CIRCOLARE N. 7/2002

TERMINI DI NOTIFICA DELL’ ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTE DIRETTE E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

 Riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri clienti gli anni d’imposta ancora accertabili da parte delle autorità fiscali in vista del probabile provvedimento legislativo legato al concordato fiscale per gli anni ancora aperti.

 La posizione soggettiva di ciascun contribuente può essere oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria al fine di verificare la veridicità, la completezza dell’obbligazione tributaria dichiarata d’iniziativa da parte di ciascuno di essi ovvero quantificarla in caso di comportamento omissivo.

Il riscontro eseguito può evidenziare la correttezza dell’obbligazione tributaria ovvero le differenze tra quanto indicato dal contribuente e quanto ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria.

Tali eventuali rettifiche devono essere portate a conoscenza dei contribuenti mediante un atto impositivo entro precisi termini temporali, a pena di decadenza, sotto riepilogati:

Anno di imposta

Accertamento Imposte dirette*

Accertamento Imposta sul valore aggiunto* **

 1995

 

31.12.2001

 31.12.2000

 1996

31.12.2002

 31.12.2001

 1997

31.12.2003

 31.12.2002

 1998

31.12.2003

31.12.2003

 1999

31.12.2004

 31.12.2004

 2000

31.12.2005

 31.12.2005

 2001

31.12.2006

 31.12.2006

* Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione (mod. dichiarazione dei redditi/Iva annuale) i termini di decadenza si allungano di 1 anno.

** Se l’Amministrazione finanziaria, richiede al contribuente dei documenti, tale termine di decadenza è prorogato di un periodo pari a quello decorrente tra il 15° giorno successivo a quello in cui l’Amministrazione finanziaria notifica la richiesta della documentazione e quello in cui il contribuente adempie a tale richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

  

 

                                         Studio Dott. Vincenzo  Truppa