CIRCOLARE N. 7/2002
TERMINI DI NOTIFICA DELL’ ACCERTAMENTO
DELL’IMPOSTE DIRETTE E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
Riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri
clienti gli anni d’imposta ancora accertabili da parte delle
autorità fiscali in vista del probabile provvedimento legislativo
legato al concordato fiscale per gli anni ancora aperti.
La posizione soggettiva di ciascun contribuente
può essere oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione
Finanziaria al fine di verificare la veridicità, la completezza
dell’obbligazione tributaria dichiarata d’iniziativa da parte
di ciascuno di essi ovvero quantificarla in caso di comportamento
omissivo.
Il
riscontro eseguito può evidenziare la correttezza dell’obbligazione
tributaria ovvero le differenze tra quanto indicato dal contribuente
e quanto ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria.
Tali
eventuali rettifiche devono essere portate a conoscenza dei
contribuenti mediante un atto impositivo entro precisi termini
temporali, a pena di decadenza, sotto riepilogati:
| Anno di imposta |
Accertamento Imposte dirette* |
Accertamento Imposta sul valore
aggiunto* ** |
| 1995
|
31.12.2001 |
31.12.2000 |
| 1996 |
31.12.2002 |
31.12.2001 |
| 1997 |
31.12.2003 |
31.12.2002 |
| 1998 |
31.12.2003 |
31.12.2003 |
| 1999 |
31.12.2004 |
31.12.2004 |
| 2000 |
31.12.2005 |
31.12.2005 |
| 2001 |
31.12.2006 |
31.12.2006 |
* Nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione (mod. dichiarazione dei redditi/Iva
annuale) i termini di decadenza si allungano di 1 anno.
** Se l’Amministrazione finanziaria, richiede
al contribuente dei documenti, tale termine di decadenza è prorogato
di un periodo pari a quello decorrente tra il 15° giorno successivo
a quello in cui l’Amministrazione finanziaria notifica la richiesta
della documentazione e quello in cui il contribuente adempie
a tale richiesta.
Lo Studio rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.
Studio Dott.
Vincenzo Truppa