CIRCOLARE N. 9/2001
LA MANOVRA DEI “100 GIORNI”
Agevolazione
Tremonti-bis
Detassazione del reddito reinvestito
L’agevolazione cosiddetta
Tremonti-bis opera a livello di determinazione fiscale del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo e, quindi, opera ai fini dell’Irpeg
o dell’Irpef. Non opera invece ai fini IRAP.
A tal fine la norma esclude dall’imposizione del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti
in beni strumentali nuovi realizzati – distintamente nei due
periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione – in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque
periodi d’imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media
il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore.
Tale esclusione dal reddito imponibile avviene effettuando
una variazione in diminuzione in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Soggetti
beneficiari
L’agevolazione
Tremonti-bis è applicabile a tutti i soggetti titolari di redditi
qualificabili, ai fini fiscali, come redditi d’impresa indipendentemente
dalla loro natura giuridica e di lavoro autonomo professionale
di cui all’articolo 49, 1° comma del TUIR.
Sono
esclusi dal beneficio le persone fisiche esercenti attività
agricola entro i limiti di cui all’articolo 29 del TUIR, gli
enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa, i
lavoratori autonomi di cui all’articolo 49, 2 comma del TUIR
e cioè quei lavoratori che non esercitano un’arte o una professione
in modo abituale.
In
particolare i soggetti destinatari dell’agevolazione cosiddetta
Tremonti-bis sono :
-
le società di capitali e gli enti equiparati;
-
le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti
non residenti;
-
le imprese individuali;
-
le società in nome collettivo ed in accomandita semplice
e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
-
i lavoratori autonomi che esercitano un’arte o professione
in modo abituale, ancorché non esclusiva.
L’agevolazione
spetta anche ai soggetti che, alla data dell’entrata in vigore
della legge, hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi
d’imposta. In tale caso, nel conteggio della media degli investimenti
si dovrà far riferimento al volume degli investimenti effettuati
in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione
della norma con esclusione del valore più alto.
Ad
esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività nel corso del
2001, purché prima dell’entrata in vigore della legge, potrà
beneficiare dell’agevolazione nello stesso esercizio, anche
in assenza di un periodo su cui operare il confronto. In tal
caso, il soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione, per gli
esercizi 2001 e 2002, con riguardo al valore complessivo degli
investimenti realizzati nei due periodi d’imposta.
Investimenti
agevolabili
Costituiscono
investimenti agevolabili:
-
la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi
impianti;
-
il completamento di opere sospese;
-
l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di
impianti esistenti;
-
l’acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti
di locazione finanziaria.
L’investimento
immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
La
norma richiede espressamente il requisito della novità. Pertanto,
l’investimento deve sempre riguardare beni nuovi. Sono
conseguentemente esclusi i beni già utilizzati da altri soggetti,
anche non residenti.
A
differenza della precedente legge Tremonti, la nuova Tremonti
si applica anche ai seguenti investimenti:
-
spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale,
di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai
tre anni;
-
spese sostenute per formazione ed aggiornamento del personale.
A quest’ultimo importo si aggiunge anche il costo del personale
impegnato nell’attività di formazione ed aggiornamento, fino
a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni
complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
All’agevolazione
in oggetto si applicano anche tutte le regole dell’articolo
121-bis del TUIR. Pertanto, le auto aziendali a deducibilità
limitata rappresentano investimenti fino ad un massimo di 17,5
milioni di lire. Se però l’auto viene data in uso promiscuo
ai dipendenti, la detassazione è integrale indipendentemente
dal costo di acquisto. In quest’ultimo caso occorre però che
questa destinazione dell’auto ad uso promiscuo venga mantenuta
nei due periodi di imposta successivi, altrimenti opera la norma
antielusiva.
Arco
temporale di applicazione
Gli
effetti della Tremonti-bis sono limitati alla determinazione
del reddito relativo al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge e al periodo d’imposta successivo.
Per
il primo dei due predetti periodi agevolati rilevano solo gli
investimenti realizzati nel 2° semestre.
Modalità
di acquisizione
Con
riferimento alle modalità di acquisizione dei beni agevolabili,
assumono rilievo, ai fini dell’agevolazione, i beni così acquisiti:
-
mediante acquisto a titolo oneroso, anche con contributi
in conto impianti o in conto capitale;
-
mediante realizzazione in economia;
-
mediante contratto di appalto;
-
mediante stipula di un contratto di locazione finanziaria;
-
per effetto di apporti in natura operati dai soci;
Alternatività
con le altre agevolazioni
La
Tremonti-bis dispone di una clausola di salvaguardia nel rispetto
dei diritti acquisiti, per i soggetti che nel periodo di imposta
in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato
investimenti e/o eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti
di utili a riserva. Di conseguenza, il contribuente potrà scegliere
tra:
-
gli incentivi della Tremonti-bis relativamente agli investimenti
in beni strumentali e alle spese sostenute per formazione ed
aggiornamento del personale, rinunciando ai benefici della legge
Visco;
-
il cumulo dei benefici della legge Visco con gli incentivi
della Tremonti-bis (relativamente a quest’ultimi però ai soli
investimenti per la formazione ed addestramento del personale);
-
il cumulo degli investimenti agevolati nel Sud con gli
incentivi della Tremonti-bis (relativamente a quest’ultimi ai
soli investimenti per la formazione ed addestramento del personale).
Considerazioni
finali riguardanti la detassazione del reddito reinvestito
Come
primo suggerimento operativo, è opportuno, al fine di ottimizzare
il beneficio dell’agevolazione e abbozzare i relativi conteggi
preliminari, determinare la media degli investimenti effettuati
nel quinquennio 1996-2000 nonché l’ammontare degli investimenti
operati nel 2001 distinguendo quelli effettuati fino al 30 giugno
2001 da quelli effettuatati successivamente.
Soppressione
obbligo di bollatura dei libri contabili
L’articolo 8 della “manovra dei 100 giorni” sopprime
l’obbligo di bollatura per il libro giornale, il libro degli
inventari, i libri IVA e per gli altri registri previsti da
norme tributarie.
Sono, invece, esclusi dalla norma agevolativa i libri
sociali obbligatori (es. libro soci, libro assemble, libro consiglio,
etc) previsti dall’articolo 2421 del codice civile e gli altri
registri per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da
leggi speciali.
Pertanto, la numerazione
progressiva delle pagine rimane l’unico adempimento da porre
in essere. Per effetto della soppressione della bollatura iniziale,
che richiedeva l’intervento dell’Ufficio del registro delle
imprese o del notaio, la numerazione dovrà essere eseguita direttamente
dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. A
differenza del previgente sistema, ora non è più richiesta la
numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente
che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna
pagina, prima di utilizzare la stessa pagina. In sostanza basta
che la numerazione venga effettuata prima della stampa della
pagina e non preventivamente alla messa in uso del libro.
Nella società di capitali
la tassa di concessione governativa continuerà ad essere
assolta in misura forfetaria.
L’imposta di bollo, dovuta per la formalità
di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia
posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla
prima pagina. La stessa potrà essere assolta mediante marche
o bollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina numerata,
oppure mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali
e dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi.
In quest’ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di
pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun
libro o registro.
Per gli imprenditori individuali
e per le società di persone è stata disposta la maggiorazione
dell’imposta di bollo da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni
100 pagine o frazione di 100 pagine. Per gli stessi soggetti
è stata invece disposta l’esenzione dal pagamento della tassa
di concessione governativa di lire 100.000.
L’aumento dell’imposta
di bollo e l’esenzione della tassa di concessione governativa
non operano invece per le società di capitali. Per questi soggetti
continuano ad essre dovuti gli importi fino ad oggi versati.
Abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni
L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
I trasferimenti di beni
e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi fatti a
favore di soggetti diversi dal coniuge, dei parenti in linea
retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono assoggettati
ad imposta di registro se il valore della quota spettante a
ciascun beneficiario è superiore a lire 350.000.000.
Ai fini della registrazione
degli atti di donazione, per i quali non sono dovute le imposte
sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro
non è dovuta nemmeno in misura fissa. Se il trasferimento (donazione
o successione) ha per oggetto beni immobili, o diritti reali
sugli stessi, deve essere sempre corrisposta l’imposta ipotecaria
e catastale.
Emersione
del sommerso
Emersione del sommerso
Il
cosiddetto provvedimento legislativo dei “100 giorni” contiene
anche norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa
ed in particolare contiene le norme indirizzate ai datori di
lavoro che sono intenzionati a sanare le proprie irregolarità
in materia di lavoro.
Tale emersione deve avvenire necessariamente presentando
la relativa dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre
2001. E’ però altamente probabile che il predetto termine verrà
prorogato di qualche mese.
Sono legittimati ad usufruire dell’agevolazione tutti
gli imprenditori indipendentemente dalla loro veste giuridica
e tutti i soggetti titolari del reddito di lavoro autonomo che
esercitano un’arte o professione in modo abituale, ancorché
non esclusiva.
Tali disposizioni si applicano anche agli imprenditori
che non abbiano mai dichiarato redditi d’impresa e che intendono
far emergere la loro attività. Si tratta, quindi, degli imprenditori
che al momento sono completamente sconosciuti al fisco.
La presentazione della dichiarazione di emersione dà
diritto all’accesso ad uno speciale regime agevolato, sia in
materia fiscale che previdenziale, che avrà effetto per tre
periodi d’imposta ossia per quello in corso alla data di entrata
in vigore delle stesse disposizioni normative e per i due successivi.
E’ importante evidenziare che il regime agevolato interessa
sia i datori di lavoro che i lavoratori.
Per usufruire di tale regime agevolato i datori di lavoro
devono impegnarsi nel programma di emersione incrementando il
reddito imponibile d’impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato
rispetto a quello del periodo precedente. In assenza del predetto
impegno e, quindi, in assenza dell’incremento del reddito imponibile
il datore di lavoro non potrà usufruire del particolare regime
agevolato.
Le agevolazioni consistono per il datore di lavoro:
-
per quanto concerne l’aspetto fiscale, nella possibilità
di pagare una tassazione sostitutiva sul maggior reddito imponibile,
cioè sull’incremento annuale;
-
per quanto concerne l’aspetto previdenziale, nella possibilità
di pagare una contribuzione sostitutiva, limitatamente al reddito
di lavoro fatto emergere.
La
tassazione sostitutiva consiste nell’applicazione di un’imposta
dovuta, in luogo dell’IRPEF o dell’IRPEG e dell’IRAP, sull’incremento
del reddito di impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato,
nelle seguenti misure:
-
10% per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della domanda di emersione;
-
15% per il secondo periodo d’imposta;
-
20% per il terzo periodo d’imposta.
L’imposta
sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per
il versamento del saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Sul
maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi il datore di lavoro verserà una contribuzione sostitutiva
nelle seguenti misure:
-
8% per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione
della domanda di emersione;
-
10% per il secondo periodo d’imposta;
-
12% per il terzo periodo d’imposta.
Anche
per i lavoratori il regime agevolato si riferisce agli aspetti
fiscali e previdenziali.
Sui
redditi di lavoro emersi il lavoratore sarà tenuto al
pagamento unicamente di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF stabilita
nelle seguenti misure:
-
6% per l’anno in cui è presentata la dichiarazione di
emersione da parte del datore di lavoro;
-
8% per il secondo anno;
-
10% per il terzo anno;
Compete
al datore di lavoro l’applicazione ed il versamento di tale
imposta, secondo le modalità previste in materia di effettuazione
delle trattenute alla fonte.
L’imposta
sostitutiva dovuta dal lavoratore deve essere, pertanto, applicata
mediante ritenuta con riferimento alle retribuzioni erogate
in ciascun periodo di paga.
Sanatoria
per il periodo pregresso
I
datori di lavoro, tramite richiesta da formulare nell’apposito
quadro contenuto nella predetta dichiarazione di emersione,
possono utilizzare la medesima dichiarazione come proposta di
concordato tributario e previdenziale ai fini della sistemazione
degli anni pregressi.
Per
il perfezionamento del concordato del datore di lavoro
deve essere versata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG,
dell’IVA, dell’IRAP e dei contributi previdenziali nella misura
dell’8% del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun
periodo d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Viene altresì disposto che, per ogni periodo d’imposta regolarizzato,
il concordato esclude la possibilità di accertamenti fiscali
e previdenziali relativi all’attività d’impresa o di lavoro
autonomo fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
irregolare oggetto della dichiarazione.
Il
lavoratore
deve, invece, versare una somma pari a lire 200.000, senza applicazione
di sanzioni e interessi, per ogni anno pregresso, quale tassazione
sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai fini fiscali
e previdenziali.
Inoltre,
ai lavoratori viene data la possibilità di ricostruire, in tutto
o in parte, la propria posizione previdenziale per gli anni
pregressi, fino ad un massimo di cinque, attraverso versamenti
volontari.
Sia
i datori di lavoro che i lavoratori potranno versare l’imposta
sostitutiva dovuta per gli anni pregressi in un’unica soluzione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione,
oppure in 24 rate mensili, Nel caso di pagamento in un’unica
soluzione sia agli uni che agli altri è concessa una riduzione
del 25% sull’importo dovuto.
Infine occorre
far presente che tutte le predette disposizioni normative sono
in fase di assestamento e, pertanto, è probabile che vengano
emanate delle ulteriori disposizioni normative che potrebbero
modificare e/o integrare quelle qui illustrate.
Sarà cura dello Studio portarle nel più breve tempo possibile
nella sfera della Vostra conoscenza.
Lo Studio rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Dott. Vincenzo Truppa