CIRCOLARE N. 3/2003

TERMINI DI NOTIFICA DELL’ ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri clienti gli anni d’imposta ancora accertabili da parte delle autorità fiscali alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 289 del 2002.

La posizione soggettiva di ciascun contribuente può essere oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria al fine di verificarne la veridicità, la completezza dell’obbligazione tributaria dichiarata d’iniziativa da parte di ciascuno di essi ovvero quantificarla in caso di comportamento omissivo.

Il riscontro eseguito può evidenziare la correttezza dell’obbligazione tributaria ovvero le differenze tra quanto indicato dal contribuente e quanto ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria.

Tali eventuali rettifiche devono essere portate a conoscenza dei contribuenti mediante un atto impositivo entro precisi termini temporali, differiti di due anni per i contribuenti che non si sono avvalsi di uno degli istituti previsti dalla legge n. 289 del 2002 (condono fiscale), a pena di decadenza, sotto riepilogati:

 Termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi***

ANNO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TERMINE DI ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE PRESENTATA TERMINE PROROGATO* TERMINE DI ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE OMESSA** TERMINE PROROGATO*
      2003 2005
1998 2003 2005 2004 2006
1999 2003 2005 2004 2006
2000 2004 2006 2005 2007
2001 2005 2007 2006 2008
2002 2006 2008 2007 2009

 

  Termini di accertamento per le dichiarazioni IVA***

PERIODO DI IMPOSTA ANNO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TERMINE DI ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE PRESENTATA TERMINE PROROGATO* TERMINE DI ACCERTAMENTO DICHIARAZIONE OMESSA** TERMINE PROROGATO*
1997       2003 2005
1998 1999 2003 2005 2004 2006
1999 2000 2004 2006 2005 2007
2000 2001 2005 2007 2006 2008
2001 2002 2006 2008 2007 2009

 

*L’art. 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha disposto la proroga dei termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per i contribuenti che non si sono avvalsi di uno degli istituti previsti 

** Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione (mod. dichiarazione dei redditi/Iva annuale) i termini di decadenza si allungano di 1 anno.

***Se l’Amministrazione finanziaria, richiede al contribuente dei documenti, tale termine di decadenza è prorogato di un periodo pari a quello decorrente tra il 15° giorno successivo a quello in cui l’Amministrazione finanziaria notifica la richiesta della documentazione e quello in cui il contribuente adempie a tale richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

                                                       Studio Dr. V Truppa