CIRCOLARE N. 6/2004

COLLABORAZIONI OCCASIONALI –
SLITTAMENTO DEI PAGAMENTI DEL 16 AGOSTO 2004

Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente

L’INPS, con la circolare n. 103 del 6/7/2004, ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti dei contributi  da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale  e per gli  incaricati alle vendite a domicilio che percepiscono nel corso di un anno solare redditi annui eccedenti € 5.000,00.

Dalla lettura della suddetta circolare, si evince pertanto, che per i compensi annui per prestazioni occasionali non eccedenti l’importo di € 5.000,00 nessun contributo è dovuto.

I contributi sono invece dovuti sui compensi erogati ai collaboratori a progetto anche nel caso in cui i compensi non superano i 5.000,00 euro.

La fascia di esenzione (€ 5.000,00) per i collaboratori occasionali, va verificata in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo d’imposta 1/1- 31/12 a titolo di lavoro autonomo occasionale anche se percepiti da una pluralità di committenti. Resta pertanto in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare ai committenti interessati, sia all’inizio dei singoli rapporti, sia durante il loro svolgimento, il superamento di detto limite. Ciò al fine di consentire alle imprese erogatrici di operare la trattenuta previdenziale e di effettuare il successivo versamento all’INPS di competenza.

Pertanto, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare superino il predetto limite di € 5.000,00 e a decorrere da tale momento.

Il termine di pagamento dei contributi è fissato per il giorno 16 del mese successivo al pagamento del collaboratore occasionale. Il pagamento va effettuato tramite modulo F24 utilizzando i codici CXX o C10 a seconda che il collaboratore occasionale abbia o meno altra contribuzione previdenziale.

Le aliquote sono le medesime utilizzate per i collaboratori coordinati e continuativi, ora collaborazioni a progetto (10% - 15% - 17,80%) .

L’aliquota del 17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2004, ad euro 37.883,00.

Il contributo così  calcolato per 1/3 è a carico del lavoratore mentre gli altri 2/3 rimangono a carico del committente.

Per gli emolumenti corrisposti dal 1° gennaio 2004 alla data del 6 luglio 2004 non vi saranno oneri accessori nel caso in cui i contributi previdenziali saranno pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo  a quello di emanazione della circolare INPS e, cioè, se i contributi verranno versati entro il 16/10/2004.

Occorre inoltre precisare che la norma in esame ha efficacia a partire dall’anno 2004. Pertanto gli emolumenti su prestazioni occasionali percepiti nel 2004 ma relativi a prestazioni svolte nel corso del 2003 non sono imponibili.

Slittamento dei pagamenti del  16 agosto 2004

In ultimo si comunica che per il quarto anno successivo la scadenza dei termini di pagamento del 16 agosto è stata prorogata. Pertanto gli importi che dovevano essere versati con i modelli di pagamento F24 entro il 16 agosto 2004 potranno essere versati entro il 20 agosto 2004.

I modelli intrastat che dovevano essere presentati entro il 20 agosto 2004 potranno, invece, essere presentati entro il 6 settembre 2004.

 

            Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento al riguardo.

                                                              p. Studio V. Truppa

                                                               (Dr. Medici Mario)