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Approvazione
Cud e 730
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I
modelli Cud e il modello 730 devono essere approvati
entro il 15 gennaio dell’anno stesso in cui i modelli
devono essere usati.
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Certificazione
dei sostituti d’imposta (Cud, ritenute, a norma dell’articolo
7-bis, del Dpr 600/73)
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31
marzo per la consegna del Cud o dell’attestazione
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Modalità
di presentazione delle
Dichiarazioni “Unico”
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Ai
fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la presentazione
della dichiarazione deve avvenire, a pena di nullità,
su modelli conformi a quelli approvati entro il 15
febbraio; questi modelli devono essere usati per i
periodi di imposta chiusi nell’anno precedente,
ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente
con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di approvazione.
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Termini
per i versamenti di Unico persone fisiche, società
di persone e studi associati (ex 740 e 750)
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31
maggio per il saldo dell’anno precedente e per
la prima rata di acconto dell’anno in corso
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Termini
per i versamenti di Unico società
di capitali e altri soggetti Irpeg
(ex 760 e 760-bis)
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Entro
l’ultimo giorno del settimo mese successivo
a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo
di gestione; per le società con esercizio che coincide
con l’anno solare il termine scade il 31 luglio
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Termini
per presentare Unico persone fisiche, società di persone
e studi associati (ex 740 e 750)
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31
luglio per la presentazione della dichiarazione a
banche o poste;
31
ottobre per la presentazione della dichiarazione in
via telematica per i contribuenti che, per obbligo
o per scelta, si valgono del servizio telematico
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Termini
per presentare Unico società di capitali e altri soggetti
Irpeg (ex 760 e 760-bis)
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Entro
sette mesi dalla chiusura del periodo di imposta,
se la dichiarazione è presentata a banche o posta;
ad esempio, una società con esercizio che coincide
con l’anno solare, entro il 31 luglio;
Entro
dieci mesi dalla chiusura del periodo di imposta se
la dichiarazione è presentata in via telematica; per
i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, che presentano la dichiarazione
Irap, si seguono le regole dei soggetti Irpeg; la
presentazione della dichiarazione in via telematica
è ininfluente sui termini di versamento delle
imposte
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Validità
delle dichiarazioni Iva, redditi, Irap e 770
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Le
dichiarazioni sono considerate valide se presentate
entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni amministrative
per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate
dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono,
comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute
in base agli imponibili indicati e delle ritenute
indicate dai sostituti d’imposta
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Correzione
della dichiarazione entro il termine finale dell’accertamento,
cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
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Fatta
salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni
possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare
con le modalità ordinarie, non oltre i termini per
l’azione di accertamento fissati dall’articolo 43
Dpr 600/73, ad esempio, il modello Unico 2002 potrà
essere integrato entro il 31 dicembre 2006
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Correzioni
a favore del contribuente senza sanzioni entro un
anno
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L’integrazione
a favore del contribuente può essere effettuata entro
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo. Questa integrazione
non comporta l’applicazione di alcuna sanzione e consente
al contribuente di recuperare il credito, che è subito
compensabile
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La
correzione della dichiarazione: l’integrazione entro
l’anno successivo
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Fatta
salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni
possono essere integrate per correggere errori od
omissioni che hanno determinato l’indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
di imposta o di un minor credito; la correzione può
essere fatta entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo
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