CIRCOLARE N. 11/2001
L'EURO E GLI ADEMPIMENTI DAL 1^ GENNAIO 2002
Come
noto, il 31 dicembre 2001 giungerà al termine il periodo transitorio
della nuova moneta unica europea, denominata EURO. A partire
dal 1° gennaio 2002, pertanto, le monete dei dodici Paesi aderenti
all’euro cesseranno di avere valore legale (salvo un periodo
brevissimo di doppia circolazione che in Italia durerà fino
al 28 febbraio dello stesso anno) e saranno sostituite dalla
moneta unica. A pochi giorni, ormai, da questo passaggio storico
per l’Europa, intendiamo fornire una breve guida su quelle che
saranno le conseguenze di tale passaggio sui normali adempimenti
Iva periodici ed annuali a partire dalla fatturazione e registrazione
delle operazioni soggette a detta imposta.
1
– La fatturazione e la registrazione delle fatture attive dal
1° gennaio 2002
Mentre
nel periodo transitorio (1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001)
le fatture potevano essere liberamente emesse in lire o in euro
senza vincoli particolari, dal 1° gennaio 2002 tutte le fatture
dovranno essere emesse obbligatoriamente in euro e ciò vale
anche per le operazioni certificate con lo scontrino o la ricevuta
fiscale. In tutti i documenti prima menzionati gli importi relativi
all’imponibile, all’imposta ed al totale devono essere espressi
con due decimali. Dallo stesso giorno, i documenti fiscali emessi
in euro, naturalmente, andranno registrati in contabilità esclusivamente
in euro.
2
– La registrazione delle fatture di acquisto
Mentre
per la fatturazione e registrazione delle fatture attive emesse
in euro dal 1° gennaio 2002 non dovrebbero esserci grossi problemi,
riguardo alle fatture ricevute dai propri fornitori gli operatori
dovranno porre qualche attenzione in più in quanto per i primi
mesi dell’anno 2002, presumibilmente, si troveranno a dover
registrare delle fatture emesse nell’anno precedente con valuta
diversa dell’euro e ricevute nel 2002.
Fatture
emesse in lire nel 2001 e ricevute nel 2002 – Il cessionario
o committente, dovendo registrare le fatture fornitori nel 2002
deve effettuare dette registrazioni dopo avere convertito gli
importi dalle lire all’euro al tasso di cambio di 1936,27 lire
per 1 euro. Nella conversione in euro l’arrotondamento deve
essere effettuato fino al centesimo di euro (che costituisce
l’unità divisionale minima), ossia fino a due cifre decimali.
Tale conversione deve riguardare gli elementi fiscalmente
rilevanti contenuti nelle fatture (imponibile, imposta, ritenuta
d’acconto, etc.) negli importi in esse indicati, arrotondandoli
fino al centesimo di euro. L’arrotondamento va fatto per
eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per
difetto se inferiore a 5.
Esemplificando,
un importo di 6,454 euro va arrotondato a 6,45 euro mentre un
importo di 6,455 euro va arrotondato a 6,46 euro.
Fatture
estere emesse nel 2001 in valuta estera e ricevute nel 2002
relative ad acquisti intracomunitari di beni o prestazioni intracomunitarie
– L’acquirente o committente italiano deve convertire, prima
della integrazione e registrazione delle fatture nei registri
Iva acquisti e vendite, l’importo espresso nella valuta estera
in euro. La conversione da una valuta estera all’euro, ai fini
della registrazione delle fatture, deve avvenire con arrotondamento
fino al centesimo di euro, seguendo le regole già indicate
per la conversione dalle lire all’euro. Ai fini che qui interessano
non rivela il fatto che la valuta estera sia o meno di un Paese
aderente alla UEM.
3
– Dichiarazione annuale
La
dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2001 può ancora
essere redatta in lire salvo i seguenti casi:
a) imprese
che, con riferimento all’anno 2001 redigono e pubblicano il
bilancio in euro;
b) soggetti
diversi dalle imprese qualora abbiano redatto nel
corso del 2001 una delle dichiarazioni di cui all’art. 47 del
D.lgs. n. 213 del 1998 (dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all’Iva, all’Irap o mod. 770) utilizzando l’euro
come moneta di conto.
c)
soggetti che hanno redatto in euro anche solo una dichiarazione
periodica relativa all’anno 2001.
Nel
caso in cui, infine, la dichiarazione annuale viene presentata
all’intero del modello unico, si fa presente che tutti i dati
in esso in esso contenuti devono essere riportati con
la stessa unità monetaria (lira o euro).
4
– Modelli intrastat
Con
riferimento al periodo d’imposta 2002, tutti i contribuenti
dovranno compilare i modelli intrastat esclusivamente in euro,
modelli approvati dal ministero delle Finanze con decreto del
27 ottobre 2000. relativamente all’elenco degli acquisti intracomunitari,
laddove si richiede di compilare la colonna “ammontare
delle operazioni in euro”, i contribuenti devono tenere presente
che per le fatture espresse in una valuta di uno Stato comunitario
non aderente all’Euro occorrerà operare la conversione direttamente
in euro in base al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione,
se indicato nel documento, o della data della fattura se tale
indicazione non è presente in essa.
5
– Versamenti
Dal
1° gennaio 2002 i versamenti Iva periodici ed annuali,
da effettuare con il modello F24, dovranno avvenire esclusivamente
in euro. A tale fine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate, datato 14 novembre 2001, sono stati approvati
i nuovi modelli che devono essere utilizzati dall’1 gennaio
2002 anche se relativi a versamenti di anni precedenti. Come
viene anche indicato nelle istruzioni al nuovo F24, gli importi
devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali,
anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. Nel caso
gli importi da versare presentino tre o più cifre decimali occorre
procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale
con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale
o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso,
altrimenti l’arrotondamento va fatto per difetto.
Lo
Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
su quanto sopra.
Studio Dott. Vincenzo Truppa