CIRCOLARE N. 2/2002
LE MODIFICHE
IVA NELLA FINANZIARIA PER IL 2002
Come
di consueto, la legge Finanziaria di fine anno porta delle novità
anche per l’Iva. La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria
2002), pubblicata sul supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, contiene infatti delle
norme che riguardano detta imposta e che saranno oggetto della
presente circolare. Si premette che gli articoli indicati
tra parentesi, in capo ad ogni paragrafo, sono quelli della
Finanziaria stessa.
1
– Proroga dell’aliquota ridotta del 10%:
1.1
– In edilizia (art. 9, co. 3)
Viene
prorogata anche per l’anno 2002 (così come era stato anche per
il 2001) la disposizione di cui all’articolo 7, comma
1, lett. b), della legge 488/1999 che aveva previsto, per il
solo anno 2000, l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto
i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
1.2
– Proroga dell’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni assistenziali
(art. 9, co. 3)
La
proroga dell’aliquota Iva ridotta del 10% per l’anno 2002 interessa
anche le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi
psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di Aids,
degli handicappati psicofisici, dei minori coinvolti in situazione
di disattamento e devianza.
2
– Permanenza anche per il 2002 della limitata detrazione Iva
sugli automezzi (art. 9, co. 4)
Si
conferma anche per il 2002 la detrazione limitata dell’Iva (il
10% dell’imposta) sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio
e simili dei ciclomotori, motocicli ed autovetture e autoveicoli
di cui all’art. 19-bis 1, comma 1, lett. c), del DPR 633/1972.
Detrazione che sale al 50% dell’imposta per i veicoli con propulsori
non a combustione interna (ad es. motori elettrici).
3
– Proroga del regime speciale dell’agricoltura per soggetti
sopra i 40 milioni di lire ( art. 9, co. 8, lett. a)
Come
è noto, il D.Lgs. 313/1997 (legge di riforma dell’Iva), ha ridisegnato,
tra l’altro, la normativa riguardante il regime dell’agricoltura
di cui all’articolo 34 del DPR 633/1972 con modifiche
sostanziali e disposizioni di carattere transitorio che sarebbero
dovute venire meno dal 1° gennaio 2000. In particolare, era
previsto che il regime speciale dell’agricoltura, di cui
al comma 1 dell’articolo 34 menzionato, non potesse più essere
utilizzato, a partire da quella data, da quelli agricoltori
che nell’anno solare precedente avessero realizzato un
volume d’affari annuo superiore a 40 milioni di lire.
In realtà, in virtù di successivi interventi normativi, il regime
anzidetto è stato però più volte prorogato ed ora esteso
a tutto l’anno 2002 per effetto dell’articolo in rassegna.
4
– Rimandata al 2002 la contabilità unificata dell’Iva per attività
agricole diverse (art. 9, co. 8, lett. b)
Restando
nell’ambito della disciplina Iva dell’agricoltura , il comma
10 dell’articolo 34 del DPR 633/1972, così come modificato dal
D.Lgs. 313/1997, aveva anche previsto l’obbligo di applicazione
dell’Iva con contabilità unificata da parte di quei contribuenti
che all’interno della stessa impresa agricola esercitavano più
attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura,
escludendo pertanto la possibilità di opzione per la separazione
delle attività, ai sensi dell’articolo 36 della legge
Iva. Anche il predetto divieto, più volte prorogato nel corso
di questi anni, viene ulteriormente rinviato dalla legge finanziaria
per il 2002 al 1° gennaio 2003 per effetto dell’art. 9, comma
8.
5
– Conferimento dei prodotti ittici alle società consortili (art.
9, co. 10)
Nell’ambito
del regime Iva speciale agricolo, di cui all’art. 34 del
DPR 633/1972, la norma in rassegna estende anche
alle società consortili ed agli organismi associativi la disciplina
di cui al comma 7 dello stesso art. 34 relativamente ai
passaggi e conferimenti di prodotti ittici dai soci agli
enti, cooperative e loro consorzi.
6
– Senza sanzioni l’adeguamento gli studi di settore per gli
anni 2001 e 2002 (art. 9, co. 13)
Ai
fini dell’Iva (in analogia a quanto a quanto previsto per le
imposte sui redditi da comma 12 dell’art. in rassegna), il versamento
dell’imposta per effetto dell’adeguamento agli studi di
settore non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi
se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi. Tale disposizione si applica per i periodi d’imposta
2001 e 2002.
7
– Adesione alla sanatoria sul lavoro sommerso senza sanzioni
Iva per il 2001 (art. 9, co. 15, lett. e)
Per
i contribuenti che aderiscono alla sanatoria sul lavoro nero
è previsto, per il solo periodo d’imposta 2001, la non applicazione
delle sanzioni previste ai fini dell’Iva riguardo agli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione d’inizio attività
e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell’Imposta
sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto
in base alla dichiarazione annuale dell’Iva.
8
– Sanatoria per l’imposta sugli spettacoli: riaperti i termini
ed estesa all’Iva connessa (art. 9, co. 18)
I
termini per la definizione agevolata delle controversie concernenti
l’imposta sugli spettacoli, di cui all’art. 82 della legge
342/2000, sono stati riaperti con le seguenti novità:
a)
potranno essere definite le controversie pendenti alla data
del 30 novembre 2001 (precedentemente era il 31 luglio
2000);
b)
la definizione agevolata viene estesa anche all’Iva connessa
all’imposta sugli spettacoli;
c)
il termine del pagamento delle somme dovute per detta
definizione (pari al 60% del valore della lite) viene fissato
al 30 giugno 2002;
d)
gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli potranno
essere sanati entro il 30 giugno 2002, anche attraverso il pagamento
in tre rate, senza interessi, scadenti rispettivamente il 30
giugno 2002, il 30 settembre 2002 e il 16 dicembre 2002;
e)
i giudizi in corso alla data del 30 novembre
2001 sono sospesi fino al 30 giugno 2003;
9
– Condizioni per la detraibilità dell’Iva degli impianti di
telefonia dei veicoli per trasporto merci (art. 15, co. 3)
Attraverso
una modifica dell’art. 19-bis1, lettera g), del DPR 633/1972,
relativamente alla possibilità di detrazione dell’Iva per gli
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto, viene previsto
quanto segue:
a)
la detraibilità totale dell’imposta limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo;
b)
la detraibilità al 50% dell’imposta relativamente agli
impianti successivi al primo;
c)
l’eliminazione del riferimento alla natura fissa degli
impianti suddetti alla loro installazione all’interno
del veicolo.
10
– Modifica della percentuale di resa forfetaria nel regime IVA
dell’editoria (art. 52, co. 75)
L’articolo
in rassegna modifica le percentuali di resa forfetaria ai fini
della determinazione della base imponibile per la cessione
dei prodotti editoriali di cui all’art. 74, lett. c), del DPR
633/1972. In particolare, per i libri la percentuale passa al
70% mentre per i giornali quotidiani e periodici, esclusi pornografici
e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi e ad altri
beni, viene innalzata all’80%. Tale disposizione vale a partire
dal 1° gennaio 2002.
Lo
Studio è a disposizione per ogni chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
Studio Dr. V. Truppa