CIRCOLARE N. 1/2004

NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA

Premessa

Nella presente circolare vengono elencate le numerose novità in materia fiscale contenute nella Legge Finanziaria 2003, al fine di offrire un riassunto di utilizzo pratico e immediato.

In particolare le novità elencate, se non diversamente indicato, sono contenute nell’articolo 2 della legge finanziaria e, per una più agevole lettura, a fianco di ogni argomento viene indicato il numero del comma di riferimento. Inoltre si sottolinea che le modifiche introdotte dalle legge finanziaria che riguardano le norma del TUIR richiamano la numerazione degli articoli anteriore alla riforma fiscale introdotta con D. Lgs 24 dicembre 2003 n. 344 mentre tale numerazione è in realtà cambiata dal 1° gennaio 2004 per effetto del decreto legislativo citato. Conseguentemente, se non indicato specificatamente, nella lettura delle modifiche al TUIR occorre riferirsi alla numerazione degli articoli in vigore al 31 dicembre 2003.

Irap – riduzioneper il settore agricolo

Il primo comma modifica le disposizioni transitorie in materia di Irap per i produttori agricoli e le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Modificando l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 viene stabilito che l’aliquota è pari al 1,90% per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque successivi anziché quattro.

Iva – proroga del regime speciale agricolo per i soggetti sopra i 20.658,28 euro (comma2)

Prorogato anche per l’anno 2004 il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972 per gli agricoltori che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 20.658,28 euro.

Modifiche alla disciplina dei redditi agricoli (comma 6)

Vengono apportate alcune modifiche alle norme del TUIR in materia di attività agricole per meglio definire e aggiornare le attività considerate produttive di reddito agrario includendo, tra le altre, quelle di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile denominate attività agricole connesse.

Concordato preventivo – modifiche (comma 10)

Le norme in materia di concordato preventivo di cui all’articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003n. 269, già modificate in sede di conversione della legge 24 novembre 2003 n. 326, sono ulteriormente modificate come segue.

La percentuale di incremento per l’anno 2003 dei ricavi o compensi, inizialmente fissata al 9%, viene ridotta all’8%. La percentuale di incremento per l’anno 2004 dei ricavi o compensi, inizialmente fissata al 4,5%, viene aumentata al 5%.

Viene stabilito che gli incrementi fissati per il 2004 sono da riferirsi non più ai ricavi o compensi e al reddito effettivamente dichiarati per il 2003 bensì agli importi minimi previsti dal concordato per l’anno 2003.

Viene aumentata dal 5% al 10% la percentuale di adeguamento effettuabile dal contribuente, in sede di dichiarazione per il 2004, nel caso in cui ricavi o i compensi risultanti delle scritture contabili non raggiungano l’importo minimo dei ricavi o compensi richiesti per lo stesso anno. Tuttavia, in tal caso, viene introdotta una sanzione del 5% delle imposte (si presume sia dell’IVA che dell’imposta sui redditi) relative alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e quelli risultanti dalle scritture contabili.

Il comma 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 relativo poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria sui contribuenti che aderiscono al concordato è stato interamente sostituito. In base alla nuova formulazione eventuali accertamenti non potranno basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, previsti dall’art. 39 primo comma lettera d) secondo periodo del D.P.R. 600/73 e dall’art. 54 secondo comma secondo periodo del D.P.R. 633/72, né in base ad accertamenti induttivi di cui alle lettere a), d) e d-bis) dell’art. 39 secondo comma del D.P.R. 600/73 e dall’art. 55 secondo comma numero 3 del D.P.R. 633/72.

Viene introdotto un nuovo comma n. 8-bis al D.L. 30 settembre 2003 n. 269 per stabilire che per i periodi d’imposta rientranti nel concordato eventuali avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi sono preclusi qualora il maggior reddito accertato sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato.

Il comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 è stato interamente sostituito. La versione precedente introduceva l’aumento dal 100% al 150% delle sanzioni a carico dei contribuenti in caso di mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali, ovvero all’emissione di detti documenti con importi inferiori al reale. La nuova versione prevede la sospensione dell’attività, della licenza o dell’autorizzazione, da 15 giorni a 2 mesi, per i contribuenti che non aderiscono al concordato e ai quali siano state constatate tre violazioni agli obblighi di emissione di scontrini e ricevute fiscali in tempi diversi nell’arco di 5 anni e per un importo superiore a 50 euro.

Proroghe di termini fiscali e modifica alla sanatoria sulle liti fiscali pendenti (comma 12)

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2003 n. 289) viene modificata al fine di:

-         prorogare la clausola di salvaguardia Irpef anche per il periodo d’imposta 2004 (lettera a);

-         mantenere l’esenzione da tassazione per i redditi percepiti da frontalieri, anche per il periodo d’imposta 2004, fino a un ammontare di 8 mila euro (lettera a);

-         precisare che la sospensione al 30 aprile 2004 prevista dal comma 6 dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in materia di chiusure agevolate dalle liti pendenti opera a condizione che il contribuente non abbia presentato istanza di trattazione (lettera b);

-         confermare che le misure agevolative in materia di detrazione Irpef per gli interventi in relazione alla salvaguardia dei boschi e, più in generale, per gli interventi finalizzati al riassetto ideologico, sono prorogate sino al 31 dicembre 2004 (lettera c);

-         prorogare sino al 31 dicembre 2004 le agevolazioni in materia di gasolio e gpl, comprese quelle destinate ai comuni di provincia di Trieste (lettere d) ed e).

Irpef – detrazione per ristrutturazioni edilizie al 41% (comma 15)

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall’art. 1 della legge 449/97 e successive modificazioni è stata ulteriormente prorogata. In particolare:

-         la proroga si estende alle spese sostenute entro il 2004;

-         la detrazione viene incrementata al 41%, tornando dunque alla misura originariamente prevista , mentre l’aliquota IVA sale dal 10% al 20%;

-         l’ammontare delle spese sulle quali applicare la detrazione viene fissato a 60 mila euro;

-         le altre disposizioni applicabili sono quelle contenute nell’articolo 2. comma 5, della legge 289 del 2002 che prevedeva il computo del limite massimo tenendo conto delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione dell’intervento;

-         è prevista, inoltre, per i comuni la facoltà di ridurre, fino alla completa esenzione, la Tosap (Tassa occupazione spazi aere pubbliche) per l’esecuzione delle opere nonché di ridurre al 50% gli oneri di urbanizzazione.

Irpef – proroga della detrazione per la ristrutturazione di interi fabbricati (comma 16)

È prevista un’ulteriore proroga anche per le agevolazioni finalizzate all’acquisto di immobili che sono oggetto di ristrutturazione. In particolare:

-         gli interventi di ristrutturazione devono essere completati  entro il 31 dicembre 2004;

-         la cessione o l’assegnazione dell’immobili deve avvenire antro il 30 giugno 2005;

-         il limite di spesa viene portato a 60 mila euro e la detrazione compete nella misura del 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e comunque entro l’importo massimo di 60 mila euro.

Iva – proroga per il 2004 della limitata detrazione sugli automezzi (comma 17)

Si conferma anche per il 204 la detrazione limitata dell’Iva sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli, ed autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. C), del D.P.R. 633/1972. tale detrazione è pari al 10% dell’imposta aumentata al 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna (ad. es. motori elettrici).

Irpef – sospensione anche per il 2004 delle addizionali locali (comma 21)

Restano sospesi fino al 31 dicembre 2004 gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali regionali e comunali. Gli effetti  di tali delibere decorreranno dal 2005.

Proroga della rivalutazione dei beni d’impresa (comma 25)

Vengono riaperti i termini per l’effettuazione della rivalutazione dei beni d’impresa. Il riferimento ai beni materiali ed immateriali (ad esclusione dei beni merce) ed alle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. sui maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002 si applicherà un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19% relativamente ai beni ammortizzabili e pari 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in tre rate annuali, senza interessi, rispettivamente del 50% la prima e del 25% le altre due, da versare entro il termine di versamento per il saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La rivalutazione è consentita anche ai regimi semplificati di contabilità. In tal caso l’apprezzamento dei valori deve essere effettuato per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2002 dai registri obbligatori e per i quali sia redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria, dal quale risultino il costo d’acquisto e la rivalutazione compiuta.

 Irpef – abitazione principale, agevolazioni per i pensionati (comma 28)

Viene modificato l’art. 11, comma 1-bis del TUIR (in realtà dal 1° gennaio 2004 numerato come art. 12) allo scopo di agevolare la determinazione dell’irpef per i pensionati nel caso in cui il reddito sia composto da redditi di pensione, terreni e abitazione principale. Viene infatti previsto che non è dovuta la parte d’imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo, assunto al netto dei redditi di terreni e dell’abitazione principale, e 7.500 euro.

 ICI – ulteriore proroga dei termini per la liquidazione e l’accertamento (comma 33)

In deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) relative all’efficacia temporale delle norme tributarie, viene concessa un ulteriore proroga per gli accertamenti e la liquidazione dell’ICI. Infatti, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono al 31 dicembre 2003 sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

ICI – immobili oggetto di condono edilizio

Per gli immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi, l’ICI è dovuta con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale che sarà attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, a condizione che la data di ultimazione dei lavori, o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato, sia antecedente alla data citata.

Il versamento d’imposta è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per il 2004 in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d’imposta.

Condono fiscale – estensione al 2002 e altre disposizioni (comma da 44 a 52)

La disciplina delle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l’eccezione dell’art. 12 della legge citata (rottamazione dei ruoli) viene estesa come ambito temporale di applicazione come segue.

L’applicazione del concordato (art. 7), dell’integrativa semplice (art. 8) e del condono automatico (art. 9) viene estesa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 a condizione che le relative dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2003. in considerazione del requisito della presentazione occorrerà verificare l’applicabilità del condono per il 2002 nel caso in cui le relative dichiarazioni non siano state presentate.

I contribuenti che abbiano già applicato il condono automatico per gli anni fino al 2001 non possono per il 2002 avvalersi del concordato o dell’integrativa semplice.

Con il comma 45 l’applicazione della sanatoria per gli omessi versamenti (art. 9-bis) viene estesa alle imposte e ritenute dovute o tardivamente versate alla data del 1° gennaio 2004. il versamento è da effettuarsi entro il 16 marzo 2004 salvo il caso in cui siano stati già emessi ruoli, nel qual caso bisogna rispettare la scadenza di legge (60 giorni dalla notifica).

Con il comma 46 le disposizioni in materia di imposta di registro, ipotecarie, catastali, successione, donazione e Invim (art. 11) vengono estese agli atti registrati e alle denuncie presentate al 30 settembre 2003. nel caso di adempimenti omessi la sanatoria viene estesa al 1° gennaio 2004.

Con il comma 47 le disposizioni in materia di regolarizzazioni contabili (art. 14) vengono estese all’anno 2002 con l’obbligo di rilevarle nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003.

Con il comma 48 la sanatoria prevista per gli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e processi verbali di accertamento, inviti al contraddittorio e processi verbali di accertamento (art. 15) viene estesa al 1° gennaio 2004. resta da chiarire se tale estensione riguarda solo gli atti relativi all’anno 2002 o anche atti relativi all’anno 2003.

Con il comma 49 la sanatoria per le liti fiscali pendenti ( art. 16) viene estesa agli atti pendenti alla data del 1° gennaio 2004.

Con il comma 50viene prevista l’emanazione di appositi decreti al fine di fissare la scadenza degli ulteriori termini connessi alle sanatorie citate, i termini di scadenza del versamento nel caso di rateizzazione e per la presentazione della dichiarazione di condono.

Infine il comma 52 introduce un collegamento tra condono fiscale e concordato preventivo. In sintesi al fine di aderire al concordato preventivo occorre essere congrui rispetto agli studi di settore o parametri per l’anno 2001 oppure adeguarsi pagando le maggiori imposte richieste per l’adeguamento.

Con la norma in esame viene stabilito che chi non era congruo per l’anno 2001 e vuole aderire al concordato, anziché adeguarsi ai risultati degli studi di settore o dei parametri per il 2001 pagando le imposte per l’adeguamento, può aderire ad una delle definizioni citate dal comma 44 per l’anno 2002. così facendo acquisisce titolo per l’adesione al concordato. In tal caso resta l’obbligo di applicare le percentuali di incremento previste dall’art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ai risultati prodotti dagli studi di settore o dei parametri.

Trasmissione telematica dei bilanci per i professionisti (comma 54)

I dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali muniti di firma digitale e all’uopo incaricati dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società, potranno provvedere alla trasmissione telematica o su supporto informatico del bilancio di esercizio e gli altri documenti previsti dall’art. 2435 cc (elenco soci, relazione sulla gestione, verbale di assemblea che approva il bilancio, relazione dei sindaci e/o del revisore). Il professionista dovrà all’atto della trasmissione attestare che i documenti i documenti trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la società. I sopraccitati professionisti potranno altresì provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari che possono essere presentati senza l’intervento notarile.

Irpef – l’abitazione principale non rileva per le detrazioni (comma 57)

Viene modificato all’articolo 13 del TUIR (in realtà dal 1° gennaio 2004 numerato come art. 14) ogni riferimento al reddito complessivo con la nuova formulazione di reddito complessivo al netto della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2003.

Irpef e Irpeg – rimborsi per dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 (comma 58)

Viene disposto che l’agenzia delle entrate provveda all’erogazione delle eccedenze Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giogno 1997, senza far valere eventuali prescrizioni nel diritto al rimborso per i contribuenti.

Imposta di registro ipotecaria e catastale – aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali (comma 63)

A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 5 del D.P.R. 131/86, sono rivalutati del 10% passando per i terreni da 75 a 82.5 volte il reddito dominicale e i fabbricati da 100 a 110 volte il reddito catastale.

Irpef – contributi sanitari (art. 3 comma 118)

Per l’anno 2003 e 2004 viene fissata ad euro 3.615,20 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, dei premi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente scopo assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2003.

Irpef – deducibilità dei premi a fondi pensione (art. 3 comma 119)

Con una modifica al comma 8-quarter dell’art. 18 del D. Lgs. N. 124/93 si riconosce la deducibilità fiscale senza limiti dei premi pagati a forme pensionistiche complementari sia per i nuovi iscritti (dopo il 28 aprile 1993) che per i vecchi iscritti (fino al 28 aprile 1993).

Irpef – deducibilità dei premi a fondi pensione (art. 3 comma 120)

Viene prevista la non applicazione dell’art. 1 del D. Lgs. N. 47/2000 per i fondi di previdenza complementare, che abbiano presentato istanza al ministero del lavoro.

Conseguentemente si consente la piena deducibilità dei premi in questione (12% del reddito complessivo con un massimo di 5.164,57 euro), senza che gli stessi facciano cumulo con altri contributi versati ad altre forme di previdenza.

Agevolazioni alle imprese editrici – agevolati gli acquisti della carta (art. 4 commi da 181 a 186)

Le imprese editrici di quotidiani e periodici e quelle editrici di libri, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto della carta (sostenuta nel 2004) utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri. La spesa per l’acquisto deve risultare dai bilanci certificati e sono esclusi dal beneficio gli acquisti di carta destinati a particolari prodotti (esempio testate promozionali, contenenti più del 50% di pubblicità su base annua ecc.). il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e può essere fatto valere in compensazione; non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso spettante ad altro titolo e può essere riportato, per la parte non utilizzata, all’esercizio successivo. Il credito andrà evidenziato nella dichiarazione dei redditi. L’efficacia delle disposizioni è subordinata l’autorizzazione delle competenti autorità UE.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                      Studio Dr. V Truppa