CIRCOLARE N. 4/2002

IL CALENDARIO DEL FISCO PIU’ AGILE

 Nell’intento di fare cosa gradita riportiamo le  principali novità sui termini di presentazione e versamento delle dichiarazioni  annuali Iva, redditi, Irap e 770  e sulle modalità di regolarizzazione: 

Approvazione Cud e 730

 

I modelli Cud e il modello 730 devono essere approvati entro il 15 gennaio dell’anno stesso in cui i modelli devono essere usati.

 

 

 

 

Certificazione dei sostituti d’imposta (Cud, ritenute, a norma dell’articolo 7-bis, del Dpr 600/73)

 

31 marzo per la consegna del Cud o dell’attestazione

 

 

 

 

Modalità di presentazione delle Dichiarazioni “Unico”

 

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la presentazione della dichiarazione deve avvenire, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio; questi modelli devono essere usati per i periodi di imposta  chiusi nell’anno precedente, ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione.

 

 

 

Termini per i versamenti di Unico persone fisiche, società di persone e studi associati (ex 740 e 750)

 

31 maggio  per il saldo dell’anno precedente e per la prima rata di acconto dell’anno in corso

 

 

 

Termini per i versamenti di Unico società di capitali e altri soggetti Irpeg (ex 760 e 760-bis)

 

Entro l’ultimo giorno  del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione; per le società con esercizio che coincide con l’anno solare il termine scade  il 31 luglio

 

 

 

Termini per presentare Unico persone fisiche, società di persone e studi associati (ex 740 e 750)

 

31 luglio per la presentazione della dichiarazione a banche o poste;

31 ottobre per la presentazione della dichiarazione in via telematica per i contribuenti che, per obbligo o per scelta, si valgono del servizio telematico

 

 

 

Termini per presentare Unico società di capitali e altri soggetti Irpeg (ex 760 e 760-bis)

 

Entro sette mesi dalla chiusura del periodo di imposta, se la dichiarazione è presentata a banche o posta; ad esempio, una società con esercizio che coincide con l’anno solare, entro il 31 luglio;

Entro  dieci mesi dalla chiusura del periodo di imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica; per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei redditi, che presentano la dichiarazione  Irap, si seguono le regole dei soggetti Irpeg; la presentazione  della dichiarazione in via telematica è ininfluente sui termini di versamento  delle imposte

 

 

 

Validità delle dichiarazioni Iva, redditi, Irap e 770

 

Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta

 

 

 

Correzione della dichiarazione entro il termine finale dell’accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è  stata presentata la dichiarazione

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni  possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare con le modalità ordinarie, non oltre i termini per l’azione di accertamento fissati dall’articolo 43 Dpr 600/73, ad esempio, il modello Unico 2002 potrà essere integrato entro il 31 dicembre 2006

 

 

 

Correzioni a favore del contribuente senza sanzioni entro un anno

 

L’integrazione a favore del contribuente può essere effettuata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Questa integrazione non comporta l’applicazione di alcuna sanzione e consente al contribuente di recuperare il credito, che è subito compensabile

 

 

 

La correzione della dichiarazione: l’integrazione entro l’anno successivo

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito; la correzione può essere fatta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                                         Studio Dr. V. Truppa