CIRCOLARE N. 6/2001

 

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI – IL DECRETO ATTUATIVO

  

La legge 342/2000 (collegato fiscale) ha introdotto la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione dei beni. Come previsto dall’articolo 16 della legge, il ministero delle finanze ha provveduto all’approvazione dell’apposito decreto con il quale sono state stabilite “le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio”.Le precisazioni, recate dal decreto, da tenere in considerazione sono le seguenti:

 1 – Modi e termini della rivalutazione

La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade posteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, di norma, l’esercizio interessato è il 2000; tuttavia, il decreto risolve il problema delle società con esercizio a cavallo, stabilendo che le stesse, qualora avessero approvato il bilancio entro la data di pubblicazione del decreto di attuazione, possono procedere alla rivalutazione nell’esercizio successivo. Alla stessa stregua, i soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 15 della legge (società di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati e enti non commerciali) possono eseguire la rivalutazione nell’esercizio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla pubblicazione del decreto in oggetto.

2 – Beni rivalutabili

Sono rivalutabili tutti i beni, materiali ed immateriali, anche di costo inferiore al milione di lire, posseduti od acquistati entro il 31 dicembre 1999, ancorchè completamente ammortizzati, purchè risultanti dal bilancio o, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili. Anche i beni immateriali, qualora siano completamente ammortizzati, possono essere oggetto di rivalutazione, purchè gli stessi siano tuttora tutelati dalle disposizioni in materia. I beni si considerano acquisiti con riferimento alla data di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale o dalla loro consegna, se il passaggio è vincolato alla clausola di riserva di proprietà.

 3 – Azioni e quote

Sono rivalutabili solo le azioni, comprese quelle di risparmio, e le quote di società controllate o collegate di cui all’articolo 2359 c.c., tenendo conto che il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

 4 – Rivalutazione per categorie omogenee

Come prevede l’articolo 11 della legge 342, ai fini fiscali i beni da rivalutare devono essere raggruppati in categorie omogenee e nell’ambito delle stesse la rivalutazione deve riguardare tutti i beni; per i beni materiali, compresi gli impianti ed i macchinari infissi al suolo, diversi dagli immobili e dai beni mobili iscritti in pubblici registri, il raggruppamento è fatto in relazione all’anno di acquisizione e al coefficiente di ammortamento. Non è previsto il raggruppamento in categorie omogenee per i beni immateriali che possono essere rivalutati distintamente. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura, come previsto dall’articolo 61 del TUIR.

Gli immobili, ai fini delle categorie omogenee, si distinguono in:

·        aree fabbricabili, aventi la stessa destinazione urbanistica;

·        aree non fabbricabili;

·        fabbricati non strumentali;

·        fabbricati strumentali per natura;

·        fabbricati strumentali per destinazione.

Invece, i beni mobili, iscritti in pubblici registri, costituiscono le seguenti categorie:

·        aereomobili;

·        veicoli;

·        navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;

·        navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.

Per i beni per i quali la normativa fiscale prevede la loro deducibilità parziale e per quelli ad uso promiscuo è prevista la possibilità di escluderli dalla propria categoria omogenea per non procedere alla loro rivalutazione; va da sé che se l’imprenditore decide di rivalutare tali beni, il regime di rivalutazione viene applicato nella sua interezza. Ciò comporta, fra l’altro, che l’imposta sostitutiva è applicata sull’intero incremento, a nulla influendo la limitata rilevanza fiscale del bene e il corrispondente saldo attivo di rivalutazione è totalmente soggetto al regime di sospensione d’imposta. Il decreto, infine, prevede che per tutti i beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere applicato un unico criterio di rivalutazione.

5 – Modalità di rivalutazione

Con riferimento alle modalità, il decreto introduce una novità rispetto a quanto già indicato nella legge. Per quest’ultima la rivalutazione può riguardare il solo costo storico del cespite oppure questo più il relativo fondo di ammortamento, in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti. La novità consiste nella possibilità di procedere alla riduzione parziale o totale degli accantonamenti effettuati  al relativo  fondo per “eliminare  gli  effetti degli   ammortamenti operati  in applicazione di norma tributaria”, ossia per eliminare gli effetti derivanti dall’ammortamento anticipato, indicando, altresì, nella nota integrativa i criteri seguiti.

 6 – Limite economico della rivalutazione

Il decreto non fa altro che confermare quanto già detto dalla legge, per la quale il valore attribuito ai singoli beni non può in nessun caso essere superiore al valore di mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito al bene in base alla valutazione produttiva e alla possibilità di utilizzazione economica nell’impresa. In ogni caso, il valore netto del bene, risultante dal bilancio in cui è stata eseguita la rivalutazione, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore effettivamente realizzato o ad esso attribuibile.

 7 – Effetti fiscali

Contrariamente a quanto era previsto nella precedente legge di rivalutazione del 1991, le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere subito commisurate al nuovo valore, fin dall’esercizio in cui è stata fatta la rivalutazione (2000).

 8 – L’imposta sostitutiva

L’operazione di rivalutazione è facoltativa, ma a pagamento; è, infatti, prevista l’applicazione di due aliquote, una del 19% per i beni che sono ammortizzabili (impianti, macchinari, immobili strumentali, ecc.), l’altra del 15% per quei beni che non sono ammortizzabili, come le aree fabbricabili; nelle prossime settimane saranno resi noti i codici da utilizzare per il versamento. Il decreto ha confermato che l’imposta sostitutiva concorre alla formazione dei canestri qualora il saldo attivo sia utilizzato per copertura delle perdite.

 9 – Saldo attivo di rivalutazione

Il decreto non introduce novità di rilievo rispetto a quanto già indicato nella legge; viene specificato che la norma secondo cui il saldo attivo, se distribuito ai soci, anche con riduzione di capitale, aumentato dell’imposta sostitutiva corrispondente all’importo distribuito, concorre a formare reddito imponibile della società, nonché soci, si applica anche ai soggetti diversi dalle società di capitali, quali le società di persone, gli enti pubblici e privati, nonché gli enti non commerciali, purchè in contabilità ordinaria. E’ confermato anche che la distribuzione del saldo attivo ha rilevanza esclusivamente agli effetti delle imposte dirette, rimanendone, quindi, esclusa l’IRAP. Infine, viene specificato che il saldo attivo ha effetti sul capitale e concorre a formare la variazione del suo aumento a partire dall’inizio dell’esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita; pertanto, agli effetti del calcolo della DIT, il beneficio, per i soggetti con esercizio ad anno solare, si avrà a partire dall’esercizio 2001.

10 – Riconoscimento fiscale di maggiori valori

L’articolo 14 estende l’applicazione dell’imposta sostitutiva, così come è stata prevista per le operazioni di rivalutazione, anche a quelle situazioni che abbiano comportato l’iscrizione nel bilancio civile di maggiori valori, ma che a partire dal periodo d’imposta 1997 questi ultimi non hanno rilevanza fiscale; il decreto precisa che il riconoscimento fiscale (e l’applicazione della relativa imposta) deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto. Viene, altresì, specificato che il riconoscimento stesso è limitato ai beni per i quali è possibile procedere alla rivalutazione, indipendentemente dal fatto di aver usufruito della disciplina della rivalutazione.

 Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                  Studio Dr. Vincenzo Truppa