CIRCOLARE N. 5/2001

 

 

LE MODIFICHE IVA NELLA FINANZIARIA 2001

  

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 contiene anche delle novità ai fini dell’Iva (gli articoli indicati tra parentesi, in capo ad ogni paragrafo, sono quelli della Finanziaria stessa):

1 – Proroga dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia (art. 30, co.3)

Come noto, la legge n. 488 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2000), all’articolo 7, comma 1, lett. b), aveva previsto, per il solo anno 2000, l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Ora, in virtù dell’articolo 30, comma 3 della legge in esame, tale disposizione è stata prorogata anche per l’anno 2001.

2 – Detraibile un decimo dell’Iva sugli acquisti di autoveicoli (art. 30, co. 4)

Il comma quarto dell’articolo 30 della legge in esame, da una parte ripropone ancora per tutto il 2001 l’indetraibilità dell’Iva relativa alle operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 19-bis 1 del DPR 633/1972, dall’altra, limitatamente all’acquisto, all’importazione ed all’acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili di detti veicoli, consente la detrazione di un decimo dell’imposta che sale al 50% per veicoli con propulsori non a combustione interna (ad es. veicoli elettrici). A corollario della detrazione parziale dell’Iva, viene inoltre disposto che:

a)               per le cessioni dei veicoli anzidetti, per i quali l’Iva è stata detratta da parte del cedente per il 10% o il 50% all’atto

b)               dell’acquisto, la base imponibile è data rispettivamente da 10% o 50% del relativo ammontare;

c)               per la ulteriore successiva rivendita dei suddetti veicoli da parte di soggetti passivi d’imposta, si applica il regime speciale dei beni usati di cui agli articoli 36 e seguenti del DL 41/1995.

3 – Detrazione totale dell’Iva per i radiotelefoni degli autotrasportatori (art. 31, co. 1, lett. a)

Attraverso una modifica dell’articolo 19-bis-1, lettera g), del DPR 633/1972, viene resa interamente detraibile l’Iva sugli acquisti, le importazioni, la locazione finanziaria e noleggio, nonché sulle spese di gestione degli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

4 – Detraibile l’Iva sugli omaggi di valore non superiore alle 50mila lire(art. 31, co. 1, lett. a)

Attraverso una modifica dell’articolo 19-bis-1, lettera h), della legge Iva, viene disposta la detraibilità dell’imposta sugli acquisti di beni di costo unitario non superiore alle 50mila lire destinati ad omaggio, pur rappresentando delle spese di rappresentanza per le quali, in generale, l’Iva è indetraibile.

5 – Interessi dell’1% per i versamenti trimestrali dell’Iva (art. 31, comma 3)

Gli interessi da applicare ai versamenti periodici dell’Iva da parte dei contribuenti che, avendone i requisiti, optano per la liquidazione trimestrale dell’imposta passano dall’1,5% all’1%. In futuro, inoltre, tale misura potrà essere variata attraverso l’emanazione di un regolamento, senza quindi passare attraverso una disposizione di legge parlamentare.

6 – Ulteriori semplificazioni per le società sportive dilettantistiche (art. 32)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo di legge in rassegna (1° gennaio 2001), verrà emanato un regolamento avente a oggetto la semplificazione della certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche.

 

7 – Agevolazioni prima casa: più tempo per il cambio di residenza (art. 33, comma 12)

I soggetti che intendono avvalersi, ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva, delle aliquote ridotte per l’acquisto della prima casa hanno 6 mesi di tempo in più (18 mesi al posto di 12) dalla stipula del contratto d’acquisto, per trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile agevolato.

8 – Associazioni no profit e attività di intrattenimento verso i soci (art. 33, comma 13)

Le associazioni senza fini di lucro, che hanno optato per il regime forfettario Iva e imposte sui redditi di cui alla legge 398/1991, e le associazioni di promozione sociale sono esonerate dall’utilizzo degli apparecchi misuratori fiscali per le attività di intrattenimento svolte nei confronti dei propri soci.

9 – Innalzato a 1 miliardo il limite per la compensazione (art. 34, comma 1)

A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta utilizzabili ai fini della compensazione di imposte contributi e premi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è innalzato 1 miliardo di lire per ciascun anno solare.

10 – Entrata in vigore delle norme (art. 158)

Le disposizioni sopra illustrate entrano in vigore tutte a partire dal 1° gennaio 2001.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

 

                                                  Studio Dr. Vincenzo Truppa