CIRCOLARE N. 5/2002

LA SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLA BOLLATURA INIZIALE DEL LIBRO GIORNALE, DI QUELLO DEGLI INVENTARI, DEI REGISTRI IVA E DEI REGISTRI OBBLIGATORI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
ULTIME PRECISAZIONI MINISTERIALI RIGUARDANTI L’OBBLIGO DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA

 Come comunicato in precedenza, si ricorda che a seguito della soppressione dell’obbligo di bollatura iniziale dei libri in oggetto, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa.

Ne consegue che la numerazione non deve effettuarsi sin dall’inizio per l’intero libro, né tanto meno per il complessivo periodo d’imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina.

Il contribuente può tuttavia continuare a predisporre sin dall’inizio dei libri, le cui pagine sono numerate progressivamente seguendo le indicazioni sotto riportate, composti da 100 pagine o da multipli di 100.  

L’applicazione di questa novità ha comportato alcuni problemi operativi. Con la risoluzione n. 85/E del 12 marzo u.s. il Ministero è ritornato sull’argomento fornendo le seguenti precisazioni ad integrazione di quelle che aveva precedentemente chiarito con la Circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001.

Con riferimento all’obbligo di numerazione dei libri in oggetto è stato precisato che la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce. Ciò al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata.

Ad esempio per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, 2002/3, etc. …..   

Si ricorda che in ciascuna pagina dei registri a fogli mobili deve essere riportata l’intestazione del soggetto obbligato alla tenuta dei libri ed il tipo di libro.

Con riferimento all’obbligo dell’imposta di bollo è stato chiarito che esso va assolto solo sulle pagine effettivamente utilizzate.

In sostanza chi utilizza tali libri può assolvere l’imposta di bollo esclusivamente con riferimento all’importo dovuto per le prime cento pagine o frazioni di esse.

Solo dopo aver utilizzato queste ultime, il contribuente è soggetto al tributo in questione prima dell’uso delle successive cento.

Con riguardo alle modalità per apporre le marche o il bollo a punzone è sufficiente che questi siano apposti sulla prima pagina numerata. In tal caso non è più richiesta la vidimazione iniziale, con l’indicazione del numero totale della pagine numerate e bollate di ciascun libro nell’ultima pagina di esse.

Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di cento, ma anche sull’ultima pagina di ciascun blocco di cento, purché l’imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine.

Il Ministero ha anche precisato che non è obbligatorio apporre sulla prima pagina, in cui sono applicate le marche, alcuna annotazione.

Infine si ricorda quanto segue:

1)                 le marche o il bollo a punzone devono essere apposte solo sul libro giornale e sul libro inventari;

2)                 chi volesse sostituire le marche da bollo con un versamento tramite istituto di credito o concessionario della riscossione dovrà eseguire tale versamento tramite modulo F23 - codice di versamento 458T “Imposta di bollo su libri e registri”;

3)                 per le società di persone e per le ditte individuali non è più dovuto il versamento di € 51,65 (lire 100.000) quale tassa di concessione governativa per la vidimazione del libro giornale e del libro inventari;

4)                 per quanto concerne gli altri libri sociali obbligatori nulla è cambiato; pertanto occorre ancora vidimare e bollare i suddetti registri o tramite notaio o tramite CCIAA;

5)                 le società di capitali dovranno comunque e sempre effettuare entro il 16 marzo (18 marzo 2002 per l’anno in corso) il versamento forfetario di € 309,87 (lire 600.000) o di € 516.46 (lire 1.000.000) quale tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri e registri (codice tributo 7085 – rateazione 0000 – anno rif. 2002).

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                    

 

                                                                         Studio Dr. V. Truppa