CIRCOLARE N. 3/2004
IL NUOVO REGIME IVA DEI ROTTAMI
1 - Premessa
Come noto, la disciplina
Iva riguardante la cessione dei rottami e degli altri beni indicati
ai commi 8 e 9 dell’art. 74 (ora commi 7 e 8) è stata completamente
rivoluzionata dall’art. 35 del decreto legge n. 269 del 2 ottobre
2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre
2003. il regime ad aliquota zero, infatti, è stato sostituito
dal sistema cosiddetta del “reverse charge”, già previsto, ad
esempio, per il commercio dell’oro e per gli acquisti intracomunitari.
In base a tale sistema l’Iva viene assolta dall’acquirente,
se soggetto passivo d’imposta, in luogo del cedente. Alcuni
dubbi introdotti con tale nuova disciplina sono stati chiariti
solo in sede di predisposizione dei modelli relativi alla dichiarazione
annuale Iva 2004 riferita al periodo d’imposta 2003. Ciò premesso,
illustriamo, nel dettaglio la nuova disciplina.
2 -
Ambito soggettivo
Con riferimento all’ambito
soggettivo, rispetto alla previgente disciplina, non vi è più
alcuna distinzione tra raccoglitori e rivenditori abituali e
operatori economici che solo occasionalmente vendono materiali
di recupero, così come non c’è più alcuna distinzione tra raccoglitori
e rivenditori con sede fissa o ambulanti. Le disposizioni di
cui ai commi 7 e 8 dell’art. 74 del DPR 633/1972, pertanto,
si applicano uniformemente indipendentemente dai requisiti soggettivi
degli operatori economici, ma anche senza più differenziazioni
legate al volume d’affari conseguito dal contribuente.
3 -
Ambito oggettivo
In base alle modifiche apportate
dall’art. 35 del DL 269/2003, il regime Iva speciale previsto
per i materiali di recupero si applica uniformemente sia ai
beni individuati al comma 7 (ex comma 8), sia a quelli individuati
al comma 8 (ex comma 9) dell’art. 74 anzidetto.
2.1- Beni di cui al
comma 7
I beni di cui al comma 7
sono i seguenti: rottami, cascami, e avanzi di metalli, ferrosi
e relativi lavori, così come carta da macero, stracci e scarti
di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, anche nel
caso in cui detti beni siano stati ripuliti, selezionati, tagliati,
compatti, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti
a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura. A detti beni, a partire dal 2 ottobre
2003, vanno aggiunti anche i semilavorati di metalli ferrosi
di cui alle seguenti voci della tariffa doganale:
a)
ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01);
b)
ferro leghe v.d. (72.02);
c)
prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali
di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline
o forme simili; ferro di purezza minima in peso di 99,94 per
cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d)
graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
2.2- Beni di cui al
comma 8
I beni di cui al comma 8
sono i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e i
relativi lavori, nonché i semilavorati di metalli non ferrosi
di cui alle seguenti voci della tariffa doganale:
a)
rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b)
nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c)
alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d)
piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e)
zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
f)
stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
g)
filo di rame, con diametro superiore a 6 millimetri (vergella)
(v.d. 7408.11);
h)
filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7650.11);
i)
filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21);
j)
barre di ottone (v.d. 7407.21).
L’ultima voce è stata inserita
in sede di conversione in legge del D.L. 269/2003 e, pertanto,
le relative cessioni sono soggette al regime Iva speciale in
questione solo a partire dal 26 novembre 2003 (giorno successivo
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge
di conversione n. 326/2003).
4 -
Adempimenti a carico dell’acquirente
Come anticipato, la nuova
disciplina concernente i materiali di recupero sopra individuati
prevede che sia il soggetto acquirente ad applicare l’Iva, se
soggetto passivo dell’imposta, sulle relative cessioni. In particolare,
questi è tenuto ai seguenti adempimenti:
-
integrazione della fattura emessa dal cedente, senza addebito
d’imposta, indicando l’aliquota e l’importo dell’Iva;
-
annotazione del documento integrato nel registro delle fatture
emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento,
o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese;
-
annotazione dello stesso documento anche sul registro degli
acquisti ai fini della detrazione dell’imposta.
Nel caso di importazione
dei materiali di recupero, ai sensi del nuovo comma 6 dell’art.
70 del DPR 633/1972, i soggetti passivi che effettuano l’operazione,
in luogo della liquidazione e pagamento dell’Iva in dogana,
assolvono il tributo mediante annotazione del documento doganale
nel registro delle fatture o dei corrispettivi e in quello degli
acquisti. A tal fine, all’atto dell’importazione, il contribuente
dovrà allegare alla dichiarazione doganale una attestazione
resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente
specificato a quale titolo non deve essere assolta l’imposta
in dogana. Per gli acquisti intracomunitari, invece, si dovranno
seguire le stesse modalità di applicazione dell’imposta già
previste per la generalità dei beni provenienti dai Paesi membri
della UE.
5 -
Adempimenti a carico del cedente
Il soggetto che effettua
la cessione dei rottami e degli altri materiali di recupero
di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 74 del DPR 633/1972 deve emettere
fattura non soggetta ad Iva ai sensi degli anzidetti commi,
con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
inerenti all’esercizio dell’attività dell’impresa. A differenza
di quanto avviene per le cessioni di oro da investimento, la
normativa sui rottami non prevede la possibilità per il cedente
di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
6 -
Entrata in vigore delle modifiche
Riguardo all’entrata in
vigore delle nuove disposizioni in rassegna, poiché l’art. 35
del DL 269/2003 non ha espressamente indicato una data, vi era
il dubbio se esse dovevano essere applicate, a partire dal 2
ottobre 2003 (data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale), ovvero se potesse essere fatto valere quanto previsto
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (nota come Statuto
del contribuente), in base al quale le modifiche di legge introdotte
relativamente ai tributi periodici (Iva) si applicano solo a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono
(vale a dire, nel caso in rassegna, dal 1° gennaio 2004).
Il dubbio è stato sciolto
in sede di predisposizione dei modelli relativi alla dichiarazione
Iva 2004 (riferita al periodo d’imposta 2003). A tale riguardo,
si segnala l’introduzione del nuovo quadro VJ all’interno del
quale sono state riunite tutte le operazioni per le quali l’Iva
dovuta è stata posta dalla legge a carico dell’acquirente o
committente. In particolare, in detto quadro sono espressamente
inseriti i righi VJ6 e VJ10, nei quali andranno annotati, rispettivamente,
gli acquisti e le importazioni di rottami con pagamento dell’Iva
col sistema del “reverse charge”, ai sensi delle nuove disposizioni
che hanno modificato l’articolo 74, commi 7 e 8, nonché l’art.
70 comma 6, del DPR 633/1972. Tale inserimento, come anche confermato
dalle istruzioni, chiarisce in modo definitivo che il nuovo
regime dei rottami, a parere del ministero, è entrato in vigore
nel corso del periodo d’imposta 2003 e più specificatamente
il giorno 2 ottobre, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto legge n. 269/2003.
Lo Studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Dr. V Truppa