CIRCOLARE N. 1/2004
NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE
FINANZIARIA
Premessa
Nella presente circolare
vengono elencate le numerose novità in materia fiscale contenute
nella Legge Finanziaria 2003, al fine di offrire un riassunto
di utilizzo pratico e immediato.
In particolare le novità
elencate, se non diversamente indicato, sono contenute nell’articolo
2 della legge finanziaria e, per una più agevole lettura, a
fianco di ogni argomento viene indicato il numero del comma
di riferimento. Inoltre si sottolinea che le modifiche introdotte
dalle legge finanziaria che riguardano le norma del TUIR richiamano
la numerazione degli articoli anteriore alla riforma fiscale
introdotta con D. Lgs 24 dicembre 2003 n. 344 mentre tale numerazione
è in realtà cambiata dal 1° gennaio 2004 per effetto del decreto
legislativo citato. Conseguentemente, se non indicato specificatamente,
nella lettura delle modifiche al TUIR occorre riferirsi alla
numerazione degli articoli in vigore al 31 dicembre 2003.
Irap – riduzioneper
il settore agricolo
Il primo comma modifica le
disposizioni transitorie in materia di Irap per i produttori
agricoli e le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi.
Modificando l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 viene
stabilito che l’aliquota è pari al 1,90% per il periodo d’imposta
in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque successivi anziché
quattro.
Iva – proroga del regime
speciale agricolo per i soggetti sopra i 20.658,28 euro (comma2)
Prorogato anche per l’anno
2004 il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del D.P.R.
633/1972 per gli agricoltori che nell’anno solare precedente
hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 20.658,28
euro.
Modifiche alla disciplina
dei redditi agricoli (comma 6)
Vengono apportate alcune
modifiche alle norme del TUIR in materia di attività agricole
per meglio definire e aggiornare le attività considerate produttive
di reddito agrario includendo, tra le altre, quelle di cui al
terzo comma dell’art. 2135 del codice civile denominate attività
agricole connesse.
Concordato preventivo
– modifiche (comma 10)
Le norme in materia di concordato
preventivo di cui all’articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003n.
269, già modificate in sede di conversione della legge 24 novembre
2003 n. 326, sono ulteriormente modificate come segue.
La percentuale di incremento
per l’anno 2003 dei ricavi o compensi, inizialmente fissata
al 9%, viene ridotta all’8%. La percentuale di incremento per
l’anno 2004 dei ricavi o compensi, inizialmente fissata al 4,5%,
viene aumentata al 5%.
Viene stabilito che gli incrementi
fissati per il 2004 sono da riferirsi non più ai ricavi o compensi
e al reddito effettivamente dichiarati per il 2003 bensì agli
importi minimi previsti dal concordato per l’anno 2003.
Viene aumentata dal 5% al
10% la percentuale di adeguamento effettuabile dal contribuente,
in sede di dichiarazione per il 2004, nel caso in cui ricavi
o i compensi risultanti delle scritture contabili non raggiungano
l’importo minimo dei ricavi o compensi richiesti per lo stesso
anno. Tuttavia, in tal caso, viene introdotta una sanzione del
5% delle imposte (si presume sia dell’IVA che dell’imposta sui
redditi) relative alla differenza tra i ricavi o i compensi
concordati e quelli risultanti dalle scritture contabili.
Il comma 8 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 relativo poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione
finanziaria sui contribuenti che aderiscono al concordato è
stato interamente sostituito. In base alla nuova formulazione
eventuali accertamenti non potranno basarsi su presunzioni gravi,
precise e concordanti, previsti dall’art. 39 primo comma lettera
d) secondo periodo del D.P.R. 600/73 e dall’art. 54 secondo
comma secondo periodo del D.P.R. 633/72, né in base ad accertamenti
induttivi di cui alle lettere a), d) e d-bis) dell’art. 39 secondo
comma del D.P.R. 600/73 e dall’art. 55 secondo comma numero
3 del D.P.R. 633/72.
Viene introdotto un nuovo
comma n. 8-bis al D.L. 30 settembre 2003 n. 269 per stabilire
che per i periodi d’imposta rientranti nel concordato eventuali
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi sono
preclusi qualora il maggior reddito accertato sia inferiore
o pari al 50% di quello dichiarato.
Il comma 11 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 è stato interamente sostituito. La versione precedente
introduceva l’aumento dal 100% al 150% delle sanzioni a carico
dei contribuenti in caso di mancata emissione di scontrini e
ricevute fiscali, ovvero all’emissione di detti documenti con
importi inferiori al reale. La nuova versione prevede la sospensione
dell’attività, della licenza o dell’autorizzazione, da 15 giorni
a 2 mesi, per i contribuenti che non aderiscono al concordato
e ai quali siano state constatate tre violazioni agli obblighi
di emissione di scontrini e ricevute fiscali in tempi diversi
nell’arco di 5 anni e per un importo superiore a 50 euro.
Proroghe di termini
fiscali e modifica alla sanatoria sulle liti fiscali pendenti
(comma 12)
La legge finanziaria 2003
(legge 27 dicembre 2003 n. 289) viene modificata al fine di:
-
prorogare la clausola di salvaguardia Irpef anche per il periodo
d’imposta 2004 (lettera a);
-
mantenere l’esenzione da tassazione per i redditi percepiti
da frontalieri, anche per il periodo d’imposta 2004, fino a
un ammontare di 8 mila euro (lettera a);
-
precisare che la sospensione al 30 aprile 2004 prevista dal
comma 6 dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in
materia di chiusure agevolate dalle liti pendenti opera a condizione
che il contribuente non abbia presentato istanza di trattazione
(lettera b);
-
confermare che le misure agevolative in materia di detrazione
Irpef per gli interventi in relazione alla salvaguardia dei
boschi e, più in generale, per gli interventi finalizzati al
riassetto ideologico, sono prorogate sino al 31 dicembre 2004
(lettera c);
-
prorogare sino al 31 dicembre 2004 le agevolazioni in materia
di gasolio e gpl, comprese quelle destinate ai comuni di provincia
di Trieste (lettere d) ed e).
Irpef – detrazione
per ristrutturazioni edilizie al 41% (comma 15)
La detrazione fiscale spettante
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista
dall’art. 1 della legge 449/97 e successive modificazioni è
stata ulteriormente prorogata. In particolare:
-
la proroga si estende alle spese sostenute entro il 2004;
-
la detrazione viene incrementata al 41%, tornando dunque alla
misura originariamente prevista , mentre l’aliquota IVA sale
dal 10% al 20%;
-
l’ammontare delle spese sulle quali applicare la detrazione
viene fissato a 60 mila euro;
-
le altre disposizioni applicabili sono quelle contenute nell’articolo
2. comma 5, della legge 289 del 2002 che prevedeva il computo
del limite massimo tenendo conto delle spese sostenute negli
anni precedenti in caso di prosecuzione dell’intervento;
-
è prevista, inoltre, per i comuni la facoltà di ridurre, fino
alla completa esenzione, la Tosap (Tassa occupazione spazi aere
pubbliche) per l’esecuzione delle opere nonché di ridurre al
50% gli oneri di urbanizzazione.
Irpef – proroga della
detrazione per la ristrutturazione di interi fabbricati (comma
16)
È prevista un’ulteriore proroga
anche per le agevolazioni finalizzate all’acquisto di immobili
che sono oggetto di ristrutturazione. In particolare:
-
gli interventi di ristrutturazione devono essere completati
entro il 31 dicembre 2004;
-
la cessione o l’assegnazione dell’immobili deve avvenire antro
il 30 giugno 2005;
-
il limite di spesa viene portato a 60 mila euro e la detrazione
compete nella misura del 25% del prezzo dell’unità immobiliare
risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione
e comunque entro l’importo massimo di 60 mila euro.
Iva – proroga per il
2004 della limitata detrazione sugli automezzi (comma 17)
Si conferma anche per il
204 la detrazione limitata dell’Iva sull’acquisto, importazione,
locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli, ed
autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis1, comma 1,
lett. C), del D.P.R. 633/1972. tale detrazione è pari al 10%
dell’imposta aumentata al 50% per i veicoli con propulsori non
a combustione interna (ad. es. motori elettrici).
Irpef – sospensione
anche per il 2004 delle addizionali locali (comma 21)
Restano sospesi fino al 31
dicembre 2004 gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali
regionali e comunali. Gli effetti di tali delibere decorreranno
dal 2005.
Proroga della rivalutazione
dei beni d’impresa (comma 25)
Vengono riaperti i termini
per l’effettuazione della rivalutazione dei beni d’impresa.
Il riferimento ai beni materiali ed immateriali (ad esclusione
dei beni merce) ed alle partecipazioni in imprese controllate
e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
chiuso entro il 31 dicembre 2002. sui maggiori valori dei beni
iscritti nel bilancio successivo a quello chiuso entro il 31
dicembre 2002 si applicherà un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività
produttive pari al 19% relativamente ai beni ammortizzabili
e pari 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva dovrà
essere versata in tre rate annuali, senza interessi, rispettivamente
del 50% la prima e del 25% le altre due, da versare entro il
termine di versamento per il saldo delle imposte risultanti
dalla dichiarazione dei redditi.
La rivalutazione è consentita
anche ai regimi semplificati di contabilità. In tal caso l’apprezzamento
dei valori deve essere effettuato per i beni che risultino acquisiti
entro il 31 dicembre 2002 dai registri obbligatori e per i quali
sia redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà
essere presentato, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria,
dal quale risultino il costo d’acquisto e la rivalutazione compiuta.
Irpef – abitazione
principale, agevolazioni per i pensionati (comma 28)
Viene modificato l’art. 11,
comma 1-bis del TUIR (in realtà dal 1° gennaio 2004 numerato
come art. 12) allo scopo di agevolare la determinazione dell’irpef
per i pensionati nel caso in cui il reddito sia composto da
redditi di pensione, terreni e abitazione principale. Viene
infatti previsto che non è dovuta la parte d’imposta netta eccedente
la differenza tra il reddito complessivo, assunto al netto dei
redditi di terreni e dell’abitazione principale, e 7.500 euro.
ICI – ulteriore
proroga dei termini per la liquidazione e l’accertamento (comma
33)
In deroga alle disposizioni
dell’art. 3, comma 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente)
relative all’efficacia temporale delle norme tributarie, viene
concessa un ulteriore proroga per gli accertamenti e la liquidazione
dell’ICI. Infatti, i termini per la liquidazione e l’accertamento
dell’imposta comunale sugli immobili che scadono al 31 dicembre
2003 sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualità di imposta 1999 e successive.
ICI – immobili oggetto
di condono edilizio
Per gli immobili oggetto
di regolarizzazione degli illeciti edilizi, l’ICI è dovuta con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
che sarà attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
a condizione che la data di ultimazione dei lavori, o quella
in cui il fabbricato è comunque utilizzato, sia antecedente
alla data citata.
Il versamento d’imposta è
effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate
di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta
per il 2004 in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato
di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d’imposta.
Condono fiscale – estensione
al 2002 e altre disposizioni (comma da 44 a 52)
La disciplina delle sanatorie
fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l’eccezione
dell’art. 12 della legge citata (rottamazione dei ruoli) viene
estesa come ambito temporale di applicazione come segue.
L’applicazione del concordato
(art. 7), dell’integrativa semplice (art. 8) e del condono automatico
(art. 9) viene estesa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2002 a condizione che le relative dichiarazioni siano state
presentate entro il 31 ottobre 2003. in considerazione del
requisito della presentazione occorrerà verificare l’applicabilità
del condono per il 2002 nel caso in cui le relative dichiarazioni
non siano state presentate.
I contribuenti che abbiano
già applicato il condono automatico per gli anni fino al 2001
non possono per il 2002 avvalersi del concordato o dell’integrativa
semplice.
Con il comma 45 l’applicazione
della sanatoria per gli omessi versamenti (art. 9-bis) viene
estesa alle imposte e ritenute dovute o tardivamente versate
alla data del 1° gennaio 2004. il versamento è da effettuarsi
entro il 16 marzo 2004 salvo il caso in cui siano stati già
emessi ruoli, nel qual caso bisogna rispettare la scadenza di
legge (60 giorni dalla notifica).
Con il comma 46 le disposizioni
in materia di imposta di registro, ipotecarie, catastali, successione,
donazione e Invim (art. 11) vengono estese agli atti registrati
e alle denuncie presentate al 30 settembre 2003. nel caso di
adempimenti omessi la sanatoria viene estesa al 1° gennaio 2004.
Con il comma 47 le disposizioni
in materia di regolarizzazioni contabili (art. 14) vengono estese
all’anno 2002 con l’obbligo di rilevarle nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2003.
Con il comma 48 la sanatoria
prevista per gli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio
e processi verbali di accertamento, inviti al contraddittorio
e processi verbali di accertamento (art. 15) viene estesa al
1° gennaio 2004. resta da chiarire se tale estensione riguarda
solo gli atti relativi all’anno 2002 o anche atti relativi all’anno
2003.
Con il comma 49 la sanatoria
per le liti fiscali pendenti ( art. 16) viene estesa agli atti
pendenti alla data del 1° gennaio 2004.
Con il comma 50viene prevista
l’emanazione di appositi decreti al fine di fissare la scadenza
degli ulteriori termini connessi alle sanatorie citate, i termini
di scadenza del versamento nel caso di rateizzazione e per la
presentazione della dichiarazione di condono.
Infine il comma 52 introduce
un collegamento tra condono fiscale e concordato preventivo.
In sintesi al fine di aderire al concordato preventivo occorre
essere congrui rispetto agli studi di settore o parametri per
l’anno 2001 oppure adeguarsi pagando le maggiori imposte richieste
per l’adeguamento.
Con la norma in esame viene
stabilito che chi non era congruo per l’anno 2001 e vuole aderire
al concordato, anziché adeguarsi ai risultati degli studi di
settore o dei parametri per il 2001 pagando le imposte per l’adeguamento,
può aderire ad una delle definizioni citate dal comma 44 per
l’anno 2002. così facendo acquisisce titolo per l’adesione al
concordato. In tal caso resta l’obbligo di applicare le percentuali
di incremento previste dall’art. 33 del D.L. 30 settembre 2003
n. 269 ai risultati prodotti dagli studi di settore o dei parametri.
Trasmissione telematica
dei bilanci per i professionisti (comma 54)
I dottori commercialisti,
i ragionieri e i periti commerciali muniti di firma digitale
e all’uopo incaricati dagli amministratori che hanno la rappresentanza
della società, potranno provvedere alla trasmissione telematica
o su supporto informatico del bilancio di esercizio e gli altri
documenti previsti dall’art. 2435 cc (elenco soci, relazione
sulla gestione, verbale di assemblea che approva il bilancio,
relazione dei sindaci e/o del revisore). Il professionista dovrà
all’atto della trasmissione attestare che i documenti i documenti
trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la
società. I sopraccitati professionisti potranno altresì provvedere
all’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari che possono essere presentati senza l’intervento
notarile.
Irpef – l’abitazione
principale non rileva per le detrazioni (comma 57)
Viene modificato all’articolo
13 del TUIR (in realtà dal 1° gennaio 2004 numerato come art.
14) ogni riferimento al reddito complessivo con la nuova formulazione
di reddito complessivo al netto della deduzione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2003.
Irpef e Irpeg – rimborsi
per dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 (comma 58)
Viene disposto che l’agenzia
delle entrate provveda all’erogazione delle eccedenze Irpef
e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al
30 giogno 1997, senza far valere eventuali prescrizioni nel
diritto al rimborso per i contribuenti.
Imposta di registro
ipotecaria e catastale – aumento del 10% del moltiplicatore
delle rendite catastali (comma 63)
A decorrere dal 1° gennaio
2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
i moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 5 del D.P.R. 131/86,
sono rivalutati del 10% passando per i terreni da 75 a 82.5
volte il reddito dominicale e i fabbricati da 100 a 110 volte
il reddito catastale.
Irpef – contributi
sanitari (art. 3 comma 118)
Per l’anno 2003 e 2004 viene
fissata ad euro 3.615,20 la non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, dei premi versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
scopo assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale. La modifica ha effetto
dal 1° gennaio 2003.
Irpef – deducibilità
dei premi a fondi pensione (art. 3 comma 119)
Con una modifica al comma
8-quarter dell’art. 18 del D. Lgs. N. 124/93 si riconosce la
deducibilità fiscale senza limiti dei premi pagati a forme pensionistiche
complementari sia per i nuovi iscritti (dopo il 28 aprile 1993)
che per i vecchi iscritti (fino al 28 aprile 1993).
Irpef – deducibilità
dei premi a fondi pensione (art. 3 comma 120)
Viene prevista la non applicazione
dell’art. 1 del D. Lgs. N. 47/2000 per i fondi di previdenza
complementare, che abbiano presentato istanza al ministero del
lavoro.
Conseguentemente si consente
la piena deducibilità dei premi in questione (12% del reddito
complessivo con un massimo di 5.164,57 euro), senza che gli
stessi facciano cumulo con altri contributi versati ad altre
forme di previdenza.
Agevolazioni alle imprese
editrici – agevolati gli acquisti della carta (art. 4 commi
da 181 a 186)
Le imprese editrici di quotidiani
e periodici e quelle editrici di libri, iscritte al registro
degli operatori di comunicazione, possono beneficiare di un
credito d’imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto della
carta (sostenuta nel 2004) utilizzata per la stampa delle testate
edite e dei libri. La spesa per l’acquisto deve risultare dai
bilanci certificati e sono esclusi dal beneficio gli acquisti
di carta destinati a particolari prodotti (esempio testate promozionali,
contenenti più del 50% di pubblicità su base annua ecc.). il
credito di imposta non concorre alla formazione del reddito
e può essere fatto valere in compensazione; non è rimborsabile,
ma non limita il diritto al rimborso spettante ad altro titolo
e può essere riportato, per la parte non utilizzata, all’esercizio
successivo. Il credito andrà evidenziato nella dichiarazione
dei redditi. L’efficacia delle disposizioni è subordinata l’autorizzazione
delle competenti autorità UE.
Lo studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. V Truppa