CIRCOLARE N. 6/2001
RIVALUTAZIONE DEI BENI – IL DECRETO ATTUATIVO
La legge 342/2000 (collegato fiscale) ha
introdotto la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione
dei beni. Come previsto dall’articolo 16 della legge, il ministero
delle finanze ha provveduto all’approvazione dell’apposito decreto
con il quale sono state stabilite “le modalità di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei
beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio”.Le precisazioni, recate dal decreto,
da tenere in considerazione sono le seguenti:
1 – Modi e termini della
rivalutazione
La rivalutazione può essere eseguita nel
bilancio relativo all’esercizio successivo a quello chiuso entro
il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione
scade posteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Quindi, di norma, l’esercizio interessato
è il 2000; tuttavia, il decreto risolve il problema delle società
con esercizio a cavallo, stabilendo che le stesse, qualora avessero
approvato il bilancio entro la data di pubblicazione del decreto
di attuazione, possono procedere alla rivalutazione nell’esercizio
successivo. Alla stessa stregua, i soggetti indicati nel comma
1 dell’articolo 15 della legge (società di persone, ditte individuali,
enti pubblici e privati e enti non commerciali) possono eseguire
la rivalutazione nell’esercizio successivo a quello chiuso il
31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla pubblicazione del decreto
in oggetto.
2 – Beni rivalutabili
Sono rivalutabili tutti i beni, materiali
ed immateriali, anche di costo inferiore al milione di lire,
posseduti od acquistati entro il 31 dicembre 1999, ancorchè
completamente ammortizzati, purchè risultanti dal bilancio o,
per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti
ammortizzabili. Anche i beni immateriali, qualora siano
completamente ammortizzati, possono essere oggetto di rivalutazione,
purchè gli stessi siano tuttora tutelati dalle disposizioni
in materia. I
beni si considerano acquisiti con riferimento alla data di trasferimento
del diritto di proprietà o di altro diritto reale o dalla loro
consegna, se il passaggio è vincolato alla clausola di riserva
di proprietà.
3 – Azioni e quote
Sono rivalutabili solo le azioni, comprese
quelle di risparmio, e le quote di società controllate o collegate
di cui all’articolo 2359 c.c., tenendo conto che il rapporto
di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente
almeno dall’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
4 – Rivalutazione per
categorie omogenee
Come prevede l’articolo 11 della legge 342,
ai fini fiscali i beni da rivalutare devono essere raggruppati
in categorie omogenee e nell’ambito delle stesse la rivalutazione
deve riguardare tutti i beni; per i beni materiali, compresi
gli impianti ed i macchinari infissi al suolo, diversi dagli
immobili e dai beni mobili iscritti in pubblici registri, il
raggruppamento è fatto in relazione all’anno di acquisizione
e al coefficiente di ammortamento. Non è previsto il raggruppamento
in categorie omogenee per i beni immateriali che possono essere
rivalutati distintamente. Le azioni e le quote devono essere raggruppate
in categorie omogenee per natura, come previsto dall’articolo
61 del TUIR.
Gli immobili, ai fini delle categorie omogenee,
si distinguono in:
·
aree
fabbricabili, aventi la stessa destinazione urbanistica;
·
aree
non fabbricabili;
·
fabbricati
non strumentali;
·
fabbricati
strumentali per natura;
·
fabbricati
strumentali per destinazione.
Invece, i beni mobili, iscritti in pubblici
registri, costituiscono le seguenti categorie:
·
aereomobili;
·
veicoli;
·
navi
e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
·
navi
e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.
Per i beni per i quali la normativa fiscale
prevede la loro deducibilità parziale e per quelli ad uso promiscuo
è prevista la possibilità di escluderli dalla propria categoria
omogenea per non procedere alla loro rivalutazione; va da sé
che se l’imprenditore decide di rivalutare tali beni, il regime
di rivalutazione viene applicato nella sua interezza. Ciò comporta,
fra l’altro, che l’imposta sostitutiva è applicata sull’intero
incremento, a nulla influendo la limitata rilevanza fiscale
del bene e il corrispondente saldo attivo di rivalutazione è
totalmente soggetto al regime di sospensione d’imposta. Il decreto,
infine, prevede che per tutti i beni facenti parte di ciascuna
categoria omogenea deve essere applicato un unico criterio di
rivalutazione.
5 – Modalità di rivalutazione
Con riferimento alle modalità, il decreto
introduce una novità rispetto a quanto già indicato nella legge.
Per quest’ultima la rivalutazione può riguardare il solo costo
storico del cespite oppure questo più il relativo fondo di ammortamento,
in misura tale da mantenere invariata la durata del processo
di ammortamento e la misura dei coefficienti. La
novità consiste nella possibilità di procedere alla riduzione
parziale o totale degli accantonamenti effettuati
al relativo fondo
per “eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norma tributaria”, ossia
per eliminare gli effetti derivanti dall’ammortamento anticipato,
indicando, altresì, nella nota integrativa i criteri seguiti.
6 – Limite economico
della rivalutazione
Il decreto non fa altro che confermare quanto
già detto dalla legge, per la quale il valore attribuito ai
singoli beni non può in nessun caso essere superiore al valore
di mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito
al bene in base alla valutazione produttiva e alla possibilità
di utilizzazione economica nell’impresa. In ogni caso, il valore
netto del bene, risultante dal bilancio in cui è stata eseguita
la rivalutazione, aumentato della maggiore quota di ammortamento
derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al
valore effettivamente realizzato o ad esso attribuibile.
7 – Effetti fiscali
Contrariamente a quanto era previsto nella
precedente legge di rivalutazione del 1991, le quote di ammortamento,
anche finanziario, possono essere subito commisurate al nuovo
valore, fin dall’esercizio in cui è stata fatta la rivalutazione
(2000).
8 – L’imposta sostitutiva
L’operazione di rivalutazione è facoltativa,
ma a pagamento; è, infatti, prevista l’applicazione di due aliquote,
una del 19% per i beni che sono ammortizzabili (impianti, macchinari,
immobili strumentali, ecc.), l’altra del 15% per quei beni che
non sono ammortizzabili, come le aree fabbricabili; nelle prossime
settimane saranno resi noti i codici da utilizzare per il versamento.
Il decreto ha confermato che l’imposta sostitutiva concorre
alla formazione dei canestri qualora il saldo attivo sia utilizzato
per copertura delle perdite.
9 – Saldo attivo di rivalutazione
Il decreto non introduce novità di rilievo
rispetto a quanto già indicato nella legge; viene specificato
che la norma secondo cui il saldo attivo, se distribuito ai
soci, anche con riduzione di capitale, aumentato dell’imposta
sostitutiva corrispondente all’importo distribuito, concorre
a formare reddito imponibile della società, nonché soci, si
applica anche ai soggetti diversi dalle società di capitali,
quali le società di persone, gli enti pubblici e privati, nonché
gli enti non commerciali, purchè in contabilità ordinaria. E’
confermato anche che la distribuzione del saldo attivo ha rilevanza
esclusivamente agli effetti delle imposte dirette, rimanendone,
quindi, esclusa l’IRAP. Infine, viene specificato che il saldo
attivo ha effetti sul capitale e concorre a formare la variazione
del suo aumento a partire dall’inizio dell’esercizio successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
pertanto, agli effetti del calcolo della DIT, il beneficio,
per i soggetti con esercizio ad anno solare, si avrà a partire
dall’esercizio 2001.
10 – Riconoscimento fiscale di maggiori
valori
L’articolo 14 estende l’applicazione dell’imposta
sostitutiva, così come è stata prevista per le operazioni di
rivalutazione, anche a quelle situazioni che abbiano comportato
l’iscrizione nel bilancio civile di maggiori valori, ma che
a partire dal periodo d’imposta 1997 questi ultimi non hanno
rilevanza fiscale; il decreto precisa che il riconoscimento
fiscale (e l’applicazione della relativa imposta) deve essere
richiesto nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio successivo
a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine
di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione
del decreto. Viene, altresì, specificato che il riconoscimento
stesso è limitato ai beni per i quali è possibile procedere
alla rivalutazione, indipendentemente dal fatto di aver usufruito
della disciplina della rivalutazione.
Lo Studio è a disposizione per ogni
eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. Vincenzo Truppa