CIRCOLARE N. 11/2001

 

L'EURO E GLI ADEMPIMENTI DAL 1^ GENNAIO 2002

           Come noto, il 31 dicembre 2001 giungerà al termine il periodo transitorio della nuova moneta unica europea, denominata EURO. A partire dal 1° gennaio 2002, pertanto, le monete dei dodici Paesi aderenti all’euro cesseranno di avere valore legale (salvo un periodo brevissimo di doppia circolazione che in Italia durerà fino al 28 febbraio dello stesso anno) e saranno sostituite dalla moneta unica. A pochi giorni, ormai, da questo passaggio storico per l’Europa, intendiamo fornire una breve guida su quelle che saranno le conseguenze di tale passaggio sui normali adempimenti Iva periodici ed annuali a partire dalla fatturazione e registrazione delle operazioni soggette a detta imposta.

1 – La fatturazione e la registrazione delle fatture attive dal 1° gennaio 2002

Mentre nel periodo transitorio (1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001) le fatture potevano essere liberamente emesse in lire o in euro senza vincoli particolari, dal 1° gennaio 2002 tutte le fatture dovranno essere emesse obbligatoriamente in euro e ciò vale anche per le operazioni certificate con lo scontrino o la ricevuta fiscale. In tutti i documenti prima menzionati gli importi relativi all’imponibile, all’imposta ed al totale devono essere espressi con due decimali. Dallo stesso giorno, i documenti fiscali emessi in euro, naturalmente, andranno registrati in contabilità esclusivamente in euro.

2 – La registrazione delle fatture di acquisto

Mentre per la fatturazione e registrazione delle fatture attive emesse in euro dal 1° gennaio 2002 non dovrebbero esserci grossi problemi, riguardo alle fatture ricevute dai propri fornitori gli operatori dovranno porre qualche attenzione in più in quanto per i primi mesi dell’anno 2002, presumibilmente, si troveranno a dover registrare delle fatture emesse nell’anno precedente con valuta diversa dell’euro e ricevute nel 2002.

Fatture emesse in lire nel 2001 e ricevute nel 2002 – Il cessionario o committente, dovendo registrare le fatture fornitori nel 2002 deve effettuare dette registrazioni dopo avere convertito gli importi dalle lire all’euro al tasso di cambio di 1936,27 lire per 1 euro. Nella conversione in euro l’arrotondamento deve essere effettuato  fino al centesimo di euro (che costituisce l’unità divisionale minima), ossia fino a due cifre decimali. Tale conversione  deve riguardare gli elementi  fiscalmente  rilevanti contenuti nelle fatture (imponibile, imposta, ritenuta d’acconto, etc.) negli importi in esse indicati, arrotondandoli fino al centesimo di euro. L’arrotondamento  va fatto per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se inferiore a 5.

Esemplificando, un importo di 6,454 euro va arrotondato a 6,45 euro mentre un importo di 6,455 euro va arrotondato a 6,46 euro.

Fatture estere emesse nel 2001 in valuta estera e ricevute nel 2002 relative ad acquisti intracomunitari di beni o prestazioni intracomunitarie – L’acquirente o committente italiano deve convertire, prima della integrazione  e registrazione delle fatture nei registri Iva acquisti e vendite, l’importo espresso nella valuta estera in euro. La conversione da una valuta estera all’euro, ai fini della registrazione delle fatture, deve avvenire con arrotondamento fino al centesimo di euro, seguendo  le regole già indicate per la conversione dalle lire all’euro. Ai fini che qui interessano  non rivela il fatto che la valuta estera sia o meno di un Paese aderente alla UEM.

3 – Dichiarazione annuale

La dichiarazione Iva annuale  relativa all’anno 2001 può ancora essere redatta in lire salvo i seguenti casi:

a)           imprese che, con riferimento all’anno 2001 redigono e pubblicano il bilancio in euro;

b)           soggetti diversi dalle imprese qualora  abbiano  redatto nel corso del 2001 una delle dichiarazioni di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 213 del 1998 (dichiarazioni relative  alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap o mod. 770) utilizzando l’euro come moneta di conto.

c)            soggetti  che hanno redatto in euro anche solo una dichiarazione  periodica  relativa all’anno 2001.

Nel caso in cui, infine, la dichiarazione annuale  viene presentata all’intero del modello unico, si fa presente che tutti i dati in esso in esso contenuti  devono essere riportati con la stessa unità monetaria (lira o euro).

4 – Modelli intrastat

Con riferimento al periodo d’imposta 2002, tutti i contribuenti dovranno compilare i modelli intrastat esclusivamente in euro, modelli approvati dal ministero delle Finanze con decreto del 27 ottobre 2000. relativamente all’elenco degli acquisti intracomunitari, laddove si richiede  di compilare la colonna “ammontare delle operazioni in euro”, i contribuenti devono tenere presente  che per le fatture espresse in una valuta di uno Stato comunitario non aderente all’Euro occorrerà operare la conversione direttamente in euro in base al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, se indicato nel documento, o della data della fattura se tale indicazione non è presente in essa.

5 – Versamenti

Dal 1° gennaio 2002 i versamenti Iva periodici  ed annuali, da effettuare con il modello F24, dovranno avvenire esclusivamente in euro. A tale fine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 14 novembre 2001, sono stati approvati i nuovi modelli che devono essere utilizzati dall’1 gennaio 2002 anche se relativi a versamenti di anni precedenti. Come viene anche indicato nelle istruzioni al nuovo F24, gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. Nel caso  gli importi da versare presentino tre o più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento  della seconda cifra decimale con il seguente  criterio: se la terza cifra è uguale  o superiore a 5, l’arrotondamento  va effettuato per eccesso, altrimenti l’arrotondamento va fatto per difetto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                                                 

                                                   Studio Dott. Vincenzo Truppa