CIRCOLARE N. 3/2002
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI DI
AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI.
Premessa
La
disciplina fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori
di società è stata completamente modificata dall’articolo 34
della legge 21 novembre 2000 n. 342.
In
base a tale nuova qualificazione i proventi derivanti dagli
uffici di amministratore di società ed enti danno generalmente
luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendenti.
Nei
casi in cui invece i compensi derivanti da collaborazioni sono
relativi ad attività che rientrano nell’oggetto delle proprie
professione, come ad esempio i compensi percepiti da dottori
commercilasti o ragionieri, per l’ufficio di sindaco o revisore,
essi costituiscono reddito di lavoro autonomo.
Con
la Circolare 12 dicembre 2001 n. 105/E il Fisco rivede la sua
precedente interpretazione, affermando che in taluni casi il
compenso per l’attività di amministratore rientra tra i compensi
percepiti per l’esercizio abituale di un’attività di lavoro
autonomo.
Nuova
interpretazione
Secondo
il nuovo principio, anche l’esercizio dell’attività di amministratore
comporta, in alcune ipotesi, ad esempio per l’attività svolta
dai ragionieri e dottori commercialisti la necessità di attingere
a conoscenze direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo
svolto.
Queste
ipotesi sono quelle in cui il professionista svolga l’incarico
di amministratore di una società o ente che esercita un’attività
oggettivamente connessa con le mansioni tipichè della propria
professione abituale.
Secondo
l’Agenzia delle entrate, infatti in tali circostanze è ragionevole
ritenere che l’incarico di amministratore sia attribuito al
professionista proprio in quanto esercente quella determinata
professione.
Alcuni
esempi potrebbero essere i seguenti:
1)
ingegnere amministratore della società di ingegneria o di una
società edile;
2)
consulente informatico amministratore di una società di telecomunicazione;
3)
medico amministratore di una clinica.
Gli
stessi principi devono inoltre essere seguiti anche per l’individuazione
della disciplina dei compensi percepiti in relazione all’attività
di revisore e sindaco di società.
Infatti,
fermo restando che i compensi percepiti in relazione a tale
incarico costituiscono redditi di lavoro autonomo se corrisposti
a ragionieri o dottori commercialisti, in tutti gli altri casi
dovrà essere verificata la connessione o meno tra l’ufficio
di revisore o sindaco e l’attività svolta dal professionista.
Gli
effetti operativi ai fini IVA, Imposte sul reddito, Irap e ai
fini previdenziali di questa interpretazione possono essere
sintetizzati come segue:
IVA
Alla
luce della nuova interpretazione, quando opera l’attrazione
al reddito di lavoro autonomo, il professionista fattura la
propria prestazione con l’addebito dell’IVA.
Imposte
sul reddito
Se
l’attività di amministratore rientra nell’oggetto della propria
professione, i compensi percepiti concorrono a formare il reddito
di lavoro autonomo (art. 50, 1° comma TUIR).
Se
l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto della
propria professione, i compensi percepiti concorrono a formare
il reddito di lavoro lavoro dipendente (art. 48 TUIR).
IRAP
Nel
caso in cui l’attività di amministratore rientra nell’oggetto
della professione, i compensi percepiti sono soggetti a Irap
in capo al percepiente e sono deducibili ai fini Irap per l’impresa
che corrisponde il compenso.
Nel
caso in cui l’attività di amministratore non rientra invece
nell’oggetto della professione, i compensi percepiti non sono
soggetti a Irap in capo al percepiente e non sono deducibili
ai fini Irap per l’impresa che corrisponde il compenso.
Previdenza
Nel
caso in cui l’attività di amministratore rientri nell’oggetto
della professione, i compensi percepiti concorrono, come abbiamo
detto sopra, alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti
alla contribuzione obbligatoria prevista per gli iscritti alla
Cassa di previdenza del professionista.
Nel
caso in cui l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto
della professione, i compensi percepiti, per la parte imponibile,
devono scontare il contributo INPS determinato con l’aliquota
del 10 o del 14 %.
In
conclusione, a partire dai compensi corrisposti dal 12 dicembre
2001 ancorchè questi siano riferibili a prestazioni rese in
periodi precedenti, occorrerà tener conto della nuova interpretazione
fornita dal Ministero: Questo però non comporta modifiche alla
tassazione dei compensi già corrisposti.
Il
rilascio delle certificazione dovrà essere coerente con l’inquadramento
reddituale dei compensi corrisposti nel 2001.
Lo
Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.
Studio Dr. V. Truppa