CIRCOLARE N. 1/2003

 LA LEGGE FINANZIARIA 2003

Proprio alla vigilia delle festività natalizie, il Parlamento ha approvato la legge finanziaria 2003, la cui pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre 2002, supplemento ordinario n. 240.

Come è nostra consuetudine, con questa circolare vogliamo offrire una “panoramica” della legge appena pubblicata, riservandoci, poi, di commentare in modo più completo, con le prossime circolari, gli argomenti di maggior interesse.

 1. – La prima parte della riforma del sistema fiscale

1.1 – La riforma dell’IRPEF

L’art. 2 della legge ha apportato una serie di modifiche alla disciplina attuale del reddito delle persone fisiche, le più importanti delle quali riguardano.

- l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 10 bis attraverso il quale viene assicurata la   progressività dell’imposizione, come richiesto dalla nostra Carta costituzionale, riconoscendo degli abbattimenti forfettizzati in rapporto al reddito e agli oneri deducibili;

- la scrittura completa degli scaglioni di reddito, allargati, ai quali si applicano le nuove aliquote, inferiori a quelle in precedenza in vigore; tale articolo è, tuttavia, destinato ad essere modificato in modo favorevole al contribuente nei prossimi anni per arrivare a tre aliquote, quando la riforma sarà a regime;

- la riformulazione delle detrazioni spettanti in presenza di reddito di lavoro dipendente e quelli ad esso assimilabili; tuttavia, per l’anno 2003 è stata accordata al contribuente la possibilità di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 se queste risultassero più favorevoli allo stesso.

 1.2 – La riforma dell’IRPEG

Altro tassello della riforma consiste nell’abbattere l’aliquota sul reddito delle persone giuridiche che con il 1 gennaio 2003 passa al 34%; conseguentemente, è variato anche l’importo della percentuale del credito d’imposta da riconoscere sugli utili distribuiti.

 1.3 – La riforma dell’IRAP

In previsione di arrivare alla completa abolizione di tale imposta, sono state introdotte delle modifiche con l’intento di abbassare la base imponibile, sia accordando, per determinate categoria di contribuenti, deduzioni in rapporto alla base imponibile, sia una deduzione dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque.

1.4 – Proroga della detrazione per interventi di ristruttura edilizia

Sono state prorogate le norme agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia; per gli interventi effettuati sino al 30 settembre è ammessa la detrazione Irpef del 36% da ripartirsi in 10 anni, su un ammontare massimo di 48.000,00.

 2. – Le addizionali regionali e comunali

E’ stato sospeso qualsiasi aumento dell’addizionale IRPEF regionale e comunale, nonché la maggiorazione dell’IRAP deliberati successivamente al 29 settembre 2002; in pratica, anche per l’anno 2003 si applicheranno le stesse aliquote previste per il corrente anno 2002.

3. – Il concordato preventivo

E’ questa una nuova figura dell’accertamento, destinato agli imprenditori persone fisiche e ed ai lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello in cui si procede alla definizione del concordato, non abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Il concordato è da farsi su tre anni e le eventuali discordanze che si dovessero verificare a posteriori, rispetto a quanto concordato, sono ininfluenti.

Un decreto ministeriale dovrà dettare le norme di applicazione.

4. – Definizione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo

4.1. – Definizione automatica per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo (concordato di massa)

I titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di reddito agricolo di cui all’art. 29 del TUIR, nonché i soci di società di persone o gli associati di studi professionali, possono definire in modo automatico i relativi redditi per le annualità per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni lo scorso 31 ottobre 2002. La definizione, che non necessariamente deve riguardare tutti i periodi d’imposta, ha effetto ai fine delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’iva, dell’irap e si perfeziona con il versamento dei tributi derivanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri. Gli importi calcolati non possono essere inferiori a 600,00 Euro per le persone fisiche e a 1500,00 Euro per le società. Sono, comunque, previste riduzioni e rateizzazioni al superamento di determinate soglie di versamento.

Tuttavia, il solo anno 1997 può essere sanato con il versamento di un importo a forfait di Euro 300,00; questa stessa cifra è prevista che debba essere versata, per gli anni per i quali si chiede la definizione automatica, anche da quei soggetti che risultano congrui con l’applicazioni degli studi di settore o dei parametri.

Sono esclusi da tale tipo di definizione coloro che:

-         hanno omesso di presentare la dichiarazione, o non hanno dichiarato i redditi d’impresa, di lavoro autonomo e agrari;

-         hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a Euro 5.164.569,00;

-         hanno, alla data di entrata in vigore della legge , avuto notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento, nonché un invito al contraddittorio;

-         hanno in corso un procedimento penale.

4.2. – Definizione mediante integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

a differenza di quanto previsto al punto precedente, tale modalità potrà essere utilizzata da tutti i contribuenti che abbiano presentato (o avrebbero dovuto presentare) dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti lo scorso 31 ottobre 2002. La definizione, che non necessariamente deve riguardare tutti i periodi d’imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’iva, dell’irap, dei contributi previdenziali e di quelli del servizio sanitario nazionale, nonché i sostituti d’imposta hanno la possibilità di integrare le ritenute. L’integrazione si perfeziona con il versamento dei maggiori importi dovuti, che qualora siano superiori a 2.000,00 Euro, per le persone fisiche, e a 5.000,00 Euro per gli altri soggetti, possono essere rateizzati.

Questo tipo di definizione comporta l’estinzione delle sanzioni amministrative, l’esclusione della punibilità per i reati tributari, la preclusione degli accertamenti tributari e contributivi.

Il versamento delle maggiori imposte, nonché la presentazione della dichiarazione integrativa, dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2003, ancorché il mancato versamento delle maggiori imposte nei termini indicati non comporti l’inefficacia dell’integrazione, ma una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate, riducibili al 50% se lo stesso avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza medesima, oltre agli interessi legali.

Questo tipo di definizione non può essere applicato quando:

-         alla data di entrata in vigore della legge al contribuente è stato notificato processo verbale di contestazione con esito positivo

-         alla data di entrata in vigore della legge del contribuente è stato notificato avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’iva, dell’irap o, comunque, è stato inviato al contraddittorio;

-         alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato avviato un procedimento penale di cui il soggetto sia a conoscenza;

-         in caso di notifica di un accertamento ex art. 41bis del DPR 600/73, il contribuente non versi le somme derivanti dall’accertamento parziale.

4.3. – Definizione automatica (condono tombale)

interessati a questo provvedimento sono tutti i contribuenti, purchè la definizione automatica riguardi tutte le imposte e tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni siano scaduti lo scorso 31 ottobre 2002.

La modalità di perfezionamento è in funzione delle imposte interessate; così, per le imposte dirette, e relative addizionali, per l’irap e per l’imposta sul patrimonio netto è sufficiente procedere al versamento del 18% delle imposte lorde (o delle imposte sostitutive) risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Tuttavia, quando ciascuna imposta lorda risulta essere superiore a 10.000,00 Euro, tale percentuale è ridotta al 16% sull’eccedenza, mentre per gli importi eccedenti i 20.000,00 Euro si applicherà la percentuale del 13%.

Diverso è il discorso per l’iva, dove è previsto che il versamento è pari al 2% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e del 2% dell’imposta detraibile nel periodo corrispondente. Come per la definizione delle imposte dirette, anche in questo caso sono previste percentuali decrescenti in presenza di scaglioni crescenti: se ciascuna delle due imposte superano i 200.000,00 Euro, sull’eccedenza si verserà l’ 1,5%, ulteriormente ridotto all’1% per gli importi superiori a 300.000,00 Euro.

Tuttavia, le maggiori imposte, calcolate secondo i criteri sopra illustrati, non possono essere inferiori a determinati limiti differenziati per imposta e per tipo di contribuente;mentre per le persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il valore minimo corrispondente a 100,00 Euro, per gli altri soggetti si parte da un minimo di 450,00 Euro. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’importo dovuto è pari a 1500,00 Euro per le persone fisiche, mentre per le società di tutti i tipi e le associazioni lo stesso importo è raddoppiato.

Come nelle precedenti edizioni, la definizione automatica non preclude la possibilità della liquidazione delle dichiarazioni ex artt 36 bis e 36 ter del DPR 600/73, né modifica l’importo dei crediti e dei rimborsi derivanti dalle dichiarazioni originarie, così come non è possibile utilizzare tale definizione per chiedere il rimborso di ritenute, acconti o crediti d’imposta non dichiarati o il riconoscimento di qualsivoglia agevolazione.

Gli effetti principali del condono tombale sono tre_

-                     il dichiarante e i suoi eventuali coobbligati, sono salvi da ogni accertamento tributario;

-                     estinzione delle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate;

-                     esclusione della punibilità per i reati tributari.

Come previsto dal comma 14 dell’art 9, la definizione automatica è preclusa ai soggetti che:

-                     abbiano omesso tutte le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta, relative ai tributi oggetto della regolarizzazione

-                     alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo;

-                     alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’iva, dell’irap o, comunque, il contribuente è stato invitato al contraddittorio;

-                     in caso di notifica di un accertamento ex art. 41bis del DPR 600/73 (o art. 54 DPR 633/72), il contribuente non versi le somme derivanti dall’accertamento parziale;

-                     alla data di presentazione della dichiarazione integrativa abbiano avuto formale conoscenza di un procedimento penale avviato nei loro confronti.

5. – Proroga dei termini di accertamento

Per tutti coloro che non si avvalgono di una delle procedure illustrate per la definizione dei rapporti tributari, i termini degli accertamenti, sia per l’iva che per le imposte sui redditi, si intendono prorogati di un anno.

6. – Definizione agevolata per altre imposte e tasse

6.1. – Imposte indirette

anche per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili è prevista la possibilità di definire le singole posizioni. Le condizioni per fare ciò sono due: la prima deve trattarsi di atti pubblici o registrati entro la data del 30 novembre 2002, e la seconda che non sia stato notificato in precedenza avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Alle medesime condizioni è possibile definire anche le denunce e le dichiarazioni presentate entro la data ricordata.

La definizione si effettua mediante un’istanza da presentare all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate entro il prossimo 16 marzo 2003 e alla liquidazione dei maggiori tributi, conseguenti all’istanza, pari al 25 % dei valori dichiarati, provvede l’ufficio.

6.2. – Tributi locali

anche per i tributi locali è prevista la possibilità di definire le pendenze in corso; tuttavia, ciò è rimandato alla volontà degli enti locali, per cui le Regioni, le Province ed i Comuni, per i tributi di loro competenza, debbono emanare appositi provvedimenti, miranti:

-                     alla riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute;

-                     all’esecuzione o alla riduzione di interessi e sanzioni

a patto che il contribuente adempia agli obblighi tributari in tutto o in parte non rispettati.

Non possono, comunque, essere oggetto di definizione le addizionali regionali e comunali, l’irap.

6.3. – Somme iscritte a ruolo

Per tutti i ruoli antecedenti il 30 giugno 1999 è possibile definire in modo agevolato le somme iscritte ma non ancore versate; per fare ciò è necessario, entro il 31 marzo 2003, sottoscrivere apposito atto con il concessionario dal quale risulti la volontà del contribuente di avvalersi nella norma agevolativa.

Successivamente, si provvederà a versare il 25% dell’importo iscritto a ruolo e delle spese sostenute dal concessionario per l’eventuale procedura esecutiva; non sono dovuti gli interessi di mora.

7. – Regolarizzazione delle scritture contabili

Come è già avvenuto in passato, anche in questa occasione è possibile procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili; tale sanatoria, tuttavia, è permessa solo a chi si sia avvalso di una delle definizioni sopra illustrate.

7.1. – Regolarizzazione gratuita

i soggetti, titolari di reddito d’impresa, di qualunque natura giuridica, che abbiano provveduto ad integrare gli imponibili degli anni pregressi (paragrafo 4.2) possono procedere all’iscrizione di nuove attività o passività, correlate con l’integrazione effettuata, e tali valori hanno riconoscimento fiscale per i periodi d’imposta successivi. Alla stessa stregua è ammessa la possibilità di eliminare attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

Per effettuare la regolarizzazione, è necessario predisporre un apposito prospetto da conservare presso il contribuente per il periodo in cui è possibile ricevere un accertamento da parte dell’ufficio finanziario.

Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 detenevano attività all’estero è data la possibilità di regolarizzare contabilmente le stesse, che ai fini fiscali, verranno riconosciute a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2002.

7.2. – Regolarizzazione a pagamento

anche coloro che sono ricorsi alla definizione automatica dei periodi precedenti (paragrafo 4.3) possono procedere alla regolarizzazione delle loro scritture contabili, nei modi sopra indicati, ma in questo caso è dovuta un’imposta sostitutiva del 13% sui valori iscritti, indeducibile ai fini delle imposte dirette e dell’irap.

I maggiori valori iscritti acquistano riconoscimento fiscale a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002.

7.3. – Regolarizzazione del magazzino

E’ questo l’ultimo tipo di regolarizzazione previsto ed è riservato a tutti coloro che sono ricorsi alle definizione automatica dei redditi d’impresa per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (paragrafo 4.1), purchè abbiano definito tutte le annualità per le quali si è presentato una dichiarazione fino al 31 ottobre scorso.

Questi soggetti possono procedere alla sistemazione contabile del proprio magazzino, sia mediante l’iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse, sia mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva del 13%, non comporta alcuna sanzione ed i valori iscritti si riconoscono validi ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap relativi ai periodi d’imposta successivi.

8. – Sanatoria per gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio e per i p.v. di contestazione

Gli avvisi di accertamento per i quali sia ancora possibile la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio (accertamento con adesione) per i quali non sia ancora intervenuta la definizione ed, infine, i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato avviso di accertamento possono essere definiti in modo agevolato in relazione al tipo di atto e, comunque, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, al pari di altre disposizioni già viste, la definizione non è ammessa nei confronti dei soggetti per i quali sia stato avviato procedimento penale per i reati di natura tributaria di cui al contribuente ha formale conoscenza.

8.1 – Avvisi di accertamento ed inviti al contraddittorio

Queste due tipologie di atti possono essere definiti, applicando agli importi risultanti dagli atti, le seguenti percentuali a scaglioni:

-         maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, non superiore a Euro 15.000,00: 30%

-         maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, superiore a Euro 15.000,00, ma non a Euro 50.000,00: 32%

-         maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio, superiore a Euro 50.000,00: 35%

Per quegli atti che evidenziano una perdita, è possibile procedere alla definizione agevolata allorché dalla rettifica delle perdite emergano imposte o contributi dovuti; in tal caso, è riportabile nell’esercizio successivo, con le consuete modalità, la perdita risultante dall’atto

8.2 – Processi Verbali di constatazione

In questo caso la definizione si ottiene versato:

-         per le imposte sui redditi, relative addizionali, ed imposte sostitutive: applicando l’aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale;

-         per l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette: riducendo del 50% l’aliquote applicabile alle operazioni risultanti dal verbale.

-         In tutti i casi, il versamento delle maggiori imposte dovute per ottenere la sanatoria agevolata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2003, senza possibilità di procedere alla compensazione,; per i versamenti superiori a Euro 2.000,00 se riguardano persone fisiche, o Euro 5.000,00, negli altri casi, è possibile versare in due rate, di pari importo, gli importi eccedenti la cifra indicata.

Il perfezionamento della definizione comporta l’esclusione della punibilità dei reati tributari.

9. – Chiusura delle liti fiscali pendenti.

Anche questo istituto non è nuovo nell’ambito del variegato panorama fiscale italiano; per le liti pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie è possibile chiudere le stesse mediante il versamento :

-         di Euro 150,00 se il valore della lite è di importo fino ad Euro 2.000,00

-         pari al 10% del valore della lite, se questa è superiore a Euro 2.000,00.

Il versamento delle somme deve avvenire entro il 16 marzo 2003, senza possibilità di procedere alla compensazione; anche in questo caso è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in presenza di somme dovute superiori a 50.000,00 euro  applicando, sui versamenti successivi al primo gli interessi legali.

Per ciascuna lite è dovuto un autonomo versamento, così come deve essere presentata una distinta domanda, le cui caratteristiche debbono ancora essere approvate.

Come era già avvenuto in presenza di analoghi provvedimenti, alle somme forfetarie sopra indicate saranno dovute anche “le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di legge, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate”, ossia le somme che debbono essere versate, a titolo provvisorio, in presenza di contenzioso, che, per effetto della chiusura delle liti, si rendono dovute a titolo definitivo.

10. – Regolarizzazione di inadempimenti fiscali

Si tratta della sanatoria del canone televisivo e relativa tassa di concessione governativa, per i quali è previsto un versamento di Euro 10,00 per ogni annualità, nonchè per le violazioni in materia di affissione pubblicitaria commesse in occasione di manifestazioni elettorali per le quali è previsto a carico del committente un’imposta di Euro 750,00 per anno e provincia.

11. – Reimmatricolazione veicoli storici e tassazione mini auto

Sono stati riaperti i termini per procedere all’iscrizione nei registri pubblici i veicoli storici e d’epoca; per fare ciò è necessario procedere al versamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% ma le stesse non possono superare il triennio precedente.

E’ stata introdotta una tassa di possesso pari ad Euro 50,00 per quei veicoli quattro ruote che fino ad oggi, per le loro caratteristiche tecniche, scontavano la tassa prevista per i ciclomotori.

12. -  Emersione di attività all’estero (scudo fiscale)

Riaperti i termini per procedere alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività detenute all’estero dalle persone fisiche; per quanto riguarda i soggetti diversi da queste, la norma di riferimento è all’interno del condono tombale, della dichiarazione integrativa semplice e della regolarizzazione delle scritture contabili.

Così dal 1 gennaio al 30 giugno 2003 sarà possibile non solo dichiarare per la prima volta le attività detenute all’estero, ma anche, eventualmente, integrare quanto già dichiarato lo scorso anno, presentando una nuova dichiarazione riservata.

Rispetto alla prima versione, la nuova regolarizzazione risulta più cara in quanto l’imposta sostitutiva non è più il 2,5% ma il 4%; inoltre, non è prevista, come invece lo era nella precedente normativa, l’emissione di speciali titoli di stato da sottoscrivere in luogo del pagamento in contanti, l’unico ora ammesso.

Tuttavia, con decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 è stata recepita un’indicazione del Senato in basa alla quale l’imposta sostitutiva è ridotta al 2,5% per coloro che provvederanno al rimpatrio o alla regolarizzazione dei beni entro il 16 marzo 2003.

13. – Apparecchi da gioco.

Sotto l’aspetto amministrativo, è previsto che la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da intrattenimento siano soggetti ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia. 

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, invece, è previsto che fino a quanto non entrerà in funzione la rete telematica, il pagamento dei tributi in base ad un imponibile forfetario fissato a 10.000,00 Euro per anno per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, mentre per gli apparecchi  di altra natura, come indicati al comma 7 dell’articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza è dovuto un importo variabile da Euro 800,00 a Euro 1.500,00

14. – Incentivi per la ricerca farmaceutica

Alle aziende che abbiano realizzato prodotti farmaceutici innovativi sarà corrisposto un “premio di prezzo” (premium price), la cui entità massima sarà stabilita da un decreto interministeriale (Ministero della salute , Ministero dell’economia e Ministero dell’Università e della ricerca), nei limiti comunque, dello 0,1% del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

15. – Erogazioni liberali a favore della ricerca neoplastica

Le erogazioni liberali in denaro, di importo non superiore a Euro 500,00, fatte da persone fisiche e nei primi quattro mesi dell’anno 2003 possono essere dedotte dal reddito del 2003, ai sensi del TUIR, se destinatari delle stesse sono enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria svolgono, direttamente o indirettamente, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche.

16. – Incentivi sulle assunzioni

Tale incentivo, che durante l’anno 2002 ha subito notevoli modifiche fino al suo blocco, è stato prorogato fino a tutto il 2006, sebbene la misura del credito d’imposta sia minore.

In pratica:

-         l’incentivo spetta anche per il 2003, in relazione agli incrementi occupazionali che rientrano nella misura prevista dal DL 209/02;

-         per il 2003 ogni assunzione che incrementerà la base occupazionale, rispetto alla misura del DL 209, darà diritto ad un contributo di 100 euro o 150 euro, se l’assunto è di età superiore ai 45 anni; se l’assunzione avviene nei territori del Mezzogiorno con forte disoccupazione, il credito d’imposta avrà un ulteriore aumento di 300 euro.

Nulla è innovato rispetto alle condizioni per usufruire dell’agevolazione, né alle modalità di utilizzo del credito d’imposta che può essere fatto solo mediante compensazione.

Viene introdotta la procedura di autorizzazione all’incentivo: i datori di lavoro devono inoltrare al centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara un’istanza preventiva contenente i dati stabiliti con decreto del direttore di quell’Agenzia, decreto che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2003. i contributi potranno essere utilizzati solo dopo l’assenso specifico dell’Agenzia, assenso che interverrà nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza; l’Agenzia delle entrate terrà conto, sulla base dei dati raccolti, degli effetti finanziari sugli esercizi successivi, in considerazione dei limiti di spesa programmati.

17. – Incentivi per la sicurezza nelle piccole medie imprese

Per fronteggiare i fenomeni di microcriminalità e criminalità che colpiscono le piccole e medie imprese, è stato disposto uno stanziamento di 10 milioni di Euro, che in cooperazione con le regioni, serviranno a riqualificare e potenziare i sistemi di sicurezza nelle imprese di cui sopra.

Con decreto interministeriale saranno individuate le aree a maggiore incidenza di criminalità, aree determinate secondo certi criteri, e saranno altresì stabiliti i criteri per accedere a tale fondo.

18. – Provvedimenti vari

Fra le varie disposizioni contemplate dall’articolo 80, due provvedimenti possono attirare la nostra attenzione.

Il primo, di carattere generale, che interessa tutti i cittadini automobilisti per le sue conseguenze, riguarda una modifica apportata al codice della strada secondo la quale al pagamento del pedaggio autostradale sono tenuti in solido sia il conducente che il proprietario del veicolo.

La seconda disposizione interessa le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le quali è stata introdotta una specifica norma dall’articolo 55 del TUIR, in base alla quale non sono considerati come tributi o liberalità, e quindi non sono sopravvenienze attive, “i finanziamenti erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.”

19. – Contributi internet

Al fine di favorire la diffusione degli apparati idonei alla ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (TDVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto per l’anno 2003 un contributo pari a  150 euro alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano tali apparecchi.

In aggiunta a quanto sopra è pure previsto un contributo di 75 euro alle persone fisiche o alle persone giuridiche che acquistano, o noleggiano o detengano in comodato un apparato per la trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet; il contributo in questione è corrisposto sotto forma di sconto all’atto dell’abbonamento al servizio Internet a banda larga, stipulato dopo il 1 dicembre 2002.

Uno specifico decreto interministeriale, tuttavia, definirà sia i criteri sia le modalità di attribuzione del contributo.

20. – Attività sportiva dilettantistica

Notevoli novità sono state introdotte per l’attività sportiva dilettantistica.

Innanzi tutto, le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, contenute nella legge 398/91, sono state estese anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Dal 2002 il limite per l’opzione per la semplificazione della contabilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi è stato elevato a 250 mila euro.

La disposizione secondo cui considera redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ecc., sono estese anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Altre norme di carattere fiscale riguardanti tali soggetti sono:

-         l’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni;

-         l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli atti posti in essere o richiesti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

-         esenzione dalle tasse di concessione governativa;

-         per il soggetto erogante costituiscono spese pubblicitarie, di cui al comma 2 dell’art 74 del TUIR, le somme corrisposte nel limite di 200 mila euro in favore di questi soggetti;

-         le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche, nel limite massimo di 1500 euro, sono oneri detraibili dal reddito, purchè corrisposte mediante operazioni bancarie o postali;

-         le associazioni sportive dilettantistiche sono sempre considerati enti non commerciali, per cui alle stesse non si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 111 bis del TUIR.

L’articolo 90 della finanziaria ha altresì rideterminato la disciplina giuridica delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, specificando che:

- esse sono obbligate ad indicare nella denominazione la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;

-         possono assumere una delle seguenti forme:

-         associazione sportiva priva di personalità giuridica;

-         associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

-         società sportiva di capitali costituita secondale disposizioni vigenti, me senza scopo di lucro.

Saranno emanati appositi decreti di attuazione sia per determinare e regolamentare i contenuti degli statuti sia per istituire presso il Coni il registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

 Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                      Studio Dr. V Truppa