CIRCOLARE N. 6/2002

CREDITO IVA INFRANNUALE

 Desideriamo portare a vostra conoscenza che con l’art. 11 comma 1 del DPR 435/2001 è stato disposto l’abolizione delle dichiarazioni periodiche Iva.

La dichiarazione periodica consentiva delle semplificazioni di ordine procedurale per i contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta del rimborso infrannuale Iva o per l’utilizzazione di tale credito in compensazione con il pagamento di altri tributi.

Infatti i soggetti che intendevano chiedere il rimborso infrannuale Iva, in luogo della istanza di rimborso di cui al Dm 23 luglio 1975, dovevano presentare all’ Ufficio un’esemplare della dichiarazione periodica.

I soggetti che, invece, utilizzavano il credito in compensazione dovevano segnalare nella dichirazione periodica che intendevano utilizzarlo a tale scopo.

In conseguenza dell’eliminazione dell’adempimento delle dichiarazioni periodiche i soggetti che richiedono il rimborso dell’imposta i devono presentare all’ Ufficio, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, un’apposita istanza prevista dal Dm 23 luglio 1975.

L’istanza deve contenere i seguenti elementi:

-          dati identificativi del contribuenre (gli stessi richiesti nella dichiarazione Iva annuale);

-          dichiarazione di sussistenza delle condizioni poste dalla legge (art. 38 bis del DPR 633/1972) per ottenere il rimborso infrannuale;

-          dati contabili per la determinazione del credito d’imposta (riguardo ai dati contabili è importante sottolineare che l’importo a credito che può essere oggetto del rimborso in esame è dato dalla differrenza tra l’Iva a credito relativa agli acquisti e importazioni risultante dalle fatture e bollette doganali registrate nel trimestre di riferimento e l’Iva a debito relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate nello stesso periodo).

 I contribuenti che, invece nel rimborso infrannuale intendono utilizzare il credito Iva in compensazione nel modello F 24, devono presentare all’Ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso .

La dichiarazione in forma libera deve essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le condizioni per ottenere il rimborso infrannuale sono le seguenti:

-          credito iva superiore ai 2.582,28 euro (5 milioni di lire)

-          operazioni attive con aliquota media inferiore a quella degli acquisti;

-          operazioni attive non imponibili (esportazioni, cessioni intra) per un ammontare superiore al 25 % del volume d’affari;

-          valore dei beni ammortizzabili acquistati o importati nel trimestre superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva effettuati nello stesso trimestre.

La prima condizione (credito Iva maggiore di 2.582,28) deve sussistere in contemporanea con una delle altre condizioni sopra indicate, mentre le restanti condizioni sono in alternativa tra di loro.

Occorre inoltre tenere presente che:

-          l’importo oggetto dell’istanza riguarda esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento;

-          la richiesta effettuata deve essere annotata in calce alla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre di riferimento;

-          la richiesta di rimborso infrannuale deve essere fatta per singoli trimestri.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                                 

                                                                         Studio Dr. V. Truppa