CIRCOLARE N. 02/2001

 

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

 

 L’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, meglio conosciuta come “collegato alla finanziaria 2000”, fa sì che tutti i redditi da collaborazione coordinata e continuativa si spostino dall’articolo 49, comma 2 lett.a) del TUIR (redditi di lavoro autonomo), all’articolo 47 comma 1 lett. c-bis), che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Una prima considerazione sulla quale dobbiamo porre la nostra attenzione è che il nuovo articolo 47, così formulato, ci permetterà dal 1° gennaio 2001 di comprendere nei redditi in trattazione anche quelli dei lavoratori manuali finora esclusi.

Inoltre, a differenza delle vecchie collaborazioni, viene ripresa in toto la definizione propria del primo comma dell’articolo 48 del TUIR, in materia di lavoro dipendente, disponendo che, d’ora in avanti, rientreranno in tale tipologia di reddito tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali.

 

1-      I nuovi adempimenti per i committenti

La nuova qualificazione dei redditi di collaborazione comporta a carico dei committenti nuovi e più onerosi adempimenti, quali:

1.       la ritenuta sui compensi, sempre dal 1° gennaio 2001, non sarà più del 20%, come è stato fino al 31 dicembre 2000, peraltro prevista dall’articolo 25 del DPR 600/73 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo), ma, all’atto del pagamento del compenso, sarà operata una ritenuta sulla base di quanto disposto dall’articolo 24 DPR 600/73 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente),

2.       calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito IRPEF corrispondenti alla somma erogata;

3.       applicazione delle detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, da calcolare in proporzione alla durata del contratto, a richiesta del collaboratore;

4.       applicazione delle addizionali all’IRPEF;

5.       rilascio della certificazione reddituale mod.Cud;

6.       nel caso di rapporti intrattenuti durante l’anno con più sostituti, il collaboratore a fine anno potrà chiedere ad un sostituto, con il quale il rapporto di collaborazione è in corso in quel momento, il conguaglio complessivo, scomputando dalle imposte dovute le ritenute operate dai vari sostituti; qualora il collaboratore non avanzi tale richiesta, lo stesso dovrà presentare la dichiarazione dei redditi;

7.      compilazione del modello 770 quadro SA.

Gli interventi del legislatore sulle collaborazioni coordinate e continuative comportano, inoltre, l’onere per il datore di lavoro (committente) di annotare sui libri obbligatori sia i dati relativi all’avvio del lavoro sia quelli relativi alle presenze dei collaboratori; su quest’ultimo aspetto si attendono, tuttavia, chiarimenti ministeriali.

Nell’attesa sono intervenute sull’argomento le direzioni regionali delle entrate del Piemonte e della Lombardia, le quali escludono l’obbligo del rilascio del prospetto paga da parte del committente, che dovrà rilasciare, in forma libera, un prospetto dal quale risultino gli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore.

 2 – Come cambia il reddito del collaboratore-dipendente

 La prima conseguenza della nuova normativa in capo al collaboratore è quella che non avrà più diritto all’abbattimento del 5-6% sui primi 100.000.000 a titolo di deduzione forfetaria delle spese, il che comporterà, come immediata conseguenza, l’incremento della base imponibile.

Di contro, sarà estendibile ai collaboratori la serie di benefit previsti dall’articolo 48, comma 2, del TUIR; fra essi segnaliamo:

1.       eventuali erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, nei limiti di lire 500.000 annue;

2.     i ticket restaurant nel limite di lire 10.240 giornaliere;

3.     indennità e rimborsi spese.

 3 – Il collaboratore-professionista

 Non rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, le somme percepite in relazione ad una collaborazione che rientra nell’oggetto dell’attività propria di lavoro autonomo. In questo caso i compensi vengono attratti tra quelli professionali e come tali andranno trattati.

Anche per i rimborsi spese varranno gli stessi principi previsti per il professionista. La dottrina prevalente ritiene che per identificare quali siano questi uffici o collaborazioni che sono incluse “nell’oggetto dell’attività propria autonoma” occorre fare riferimento agli ordinamenti professionali che prevedono tale attività; ad es: per i dottori e ragionieri commercialisti i rispettivi ordinamenti prevedono che “formano oggetto dell’esercizio della professione l’amministrazione e la liquidazione di azienda”. Quindi, fino al 31 dicembre 2000, il compenso che percepisce un dottore o ragioniere commercialista per la sua qualifica di amministratore di società è considerato reddito da collaborazione coordinata e continuativa (mod. Unico, quadro RE sez. II), dall’1° gennaio 2001 lo stesso compenso verrà attratto nella sfera professionale (mod. Unico, quadro RE sez. I).

 4 – Risvolti ai fini Iva

Le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale sono soggette all’IVA. Mentre, se il professionista effettua collaborazioni che non rientrano nell’oggetto della professione esercitata, i compensi percepiti non costituiscono reddito di lavoro autonomo, ma rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e pertanto sono esclusi da IVA.

5 – Gli effetti ai fini Irap

In materia di Irap, l’articolo 11 del D.lgs. 446/97 stabilisce che non sono ammessi in deduzione i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49 commi 2, lettera a), e 3 del TUIR.

Nell’ambito di questi costi sono compresi anche i compensi erogati per l’attività di amministratore, indipendentemente dalla professione esercitata dallo stesso; in tal senso si era espressa l’Amministrazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2001 viene modificata anche la disciplina dell’Irap per quanto riguarda la deducibilità dei compensi agli amministratori dottori e ragionieri commercialisti. Infatti, la riforma dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinati e continuativa prevede che qualora tali rapporti (tra i quali è compreso l’ufficio di amministratore) rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente essi vengono attratti tra i redditi di lavoro autonomo professionali. Da quanto detto, ne deriva che la prestazione dell’amministratore sarà considerata alla stregua di qualsiasi altra acquisizione di servizi da parte della società mandante che potrà dedurre il compenso che diviene tassabile in capo all’esercente l’attività professionale (dottore o ragioniere commercialista). Nulla cambia per quanto concerne l’indeducibilità ai fini Irap dei compensi corrisposti ai collaboratori.

 Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                         Studio Dr. Vincenzo Truppa