CIRCOLARE N. 12/2001
GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2001
Anticipati
al 24 dicembre, solo per l’anno 2001, i termini di versamento
Per
l’adempimento riguardante l’acconto Iva annuale 2001, l’unica
novità rispetto agli anni precedenti è costituita dall’anticipazione
al 24 dicembre del termine ultimo per il relativo versamento
e ciò per effetto dell’art. 2, comma 4, del DL 350/2001, in
ragione dell’entrata in vigore dell’Euro a partire dal 1° gennaio
2002. Anche quest’anno, comunque, pur non essendoci novità sostanziali
relativamente alla determinazione e versamento di detto acconto,
riteniamo utile fornire una guida sintetica per adempiere a
tale obbligo.
1
– Soggetti obbligati
In
linea generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva,
istituito con la legge n. 405 del 29 dicembre 1990, tutti i
contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione,
qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene
esercitata. Nel caso particolare in cui, durante l’anno in corso,
siano avvenute variazioni nella forma giuridica dell’impresa
(successione, donazione, trasformazione, etc.) l’acconto è dovuto
dal soggetto subentrante sulla base, se si utilizza il metodo
storico, della situazione esistente a dicembre 2000 o ultimo
trimestre 2000.
2
– Soggetti esclusi
I
soggetti esclusi, anche se titolari di partita Iva, dal versamento
dell’acconto, sono così individuati:
a)
contribuenti che non sono risultati a debito nel dicembre o
nel quarto trimestre del 2000;
b)
produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni periodiche,
ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972;
c)
contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento,
liquidano l’Iva in modo forfetario, ai sensi dell’art. 74, comma
6, del DPR 633/1972, compreso le associazioni senza fini di
lucro ex legge 398/91;
d)
le società controllate che si avvalgono della liquidazione Iva
di gruppo effettuata in capo alla società controllante (DM 13
dicembre 1979);
e)
contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2001;
f)
contribuenti mensili che hanno cessato l’attività nel 2001 anteriormente
al mese di dicembre;
g)
contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente
al mese di ottobre 2001;
h)
imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda
negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui alle lett.
f) e g).
L’acconto,
infine, non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti
inferiore a 200mila lire.
3
– Calcolo dell’acconto: i diversi metodi
La
percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento
variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa
vigente, così individuati:
1)
metodo della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;
2)
metodo della base previsionale, a cui si applica la stessa percentuale
di cui al punto 1);
3)
metodo della liquidazione straordinaria, per il quali si versa
il 100% dell’imposta;
4)
Metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi, per il
quale si versano i 2/3 dell’imposta.
A
parte l’ultimo metodo, che può essere utilizzato esclusivamente
dai soggetti che nel 2001 hanno optato per la speciale liquidazione
prevista dal DPR 100/98, gli altri tre possono essere liberamente
utilizzati, in alternativa tra loro, da tutti i contribuenti.
4
– Metodo della base storica
La
base di riferimento, su cui applicare la percentuale dell’88%,
è costituita dall’imposta dovuta – al lordo dell’acconto versato
per il 2000 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni,
imprenditoria femminile, incentivi al commercio, etc.) – emergente:
a)
per i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese
di dicembre 2000;
b)
per i soggetti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale
per il 2000;
c)
per i soggetti trimestrali ex art. 74, del DPR 633/1972, dalla
liquidazione periodica del quarto trimestre 2000 (ad esempio,
distributori di carburanti o autotrasportatori).
N.B.
Sull’ammontare dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata
la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
5
– Metodo della base previsionale
Il
metodo cosiddetto previsionale si basa, appunto, su una previsione
di quello che sarà l’imposta dovuta nel mese di dicembre o del
quarto trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata
l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%. Occorre
però tenere presente che, se le previsioni risultano errate
per difetto, scatta la sanzione per insufficiente versamento
(pari al 30% di quanto versato in meno). A tale riguardo, con
la completa revisione della normativa sulle sanzioni, non torna
più applicabile la tolleranza del 5% prevista dall’art. 6, comma
5, della legge 405/1990 in quanto non più riproposta (C.M. n.
23/E, cap. IV, par. 1.3, del 25 gennaio 1999).
6
– Metodo della liquidazione straordinaria
Un
ultimo metodo usufruibile dalla generalità dei soggetti Iva
prevede, ai fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione
di una vera e propria liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre
dell’anno in corso, con il conseguente versamento integrale
del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto, si deve ricomprendere
nel calcolo:
a)
l’eventuale credito Iva derivante dalla liquidazione periodica
precedente;
b)
l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate dall’1
al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre
al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
c)
l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive effettuate
nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre, ma non ancora
fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti i relativi
termini (ad es. cessioni con fattura differita);
d)
l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le relative
fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre (per i
mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);
e)
l’Iva a credito (non compresa nelle lettere precedenti) relativa
alle fatture di acquisto intracomunitarie o per le quali la
corrispondente Iva a debito (derivante dalla doppia annotazione
sui registri) sia già stata ricompresa nelle lettere precedenti.
L’acconto
da versare sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). Se tale
importo è inferiore alle 200mila lire, come si è già detto in
precedenza, non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la liquidazione
straordinaria deve essere annotata sul registro delle vendite
o dei corrispettivi entro il 27 dicembre e tale annotazione
va fatta anche se la liquidazione risultasse a credito.
7
– Metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi
I
contribuenti mensili che si avvalgono della speciale liquidazione
periodica dell’Iva in base alle registrazioni effettuate nel
secondo mese precedente, possono scegliere di calcolare l’acconto
da versare sulla base di quanto dovuto nella liquidazione di
dicembre 2001 (la quale si determina sulla registrazioni di
novembre 2001). In tal caso, l’importo da versare (semprechè
sia superiore alle 200mila lire) sarà pari a 2/3 dell’imposta
dovuta.
8
– Modalità di versamento
Il
versamento dell’acconto, il cui termine solo per quest’anno
è, come già anticipato, il 24 dicembre 2001, dovrà essere effettuato
utilizzando il modello F24, da presentare in banca, in posta
o presso il concessionario della riscossione. I codici tributo
restano invariati:
·
6013, per i contribuenti mensili;
·
6035, per i contribuenti trimestrali.
L’importo
non è rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte
a credito, non ancora utilizzate ai fini della compensazione,
emergenti dall’Unico 2001, ovvero con il credito derivante dalle
liquidazioni Iva periodiche nel caso in cui il contribuente
ha le condizioni richieste, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR
633/1972, per il rimborso infrannuale dell’Iva. Gli estremi
del versamento (anche in caso di compensazione) devono essere
annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.
9
– Sanzioni e ravvedimento operoso
Il
mancato o insufficiente versamento dell’acconto comporta l’applicazione
di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata,
stabilita dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97. Il contribuente,
comunque, può regolarizzare il mancato adempimento nei termini
previsti avvalendosi del ravvedimento operoso, così come disciplinato
dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando, oltre all’imposta
ed agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati giorno per
giorno, la sanzione pari al:
·
3, 75% dell’imposta (1/8 del minimo), se la regolarizzazione
avviene entro 30 giorni dal termine del 24 dicembre 2001;
·
6% dell’imposta (1/5 del minimo), se la regolarizzazione avviene
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per
il 2001 o del modello Unico 2001 in caso di dichiarazione unificata.
La
sanzione si versa con Mod. F24 (cod. tributo 8904), mentre l’imposta
e gli interessi devono essere versati cumulativamente utilizzando
lo stesso modello (cod. tributo 6013 o 6035).
Lo
studio è a disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni su
quanto sopra.
Studio Dott. Vincenzo Truppa