CIRCOLARE N. 2/2002

  LE MODIFICHE IVA NELLA FINANZIARIA PER IL 2002

 

Come di consueto, la legge Finanziaria di fine anno porta delle novità anche per l’Iva. La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), pubblicata sul supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, contiene infatti delle norme che riguardano detta imposta e che saranno oggetto della presente  circolare. Si premette che gli articoli indicati tra parentesi, in capo ad ogni paragrafo, sono quelli della Finanziaria stessa.

 1 – Proroga dell’aliquota ridotta del 10%:

1.1  – In edilizia (art. 9, co. 3)

Viene prorogata anche per l’anno 2002 (così come era stato anche per il 2001) la disposizione  di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 che aveva previsto, per il solo anno 2000, l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

 1.2  – Proroga dell’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni assistenziali (art. 9, co. 3)

La proroga dell’aliquota Iva ridotta del 10% per l’anno 2002 interessa anche le prestazioni di assistenza domiciliare in favore  di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori coinvolti in situazione di disattamento e devianza.

 2 – Permanenza anche per il 2002 della limitata detrazione Iva sugli automezzi (art. 9, co. 4)

Si conferma anche per il 2002 la detrazione limitata dell’Iva (il 10% dell’imposta) sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli ed autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis 1, comma 1, lett. c), del DPR 633/1972. Detrazione che sale al 50% dell’imposta per i veicoli con propulsori non a combustione  interna (ad es. motori elettrici).

 3 – Proroga del regime speciale dell’agricoltura per soggetti sopra i 40 milioni di lire ( art. 9, co. 8, lett. a)

Come è noto, il D.Lgs. 313/1997 (legge di riforma dell’Iva), ha ridisegnato, tra l’altro, la normativa riguardante il regime  dell’agricoltura  di cui all’articolo  34 del DPR 633/1972 con modifiche sostanziali e disposizioni di carattere transitorio che sarebbero dovute venire meno dal 1° gennaio 2000. In particolare, era  previsto che il regime  speciale dell’agricoltura, di cui  al comma 1 dell’articolo 34 menzionato, non potesse più essere utilizzato, a partire da quella data,  da quelli agricoltori che nell’anno  solare precedente avessero realizzato un volume d’affari annuo superiore  a 40 milioni di lire. In realtà, in virtù di successivi interventi normativi, il regime anzidetto è stato però più volte prorogato ed ora  esteso a tutto l’anno 2002 per effetto  dell’articolo in rassegna.

 4 – Rimandata al 2002 la contabilità unificata dell’Iva per attività agricole diverse (art. 9, co. 8, lett. b)

Restando nell’ambito della disciplina Iva dell’agricoltura , il comma 10 dell’articolo 34 del DPR 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 313/1997, aveva  anche previsto l’obbligo di applicazione dell’Iva con contabilità unificata da parte di quei contribuenti che all’interno della stessa impresa agricola esercitavano più attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura, escludendo pertanto la possibilità di opzione per la separazione  delle attività, ai sensi dell’articolo  36 della legge Iva. Anche il predetto divieto, più volte prorogato nel corso di questi anni, viene ulteriormente rinviato dalla legge finanziaria per il 2002 al 1° gennaio 2003 per effetto dell’art. 9, comma 8.

 5 – Conferimento dei prodotti ittici alle società consortili (art. 9, co. 10)

Nell’ambito del regime Iva speciale  agricolo, di cui all’art. 34 del DPR 633/1972, la norma  in rassegna estende  anche alle società consortili ed agli organismi associativi la disciplina di cui al comma 7 dello stesso art. 34 relativamente  ai passaggi e conferimenti di prodotti  ittici dai soci agli enti, cooperative e loro consorzi.

 6 – Senza sanzioni l’adeguamento gli studi di settore per gli anni 2001 e 2002 (art. 9, co. 13)

Ai fini dell’Iva (in analogia a quanto a quanto previsto per le imposte sui redditi da comma 12 dell’art. in rassegna), il versamento dell’imposta  per effetto dell’adeguamento agli studi di settore  non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale disposizione si applica per i periodi d’imposta 2001 e 2002.

 7 – Adesione alla sanatoria sul lavoro sommerso senza sanzioni Iva per il 2001 (art. 9, co. 15, lett. e)

Per i contribuenti che aderiscono alla sanatoria sul lavoro nero è previsto, per il solo periodo d’imposta 2001, la non applicazione  delle sanzioni previste ai fini dell’Iva riguardo agli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione d’inizio attività e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell’Imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione  annuale dell’Iva.

 8 – Sanatoria per l’imposta sugli spettacoli: riaperti i termini ed estesa all’Iva connessa (art. 9, co. 18)

I termini per la definizione agevolata delle controversie concernenti l’imposta  sugli spettacoli, di cui all’art. 82 della legge 342/2000, sono stati riaperti con le seguenti novità:

a)                 potranno essere definite le controversie pendenti alla data del 30 novembre  2001 (precedentemente era il 31 luglio 2000);

b)                 la definizione agevolata viene estesa anche all’Iva connessa all’imposta sugli spettacoli;

c)                  il termine del pagamento delle somme dovute  per detta definizione (pari al 60% del valore della lite) viene fissato al 30 giugno 2002;

d)                 gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli potranno essere sanati entro il 30 giugno 2002, anche attraverso il pagamento in tre rate, senza interessi, scadenti rispettivamente il 30 giugno 2002, il 30 settembre 2002 e il 16 dicembre 2002;

e)                 i giudizi  in corso alla data  del 30 novembre  2001 sono sospesi fino al 30 giugno 2003;

 9 – Condizioni per la detraibilità dell’Iva degli impianti di telefonia dei veicoli per trasporto merci (art. 15, co. 3)

Attraverso una modifica dell’art. 19-bis1, lettera g), del DPR 633/1972, relativamente alla possibilità di detrazione dell’Iva per gli impianti di telefonia  dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, viene previsto quanto segue:

a)                 la detraibilità totale dell’imposta limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

b)                 la detraibilità al 50% dell’imposta  relativamente agli impianti  successivi al primo;

c)                  l’eliminazione del riferimento alla natura fissa  degli impianti  suddetti alla loro installazione all’interno del veicolo.

 10 – Modifica della percentuale di resa forfetaria nel regime IVA dell’editoria (art. 52, co. 75)

L’articolo in rassegna modifica le percentuali di resa forfetaria ai fini della determinazione  della base imponibile per la cessione dei prodotti editoriali di cui all’art. 74, lett. c), del DPR 633/1972. In particolare, per i libri la percentuale passa al 70% mentre per i giornali quotidiani e periodici, esclusi pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi e ad altri beni, viene innalzata all’80%. Tale disposizione vale a partire dal 1° gennaio 2002.

 Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                         Studio Dr. V. Truppa