CIRCOLARE N. 5/2003
TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE
DI PUBBLICITA’ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPONSORIZZAZIONI
Con il termine pubblicità viene definita l’attività
diretta a far conoscere l’esistenza di un bene o di un servizio
a potenziali consumatori od utenti e ad incrementarne il consumo
o uso, enfatizzandone le caratteristiche e le peculiarità dei
medesimi rispetto alla loro capacità di soddisfacimento dei
bisogni.
Particolare importanza ha assunto negli ultimi anni
un tipo particolare di pubblicità: la sponsorizzazione.
La sponsorizzazione rappresenta una comunicazione
effettuata dall’impresa che associ, per effetto di un contratto,
un evento, un prodotto, una persona, ai segni distintivi, all’immagine
od ai prodotti dell’impresa medesima.
Aspetti civilistici
Il contratto di sponsorizzazione va ricompreso nel
novero dei contratti per il quale il codice civile non detta
un’autonoma regolamentazione, ma che tuttavia possono essere
stipulati nel nostro ordinamento come contratti atipici risalenti
al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322
del codice civile.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto bilaterale
a prestazioni corrispettive, con il quale una parte (detta sponsorizzato),
si obbliga nei confronti di un altro soggetto (detto sponsor),
ad effettuare determinate e specifiche prestazioni pubblicitarie
dietro corrispettivo, in denaro od in beni e servizi, versato
dallo sponsor all’altra parte.
Elementi tipici del contratto di sponsorizzazione
sono:
·
la
causa del contratto, consistente nell’intento promozionale che
lo sponsor si propone;
b) la natura del contratto, quale “obbligazione di
mezzi” e non di risultato, nel senso che, ovviamente, per quanto
lo sponsorizzato si possa impegnare, non potrà garantire con
certezza un effettivo ritorno pubblicitario in capo allo sponsor;
c) la corrispettività delle prestazioni, in quanto
a fronte del pagamento di una somma di denaro corrisponde l’obbligo
dello sponsorizzato di “fare” una certa attività: pubblicizzare
il marchio o i prodotti dell’azienda, o anche “lasciar fare”
allo sponsor, nel senso ad esempio, di consentire a quest’ultimo
di intervenire con i propri segni distintivi nell’evento (striscioni,
cartelloni posti in occasione di una manifestazione).
Le spese di pubblicità costituiscono oneri pluriennali
capitalizzabili e
come tali, vanno ricompresse nella categoria di cui all’art.
2426, comma 1 , n. 5 del codice civile, in base al quale devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni.
Aspetti fiscali
Imposte dirette
Ai fini dell’imposte dirette l’art. 74 del TUIR afferma
che “le spese di pubblicità
e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state
sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione
nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili
per quote constanti nell’esercizio in cui sono state sostenute
e nei quattro successivi”.
Dal dettato letterale di tale norma si evince che
classificare una tipologia di spesa quale pubblicità piuttosto
che di rappresentanza ha sostanziali effetti fiscali.
Con
riguardo allo specifico argomento, l’Amministrazione finanziaria
ha enunciato un principio di carattere generale secondo cui
possono essere considerati di natura pubblicitaria le somme
corrisposte a società sportive a condizione che abbiano come
unico scopo quello di reclamizzare il prodotto commerciale per
incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro
in tal senso una serie di obblighi contrattuali a carico delle
società percepenti.
Pertanto l’Amministrazione finanziaria focalizzava
l’oggetto della pubblicità nel prodotto dell’impresa; era quest’ultimo
che doveva essere reclamizzato e non l’azienda.
In mancanza delle suindicate condizioni le somme
stesse dovevano essere considerate delle mere erogazioni a titolo
di liberalità e, pertanto, non deducibili.
Tale orientamento è stato largamente superato da
diversi interventi ufficiali fatti sia dalle varie Direzioni
Regionali delle Entrate che da risoluzioni dell’Agenzia delle
Entrate.
In effetti, nella moderna economia assistiamo quotidianamente
ad un continuo mutamento nelle tecniche di marketing, per cui
le campagne pubblicitarie sono sempre più rivolte non tanto
a reclamizzare il prodotto come tale, quanto a far si che l’impresa
venga percepita come un elemento indispensabile allo sviluppo
della comunità socio-economica in cui è inserita, al fine di
incrementare direttamente o indirettamente i ricavi dell’attività
propria.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si può senz’altro
affermare che tra i criteri da seguire per poter distinguere
tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, si rileva
sempre meno efficace quello incentrato sul collegamento diretto
tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal momento che, come
visto, il prodotto ha cessato di essere l’unico obiettivo della
pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali
legate all’immagine di un azienda.
E, in tal senso, un criterio valido è quello più
volte ribadito successivamente dalla stessa Amministrazione
Finanziaria e dalla dottrina, sono da considerare di pubblicità
le spese che prevedono a carico dell’altra parte impegni a “fare”
o “permettere” oppure obbligazioni (pubblicizzare il prodotto,
il marchio) derivanti da accordi contrattuali.
D’altro canto sono individuabili come di rappresentanza
quelle spese caratterizzate dalla “gratuità”, ovvero dalla mancanza
di corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte
dei destinatari.
Ovviamente, per la sua deduzione, il costo, oltre
ad essere certo quanto alla sua esistenza e determinabile in
modo obiettivo quanto al suo ammontare (art. 75, comma 1 del
TUIR), dovrà essere inerente e cioè fare riferimento ad attività
o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrano
a formare il reddito (art. 75 comma 5 del TUIR).
I requisiti di certezza e di determinabilità del
costo, possono essere dimostrati con la presenza di una fattura
o ricevuta o quant’altro possa dimostrare l’avvenuto pagamento.
Il concetto d’inerenza risiede nella ricorrenza del
collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro
riferimento ad attività ed operazioni da cui potrebbero derivare
ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.
Ne discende che le spese per sponsorizzazioni, direttamente
o indirettamente, determinano maggiori ricavi e possiamo perciò
considerarsi “inerenti” all’attività di impresa.
Per
ciò che riguarda le spese sostenute per sponsorizzazioni tra
imprese e associazione sportive dilettantistiche l’art. 90 comma
8 della legge 289/2002 supera tutte le considerazioni prima
fatte.
Infatti tale norma ha stabilito che i corrispettivi
in danaro o in natura non superiori all’importo annuo di 200.000,00
euro erogati alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono,
per il soggetto erogante, spese di pubblicità.
Su tale punto, la Circolare n. 21/E del 22 aprile
2002 precisa che la norma introduce una presunzione assoluta
circa la natura pubblicitaria di queste spese, consentendone
la deducibilità fiscale, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del TUIR,
a condizione che:
·
I
corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
·
Sia
riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività
del beneficiario della medesima.
Imposta sul valore
aggiunto
Le prestazioni
a carattere pubblicitario devono essere assoggettate ad Iva
se effettuate da un cedente o da un prestatore di servizio nell’esercizio
di un’impresa, arte o professione.
L’imposta , è dovuta dal soggetto che effettua la
cessione o la prestazione del servizio imponibile, il quale
ha l’obbligo di esercitare la rivalsa della medesima imposta
nei confronti del cessionario o del committente
Per quest’ultimo soggetto l’imposta pagata è interamente
detraibile.
Per completezza di indagine si espone, qui di seguito,
il trattamento fiscale delle erogazioni liberali (contributi)
erogati in favore delle associazioni a società sportive.
Disciplina del contributo ai fini delle imposte dirette
Lart. 108 lett. B
comma 2 bis prevede che le erogazioni liberali (contributi)
corrisposti agli enti non commerciali (associazioni sportive)
per lo svolgimento delle attività per il conseguimento dei fini
istituzionali non concorrono alla formazione del reddito dello
stesso ente.
Pertanto se il contributo
è erogato per consentire alla associazione di promuovere attività
per il conseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette
attività non assumano il carattere della commercialità, l’ente
erogante non deve applicare nessuna ritenuta a titolo di acconto.
Qualora il contributo
erogato venga utilizzato non per il conseguimento dei fini istituzionali,
ma per le attività che assumono natura commerciale, o per la
riduzione degli oneri sopportati dalle associazioni per l’espletamento
delle attività commerciali, il contributo concorre alla formazione
del reddito dell’ente non commerciale, e pertanto gli enti pubblici
o privati eroganti ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R.
n. 600 del 29 settembre 1973 devono applicare la ritenuta a
titolo di acconto del 4% su tale contributo.
Rilevanza di contributo ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto
Ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto l’erogazione di denaro (qual è il contributo)
ai sensi dell’art. 2 comma3 lettera a) del D.P.R. n. 633 del
26 ottobre 1972 è esclusa dalla sfera impositiva poiché non
costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o prestazioni
di servizi.
Il contributo assume
rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto se erogato
a fronte di un obbligazione di fare, non fare o dare, ossia
quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni
corrispettive.
Di contro, l’esclusione dal campo
di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto si configura
ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa
obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione.
Pertanto i contributi erogati senza alcuna connessione
a prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti
ad imposta.
Deducibilità
fiscale del contributo in capo al soggetto erogante
In tema di erogazioni
liberali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
l’art. 90, comma 9 della legge 27 dicembre 2002, ha introdotto
delle novità al regime preesistente.
La nuova disposizione stabilisce che le erogazioni liberali
in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società
e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una
detrazione lorda del 19 per cento calcolata su un importo complessivo
in ciascun periodo di imposta non superiore a €1.500,00.
Anche per i soggetti con personalità giuridica, società,
enti commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore
delle società associazioni sportive dilettantistiche possono
operare la detrazione del 19 per cento calcolata sullo stesso
importo complessivo fissato per le persone fisiche, quindi,
non superiore a € 1.500,00 in ciascun periodo d’imposta.
Lo studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. V Truppa