CIRCOLARE N. 7/2001
INVIM DECENNALE: ULTIMA DICHIARAZIONE
L’anno
prossimo scadrebbe il termine dell’ultima dichiarazione decennale:
la finanziaria 2001 concede la possibilità di anticiparne gli
obblighi e gli oneri, applicando un’imposta sostitutiva.
Con il d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504 si procedette ad una revisione della
tassazione degli immobili, introducendo una nuova imposizione
di cui sono beneficiari i Comuni sulle cui aree sorgono gli
immobili; la nuova imposta (ICI), entrata in vigore dal 1 gennaio
1993, ha fatto sì che dalla stessa data fosse, formalmente,
abrogata l’INVIM, sia come imposta sui trasferimenti immobiliari
sia per gli incrementi di valore maturati nel decennio precedente.
Tuttavia, l’art. 17 del decreto ricordato, nel disporre la soppressione di quell’imposta, ha, comunque,
“perpetuato” fino al 1 gennaio 2003 l’applicazione dell’INVIM,
seppure sugli incrementi di valore maturati fino al 31 dicembre
1992. E’ anche opportuno ricordare che con la legge 363/1991
era stata introdotta un’INVIM straordinaria, che andava a colpire
tutti gli immobili, ancorché non fosse scaduto il decennio di
ininterrotto possesso, con riferimento al 31 ottobre 1991, che,
quindi, è da considerarsi la data da cui ha inizio il decorso
del nuovo decennio; ne erano esclusi solo gli immobili acquistati,
rispetto alla data di riferimento ricordata, in epoca recente,
ossia dopo il 31 dicembre 1989, nonché quelli per i quali la
tassazione decennale fosse scaduta entro il 30 giugno 1991.
In conclusione,
all’ultima INVIM decennale sono interessati tutti quei soggetti
che, avendo assolto l’INVIM straordinaria, si trovano nella
condizione di applicare l’imposta per decorso decennio al prossimo
1 gennaio 2002; sono, altresì, interessati anche coloro che
avendo acquistato un immobile nel corso del 1992, fossero ancora
in possesso dello stesso nel 2002. Il legislatore della finanziaria
2001, resosi conto delle difficoltà che possono presentarsi
a quei soggetti che hanno grossi patrimoni immobiliari, nella
determinazione dell’INVIM con riferimento ad una data tanto
remota nel tempo, ha introdotto un metodo semplificativo di
determinazione del tributo, che è da considerarsi alternativo
a quello ordinario.
1 – Soggetti
interessati
Sono gli stessi
per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 3 del DPR 643/1972,
quali:
·
società di ogni tipo ed oggetto;
·
enti pubblici e privati, diversi dalle società,
compresi i consorzi;
·
enti non commerciali pubblici e privati;
·
le associazioni non riconosciute
Sono esclusi
tutti i soggetti che non rivestono una delle qualifiche di cui
sopra, fra cui anche le persone fisiche ancorché siano imprenditori.
2 – Immobili
oggetto della dichiarazione
L’imposta per
decorso decennio si applica a tutti gli immobili, fabbricati
e terreni, posseduti a titolo di proprietà o di enfiteusi al
termine dello stesso dal soggetto passivo d’imposta; pertanto,
oggetto dell’INVIM decennale sono, per quanto riguarda i fabbricati,
gli immobili classificati o classificabili, ai fini catastali,
non solo nella categoria A, ma anche quelli che appartengono
nelle altre categorie (B,C,D, ecc.); si tenga presente che sono
esclusi da tale imposizioni solo gli immobili strumentali, il
cui concetto ai fini INVIM è molto più ristrettivo, rispetto
a quello in uso per le imposte sui redditi. Infatti, per l’imposta
di cui stiamo discutendo è strumentale quell’immobile che è
stato utilizzato per tutto il periodo considerato direttamente
dal possessore per lo svolgimento della sua attività. Anche
in tale occasione rimangono, tuttavia, valide le esenzioni,
nonché le riduzioni, previste dall’art. 25 del DPR 643/1972.
3 – L’imposta
sostitutiva
La legge finanziaria
2001 all’art. 20 ha introdotto un criterio di determinazione
dell’imposta del tutto simile a quello già in uso da qualche
anno per la determinazione della stessa imposta delle denunce
di successione, dove viene applicata un’imposta sostitutiva;
anche in questo caso è stata introdotta la fattispecie dell’imposta
sostitutiva, consistente nel versamento di un importo pari allo
0,10% del valore dell’immobile al 31 dicembre 1992.
3.1 – Determinazione
della base imponibile
Tale valore
viene determinato con l’applicazione della rendita catastale,
anche presunta, aggiornata con i consueti moltiplicatori, sempre
con riferimento alla già più volte ricordata data del 31 dicembre
1992. In proposito, ricordiamo che le rendite catastali dell’anno
di riferimento non sono variate rispetto a quelle esistenti
al 31 dicembre 1991 e che i coefficienti moltiplicatori da applicare
sono:
·
75 per i terreni, esclusi quelli che hanno destinazione
edificatoria;
·
100 per i fabbricati appartenenti alle categorie
catastali A (tranne A/10), B e C (esclusi C/1);
·
50 per i fabbricati appartenenti alla categoria
A/10 e per quelli classificati nel gruppo D.
·
34 per i fabbricati appartenenti alla categoria
C/1 e per quelli classificati nel gruppo E.
Per quanto riguarda,
invece la determinazione della base imponibile per i terreni
edificabili, non essendo possibile per questi ricorrere al criterio
precedente, il comma 2 dell’art. 20 stabilisce che l’aliquota
agevolata è applicabile al valore finale dichiarato o definitivamente
accertato in occasione della precedente tassazione INVIM (ordinaria
o decennale).
Per coloro che
avessero versato l’INVIM straordinaria, la determinazione dell’imposta
sostitutiva da versare non è in riferimento alle rendite catastali
aggiornate, la ai valori dichiarati, o accertati, in tale occasione;
poiché la norma parla di “immobili assoggettati all’imposta
INVIM straordinaria” si deve intendere che il ricorso all’imposta
sostitutiva si rende applicabile solo nell’ipotesi in cui gli
immobili, sia fabbricati che terreni, compresi quelli edificabili,
abbiano effettivamente scontato l’imposta straordinaria.
Pertanto, per
tutti gli immobili che, per qualsiasi motivo, non abbiano scontato
l’INVIM straordinaria, si rende applicabile la regola generale
(rendita catastale rivalutata, se fabbricati, o quanto stabilito
per i terreni fabbricabili, quando si sia in presenza di tale
fattispecie). Come già detto, essendo questo tipo d’imposizione
alternativo a quello ordinario, non è possibile portare in deduzione
nessuna spesa sostenuta, neanche se essa fosse di natura incrementativa;
scegliendo questo sistema, il contribuente, tuttavia, beneficerà
di una notevole semplificazione, perché non dovrà produrre né
certificati catastali né documenti di altra specie, anche se
non è esonerato dalla presentazione della relativa dichiarazione.
Quest’ultima incombenza, peraltro, è esclusa per coloro che
nel 1991 avessero assoggettato ad imposizione straordinaria
gli immobili.
3.2- Termine
del versamento
Se da un lato
il ricorso al criterio dell’imposta sostitutiva comporta dei
vantaggi per il contribuente, come abbiamo visto, in termini
di documentazione e di impossibilità di accertamento per l’ufficio,
dall’altra vi è l’onere di anticipare, rispetta alla scadenza
naturale, al 31 marzo prossimo il suo versamento. Lo stesso
art. 20, comunque, prevede che il ministero delle finanze debba
emanare un apposito decreto con cui si determinano i casi di
esclusione dall’obbligo di dichiarazione, nonché le disposizioni
necessarie per l’attuazione della nuova norma.
Lo Studio
è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
Studio Dr. Vincenzo Truppa