CIRCOLARE N. 1/2002

 LA LEGGE FINANZIARIA 2002

Sul supplemento ordinario 285/L alla Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2001, n. 448 che rappresenta la finanziaria 2002.

Come è nostra consuetudine, con questa circolare vogliamo offrire una “panoramica” di tale legge i cui contenuti di maggior rilievo sono previsti nel Titolo II della legge, e in particolare gli articoli che vanno dal 2 al 15.

1 – Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi (art. 2)

In attesa che tale disciplina venga completamente rivista, come è previsto dal recente disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, sono state ritoccate:

·        Le detrazioni spettanti per i figli a carico e per le persone indicate nell’art. 433 c.c.; per l’anno 2002 la detrazione è pari ad Euro 285,08, aumentabile ad Euro 303,68 quando il reddito complessivo non è superiore ad Euro 51.645,69. Tuttavia, detta detrazione è stabilita in Euro 516,46 per:

-         I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 36.151,98 con un figlio a carico;

-         I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 41.316,55 con due figli a carico;

-         I contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 46.481,12 con tre figli a carico;

-         I contribuenti con almeno quattro figli a carico.

Inoltre, le detrazioni di cui sopra sono aumentate ad Euro 774,69 per ogni figlio che sia portatore di handicap;

·        Sono state classificate come oneri detraibili le spese sostenute per il servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti;

·        La deducibilità delle spese di pubblicità di medicinali sostenute dalle imprese farmaceutiche, mediante la promozione di convegni e congressi, è ammessa nella misura del 20%.

2 – Rivalutazione dei beni (art. 3)

Sono stati riaperti i termini per poter procedere alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, secondo le modalità previste dalla legge 342/2000 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2000).

A differenza di quanto previsto da quest’ultima norma, la disciplina appena approvata prevede che la rivalutazione possa avvenire con riferimento ai beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, purchè fatta nel bilancio chiuso nell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 29 dicembre 2001. In pratica, per i soggetti con esercizio pari all’anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, con riferimento ai beni esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.

Rispetto alla precedente normativa, l’attuale introduce due sostanziali novità:

Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione è riconosciuto fiscalmente, sia per le imposte sui redditi che ai fini dell’irap, solo dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione;
L’importo dell’imposta sostitutiva concorre a formare il “canestro A” per i soggetti che scontano l’irpeg.

3 – Estromissione beni dell’imprenditore individuale (art. 3)

Come era già avvenuto più volte in passato, è concessa all’imprenditore individuale di procedere all’estromissione dei beni immobili strumentali per destinazione purchè questi siano utilizzati come tali al 30 novembre 2001; l’estromissione ha effetto dal 1° gennaio 2002 e si ottiene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, dell’irap e dell’iva pari al 10% della differenza tra il valore normale dell’immobile e quello fiscalmente riconosciuto.

4 – Assegnazione dei beni (art. 3)

Anche in questo caso siamo in presenza di una riapertura dei termini di una norma già applicata; infatti, viene stabilito che le disposizioni contenute nell’art. 29 della 449/97 possono essere applicate alle assegnazioni e alle trasformazioni poste in essere entro il 30 settembre 2002. I soci devono risultare iscritti nel relativo libro alla data del 30 settembre 2001 o entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2002 ma con un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

5 – Riserve e fondi in sospensione d’imposta (art. 4)

E’ stata introdotta un’imposta sostitutiva del 19% per affrancare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001; tale imposta, indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2001, ed è versata in tre rate, entro il termine di versamento del saldo dovuto per le imposte sui redditi, di cui la prima, pari al 45%, la seconda per il 35% e la terza per il 20%. Sugli importi dovuti alla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

6 – Rivalutazione delle partecipazioni non quotate (art. 5)

Per le partecipazioni non quotate, possedute da persone fisiche alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data risultante da una perizia giurata, redatta dai soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri o revisori contabili. Tale valore sarà assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate o del 2% per quelle non qualificate; quest’imposta dovrà essere versata a partire dal 30 settembre 2002 e potrà essere rateizzata in tre rate di uguale importo con l’applicazione degli interessi del 3% annuo sulla seconda e terza rata.

7 – Determinazione del valore delle quote delle s.r.l. (art. 6)

Con una norma introdotta all’ultimo momento, viene opportunamente specificato che quanto stabilito dall’art. 2474 del c.c. relativamente al valore minimo della quota di società a responsabilità limitata, espresso in euro, vale solo per le società di nuova costituzione, cioè costituite dopo il 31 dicembre 1998. pertanto, per tutte le società costituite prima di tale data, il valore unitario della quota può essere espresso in centesimi, mentre solo per quelle costituite dal 1° gennaio 1999 il valore minimo della quota non può essere inferiore ad un euro.

8 – Rivalutazione dei terreni (art. 7)

Una perizia giurata redatta dai soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali potrà determinare il nuovo valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche al 1° gennaio 2002. Tale valore di stima sconterà un’imposta sostitutiva del 4% da versarsi entro il 30 settembre 2002.

9 – Soppressione dell’INVIM (art. 8)

Come si ricorderà, la finanziaria 2001 aveva introdotto la possibilità di usufruire di un’imposta forfetizzata per il versamento dell’invim decennale maturata dopo il 31 dicembre 1992.

Ora, la finanziaria 2002 prevede la soppressione anticipata di questa imposta, specificando, altresì, che gli immobili soggetti all’imposta straordinaria del 1991 sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione semprechè non sia dovuta l’imposta, qualora il valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello che risultava applicando all’ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori automatici.

 10 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 9)

La detrazione riconosciuta sulle spese sopportate per il recupero del patrimonio edilizio urbano è stata prorogata di un altro anno, ma a differenza delle disposizioni precedenti, la normativa attuale introduce delle restrizioni. La detrazione del 36% è ammessa sulle spese sostenute nel corso del 2002, ma la ripartizione deve avvenire sulla base dei 10 anni.

 11 – Altre disposizioni (art. 9)

Per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti la base imponibile può essere determinata, in alternativa al principio della determinazione analitica del reddito, sulla base di compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli esteri di concerto con quello del lavoro.

Per i contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi e dell’iva, relativa ai periodi d’imposta 2001 e 2002, si adeguino alle risultanze che derivano dall’applicazione degli studi di settore, non si applicano sanzioni né interessi.

Per le società sportive professionistiche il periodo di possesso oltre il quale si verifica la possibilità di ripartire la plusvalenza in più esercizi è ridotto ad un anno.

 12 – Abolizione dell’imposta sulle insegne (art. 10)

E’ stata introdotta l’esenzione dall’imposta sulle insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, qualora queste siano di superficie complessiva fino a 5 metri quadri; i comuni, comunque, possono con un regolamento proprio estendere l’esenzione anche alle insegne di superficie superiore.

 13 – Misure per il settore dell’autotrasporto (art. 15)

Il comma 10bis dell’art. 67 del TUIR prevede la deducibilità limitata relativamente all’ammortamento, ai canoni di locazione, di noleggio e alle spese di impiego e manutenzione degli apparecchi di radiotelefonia mobile; esso è stato modificato, introducendo una deducibilità integrale (e non più del 50% come per tutti gli altri contribuenti) per gli oneri relativi ad impianti collocati su autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

 Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                      Studio Dr. V Truppa