio 2001 lo stesso compenso verrà attratto nella sfera professionale
(mod. Unico, quadro RE sez. I).
4
– Risvolti ai fini Iva
Le
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività
svolta per professione abituale sono soggette all’IVA. Mentre,
se il professionista effettua collaborazioni che non rientrano
nell’oggetto della professione esercitata, i compensi percepiti
non costituiscono reddito di lavoro autonomo, ma rientrano tra
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e pertanto
sono esclusi da IVA.
5
– Gli effetti ai fini Irap