CIRCOLARE N. 7/2001

 

 

INVIM DECENNALE: ULTIMA DICHIARAZIONE

   L’anno prossimo scadrebbe il termine dell’ultima dichiarazione decennale: la finanziaria 2001 concede la possibilità di anticiparne gli obblighi e gli oneri, applicando un’imposta sostitutiva.

 

Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si procedette ad una revisione della tassazione degli immobili, introducendo una nuova imposizione di cui sono beneficiari i Comuni sulle cui aree sorgono gli immobili; la nuova imposta (ICI), entrata in vigore dal 1 gennaio 1993, ha fatto sì che dalla stessa data fosse, formalmente, abrogata l’INVIM, sia come imposta sui trasferimenti immobiliari sia per gli incrementi di valore maturati nel decennio precedente. Tuttavia, l’art. 17 del decreto ricordato, nel disporre la soppressione  di quell’imposta, ha, comunque, “perpetuato” fino al 1 gennaio 2003 l’applicazione dell’INVIM, seppure sugli incrementi di valore maturati fino al 31 dicembre 1992. E’ anche opportuno ricordare che con la legge 363/1991 era stata introdotta un’INVIM straordinaria, che andava a colpire tutti gli immobili, ancorché non fosse scaduto il decennio di ininterrotto possesso, con riferimento al 31 ottobre 1991, che, quindi, è da considerarsi la data da cui ha inizio il decorso del nuovo decennio; ne erano esclusi solo gli immobili acquistati, rispetto alla data di riferimento ricordata, in epoca recente, ossia dopo il 31 dicembre 1989, nonché quelli per i quali la tassazione decennale fosse scaduta entro il 30 giugno 1991.

In conclusione, all’ultima INVIM decennale sono interessati tutti quei soggetti che, avendo assolto l’INVIM straordinaria, si trovano nella condizione di applicare l’imposta per decorso decennio al prossimo 1 gennaio 2002; sono, altresì, interessati anche coloro che avendo acquistato un immobile nel corso del 1992, fossero ancora in possesso dello stesso nel 2002. Il legislatore della finanziaria 2001, resosi conto delle difficoltà che possono presentarsi a quei soggetti che hanno grossi patrimoni immobiliari, nella determinazione dell’INVIM con riferimento ad una data tanto remota nel tempo, ha introdotto un metodo semplificativo di determinazione del tributo, che è da considerarsi alternativo a quello ordinario.

1 – Soggetti interessati

Sono gli stessi per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 3 del DPR 643/1972, quali:

·        società di ogni tipo ed oggetto;

·        enti pubblici e privati, diversi dalle società, compresi i consorzi;

·        enti non commerciali pubblici e privati;

·        le associazioni non riconosciute

Sono esclusi tutti i soggetti che non rivestono una delle qualifiche di cui sopra, fra cui anche le persone fisiche ancorché siano imprenditori.

2 – Immobili oggetto della dichiarazione

L’imposta per decorso decennio si applica a tutti gli immobili, fabbricati e terreni, posseduti a titolo di proprietà o di enfiteusi al termine dello stesso dal soggetto passivo d’imposta; pertanto, oggetto dell’INVIM decennale sono, per quanto riguarda i fabbricati, gli immobili classificati o classificabili, ai fini catastali, non solo nella categoria A, ma anche quelli che appartengono nelle altre categorie (B,C,D, ecc.); si tenga presente che sono esclusi da tale imposizioni solo gli immobili strumentali, il cui concetto ai fini INVIM è molto più ristrettivo, rispetto a quello in uso per le imposte sui redditi. Infatti, per l’imposta di cui stiamo discutendo è strumentale quell’immobile che è stato utilizzato per tutto il periodo considerato direttamente dal possessore per lo svolgimento della sua attività. Anche in tale occasione rimangono, tuttavia, valide le esenzioni, nonché le riduzioni, previste dall’art. 25 del DPR 643/1972.

3 – L’imposta sostitutiva

La legge finanziaria 2001 all’art. 20 ha introdotto un criterio di determinazione dell’imposta del tutto simile a quello già in uso da qualche anno per la determinazione della stessa imposta delle denunce di successione, dove viene applicata un’imposta sostitutiva; anche in questo caso è stata introdotta la fattispecie dell’imposta sostitutiva, consistente nel versamento di un importo pari allo 0,10% del valore dell’immobile al 31 dicembre 1992.

3.1 – Determinazione della base imponibile

Tale valore viene determinato con l’applicazione della rendita catastale, anche presunta, aggiornata con i consueti moltiplicatori, sempre con riferimento alla già più volte ricordata data del 31 dicembre 1992. In proposito, ricordiamo che le rendite catastali dell’anno di riferimento non sono variate rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 1991 e che i coefficienti moltiplicatori da applicare sono:

·            75 per i terreni, esclusi quelli che hanno destinazione edificatoria;

·            100 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (tranne A/10), B e C (esclusi C/1);

·            50 per i fabbricati appartenenti alla categoria A/10 e per quelli classificati nel gruppo D.

·            34 per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1 e per quelli classificati nel gruppo E.

Per quanto riguarda, invece la determinazione della base imponibile per i terreni edificabili, non essendo possibile per questi ricorrere al criterio precedente, il comma 2 dell’art. 20 stabilisce che l’aliquota agevolata è applicabile al valore finale dichiarato o definitivamente accertato in occasione della precedente tassazione INVIM (ordinaria o decennale).

Per coloro che avessero versato l’INVIM straordinaria, la determinazione dell’imposta sostitutiva da versare non è in riferimento alle rendite catastali aggiornate, la ai valori dichiarati, o accertati, in tale occasione; poiché la norma parla di “immobili assoggettati all’imposta INVIM straordinaria” si deve intendere che il ricorso all’imposta sostitutiva si rende applicabile solo nell’ipotesi in cui gli immobili, sia fabbricati che terreni, compresi quelli edificabili, abbiano effettivamente scontato l’imposta straordinaria.

Pertanto, per tutti gli immobili che, per qualsiasi motivo, non abbiano scontato l’INVIM straordinaria, si rende applicabile la regola generale (rendita catastale rivalutata, se fabbricati, o quanto stabilito per i terreni fabbricabili, quando si sia in presenza di tale fattispecie). Come già detto, essendo questo tipo d’imposizione alternativo a quello ordinario, non è possibile portare in deduzione nessuna spesa sostenuta, neanche se essa fosse di natura incrementativa; scegliendo questo sistema, il contribuente, tuttavia, beneficerà di una notevole semplificazione, perché non dovrà produrre né certificati catastali né documenti di altra specie, anche se non è esonerato dalla presentazione della relativa dichiarazione. Quest’ultima incombenza, peraltro, è esclusa per coloro che nel 1991 avessero assoggettato ad imposizione straordinaria gli immobili.

3.2- Termine del versamento

Se da un lato il ricorso al criterio dell’imposta sostitutiva comporta dei vantaggi per il contribuente, come abbiamo visto, in termini di documentazione e di impossibilità di accertamento per l’ufficio, dall’altra vi è l’onere di anticipare, rispetta alla scadenza naturale, al 31 marzo prossimo il suo versamento. Lo stesso art. 20, comunque, prevede che il ministero delle finanze debba emanare un apposito decreto con cui si determinano i casi di esclusione dall’obbligo di dichiarazione, nonché le disposizioni necessarie per l’attuazione della nuova norma.

 Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                  Studio Dr. Vincenzo Truppa