CIRCOLARE N. 8/2002
GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2002
Per l’adempimento riguardante il
versamento dell’acconto Iva annuale 2002, dopo che nell’anno
passato il termine di scadenza era stato anticipato al 24 dicembre
2001 in ragione dell’entrata in vigore dell’Euro, l’unica “novità”
è data dal ritorno al 27 dicembre come termine ultimo di
scadenza. Per il resto, non si segnalano modifiche nella
relativa normativa. Tuttavia riteniamo utile fornire anche quest’anno
una guida sintetica all’adempimento in esame, a cui sono chiamati
tutti i contribuenti Iva, salvo alcune esclusioni di cui diremo
più avanti.
1-Soggetti
obbligati
in
linea generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva,
istituito con la legge n. 405 del 29 dicembre 1990, tutti i
contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione,
qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene
esercitata. Nel caso particolare in cui, durante l’anno in corso,
sono avvenute variazioni nella forma giuridica dell’impresa
(successione, donazione, trasformazione, etc.) l’acconto è dovuto
dal soggetto subentrante sulla base, se si utilizza il metodo
storico, della situazione esistente a dicembre 2001 o ultimo
trimestre 2001.
2-Soggetti
esclusi
i
soggetti esclusi, anche se titolari di partita Iva, dal versamento
dell’acconto, sono così individuati:
-
contribuenti che non sono risultati a debito nel
dicembre o nel quarto trimestre del 2001;
-
produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni
periodiche, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972;
-
contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento,
liquidando l’Iva in modo forfettario, ai sensi dell’art. 74,
comma 6, del DPR
633/1972, compreso le associazioni senza fini di lucro ex legge
398/91;
-
le società controllate che si avvalgono della
liquidazione Iva di gruppo effettuata in capo alla società controllante
(DM 13 dicembre 1979);
-
contribuenti che hanno iniziato l’attività nel
2002;
-
contribuenti mensili che hanno cessato l’attività
nel 2002 anteriormente al mese di dicembre;
-
contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività
anteriormente al mese di ottobre 2002;
-
imprenditori individuali che hanno affittato l’unica
azienda negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui
alla lett. f) e g);
-
i contribuenti che fruiscono dei regimi fiscali
agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge 388/2000
L’acconto,
infine, non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti
inferiore a 103.29 euro (200mila lire).
3-Calcolo
dell’acconto: i diversi metodi
- la
percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento
variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa
vigente, così individuati:
- metodo
della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;
- metodo
della base revisionale, a cui si applica la stessa percentuale
di cui al punto 1);
- metodo
della liquidazione straordinaria, per il quale si versa
il 100% dell’imposta;
- metodo
dei contribuenti con contabilità presso terzi, per i quali
si versano i 2/3 dell’imposta.
A
parte l’ultimo metodo, che può essere usato esclusivamente dai
soggetti che nel 2002 hanno optato per la speciale liquidazione
prevista dal DPR 100/98, gli altri tre possono essere liberamente
utilizzati, in alternativa tra loro, da tutti i contribuenti.
4-Metodo
della base storica
la
base di riferimento su cui applicare la percentuale dell’88%,
è costituita dall’imposta dovuta – al lordo dell’acconto versato
per il 2002 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni,
imprenditoria femminile, incentivi al commercio, etc.) _ emergente:
- per
i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese
di dicembre 2001;
- per
i soggetti trimestrali ordinari,dalla dichiarazione annuale
per il 2001;
- per
i soggetti trimestrali ex art. 74 del DPR 633/1972, dalla
liquidazione periodica del quarto trimestre 2001 (ad esempio,
distributori di carburanti o autotrasportatori).
N.B.
sull’ammontare dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata
la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
5-Metodo
della base revisionale
Il
metodo cosiddetto revisionale si basa, appunto, su una previsione
di quello che sarà l’imposta dovuta del mese di dicembre o del
quarto trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata
l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%. Occorre
però tenere presente che, se le previsioni risultano errate
per difetto, scatta la sanzione per insufficiente versamento
(pari al 30% di quanto versato in meno).
6-Metodo
della liquidazione straordinaria
un
ultimo metodo usufruibile della generalità dei soggetti Iva
prevede, ai fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione
di una e vera propria liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre
dell’anno in corso, con il conseguente versamento integrale
del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto, si deve ricomprendere
nel calcolo:
a)
l’eventuale credito Iva derivante dalle liquidazione
periodica precedente;
b)
l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate
dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1
ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
c)
l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive
effettuate nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre ma
non ancora fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti
i relativi termini (ad es. cessioni con fattura differita);
d)
l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che
le relative fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre
(per i mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);
e)
l’Iva a credito (non compresa nelle lettere precedenti)
relativa alle fatture di acquisto intracomunitarie per le quali
la corrispondente Iva a debito (derivante dalle doppia annotazione
sui registri) sia già stata ricompressa nelle lettere precedenti.
L’acconto
da versare sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). se tale
importo è inferiore a 103.29 euro, come si è già detto in precedenza,
non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la liquidazione straordinaria
deve essere annotata sul registro delle vendite o dei corrispettivi
entro il 27 dicembre e tale annotazione va fatta anche se la
liquidazione risultasse a credito.
7-Metodo
dei contribuenti con contabilità presso terzi
I
contribuenti mensili che si avvalgono della speciale liquidazione
periodica dell’Iva in base alle registrazioni effettuate nel
secondo mese precedente, possono scegliere di calcolare l’acconto
da versare sulla base di quanto dovuto nella liquidazione di
dicembre 2002 (la quale si determina sulle registrazioni di
novembre 2002). In tal caso, l’importo da versare (sempre che
non sia superiore a 103.29 euro) sarà pari ai 2/3 dell’imposta
dovuta.
8-Variazioni
nel regime di liquidazione periodica rispetto all’anno 2001
con
riferimento esclusivamente al metodo della base storica, se
il contribuente ha adottato nel 2002 un regime di liquidazione
periodica differente rispetto all’anno 2001 occorrerà tenere
presente le seguenti modalità di calcolo dell’acconto:
- il
soggetto trimestrale nel 2001 che è diventato mensile nel
2002 deve prendere come base di riferimento per il calcolo
dell’88% un importo pari ad un terzo dell’Iva a debito del
quarto trimestre del 2001 (al lordo dell’acconto 2001);
- il
soggetto mensile nell’anno 2001 che è diventato trimestrale
nel 2001 deve prendere in considerazione le tre liquidazioni
mensili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001; in
particolare, la base di riferimento su cui calcolare l’88%
sarà data dalla sommatoria delle liquidazioni a debito di
quei mesi (già comprensive degli eventuali crediti riportati
dal mese precedente) al netto dell’eventuale credito derivante
dalle liquidazione di dicembre.
9-Modalità
di versamento
il
versamento dell’acconto, il cui termine, come già anticipato,
è costituito dal 27 dicembre 2002, dovrà essere effettuato utilizzando
il modello F24, da presentare i banca, in posta o presso il
concessionario della riscossione. I codici tributo restano invariati:
- 6013,
per i contribuenti mensili;
- 6035,
per i contribuenti trimestrali;
L’importo
non è rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte
a credito non ancora utilizzate ai fini della compensazione,
emergenti dall’UNICO 2002, ovvero con il credito derivante dalle
liquidazioni Iva periodiche nel caso in cui il contribuente
ha le condizioni richieste,. ai sensi dell’art. 38-bis del DPR
633/1972, per il rimborso infrannuale dell’Iva. Gli estremi
del versamento (anche in caso di compensazione) devono essere
annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.
10-Sanzioni
e ravvedimento operoso
Il
mancato o insufficiente versamento dell’acconto comporta l’applicazione
di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata,
stabilita dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97.il contribuente,
comunque, può regolarizzare il mancato adempimento nei termini
previsti avvalendosi del ravvedimento operoso, così come disciplinato
dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando, oltre all’imposta
ed agli interessi legali del 3% annuo, calcolati giorno per
giorno, la sanzione pari al:
- 3.75%
dell’imposta (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene
entro 30 giorni dal termine del 27 dicembre 2002;
- 6%
dell’imposta (1/5 del minimo), se la regolarizzazione avviene
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
per il 2002 o del modello UNICO 2002 in caso di dichiarazione
unificata.
Lo
studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
studio V. Truppa