CIRCOLARE N. 8/2002

GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2002

 Per l’adempimento riguardante il versamento dell’acconto Iva annuale 2002, dopo che nell’anno passato il termine di scadenza era stato anticipato al 24 dicembre 2001 in ragione dell’entrata in vigore dell’Euro, l’unica “novità” è data dal ritorno al 27 dicembre come termine ultimo di scadenza. Per il resto, non si segnalano modifiche nella relativa normativa. Tuttavia riteniamo utile fornire anche quest’anno una guida sintetica all’adempimento in esame, a cui sono chiamati tutti i contribuenti Iva, salvo alcune esclusioni di cui diremo più avanti.

1-Soggetti obbligati

in linea generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva, istituito con la legge n. 405 del 29 dicembre 1990, tutti i contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata. Nel caso particolare in cui, durante l’anno in corso, sono avvenute variazioni nella forma giuridica dell’impresa (successione, donazione, trasformazione, etc.) l’acconto è dovuto dal soggetto subentrante sulla base, se si utilizza il metodo storico, della situazione esistente a dicembre 2001 o ultimo trimestre 2001.

2-Soggetti esclusi

i soggetti esclusi, anche se titolari di partita Iva, dal versamento dell’acconto, sono così individuati:

-       contribuenti che non sono risultati a debito nel dicembre o nel quarto trimestre del 2001;

-       produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972;

-       contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento, liquidando l’Iva in modo forfettario, ai sensi dell’art. 74, comma 6,  del DPR 633/1972, compreso le associazioni senza fini di lucro ex legge 398/91;

-       le società controllate che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo effettuata in capo alla società controllante (DM 13 dicembre 1979);

-       contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2002;

-       contribuenti mensili che hanno cessato l’attività nel 2002 anteriormente al mese di dicembre;

-       contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente al mese di ottobre 2002;

-       imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui alla lett. f) e g);

-       i contribuenti che fruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge 388/2000

L’acconto, infine, non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti inferiore a 103.29 euro (200mila lire).

3-Calcolo dell’acconto: i diversi metodi

  • la percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente, così individuati:
  • metodo della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;
  • metodo della base revisionale, a cui si applica la stessa percentuale di cui al punto 1);
  • metodo della liquidazione straordinaria, per il quale si versa il 100% dell’imposta;
  • metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi, per i quali si versano i 2/3 dell’imposta.

A parte l’ultimo metodo, che può essere usato esclusivamente dai soggetti che nel 2002 hanno optato per la speciale liquidazione prevista dal DPR 100/98, gli altri tre possono essere liberamente utilizzati, in alternativa tra loro, da tutti i contribuenti.

4-Metodo della base storica

la base di riferimento su cui applicare la percentuale dell’88%, è costituita dall’imposta dovuta – al lordo dell’acconto versato per il 2002 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni, imprenditoria femminile, incentivi al commercio, etc.) _ emergente:

  • per i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2001;
  • per i soggetti trimestrali ordinari,dalla dichiarazione annuale per il 2001;
  • per i soggetti trimestrali ex art. 74 del DPR 633/1972, dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2001 (ad esempio, distributori di carburanti o autotrasportatori).

N.B. sull’ammontare dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

5-Metodo della base revisionale

Il metodo cosiddetto revisionale si basa, appunto, su una previsione di quello che sarà l’imposta dovuta del mese di dicembre o del quarto trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%. Occorre però tenere presente che, se le previsioni risultano errate per difetto, scatta la sanzione per insufficiente versamento (pari al 30% di quanto versato in meno).

6-Metodo della liquidazione straordinaria

un ultimo metodo usufruibile della generalità dei soggetti Iva prevede, ai fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione di una e vera propria liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre dell’anno in corso, con il conseguente versamento integrale del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto, si deve ricomprendere nel calcolo:

a)                 l’eventuale credito Iva derivante dalle liquidazione periodica precedente;

b)                 l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);

c)                 l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive effettuate nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre ma non ancora fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti i relativi termini (ad es. cessioni con fattura differita);

d)                 l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le relative fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre (per i mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);

e)                 l’Iva a credito (non compresa nelle lettere precedenti) relativa alle fatture di acquisto intracomunitarie per le quali la corrispondente Iva a debito (derivante dalle doppia annotazione sui registri) sia già stata ricompressa nelle lettere precedenti.

L’acconto da versare sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). se tale importo è inferiore a 103.29 euro, come si è già detto in precedenza, non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la liquidazione straordinaria deve essere annotata sul registro delle vendite o dei corrispettivi entro il 27 dicembre e tale annotazione va fatta anche se la liquidazione risultasse a credito.

7-Metodo dei contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti mensili che si avvalgono della speciale liquidazione periodica dell’Iva in base alle registrazioni effettuate nel secondo mese precedente, possono scegliere di calcolare l’acconto da versare sulla base di quanto dovuto nella liquidazione di dicembre 2002 (la quale si determina sulle registrazioni di novembre 2002). In tal caso, l’importo da versare (sempre che non sia superiore a 103.29 euro) sarà pari ai 2/3 dell’imposta dovuta.

8-Variazioni nel regime di liquidazione periodica rispetto all’anno 2001

con riferimento esclusivamente al metodo della base storica, se il contribuente ha adottato nel 2002 un regime di liquidazione periodica differente rispetto all’anno 2001 occorrerà tenere presente le seguenti modalità di calcolo dell’acconto:

  • il soggetto trimestrale nel 2001 che è diventato mensile nel 2002 deve prendere come base di riferimento per il calcolo dell’88% un importo pari ad un terzo dell’Iva a debito del quarto trimestre del 2001 (al lordo dell’acconto 2001);
  • il soggetto mensile nell’anno 2001 che è diventato trimestrale nel 2001 deve prendere in considerazione le tre liquidazioni mensili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001; in particolare, la base di riferimento su cui calcolare l’88% sarà data dalla sommatoria delle liquidazioni a debito di quei mesi (già comprensive degli eventuali crediti riportati dal mese precedente) al netto dell’eventuale credito derivante dalle liquidazione di dicembre.

9-Modalità di versamento

il versamento dell’acconto, il cui termine, come già anticipato, è costituito dal 27 dicembre 2002, dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da presentare i banca, in posta o presso il concessionario della riscossione. I codici tributo restano invariati:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali;

L’importo non è rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte a credito non ancora utilizzate ai fini della compensazione, emergenti dall’UNICO 2002, ovvero con il credito derivante dalle liquidazioni Iva periodiche nel caso in cui il contribuente ha le condizioni richieste,. ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972, per il rimborso infrannuale dell’Iva. Gli estremi del versamento (anche in caso di compensazione) devono essere annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.

10-Sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata, stabilita dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97.il contribuente, comunque, può regolarizzare il mancato adempimento nei termini previsti avvalendosi del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando, oltre all’imposta ed agli interessi legali del 3% annuo, calcolati giorno per giorno, la sanzione pari al:

  • 3.75% dell’imposta (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal termine del 27 dicembre 2002;
  • 6% dell’imposta (1/5 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2002 o del modello UNICO 2002 in caso di dichiarazione unificata.

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                                                studio V. Truppa