CIRCOLARE N. 5/2001
LE MODIFICHE IVA NELLA FINANZIARIA 2001
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001), pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000 contiene anche delle novità ai fini
dell’Iva (gli articoli indicati tra parentesi, in capo ad ogni
paragrafo, sono quelli della Finanziaria stessa):
1 – Proroga dell’aliquota ridotta del 10%
in edilizia (art. 30, co.3)
Come noto, la legge n. 488 del 23 dicembre
2000 (legge finanziaria 2000), all’articolo 7, comma 1, lett.
b), aveva previsto, per il solo anno 2000, l’aliquota Iva agevolata
del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Ora, in virtù dell’articolo 30, comma 3 della legge in esame,
tale disposizione è stata prorogata anche per l’anno 2001.
2 – Detraibile un decimo dell’Iva sugli
acquisti di autoveicoli (art. 30, co. 4)
Il comma quarto dell’articolo
30 della legge in esame, da una parte ripropone ancora per tutto
il 2001 l’indetraibilità dell’Iva relativa alle operazioni aventi
per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 19-bis 1 del
DPR 633/1972, dall’altra, limitatamente all’acquisto, all’importazione
ed all’acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio
e simili di detti veicoli, consente la detrazione di un decimo
dell’imposta che sale al 50% per veicoli con propulsori
non a combustione interna (ad es. veicoli elettrici). A corollario
della detrazione parziale dell’Iva, viene inoltre disposto che:
a)
per le cessioni dei veicoli anzidetti, per i quali l’Iva
è stata detratta da parte del cedente per il 10% o il 50% all’atto
b)
dell’acquisto, la base imponibile è data rispettivamente
da 10% o 50% del relativo ammontare;
c)
per la ulteriore successiva rivendita dei suddetti veicoli
da parte di soggetti passivi d’imposta, si applica il regime
speciale dei beni usati di cui agli articoli 36 e seguenti del
DL 41/1995.
3 – Detrazione totale dell’Iva per i radiotelefoni
degli autotrasportatori (art. 31, co. 1, lett. a)
Attraverso una modifica dell’articolo 19-bis-1,
lettera g), del DPR 633/1972, viene resa interamente detraibile
l’Iva sugli acquisti, le importazioni, la locazione finanziaria
e noleggio, nonché sulle spese di gestione degli impianti di
telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
4 – Detraibile l’Iva sugli omaggi di valore
non superiore alle 50mila lire(art. 31, co. 1, lett. a)
Attraverso una modifica dell’articolo 19-bis-1,
lettera h), della legge Iva, viene disposta la detraibilità
dell’imposta sugli acquisti di beni di costo unitario non superiore
alle 50mila lire destinati ad omaggio, pur rappresentando delle
spese di rappresentanza per le quali, in generale, l’Iva è indetraibile.
5 – Interessi dell’1% per i versamenti
trimestrali dell’Iva (art. 31, comma 3)
Gli interessi da applicare ai versamenti
periodici dell’Iva da parte dei contribuenti che, avendone i
requisiti, optano per la liquidazione trimestrale dell’imposta
passano dall’1,5% all’1%. In futuro, inoltre, tale misura potrà
essere variata attraverso l’emanazione di un regolamento, senza
quindi passare attraverso una disposizione di legge parlamentare.
6 – Ulteriori semplificazioni per le società
sportive dilettantistiche (art. 32)
Entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore dell’articolo di legge in rassegna (1° gennaio 2001),
verrà emanato un regolamento avente a oggetto la semplificazione
della certificazione dei corrispettivi per le società sportive
dilettantistiche.
7 – Agevolazioni prima casa: più tempo
per il cambio di residenza (art. 33, comma 12)
I soggetti che intendono avvalersi, ai fini
dell’imposta di registro o dell’Iva, delle aliquote ridotte
per l’acquisto della prima casa hanno 6 mesi di tempo in più
(18 mesi al posto di 12) dalla stipula del contratto d’acquisto,
per trasferire la propria residenza nel comune ove è situato
l’immobile agevolato.
8 – Associazioni no profit e attività
di intrattenimento verso i soci (art. 33, comma 13)
Le associazioni senza fini di lucro, che
hanno optato per il regime forfettario Iva e imposte sui redditi
di cui alla legge 398/1991, e le associazioni di promozione
sociale sono esonerate dall’utilizzo degli apparecchi misuratori
fiscali per le attività di intrattenimento svolte nei confronti
dei propri soci.
9 – Innalzato a 1 miliardo il limite per
la compensazione (art. 34, comma 1)
A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti d’imposta utilizzabili ai fini della compensazione
di imposte contributi e premi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs
241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale, è innalzato 1 miliardo di lire per ciascun anno solare.
10 – Entrata in vigore delle norme (art.
158)
Le disposizioni sopra illustrate entrano
in vigore tutte a partire dal 1° gennaio 2001.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. Vincenzo Truppa