CIRCOLARE N. 1/2002
LA LEGGE
FINANZIARIA 2002
Sul
supplemento ordinario 285/L alla Gazzetta ufficiale n. 301 del
29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2001,
n. 448 che rappresenta la finanziaria 2002.
Come
è nostra consuetudine, con questa circolare vogliamo offrire
una “panoramica” di tale legge i cui contenuti di maggior rilievo
sono previsti nel Titolo II della legge, e in particolare gli
articoli che vanno dal 2 al 15.
1
– Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi (art.
2)
In
attesa che tale disciplina venga completamente rivista, come
è previsto dal recente disegno di legge di delega per la riforma
del sistema fiscale, sono state ritoccate:
·
Le detrazioni spettanti per i figli a carico e per le persone
indicate nell’art. 433 c.c.; per l’anno 2002 la detrazione è
pari ad Euro 285,08, aumentabile ad Euro 303,68 quando il reddito
complessivo non è superiore ad Euro 51.645,69. Tuttavia, detta
detrazione è stabilita in Euro 516,46 per:
-
I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro
36.151,98 con un figlio a carico;
-
I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro
41.316,55 con due figli a carico;
-
I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro
46.481,12 con tre figli a carico;
-
I contribuenti con almeno quattro figli a carico.
Inoltre,
le detrazioni di cui sopra sono aumentate ad Euro 774,69 per
ogni figlio che sia portatore di handicap;
·
Sono state classificate come oneri detraibili le spese sostenute
per il servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti
sordomuti;
·
La deducibilità delle spese di pubblicità di medicinali sostenute
dalle imprese farmaceutiche, mediante la promozione di convegni
e congressi, è ammessa nella misura del 20%.
2
– Rivalutazione dei beni (art. 3)
Sono
stati riaperti i termini per poter procedere alla rivalutazione
dei beni e delle partecipazioni, secondo le modalità previste
dalla legge 342/2000 (collegato fiscale alla legge finanziaria
2000).
A
differenza di quanto previsto da quest’ultima norma, la disciplina
appena approvata prevede che la rivalutazione possa avvenire
con riferimento ai beni risultanti dal bilancio chiuso al 31
dicembre 2000, purchè fatta nel bilancio chiuso nell’esercizio
successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data del 29 dicembre 2001. In pratica, per i soggetti con
esercizio pari all’anno solare, la rivalutazione può essere
effettuata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, con riferimento
ai beni esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.
Rispetto
alla precedente normativa, l’attuale introduce due sostanziali
novità:
 |
Il maggiore valore attribuito in sede
di rivalutazione è riconosciuto fiscalmente, sia per
le imposte sui redditi che ai fini dell’irap, solo dal
secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale è stata eseguita la rivalutazione;
|
 |
L’importo dell’imposta sostitutiva concorre
a formare il “canestro A” per i soggetti che scontano
l’irpeg.
|
3
– Estromissione beni dell’imprenditore individuale (art. 3)
Come
era già avvenuto più volte in passato, è concessa all’imprenditore
individuale di procedere all’estromissione dei beni immobili
strumentali per destinazione purchè questi siano utilizzati
come tali al 30 novembre 2001; l’estromissione ha effetto dal
1° gennaio 2002 e si ottiene mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito, dell’irap e dell’iva pari
al 10% della differenza tra il valore normale dell’immobile
e quello fiscalmente riconosciuto.
4
– Assegnazione dei beni (art. 3)
Anche
in questo caso siamo in presenza di una riapertura dei termini
di una norma già applicata; infatti, viene stabilito che le
disposizioni contenute nell’art. 29 della 449/97 possono essere
applicate alle assegnazioni e alle trasformazioni poste in essere
entro il 30 settembre 2002. I soci devono risultare iscritti
nel relativo libro alla data del 30 settembre 2001 o entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
2002 ma con un atto di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° ottobre 2001.
5
– Riserve e fondi in sospensione d’imposta (art. 4)
E’
stata introdotta un’imposta sostitutiva del 19% per affrancare
le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001; tale imposta,
indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2001, ed è versata in
tre rate, entro il termine di versamento del saldo dovuto per
le imposte sui redditi, di cui la prima, pari al 45%, la seconda
per il 35% e la terza per il 20%. Sugli importi dovuti alla
seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
6
– Rivalutazione delle partecipazioni non quotate (art. 5)
Per
le partecipazioni non quotate, possedute da persone fisiche
alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, al posto
del costo o valore di acquisto, il valore a tale data risultante
da una perizia giurata, redatta dai soggetti iscritti all’albo
dei dottori commercialisti, ragionieri o revisori contabili.
Tale valore sarà assoggettato ad un’imposta sostitutiva del
4% per le partecipazioni qualificate o del 2% per quelle non
qualificate; quest’imposta dovrà essere versata a partire dal
30 settembre 2002 e potrà essere rateizzata in tre rate di uguale
importo con l’applicazione degli interessi del 3% annuo sulla
seconda e terza rata.
7
– Determinazione del valore delle quote delle s.r.l. (art. 6)
Con
una norma introdotta all’ultimo momento, viene opportunamente
specificato che quanto stabilito dall’art. 2474 del c.c. relativamente
al valore minimo della quota di società a responsabilità limitata,
espresso in euro, vale solo per le società di nuova costituzione,
cioè costituite dopo il 31 dicembre 1998. pertanto, per tutte
le società costituite prima di tale data, il valore unitario
della quota può essere espresso in centesimi, mentre solo per
quelle costituite dal 1° gennaio 1999 il valore minimo della
quota non può essere inferiore ad un euro.
8
– Rivalutazione dei terreni (art. 7)
Una
perizia giurata redatta dai soggetti iscritti all’albo degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,
degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
potrà determinare il nuovo valore dei terreni edificabili e
con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche al 1°
gennaio 2002. Tale valore di stima sconterà un’imposta sostitutiva
del 4% da versarsi entro il 30 settembre 2002.
9
– Soppressione dell’INVIM (art. 8)
Come
si ricorderà, la finanziaria 2001 aveva introdotto la possibilità
di usufruire di un’imposta forfetizzata per il versamento dell’invim
decennale maturata dopo il 31 dicembre 1992.
Ora,
la finanziaria 2002 prevede la soppressione anticipata di questa
imposta, specificando, altresì, che gli immobili soggetti all’imposta
straordinaria del 1991 sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione
semprechè non sia dovuta l’imposta, qualora il valore finale
al 31 ottobre 1991 sia stato dichiarato in misura non inferiore
a quello che risultava applicando all’ammontare della rendita
catastale, anche presunta, i moltiplicatori automatici.
10
– Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 9)
La
detrazione riconosciuta sulle spese sopportate per il recupero
del patrimonio edilizio urbano è stata prorogata di un altro
anno, ma a differenza delle disposizioni precedenti, la normativa
attuale introduce delle restrizioni. La detrazione del 36% è
ammessa sulle spese sostenute nel corso del 2002, ma la ripartizione
deve avvenire sulla base dei 10 anni.
11
– Altre disposizioni (art. 9)
Per
i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti la
base imponibile può essere determinata, in alternativa al principio
della determinazione analitica del reddito, sulla base di compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero
degli esteri di concerto con quello del lavoro.
Per
i contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi e dell’iva,
relativa ai periodi d’imposta 2001 e 2002, si adeguino alle
risultanze che derivano dall’applicazione degli studi di settore,
non si applicano sanzioni né interessi.
Per
le società sportive professionistiche il periodo di possesso
oltre il quale si verifica la possibilità di ripartire la plusvalenza
in più esercizi è ridotto ad un anno.
12
– Abolizione dell’imposta sulle insegne (art. 10)
E’
stata introdotta l’esenzione dall’imposta sulle insegne che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, qualora
queste siano di superficie complessiva fino a 5 metri quadri;
i comuni, comunque, possono con un regolamento proprio estendere
l’esenzione anche alle insegne di superficie superiore.
13
– Misure per il settore dell’autotrasporto (art. 15)
Il
comma 10bis dell’art. 67 del TUIR prevede la deducibilità limitata
relativamente all’ammortamento, ai canoni di locazione, di noleggio
e alle spese di impiego e manutenzione degli apparecchi di radiotelefonia
mobile; esso è stato modificato, introducendo una deducibilità
integrale (e non più del 50% come per tutti gli altri contribuenti)
per gli oneri relativi ad impianti collocati su autoveicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo.
Lo
studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
Studio Dr. V Truppa