CIRCOLARE N. 1/2003
LA
LEGGE FINANZIARIA 2003
Proprio alla vigilia delle
festività natalizie, il Parlamento ha approvato la legge finanziaria
2003, la cui pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è avvenuta
il 31 dicembre 2002, supplemento ordinario n. 240.
Come è nostra consuetudine,
con questa circolare vogliamo offrire una “panoramica” della
legge appena pubblicata, riservandoci, poi, di commentare in
modo più completo, con le prossime circolari, gli argomenti
di maggior interesse.
1. – La prima parte della riforma del sistema
fiscale
1.1 – La riforma dell’IRPEF
L’art. 2 della legge ha apportato
una serie di modifiche alla disciplina attuale del reddito delle
persone fisiche, le più importanti delle quali riguardano.
- l’introduzione nel TUIR
del nuovo art. 10 bis attraverso il quale viene assicurata la
progressività dell’imposizione, come richiesto dalla nostra
Carta costituzionale, riconoscendo degli abbattimenti forfettizzati
in rapporto al reddito e agli oneri deducibili;
- la scrittura completa degli
scaglioni di reddito, allargati, ai quali si applicano le nuove
aliquote, inferiori a quelle in precedenza in vigore; tale articolo
è, tuttavia, destinato ad essere modificato in modo favorevole
al contribuente nei prossimi anni per arrivare a tre aliquote,
quando la riforma sarà a regime;
- la riformulazione delle
detrazioni spettanti in presenza di reddito di lavoro dipendente
e quelli ad esso assimilabili; tuttavia, per l’anno 2003 è stata
accordata al contribuente la possibilità di applicare le disposizioni
del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 se queste risultassero
più favorevoli allo stesso.
1.2 – La riforma dell’IRPEG
Altro tassello della riforma
consiste nell’abbattere l’aliquota sul reddito delle persone
giuridiche che con il 1 gennaio 2003 passa al 34%; conseguentemente,
è variato anche l’importo della percentuale del credito d’imposta
da riconoscere sugli utili distribuiti.
1.3 – La riforma dell’IRAP
In previsione di arrivare
alla completa abolizione di tale imposta, sono state introdotte
delle modifiche con l’intento di abbassare la base imponibile,
sia accordando, per determinate categoria di contribuenti, deduzioni
in rapporto alla base imponibile, sia una deduzione dalla base
imponibile per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d’imposta fino ad un massimo di cinque.
1.4 – Proroga della detrazione per interventi
di ristruttura edilizia
Sono state prorogate le norme
agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
per gli interventi effettuati sino al 30 settembre è ammessa
la detrazione Irpef del 36% da ripartirsi in 10 anni, su un
ammontare massimo di 48.000,00.
2. – Le addizionali regionali e comunali
E’ stato sospeso qualsiasi
aumento dell’addizionale IRPEF regionale e comunale, nonché
la maggiorazione dell’IRAP deliberati successivamente al 29
settembre 2002; in pratica, anche per l’anno 2003 si applicheranno
le stesse aliquote previste per il corrente anno 2002.
3. – Il concordato preventivo
E’ questa una nuova figura
dell’accertamento, destinato agli imprenditori persone fisiche
e ed ai lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta immediatamente
precedente a quello in cui si procede alla definizione del concordato,
non abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di
euro. Il concordato è da farsi su tre anni e le eventuali discordanze
che si dovessero verificare a posteriori, rispetto a quanto
concordato, sono ininfluenti.
Un decreto ministeriale dovrà
dettare le norme di applicazione.
4. – Definizione dei redditi d’impresa e di lavoro
autonomo
4.1. – Definizione automatica per i redditi d’impresa
e di lavoro autonomo (concordato di massa)
I titolari di reddito d’impresa
o di lavoro autonomo, di reddito agricolo di cui all’art. 29
del TUIR, nonché i soci di società di persone o gli associati
di studi professionali, possono definire in modo automatico
i relativi redditi per le annualità per le quali sono scaduti
i termini di presentazione delle dichiarazioni lo scorso 31
ottobre 2002. La definizione, che non necessariamente deve riguardare
tutti i periodi d’imposta, ha effetto ai fine delle imposte
sui redditi e relative addizionali, dell’iva, dell’irap e si
perfeziona con il versamento dei tributi derivanti dall’applicazione
degli studi di settore o dei parametri. Gli importi calcolati
non possono essere inferiori a 600,00 Euro per le persone fisiche
e a 1500,00 Euro per le società. Sono, comunque, previste riduzioni
e rateizzazioni al superamento di determinate soglie di versamento.
Tuttavia, il solo anno 1997
può essere sanato con il versamento di un importo a forfait
di Euro 300,00; questa stessa cifra è prevista che debba essere
versata, per gli anni per i quali si chiede la definizione automatica,
anche da quei soggetti che risultano congrui con l’applicazioni
degli studi di settore o dei parametri.
Sono esclusi da tale tipo
di definizione coloro che:
-
hanno omesso di presentare la dichiarazione, o
non hanno dichiarato i redditi d’impresa, di lavoro autonomo
e agrari;
-
hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a
Euro 5.164.569,00;
-
hanno, alla data di entrata in vigore della legge
, avuto notificato un processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento, nonché un invito
al contraddittorio;
-
hanno in corso un procedimento penale.
4.2. – Definizione mediante integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi
a differenza di quanto previsto
al punto precedente, tale modalità potrà essere utilizzata da
tutti i contribuenti che abbiano presentato (o avrebbero dovuto
presentare) dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per
i quali i termini di presentazione siano scaduti lo scorso 31
ottobre 2002. La definizione, che non necessariamente deve riguardare
tutti i periodi d’imposta, ha effetto ai fini delle imposte
sui redditi e relative addizionali, dell’iva, dell’irap, dei
contributi previdenziali e di quelli del servizio sanitario
nazionale, nonché i sostituti d’imposta hanno la possibilità
di integrare le ritenute. L’integrazione si perfeziona con il
versamento dei maggiori importi dovuti, che qualora siano superiori
a 2.000,00 Euro, per le persone fisiche, e a 5.000,00 Euro per
gli altri soggetti, possono essere rateizzati.
Questo tipo di definizione
comporta l’estinzione delle sanzioni amministrative, l’esclusione
della punibilità per i reati tributari, la preclusione degli
accertamenti tributari e contributivi.
Il versamento delle maggiori
imposte, nonché la presentazione della dichiarazione integrativa,
dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2003, ancorché il
mancato versamento delle maggiori imposte nei termini indicati
non comporti l’inefficacia dell’integrazione, ma una sanzione
amministrativa del 30% delle somme non versate, riducibili al
50% se lo stesso avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza
medesima, oltre agli interessi legali.
Questo tipo di definizione
non può essere applicato quando:
-
alla data di entrata in vigore della legge al
contribuente è stato notificato processo verbale di contestazione
con esito positivo
-
alla data di entrata in vigore della legge del
contribuente è stato notificato avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell’iva, dell’irap o, comunque,
è stato inviato al contraddittorio;
-
alla data di presentazione della dichiarazione
integrativa sia stato avviato un procedimento penale di cui
il soggetto sia a conoscenza;
-
in caso di notifica di un accertamento ex art.
41bis del DPR 600/73, il contribuente non versi le somme derivanti
dall’accertamento parziale.
4.3. – Definizione automatica (condono tombale)
interessati a questo provvedimento
sono tutti i contribuenti, purchè la definizione automatica
riguardi tutte le imposte e tutti i periodi d’imposta
per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni
siano scaduti lo scorso 31 ottobre 2002.
La modalità di perfezionamento
è in funzione delle imposte interessate; così, per le imposte
dirette, e relative addizionali, per l’irap e per l’imposta
sul patrimonio netto è sufficiente procedere al versamento del
18% delle imposte lorde (o delle imposte sostitutive) risultanti
dalla dichiarazione originariamente presentata. Tuttavia, quando
ciascuna imposta lorda risulta essere superiore a 10.000,00
Euro, tale percentuale è ridotta al 16% sull’eccedenza, mentre
per gli importi eccedenti i 20.000,00 Euro si applicherà la
percentuale del 13%.
Diverso è il discorso per
l’iva, dove è previsto che il versamento è pari al 2% dell’imposta
relativa alle operazioni imponibili e del 2% dell’imposta detraibile
nel periodo corrispondente. Come per la definizione delle imposte
dirette, anche in questo caso sono previste percentuali decrescenti
in presenza di scaglioni crescenti: se ciascuna delle due imposte
superano i 200.000,00 Euro, sull’eccedenza si verserà l’ 1,5%,
ulteriormente ridotto all’1% per gli importi superiori a 300.000,00
Euro.
Tuttavia, le maggiori imposte,
calcolate secondo i criteri sopra illustrati, non possono essere
inferiori a determinati limiti differenziati per imposta e per
tipo di contribuente;mentre per le persone fisiche, non titolari
di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il valore minimo
corrispondente a 100,00 Euro, per gli altri soggetti si parte
da un minimo di 450,00 Euro. In caso di omessa presentazione
della dichiarazione, l’importo dovuto è pari a 1500,00 Euro
per le persone fisiche, mentre per le società di tutti i tipi
e le associazioni lo stesso importo è raddoppiato.
Come nelle precedenti edizioni,
la definizione automatica non preclude la possibilità della
liquidazione delle dichiarazioni ex artt 36 bis e 36 ter del
DPR 600/73, né modifica l’importo dei crediti e dei rimborsi
derivanti dalle dichiarazioni originarie, così come non è possibile
utilizzare tale definizione per chiedere il rimborso di ritenute,
acconti o crediti d’imposta non dichiarati o il riconoscimento
di qualsivoglia agevolazione.
Gli effetti principali del
condono tombale sono tre_
-
il dichiarante e i suoi eventuali coobbligati,
sono salvi da ogni accertamento tributario;
-
estinzione delle sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate;
-
esclusione della punibilità per i reati tributari.
Come previsto dal comma 14
dell’art 9, la definizione automatica è preclusa ai soggetti
che:
-
abbiano omesso tutte le dichiarazioni per tutti
i periodi d’imposta, relative ai tributi oggetto della regolarizzazione
-
alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria
2003 sia stato notificato un processo verbale di constatazione
con esito positivo;
-
alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria
2003 sia stato notificato un avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell’iva, dell’irap o, comunque,
il contribuente è stato invitato al contraddittorio;
-
in caso di notifica di un accertamento ex art.
41bis del DPR 600/73 (o art. 54 DPR 633/72), il contribuente
non versi le somme derivanti dall’accertamento parziale;
-
alla data di presentazione della dichiarazione
integrativa abbiano avuto formale conoscenza di un procedimento
penale avviato nei loro confronti.
5. – Proroga dei termini di accertamento
Per tutti coloro che non
si avvalgono di una delle procedure illustrate per la definizione
dei rapporti tributari, i termini degli accertamenti, sia per
l’iva che per le imposte sui redditi, si intendono prorogati
di un anno.
6. – Definizione agevolata per altre imposte
e tasse
6.1. – Imposte indirette
anche per le imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento
di valore degli immobili è prevista la possibilità di definire
le singole posizioni. Le condizioni per fare ciò sono due: la
prima deve trattarsi di atti pubblici o registrati entro la
data del 30 novembre 2002, e la seconda che non sia stato notificato
in precedenza avviso di rettifica e liquidazione della maggiore
imposta. Alle medesime condizioni è possibile definire anche
le denunce e le dichiarazioni presentate entro la data ricordata.
La definizione si effettua
mediante un’istanza da presentare all’ufficio competente dell’Agenzia
delle entrate entro il prossimo 16 marzo 2003 e alla liquidazione
dei maggiori tributi, conseguenti all’istanza, pari al 25 %
dei valori dichiarati, provvede l’ufficio.
6.2. – Tributi locali
anche per i tributi locali
è prevista la possibilità di definire le pendenze in corso;
tuttavia, ciò è rimandato alla volontà degli enti locali, per
cui le Regioni, le Province ed i Comuni, per i tributi di loro
competenza, debbono emanare appositi provvedimenti, miranti:
-
alla riduzione dell’ammontare delle imposte e
tasse loro dovute;
-
all’esecuzione o alla riduzione di interessi e
sanzioni
a patto che il contribuente
adempia agli obblighi tributari in tutto o in parte non rispettati.
Non possono, comunque, essere
oggetto di definizione le addizionali regionali e comunali,
l’irap.
6.3. – Somme iscritte a ruolo
Per tutti i ruoli antecedenti
il 30 giugno 1999 è possibile definire in modo agevolato le
somme iscritte ma non ancore versate; per fare ciò è necessario,
entro il 31 marzo 2003, sottoscrivere apposito atto con il concessionario
dal quale risulti la volontà del contribuente di avvalersi nella
norma agevolativa.
Successivamente, si provvederà
a versare il 25% dell’importo iscritto a ruolo e delle spese
sostenute dal concessionario per l’eventuale procedura esecutiva;
non sono dovuti gli interessi di mora.
7. – Regolarizzazione delle scritture contabili
Come è già avvenuto in passato,
anche in questa occasione è possibile procedere alla regolarizzazione
delle scritture contabili; tale sanatoria, tuttavia, è permessa
solo a chi si sia avvalso di una delle definizioni sopra illustrate.
7.1. – Regolarizzazione gratuita
i soggetti, titolari di reddito
d’impresa, di qualunque natura giuridica, che abbiano provveduto
ad integrare gli imponibili degli anni pregressi (paragrafo
4.2) possono procedere all’iscrizione di nuove attività o passività,
correlate con l’integrazione effettuata, e tali valori hanno
riconoscimento fiscale per i periodi d’imposta successivi. Alla
stessa stregua è ammessa la possibilità di eliminare attività
o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori
a quelli effettivi.
Per effettuare la regolarizzazione,
è necessario predisporre un apposito prospetto da conservare
presso il contribuente per il periodo in cui è possibile ricevere
un accertamento da parte dell’ufficio finanziario.
Per i soggetti che alla data
del 31 dicembre 2001 detenevano attività all’estero è data la
possibilità di regolarizzare contabilmente le stesse, che ai
fini fiscali, verranno riconosciute a decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo al 31 dicembre 2002.
7.2. – Regolarizzazione a pagamento
anche coloro che sono ricorsi
alla definizione automatica dei periodi precedenti (paragrafo
4.3) possono procedere alla regolarizzazione delle loro scritture
contabili, nei modi sopra indicati, ma in questo caso è dovuta
un’imposta sostitutiva del 13% sui valori iscritti, indeducibile
ai fini delle imposte dirette e dell’irap.
I maggiori valori iscritti
acquistano riconoscimento fiscale a decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002.
7.3. – Regolarizzazione del magazzino
E’ questo l’ultimo tipo di
regolarizzazione previsto ed è riservato a tutti coloro che
sono ricorsi alle definizione automatica dei redditi d’impresa
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (paragrafo
4.1), purchè abbiano definito tutte le annualità per le quali
si è presentato una dichiarazione fino al 31 ottobre scorso.
Questi soggetti possono procedere
alla sistemazione contabile del proprio magazzino, sia mediante
l’iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse, sia mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali
di quantità o valori superiori a quelli effettivi.
La regolarizzazione comporta
il versamento di un’imposta sostitutiva del 13%, non comporta
alcuna sanzione ed i valori iscritti si riconoscono validi ai
fini delle imposte sui redditi e dell’irap relativi ai periodi
d’imposta successivi.
8. – Sanatoria per gli accertamenti, gli inviti
al contraddittorio e per i p.v. di contestazione
Gli avvisi di accertamento
per i quali sia ancora possibile la proposizione del ricorso,
gli inviti al contraddittorio (accertamento con adesione) per
i quali non sia ancora intervenuta la definizione ed, infine,
i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato
ancora notificato avviso di accertamento possono essere definiti
in modo agevolato in relazione al tipo di atto e, comunque,
senza applicazione di interessi e sanzioni.
Tuttavia, al pari di altre
disposizioni già viste, la definizione non è ammessa nei confronti
dei soggetti per i quali sia stato avviato procedimento penale
per i reati di natura tributaria di cui al contribuente ha formale
conoscenza.
8.1 – Avvisi di accertamento ed inviti al contraddittorio
Queste due tipologie di atti
possono essere definiti, applicando agli importi risultanti
dagli atti, le seguenti percentuali a scaglioni:
-
maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati
negli inviti al contraddittorio, non superiore a Euro 15.000,00:
30%
-
maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati
negli inviti al contraddittorio, superiore a Euro 15.000,00,
ma non a Euro 50.000,00: 32%
-
maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati
negli inviti al contraddittorio, superiore a Euro 50.000,00:
35%
Per quegli atti che evidenziano
una perdita, è possibile procedere alla definizione agevolata
allorché dalla rettifica delle perdite emergano imposte o contributi
dovuti; in tal caso, è riportabile nell’esercizio successivo,
con le consuete modalità, la perdita risultante dall’atto
8.2 – Processi Verbali di constatazione
In questo caso la definizione
si ottiene versato:
-
per le imposte sui redditi, relative addizionali, ed imposte
sostitutive: applicando l’aliquota del 20% alla somma dei maggiori
componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente
risultanti dal verbale;
-
per l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta
sul valore aggiunto e le altre imposte indirette: riducendo
del 50% l’aliquote applicabile alle operazioni risultanti dal
verbale.
-
In tutti i casi, il versamento delle maggiori imposte dovute
per ottenere la sanatoria agevolata deve essere effettuato entro
il 16 marzo 2003, senza possibilità di procedere alla compensazione,;
per i versamenti superiori a Euro 2.000,00 se riguardano persone
fisiche, o Euro 5.000,00, negli altri casi, è possibile versare
in due rate, di pari importo, gli importi eccedenti la cifra
indicata.
Il perfezionamento della
definizione comporta l’esclusione della punibilità dei reati
tributari.
9. – Chiusura delle liti fiscali pendenti.
Anche questo istituto non
è nuovo nell’ambito del variegato panorama fiscale italiano;
per le liti pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi
alle commissioni tributarie è possibile chiudere le stesse mediante
il versamento :
-
di Euro 150,00 se il valore della lite è di importo fino ad
Euro 2.000,00
-
pari al 10% del valore della lite, se questa è superiore a Euro
2.000,00.
Il versamento delle somme
deve avvenire entro il 16 marzo 2003, senza possibilità di procedere
alla compensazione; anche in questo caso è prevista la possibilità
di rateizzare il versamento in presenza di somme dovute superiori
a 50.000,00 euro applicando, sui versamenti successivi
al primo gli interessi legali.
Per ciascuna lite è dovuto
un autonomo versamento, così come deve essere presentata una
distinta domanda, le cui caratteristiche debbono ancora essere
approvate.
Come era già avvenuto in
presenza di analoghi provvedimenti, alle somme forfetarie sopra
indicate saranno dovute anche “le somme il cui pagamento è previsto
dalle vigenti disposizioni in pendenza di legge, anche se non
ancora iscritte a ruolo o liquidate”, ossia le somme che debbono
essere versate, a titolo provvisorio, in presenza di contenzioso,
che, per effetto della chiusura delle liti, si rendono dovute
a titolo definitivo.
10. – Regolarizzazione di inadempimenti fiscali
Si tratta della sanatoria
del canone televisivo e relativa tassa di concessione governativa,
per i quali è previsto un versamento di Euro 10,00 per ogni
annualità, nonchè per le violazioni in materia di affissione
pubblicitaria commesse in occasione di manifestazioni elettorali
per le quali è previsto a carico del committente un’imposta
di Euro 750,00 per anno e provincia.
11. – Reimmatricolazione veicoli storici e tassazione
mini auto
Sono stati riaperti i termini
per procedere all’iscrizione nei registri pubblici i veicoli
storici e d’epoca; per fare ciò è necessario procedere al versamento
delle tasse arretrate maggiorate del 50% ma le stesse non possono
superare il triennio precedente.
E’ stata introdotta una tassa
di possesso pari ad Euro 50,00 per quei veicoli quattro ruote
che fino ad oggi, per le loro caratteristiche tecniche, scontavano
la tassa prevista per i ciclomotori.
12. - Emersione di attività all’estero
(scudo fiscale)
Riaperti i termini per procedere
alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività
detenute all’estero dalle persone fisiche; per quanto riguarda
i soggetti diversi da queste, la norma di riferimento è all’interno
del condono tombale, della dichiarazione integrativa semplice
e della regolarizzazione delle scritture contabili.
Così dal 1 gennaio al 30
giugno 2003 sarà possibile non solo dichiarare per la prima
volta le attività detenute all’estero, ma anche, eventualmente,
integrare quanto già dichiarato lo scorso anno, presentando
una nuova dichiarazione riservata.
Rispetto alla prima versione,
la nuova regolarizzazione risulta più cara in quanto l’imposta
sostitutiva non è più il 2,5% ma il 4%; inoltre, non è prevista,
come invece lo era nella precedente normativa, l’emissione di
speciali titoli di stato da sottoscrivere in luogo del pagamento
in contanti, l’unico ora ammesso.
Tuttavia, con decreto legge
24 dicembre 2002, n. 282 è stata recepita un’indicazione del
Senato in basa alla quale l’imposta sostitutiva è ridotta al
2,5% per coloro che provvederanno al rimpatrio o alla regolarizzazione
dei beni entro il 16 marzo 2003.
13. – Apparecchi da gioco.
Sotto l’aspetto amministrativo,
è previsto che la produzione, l’importazione e la gestione degli
apparecchi e congegni da intrattenimento siano soggetti ad un’autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’economia.
Per quanto riguarda l’aspetto
fiscale, invece, è previsto che fino a quanto non entrerà in
funzione la rete telematica, il pagamento dei tributi in base
ad un imponibile forfetario fissato a 10.000,00 Euro per anno
per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità nei quali
gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all’elemento aleatorio, mentre per gli apparecchi di altra
natura, come indicati al comma 7 dell’articolo 110 del testo
unico di pubblica sicurezza è dovuto un importo variabile da
Euro 800,00 a Euro 1.500,00
14. – Incentivi per la ricerca farmaceutica
Alle aziende che abbiano
realizzato prodotti farmaceutici innovativi sarà corrisposto
un “premio di prezzo” (premium price), la cui entità massima
sarà stabilita da un decreto interministeriale (Ministero della
salute , Ministero dell’economia e Ministero dell’Università
e della ricerca), nei limiti comunque, dello 0,1% del finanziamento
complessivo per la spesa farmaceutica.
15. – Erogazioni liberali a favore della ricerca
neoplastica
Le erogazioni liberali in
denaro, di importo non superiore a Euro 500,00, fatte da persone
fisiche e nei primi quattro mesi dell’anno 2003 possono essere
dedotte dal reddito del 2003, ai sensi del TUIR, se destinatari
delle stesse sono enti, istituti, anche universitari, pubblici
e privati, associazioni senza scopo di lucro che alla data di
entrata in vigore della legge finanziaria svolgono, direttamente
o indirettamente, attività di studio e di ricerca scientifica
sulle malattie neoplastiche.
16. – Incentivi sulle assunzioni
Tale incentivo, che durante
l’anno 2002 ha subito notevoli modifiche fino al suo blocco,
è stato prorogato fino a tutto il 2006, sebbene la misura del
credito d’imposta sia minore.
In pratica:
-
l’incentivo spetta anche per il 2003, in relazione
agli incrementi occupazionali che rientrano nella misura prevista
dal DL 209/02;
-
per il 2003 ogni assunzione che incrementerà la
base occupazionale, rispetto alla misura del DL 209, darà diritto
ad un contributo di 100 euro o 150 euro, se l’assunto è di età
superiore ai 45 anni; se l’assunzione avviene nei territori
del Mezzogiorno con forte disoccupazione, il credito d’imposta
avrà un ulteriore aumento di 300 euro.
Nulla è innovato rispetto
alle condizioni per usufruire dell’agevolazione, né alle modalità
di utilizzo del credito d’imposta che può essere fatto solo
mediante compensazione.
Viene introdotta la procedura
di autorizzazione all’incentivo: i datori di lavoro devono inoltrare
al centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara un’istanza
preventiva contenente i dati stabiliti con decreto del direttore
di quell’Agenzia, decreto che dovrà essere emanato entro il
31 gennaio 2003. i contributi potranno essere utilizzati solo
dopo l’assenso specifico dell’Agenzia, assenso che interverrà
nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza; l’Agenzia
delle entrate terrà conto, sulla base dei dati raccolti, degli
effetti finanziari sugli esercizi successivi, in considerazione
dei limiti di spesa programmati.
17. – Incentivi per la sicurezza nelle piccole
medie imprese
Per fronteggiare i fenomeni
di microcriminalità e criminalità che colpiscono le piccole
e medie imprese, è stato disposto uno stanziamento di 10 milioni
di Euro, che in cooperazione con le regioni, serviranno a riqualificare
e potenziare i sistemi di sicurezza nelle imprese di cui sopra.
Con decreto interministeriale
saranno individuate le aree a maggiore incidenza di criminalità,
aree determinate secondo certi criteri, e saranno altresì stabiliti
i criteri per accedere a tale fondo.
18. – Provvedimenti vari
Fra le varie disposizioni
contemplate dall’articolo 80, due provvedimenti possono attirare
la nostra attenzione.
Il primo, di carattere generale,
che interessa tutti i cittadini automobilisti per le sue conseguenze,
riguarda una modifica apportata al codice della strada secondo
la quale al pagamento del pedaggio autostradale sono tenuti
in solido sia il conducente che il proprietario del veicolo.
La seconda disposizione interessa
le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le quali è
stata introdotta una specifica norma dall’articolo 55 del TUIR,
in base alla quale non sono considerati come tributi o liberalità,
e quindi non sono sopravvenienze attive, “i finanziamenti erogati
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione
per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria
e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento
o locazione.”
19. – Contributi internet
Al fine di favorire la diffusione
degli apparati idonei alla ricezione dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre (TDVB) e la conseguente interattività,
è riconosciuto per l’anno 2003 un contributo pari a
150 euro alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e
agli alberghi che acquistano o noleggiano tali apparecchi.
In aggiunta a quanto sopra
è pure previsto un contributo di 75 euro alle persone fisiche
o alle persone giuridiche che acquistano, o noleggiano o detengano
in comodato un apparato per la trasmissione o ricezione a larga
banda dei dati via Internet; il contributo in questione è corrisposto
sotto forma di sconto all’atto dell’abbonamento al servizio
Internet a banda larga, stipulato dopo il 1 dicembre 2002.
Uno specifico decreto interministeriale,
tuttavia, definirà sia i criteri sia le modalità di attribuzione
del contributo.
20. – Attività sportiva dilettantistica
Notevoli novità sono state
introdotte per l’attività sportiva dilettantistica.
Innanzi tutto, le disposizioni
previste per le associazioni sportive dilettantistiche, contenute
nella legge 398/91, sono state estese anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine
di lucro.
Dal 2002 il limite per l’opzione
per la semplificazione della contabilità ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi è stato elevato
a 250 mila euro.
La disposizione secondo cui
considera redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle
Federazioni sportive nazionali, ecc., sono estese anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche.
Altre norme di carattere
fiscale riguardanti tali soggetti sono:
-
l’imposta di registro in misura fissa per gli
atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni;
-
l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli
atti posti in essere o richiesti dalle società ed associazioni
sportive dilettantistiche;
-
esenzione dalle tasse di concessione governativa;
-
per il soggetto erogante costituiscono spese pubblicitarie,
di cui al comma 2 dell’art 74 del TUIR, le somme corrisposte
nel limite di 200 mila euro in favore di questi soggetti;
-
le erogazioni liberali alle associazioni sportive
dilettantistiche, nel limite massimo di 1500 euro, sono oneri
detraibili dal reddito, purchè corrisposte mediante operazioni
bancarie o postali;
-
le associazioni sportive dilettantistiche sono
sempre considerati enti non commerciali, per cui alle stesse
non si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
111 bis del TUIR.
L’articolo 90 della finanziaria
ha altresì rideterminato la disciplina giuridica delle associazioni
e delle società sportive dilettantistiche, specificando che:
- esse sono obbligate ad
indicare nella denominazione la finalità sportiva e la ragione
o denominazione sociale dilettantistica;
-
possono assumere una delle seguenti forme:
-
associazione sportiva priva di personalità giuridica;
-
associazione sportiva con personalità giuridica
di diritto privato;
-
società sportiva di capitali costituita secondale
disposizioni vigenti, me senza scopo di lucro.
Saranno emanati appositi
decreti di attuazione sia per determinare e regolamentare i
contenuti degli statuti sia per istituire presso il Coni il
registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Lo studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. V Truppa