CIRCOLARE N. 3/2004

IL NUOVO REGIME IVA DEI ROTTAMI

 1 -     Premessa

Come noto, la disciplina Iva riguardante la cessione dei rottami e degli altri beni indicati ai commi 8 e 9 dell’art. 74 (ora commi 7 e 8) è stata completamente rivoluzionata dall’art. 35 del decreto legge n. 269 del 2 ottobre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003. il regime ad aliquota zero, infatti, è stato sostituito dal sistema cosiddetta del “reverse charge”, già previsto, ad esempio, per il commercio dell’oro e per gli acquisti intracomunitari. In base a tale sistema l’Iva viene assolta dall’acquirente, se soggetto passivo d’imposta, in luogo del cedente. Alcuni dubbi introdotti con tale nuova disciplina sono stati chiariti solo in sede di predisposizione dei modelli relativi alla dichiarazione annuale Iva 2004 riferita al periodo d’imposta 2003. Ciò premesso, illustriamo, nel dettaglio la nuova disciplina.

2 -     Ambito soggettivo

Con riferimento all’ambito soggettivo, rispetto alla previgente disciplina, non vi è più alcuna distinzione tra raccoglitori e rivenditori abituali e operatori economici che solo occasionalmente vendono materiali di recupero, così come non c’è più alcuna distinzione tra raccoglitori e rivenditori con sede fissa o ambulanti. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 74 del DPR 633/1972, pertanto, si applicano uniformemente indipendentemente dai requisiti soggettivi degli operatori economici, ma anche senza più differenziazioni legate al volume d’affari conseguito dal contribuente.

3 -     Ambito oggettivo

In base alle modifiche apportate dall’art. 35 del DL 269/2003, il regime Iva speciale previsto per i materiali di recupero si applica uniformemente sia ai beni individuati al comma 7 (ex comma 8), sia a quelli individuati al comma 8 (ex comma 9) dell’art. 74 anzidetto.

2.1- Beni di cui al comma 7

I beni di cui al comma 7 sono i seguenti: rottami, cascami, e avanzi di metalli, ferrosi e relativi lavori, così come carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, anche nel caso in cui detti beni siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compatti, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura. A detti beni, a partire dal 2 ottobre 2003, vanno aggiunti anche i semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale:

a)        ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01); 

b)        ferro leghe v.d. (72.02);

c)         prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso di 99,94 per cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

d)        graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

2.2- Beni di cui al comma 8

I beni di cui al comma 8 sono i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e i relativi lavori, nonché i semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale:

a)           rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b)           nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c)            alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d)           piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e)           zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

f)              stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

g)           filo di rame, con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

h)            filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7650.11);

i)              filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

j)              barre di ottone (v.d. 7407.21).

L’ultima voce è stata inserita in sede di conversione in legge del D.L. 269/2003 e, pertanto, le relative cessioni sono soggette al regime Iva speciale in questione solo a partire dal 26 novembre 2003 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 326/2003).

4 -     Adempimenti a carico dell’acquirente

Come anticipato, la nuova disciplina concernente i materiali di recupero sopra individuati prevede che sia il soggetto acquirente ad applicare l’Iva, se soggetto passivo dell’imposta, sulle relative cessioni. In particolare, questi è tenuto ai seguenti adempimenti:

-               integrazione della fattura emessa dal cedente, senza addebito d’imposta, indicando l’aliquota e l’importo dell’Iva;

-               annotazione del documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento, o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;

-               annotazione dello stesso documento anche sul registro degli acquisti ai fini della detrazione dell’imposta.

Nel caso di importazione dei materiali di recupero, ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 70 del DPR 633/1972, i soggetti passivi che effettuano l’operazione, in luogo della liquidazione e pagamento dell’Iva in dogana, assolvono il tributo mediante annotazione del documento doganale nel registro delle fatture o dei corrispettivi e in quello degli acquisti. A tal fine, all’atto dell’importazione, il contribuente dovrà allegare alla dichiarazione doganale una attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato a quale titolo non deve essere assolta l’imposta in dogana. Per gli acquisti intracomunitari, invece, si dovranno seguire le stesse modalità di applicazione dell’imposta già previste per la generalità dei beni provenienti dai Paesi membri della UE.

5 -     Adempimenti a carico del cedente

Il soggetto che effettua la cessione dei rottami e degli altri materiali di recupero di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 74 del DPR 633/1972 deve emettere fattura non soggetta ad Iva ai sensi degli anzidetti commi, con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti inerenti all’esercizio dell’attività dell’impresa. A differenza di quanto avviene per le cessioni di oro da investimento, la normativa sui rottami non prevede la possibilità per il cedente di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

6 -     Entrata in vigore delle modifiche

Riguardo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in rassegna, poiché l’art. 35 del DL 269/2003 non ha espressamente indicato una data, vi era il dubbio se esse dovevano essere applicate, a partire dal 2 ottobre 2003 (data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), ovvero se potesse essere fatto valere quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (nota come Statuto del contribuente), in base al quale le modifiche di legge introdotte relativamente ai tributi periodici (Iva) si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (vale a dire, nel caso in rassegna, dal 1° gennaio 2004).

Il dubbio è stato sciolto in sede di predisposizione dei modelli relativi alla dichiarazione Iva 2004 (riferita al periodo d’imposta 2003). A tale riguardo, si segnala l’introduzione del nuovo quadro VJ all’interno del quale sono state riunite tutte le operazioni per le quali l’Iva dovuta è stata posta dalla legge a carico dell’acquirente o committente. In particolare, in detto quadro sono espressamente inseriti i righi VJ6 e VJ10, nei quali andranno annotati, rispettivamente, gli acquisti e le importazioni di rottami con pagamento dell’Iva col sistema del “reverse charge”, ai sensi delle nuove disposizioni che hanno modificato l’articolo 74, commi 7 e 8, nonché l’art. 70 comma 6, del DPR 633/1972. Tale inserimento, come anche confermato dalle istruzioni, chiarisce in modo definitivo che il nuovo regime dei rottami, a parere del ministero, è entrato in vigore nel corso del periodo d’imposta 2003 e più specificatamente il giorno 2 ottobre, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 269/2003.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                      Studio Dr. V Truppa