CIRCOLARE N. 12/2001

 GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2001

Anticipati al 24 dicembre, solo per l’anno 2001, i termini di versamento

 Per l’adempimento riguardante l’acconto Iva annuale 2001, l’unica novità rispetto agli anni precedenti è costituita dall’anticipazione al 24 dicembre del termine ultimo per il relativo versamento e ciò per effetto dell’art. 2, comma 4, del DL 350/2001, in ragione dell’entrata in vigore dell’Euro a partire dal 1° gennaio 2002. Anche quest’anno, comunque, pur non essendoci novità sostanziali relativamente alla determinazione e versamento di detto acconto, riteniamo utile fornire una guida sintetica per adempiere a tale obbligo.

1 – Soggetti obbligati

In linea generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva, istituito con la legge n. 405 del 29 dicembre 1990, tutti i contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata. Nel caso particolare in cui, durante l’anno in corso, siano avvenute variazioni nella forma giuridica dell’impresa (successione, donazione, trasformazione, etc.) l’acconto è dovuto dal soggetto subentrante sulla base, se si utilizza il metodo storico, della situazione esistente a dicembre 2000 o ultimo trimestre 2000.

2 – Soggetti esclusi

I soggetti esclusi, anche se titolari di partita Iva, dal versamento dell’acconto, sono così individuati:

a)     contribuenti che non sono risultati a debito nel dicembre o nel quarto trimestre del 2000;

b)     produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972;

c)      contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento, liquidano l’Iva in modo forfetario, ai sensi dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972, compreso le associazioni senza fini di lucro ex legge 398/91;

d)     le società controllate che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo effettuata in capo alla società controllante (DM 13 dicembre 1979);

e)     contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2001;

f)        contribuenti mensili che hanno cessato l’attività nel 2001 anteriormente al mese di dicembre;

g)     contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente al mese di ottobre 2001;

h)      imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui alle lett. f) e g).

L’acconto, infine, non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti inferiore a 200mila lire.

3 – Calcolo dell’acconto: i diversi metodi

La percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente, così individuati:

1)     metodo della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;

2)     metodo della base previsionale, a cui si applica la stessa percentuale di cui al punto 1);

3)     metodo della liquidazione straordinaria, per il quali si versa il 100% dell’imposta;

4)     Metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi, per il quale si versano i 2/3 dell’imposta.

A parte l’ultimo metodo, che può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti che nel 2001 hanno optato per la speciale liquidazione prevista dal DPR 100/98, gli altri tre possono essere liberamente utilizzati, in alternativa tra loro, da tutti i contribuenti.

4 – Metodo della base storica

La base di riferimento, su cui applicare la percentuale dell’88%, è costituita dall’imposta dovuta – al lordo dell’acconto versato per il 2000 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni, imprenditoria femminile, incentivi al commercio, etc.) – emergente:

a)      per i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2000;

b)      per i soggetti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale per il 2000;

c)       per i soggetti trimestrali ex art. 74, del DPR 633/1972, dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2000 (ad esempio, distributori di carburanti o autotrasportatori).

N.B. Sull’ammontare dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

5 – Metodo della base previsionale

Il metodo cosiddetto previsionale si basa, appunto, su una previsione di quello che sarà l’imposta dovuta nel mese di dicembre o del quarto trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%. Occorre però tenere presente che, se le previsioni risultano errate per difetto, scatta la sanzione per insufficiente versamento (pari al 30% di quanto versato in meno). A tale riguardo, con la completa revisione della normativa sulle sanzioni, non torna più applicabile la tolleranza del 5% prevista dall’art. 6, comma 5, della legge 405/1990 in quanto non più riproposta (C.M. n. 23/E, cap. IV, par. 1.3, del 25 gennaio 1999).

 6 – Metodo della liquidazione straordinaria

Un ultimo metodo usufruibile dalla generalità dei soggetti Iva prevede, ai fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione di una vera e propria liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre dell’anno in corso, con il conseguente versamento integrale del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto, si deve ricomprendere nel calcolo:

a)     l’eventuale credito Iva derivante dalla liquidazione periodica precedente;

b)     l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);

c)      l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive effettuate nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre, ma non ancora fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti i relativi termini (ad es. cessioni con fattura differita);

d)     l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le relative fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre (per i mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);

e)     l’Iva a credito (non compresa nelle lettere precedenti) relativa alle fatture di acquisto intracomunitarie o per le quali la corrispondente Iva a debito (derivante dalla doppia annotazione sui registri) sia già stata ricompresa nelle lettere precedenti.

L’acconto da versare sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). Se tale importo è inferiore alle 200mila lire, come si è già detto in precedenza, non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la liquidazione straordinaria deve essere annotata sul registro delle vendite o dei corrispettivi entro il 27 dicembre e tale annotazione va fatta anche se la liquidazione risultasse a credito.

7 – Metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti mensili che si avvalgono della speciale liquidazione periodica dell’Iva in base alle registrazioni effettuate nel secondo mese precedente, possono scegliere di calcolare l’acconto da versare sulla base di quanto dovuto nella liquidazione di dicembre 2001 (la quale si determina sulla registrazioni di novembre 2001). In tal caso, l’importo da versare (semprechè sia superiore alle 200mila lire) sarà pari a 2/3 dell’imposta dovuta.

8 – Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto, il cui termine solo per quest’anno è, come già anticipato, il 24 dicembre 2001, dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da presentare in banca, in posta o presso il concessionario della riscossione. I codici tributo restano invariati:

·        6013, per i contribuenti mensili;

·        6035, per i contribuenti trimestrali.

L’importo non è rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte a credito, non ancora utilizzate ai fini della compensazione, emergenti dall’Unico 2001, ovvero con il credito derivante dalle liquidazioni Iva periodiche nel caso in cui il contribuente ha le condizioni richieste, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972, per il rimborso infrannuale dell’Iva. Gli estremi del versamento (anche in caso di compensazione) devono essere annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.

9 – Sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata, stabilita dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97. Il contribuente, comunque, può regolarizzare il mancato adempimento nei termini previsti avvalendosi del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando, oltre all’imposta ed agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati giorno per giorno, la sanzione pari al:

·        3, 75% dell’imposta (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal termine del 24 dicembre 2001;

·        6% dell’imposta (1/5 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2001 o del modello Unico 2001 in caso di dichiarazione unificata.

La sanzione si versa con Mod. F24 (cod. tributo 8904), mentre l’imposta e gli interessi devono essere versati cumulativamente utilizzando lo stesso modello (cod. tributo 6013 o 6035).

Lo studio è a disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                                              

                                                                                

                                                   Studio Dott. Vincenzo Truppa