CIRCOLARE N. 9/2001

 

LA MANOVRA DEI “100 GIORNI”

 

Agevolazione Tremonti-bis

 

         Detassazione del reddito reinvestito

         L’agevolazione cosiddetta Tremonti-bis opera a livello di determinazione fiscale del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, quindi, opera ai fini dell’Irpeg o dell’Irpef. Non opera invece ai fini IRAP.

         A tal fine la norma esclude dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati – distintamente nei due periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione – in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore.

         Tale esclusione dal reddito imponibile avviene effettuando una variazione in diminuzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione Tremonti-bis è applicabile a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili, ai fini fiscali, come redditi d’impresa indipendentemente dalla loro natura giuridica e di lavoro autonomo professionale di cui all’articolo 49, 1° comma del TUIR.

Sono esclusi dal beneficio le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti di cui all’articolo 29 del TUIR, gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa, i lavoratori autonomi di cui all’articolo 49, 2 comma del TUIR e cioè quei lavoratori che non esercitano un’arte o una professione in modo abituale.

In particolare i soggetti destinatari dell’agevolazione cosiddetta Tremonti-bis sono :

-                             le società di capitali e gli enti equiparati;

-                             le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;

-                             le imprese individuali;

-                             le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;

-                             i lavoratori autonomi che esercitano un’arte o professione in modo abituale, ancorché non esclusiva.

L’agevolazione spetta anche ai soggetti che, alla data dell’entrata in vigore della legge, hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta. In tale caso, nel conteggio della media degli investimenti si dovrà far riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione della norma con esclusione del valore più alto.

Ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività nel corso del 2001, purché prima dell’entrata in vigore della legge, potrà beneficiare dell’agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo su cui operare il confronto. In tal caso, il soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione, per gli esercizi 2001 e 2002, con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati nei due periodi d’imposta.

Investimenti agevolabili

Costituiscono investimenti agevolabili:

-                             la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;

-                             il completamento di opere sospese;

-                             l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;

-                             l’acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.       

La norma richiede espressamente il requisito della novità. Pertanto, l’investimento deve sempre riguardare beni nuovi. Sono conseguentemente esclusi i beni già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti.

A differenza della precedente legge Tremonti, la nuova Tremonti si applica anche ai seguenti investimenti:

-                             spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni;

-                             spese sostenute per formazione ed aggiornamento del personale. A quest’ultimo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell’attività di formazione ed aggiornamento, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

All’agevolazione in oggetto si applicano anche tutte le regole dell’articolo 121-bis del TUIR. Pertanto, le auto aziendali a deducibilità limitata rappresentano investimenti fino ad un massimo di 17,5 milioni di lire. Se però l’auto viene data in uso promiscuo ai dipendenti, la detassazione è integrale indipendentemente dal costo di acquisto. In quest’ultimo caso occorre però che questa destinazione dell’auto ad uso promiscuo venga mantenuta nei due periodi di imposta successivi, altrimenti opera la norma antielusiva.   

Arco temporale di applicazione

Gli effetti della Tremonti-bis sono limitati alla determinazione del reddito relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e al periodo d’imposta successivo.

Per il primo dei due predetti periodi agevolati rilevano solo gli investimenti realizzati nel 2° semestre.

Modalità di acquisizione

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei beni agevolabili, assumono rilievo, ai fini dell’agevolazione, i beni così acquisiti:

-                             mediante acquisto a titolo oneroso, anche con contributi in conto impianti o in conto capitale;

-                             mediante realizzazione in economia;

-                             mediante contratto di appalto;

-                             mediante stipula di un contratto di locazione finanziaria;

-                             per effetto di apporti in natura operati dai soci;

Alternatività con le altre agevolazioni 

La Tremonti-bis dispone di una clausola di salvaguardia nel rispetto dei diritti acquisiti, per i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti e/o eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva. Di conseguenza, il contribuente potrà scegliere tra:

-                             gli incentivi della Tremonti-bis relativamente agli investimenti in beni strumentali e alle spese sostenute per formazione ed aggiornamento del personale, rinunciando ai benefici della legge Visco;

-                             il cumulo dei benefici della legge Visco con gli incentivi della Tremonti-bis (relativamente a quest’ultimi però ai soli investimenti per la formazione ed addestramento del personale);

-                             il cumulo degli investimenti agevolati nel Sud con gli incentivi della Tremonti-bis (relativamente a quest’ultimi ai soli investimenti per la formazione ed addestramento del personale).

Considerazioni finali riguardanti la detassazione del reddito reinvestito

Come primo suggerimento operativo, è opportuno, al fine di ottimizzare il beneficio dell’agevolazione e abbozzare i relativi conteggi preliminari, determinare la media degli investimenti effettuati nel quinquennio 1996-2000 nonché l’ammontare degli investimenti operati nel 2001 distinguendo quelli effettuati fino al 30 giugno 2001 da quelli effettuatati successivamente.

          Soppressione obbligo di bollatura dei libri contabili

          L’articolo 8 della “manovra dei 100 giorni” sopprime l’obbligo di bollatura per il libro giornale, il libro degli inventari, i libri IVA e per gli altri registri previsti da norme tributarie.

         Sono, invece, esclusi dalla norma agevolativa i libri sociali obbligatori (es. libro soci, libro assemble, libro consiglio, etc) previsti dall’articolo 2421 del codice civile e gli altri registri per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da leggi speciali.   

Pertanto, la numerazione progressiva delle pagine rimane l’unico adempimento da porre in essere. Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l’intervento dell’Ufficio del registro delle imprese o del notaio, la numerazione dovrà essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. A differenza del previgente sistema, ora non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa pagina. In sostanza basta che la numerazione venga effettuata prima della stampa della pagina e non preventivamente alla messa in uso del libro.

Nella società di capitali la tassa di concessione governativa continuerà ad essere assolta in misura forfetaria.

L’imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. La stessa potrà essere assolta mediante marche o bollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina numerata, oppure mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi. In quest’ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.      

 Per gli imprenditori individuali e per le società di persone è stata disposta la maggiorazione dell’imposta di bollo da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Per gli stessi soggetti è stata invece disposta l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000.

L’aumento dell’imposta di bollo e l’esenzione della tassa di concessione governativa non operano invece per le società di capitali. Per questi soggetti continuano ad essre dovuti gli importi fino ad oggi versati.     

          Abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni

          L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dei parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono assoggettati ad imposta di registro se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore a lire 350.000.000.

Ai fini della registrazione degli atti di donazione, per i quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa. Se il trasferimento (donazione o successione) ha per oggetto beni immobili, o diritti reali sugli stessi, deve essere sempre corrisposta l’imposta ipotecaria e catastale.       

          Emersione del sommerso

  

         Emersione del sommerso

Il cosiddetto provvedimento legislativo dei “100 giorni” contiene anche norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa ed in particolare contiene le norme indirizzate ai datori di lavoro che sono intenzionati a sanare le proprie irregolarità in materia di lavoro.

         Tale emersione deve avvenire necessariamente presentando la relativa dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2001. E’ però altamente probabile che il predetto termine verrà prorogato di qualche mese.

         Sono legittimati ad usufruire dell’agevolazione tutti gli imprenditori indipendentemente dalla loro veste giuridica e tutti i soggetti titolari del reddito di lavoro autonomo che esercitano un’arte o professione in modo abituale, ancorché non esclusiva.

         Tali disposizioni si applicano anche agli imprenditori che non abbiano mai dichiarato redditi d’impresa e che intendono far emergere la loro attività. Si tratta, quindi, degli imprenditori che al momento sono completamente sconosciuti al fisco.

         La presentazione della dichiarazione di emersione dà diritto all’accesso ad uno speciale regime agevolato, sia in materia fiscale che previdenziale, che avrà effetto per tre periodi d’imposta ossia per quello in corso alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni normative e per i due successivi.

         E’ importante evidenziare che il regime agevolato interessa sia i datori di lavoro che i lavoratori.

         Per usufruire di tale regime agevolato i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione incrementando il reddito imponibile d’impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato rispetto a quello del periodo precedente. In assenza del predetto impegno e, quindi, in assenza dell’incremento del reddito imponibile il datore di lavoro non potrà usufruire del particolare regime agevolato.

         Le agevolazioni consistono per il datore di lavoro:

-                             per quanto concerne l’aspetto fiscale, nella possibilità di pagare una tassazione sostitutiva sul maggior reddito imponibile, cioè sull’incremento annuale;

-                             per quanto concerne l’aspetto previdenziale, nella possibilità di pagare una contribuzione sostitutiva, limitatamente al reddito di lavoro fatto emergere.         

La tassazione sostitutiva consiste nell’applicazione di un’imposta dovuta, in luogo dell’IRPEF o dell’IRPEG e dell’IRAP, sull’incremento del reddito di impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato, nelle seguenti misure:

-                             10% per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda di emersione;

-                             15% per il secondo periodo d’imposta;

-                             20% per il terzo periodo d’imposta.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi il datore di lavoro verserà una contribuzione sostitutiva nelle seguenti misure:

-                             8% per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della domanda di emersione;

-                             10% per il secondo periodo d’imposta;

-                             12% per il terzo periodo d’imposta.

Anche per i lavoratori il regime agevolato si riferisce agli aspetti fiscali e previdenziali.

Sui redditi di lavoro emersi il lavoratore sarà tenuto al pagamento unicamente di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF stabilita nelle seguenti misure:

-                             6% per l’anno in cui è presentata la dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro;

-                             8% per il secondo anno;

-                             10% per il terzo anno;

Compete al datore di lavoro l’applicazione ed il versamento di tale imposta, secondo le modalità previste in materia di effettuazione delle trattenute alla fonte.

L’imposta sostitutiva dovuta dal lavoratore deve essere, pertanto, applicata mediante ritenuta con riferimento alle retribuzioni erogate in ciascun periodo di paga.

Sanatoria per il periodo pregresso

I datori di lavoro, tramite richiesta da formulare nell’apposito quadro contenuto nella predetta dichiarazione di emersione, possono utilizzare la medesima dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della sistemazione degli anni pregressi.

Per il perfezionamento del concordato del datore di lavoro deve essere versata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP e dei contributi previdenziali nella misura dell’8% del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Viene altresì disposto che, per ogni periodo d’imposta regolarizzato, il concordato esclude la possibilità di accertamenti fiscali e previdenziali relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare oggetto della dichiarazione.    

Il lavoratore deve, invece, versare una somma pari a lire 200.000, senza applicazione di sanzioni e interessi, per ogni anno pregresso, quale tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato ai fini fiscali e previdenziali.

Inoltre, ai lavoratori viene data la possibilità di ricostruire, in tutto o in parte, la propria posizione previdenziale per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque, attraverso versamenti volontari. 

Sia i datori di lavoro che i lavoratori potranno versare l’imposta sostitutiva dovuta per gli anni pregressi in un’unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, oppure in 24 rate mensili, Nel caso di pagamento in un’unica soluzione sia agli uni che agli altri è concessa una riduzione del 25% sull’importo dovuto.     

          Infine occorre far presente che tutte le predette disposizioni normative sono in fase di assestamento e, pertanto, è probabile che vengano emanate delle ulteriori disposizioni normative che potrebbero modificare e/o integrare quelle qui illustrate.

         Sarà cura dello Studio portarle nel più breve tempo possibile nella sfera della Vostra conoscenza.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                

                                                   Studio Dott. Vincenzo Truppa