CIRCOLARE N. 3/2002

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI.

 Premessa

La disciplina fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società è stata completamente modificata dall’articolo 34 della legge 21 novembre 2000 n. 342.

In base a tale nuova qualificazione i proventi derivanti dagli uffici di amministratore di società ed enti danno generalmente luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendenti.

Nei casi in cui invece i compensi derivanti da collaborazioni sono relativi ad attività che rientrano nell’oggetto delle proprie professione, come ad esempio i compensi percepiti da dottori commercilasti o ragionieri, per l’ufficio di sindaco o revisore, essi costituiscono reddito di lavoro autonomo.

Con la Circolare 12 dicembre 2001 n. 105/E il Fisco rivede la sua precedente interpretazione, affermando che in taluni casi il compenso per l’attività di amministratore rientra tra i compensi percepiti per l’esercizio abituale di un’attività di lavoro autonomo.

 Nuova interpretazione

Secondo il nuovo principio, anche l’esercizio dell’attività di amministratore comporta, in alcune ipotesi, ad esempio per l’attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo svolto.

Queste ipotesi sono quelle in cui il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o ente che esercita un’attività oggettivamente connessa con le mansioni tipichè della propria professione abituale.

Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti in tali circostanze è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata professione.

Alcuni esempi potrebbero essere i seguenti:

1)     ingegnere amministratore della società di ingegneria o di una società edile;

2)     consulente informatico amministratore di una società di telecomunicazione;

3)     medico amministratore di una clinica.

Gli stessi principi devono inoltre essere seguiti anche per l’individuazione della disciplina dei compensi percepiti in relazione all’attività di revisore e sindaco di società.

Infatti, fermo restando che i compensi percepiti in relazione a tale incarico costituiscono redditi di lavoro autonomo se corrisposti a ragionieri o dottori commercialisti, in tutti gli altri casi dovrà essere verificata la connessione o meno tra l’ufficio di revisore o sindaco e l’attività svolta dal professionista.

Gli effetti operativi ai fini IVA, Imposte sul reddito, Irap e ai fini previdenziali di questa interpretazione possono essere sintetizzati come segue:

 IVA

Alla luce della nuova interpretazione, quando opera l’attrazione al reddito di lavoro autonomo, il professionista fattura la propria prestazione con l’addebito dell’IVA.

 Imposte sul reddito

Se l’attività di amministratore rientra nell’oggetto della propria professione, i compensi percepiti concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo (art. 50, 1° comma TUIR).

Se l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto della propria professione, i compensi percepiti concorrono a formare il reddito di lavoro lavoro dipendente (art. 48 TUIR).

 IRAP

Nel caso in cui l’attività di amministratore rientra nell’oggetto della professione, i compensi percepiti sono soggetti a Irap in capo al percepiente e sono deducibili ai fini Irap per l’impresa che corrisponde il compenso.

Nel caso in cui l’attività di amministratore non rientra invece nell’oggetto della professione, i compensi percepiti non sono soggetti a Irap in capo al percepiente e non sono deducibili ai fini Irap per l’impresa che corrisponde il compenso.

 Previdenza

Nel caso in cui l’attività di amministratore rientri nell’oggetto della professione, i compensi percepiti concorrono, come abbiamo detto sopra, alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti alla contribuzione obbligatoria prevista per gli iscritti alla Cassa di previdenza del professionista.

Nel caso in cui l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto della professione, i compensi percepiti, per la parte imponibile, devono scontare il contributo INPS determinato con l’aliquota del 10 o del 14 %.

 In conclusione, a partire dai compensi corrisposti dal 12 dicembre 2001 ancorchè questi siano riferibili a prestazioni rese in periodi precedenti, occorrerà tener conto della nuova interpretazione fornita dal Ministero: Questo però non comporta modifiche alla tassazione dei compensi già corrisposti.

Il rilascio delle certificazione dovrà essere coerente con l’inquadramento reddituale dei compensi corrisposti nel 2001.

 Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

                                                                         Studio Dr. V. Truppa