CIRCOLARE N. 6/2002
CREDITO IVA INFRANNUALE
Desideriamo
portare a vostra conoscenza che con l’art. 11 comma 1 del DPR
435/2001 è stato disposto l’abolizione delle dichiarazioni periodiche
Iva.
La
dichiarazione periodica consentiva delle semplificazioni di
ordine procedurale per i contribuenti in possesso dei requisiti
per la richiesta del rimborso infrannuale Iva o per l’utilizzazione
di tale credito in compensazione con il pagamento di altri tributi.
Infatti
i soggetti che intendevano chiedere il rimborso infrannuale
Iva, in luogo della istanza di rimborso di cui al Dm 23 luglio
1975, dovevano presentare all’ Ufficio un’esemplare della dichiarazione
periodica.
I
soggetti che, invece, utilizzavano il credito in compensazione
dovevano segnalare nella dichirazione periodica che intendevano
utilizzarlo a tale scopo.
In
conseguenza dell’eliminazione dell’adempimento delle dichiarazioni
periodiche i soggetti che richiedono il rimborso dell’imposta
i devono presentare all’ Ufficio, entro la fine del mese successivo
al trimestre di riferimento, un’apposita istanza prevista dal
Dm 23 luglio 1975.
L’istanza
deve contenere i seguenti elementi:
-
dati identificativi del contribuenre (gli stessi richiesti nella
dichiarazione Iva annuale);
-
dichiarazione di sussistenza delle condizioni poste dalla legge
(art. 38 bis del DPR 633/1972) per ottenere il rimborso infrannuale;
-
dati contabili per la determinazione del credito d’imposta (riguardo
ai dati contabili è importante sottolineare che l’importo a
credito che può essere oggetto del rimborso in esame è dato
dalla differrenza tra l’Iva a credito relativa agli acquisti
e importazioni risultante dalle fatture e bollette doganali
registrate nel trimestre di riferimento e l’Iva a debito relativa
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate nello
stesso periodo).
I
contribuenti che, invece nel rimborso infrannuale intendono
utilizzare il credito Iva in compensazione nel modello F 24,
devono presentare all’Ufficio competente una dichiarazione contenente
i dati richiesti per l’istanza di rimborso .
La
dichiarazione in forma libera deve essere presentata entro la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le
condizioni per ottenere il rimborso infrannuale sono le seguenti:
-
credito iva superiore ai 2.582,28 euro (5 milioni di lire)
-
operazioni attive con aliquota media inferiore a quella degli
acquisti;
-
operazioni attive non imponibili (esportazioni, cessioni intra)
per un ammontare superiore al 25 % del volume d’affari;
-
valore dei beni ammortizzabili acquistati o importati nel trimestre
superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli
acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell’Iva effettuati nello stesso trimestre.
La
prima condizione (credito Iva maggiore di 2.582,28) deve sussistere
in contemporanea con una delle altre condizioni sopra indicate,
mentre le restanti condizioni sono in alternativa tra di loro.
Occorre
inoltre tenere presente che:
-
l’importo oggetto dell’istanza riguarda esclusivamente il credito
maturato nel trimestre di riferimento;
-
la richiesta effettuata deve essere annotata in calce alla liquidazione
dell’ultimo mese del trimestre di riferimento;
-
la richiesta di rimborso infrannuale deve essere fatta per singoli
trimestri.
Lo
Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni
su quanto sopra.
Studio Dr. V. Truppa