CIRCOLARE N. 2/2004
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
– DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’
Obblighi di pubblicità
Riferimenti
normativi artt. 2497 – 2497sexies c.c.
L’articolo 2497 sexies del
codice civile introdotto dalla riforma del diritto societario,
presume che le società controllate facenti parte di un gruppo
di società tenuto alla redazione del bilancio consolidato e
le società controllate da altre società ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile siano soggette all’attività di direzione
e coordinamento da parte della loro controllante.
A seguito di ciò gli
amministratori delle suddette società controllate hanno l’obbligo
di indicare negli atti e nella corrispondenza di dette società
la condizione di “essere soggetti all’altrui attività di direzione
e coordinamento”.
Pertanto la dizione da riportare sui sopraindicati documenti
potrebbe essere la seguente:
“soggette a direzione e coordinamento ex art. 2497 - bis c.c.“
Inoltre, per tali società controllate è stato introdotto anche
l’obbligo di iscrizione presso una sezione speciale del registro
delle imprese al fine di farvi figurare la suddetta condizione
di “soggetti all’altrui attività di direzione e coordinamento”.
Gli amministratori che omettono di indicare nei suddetti documenti
la soggezione della società all’altrui attività di direzione
e coordinamento ovvero che non provvedano ad effettuare l’iscrizione
nell’apposita sezione del registro delle imprese, sono responsabili
dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti possa recare
ai soci o ai terzi.
Gli amministratori sono parimenti responsabili nell’ipotesi
in cui mantengano le sopraindicate informazioni sui documenti
della società e l’iscrizione nella sezione del registro delle
imprese quando la succitata condizione venga a cessare.
La società controllata deve inoltre esporre in un’apposita sezione
della nota integrativa un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita
su di essa l’attività di direzione e coordinamento.
Parimenti gli amministratori della società controllata devono
indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi
con il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento
e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto
che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale
e sui suoi risultati.
In ultimo si ricorda un’altra rilevante novità introdotta dal
nuovo capo IX del codice civile, sempre in materia di attività
di direzione e coordinamento.
L’articolo 2497 quinquies
prevede infatti che i rimborsi dei finanziamenti effettuati
a favore di società controllate, da parte di società che esercitano
l’attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti,
anch’essi sottoposte alla attività di direzione e coordinamento
della stessa società, sono postergati rispetto alla soddisfazione
degli altri creditori.
Lo Studio rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.
Studio Dr. V Truppa