CIRCOLARE N. 6/2004
COLLABORAZIONI OCCASIONALI –
SLITTAMENTO DEI PAGAMENTI DEL
16 AGOSTO 2004
Iscrizione del lavoratore
e obbligazione contributiva del committente
L’INPS, con la circolare n.
103 del 6/7/2004, ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti
dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività
di lavoro autonomo occasionale e per gli incaricati
alle vendite a domicilio che percepiscono nel corso di un anno
solare redditi annui eccedenti € 5.000,00.
Dalla lettura della suddetta
circolare, si evince pertanto, che per i compensi annui per
prestazioni occasionali non eccedenti l’importo di € 5.000,00
nessun contributo è dovuto.
I contributi sono invece
dovuti sui compensi erogati ai collaboratori a progetto anche
nel caso in cui i compensi non superano i 5.000,00 euro.
La fascia di esenzione (€
5.000,00) per i collaboratori occasionali, va verificata in
relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo
d’imposta 1/1- 31/12 a titolo di lavoro autonomo occasionale
anche se percepiti da una pluralità di committenti. Resta pertanto
in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare ai committenti
interessati, sia all’inizio dei singoli rapporti, sia durante
il loro svolgimento, il superamento di detto limite. Ciò al
fine di consentire alle imprese erogatrici di operare la trattenuta
previdenziale e di effettuare il successivo versamento all’INPS
di competenza.
Pertanto, l’obbligo di
iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/1995
per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle
vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti
percepiti nell’arco dell’anno solare superino il predetto limite
di € 5.000,00 e a decorrere da tale momento.
Il termine di pagamento dei
contributi è fissato per il giorno 16 del mese successivo al
pagamento del collaboratore occasionale. Il pagamento va effettuato
tramite modulo F24 utilizzando i codici CXX o C10 a seconda
che il collaboratore occasionale abbia o meno altra contribuzione
previdenziale.
Le aliquote sono le medesime
utilizzate per i collaboratori coordinati e continuativi, ora
collaborazioni a progetto (10% - 15% - 17,80%) .
L’aliquota del 17,80% deve
essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti
che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari,
per l’anno 2004, ad euro 37.883,00.
Il contributo così calcolato
per 1/3 è a carico del lavoratore mentre gli altri 2/3 rimangono
a carico del committente.
Per gli emolumenti corrisposti
dal 1° gennaio 2004 alla data del 6 luglio 2004 non vi saranno
oneri accessori nel caso in cui i contributi previdenziali saranno
pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della circolare INPS e, cioè, se i contributi
verranno versati entro il 16/10/2004.
Occorre inoltre precisare
che la norma in esame ha efficacia a partire dall’anno 2004.
Pertanto gli emolumenti su prestazioni occasionali percepiti
nel 2004 ma relativi a prestazioni svolte nel corso del 2003
non sono imponibili.
Slittamento dei pagamenti
del 16 agosto 2004
In ultimo si comunica che
per il quarto anno successivo la scadenza dei termini di pagamento
del 16 agosto è stata prorogata. Pertanto gli importi che dovevano
essere versati con i modelli di pagamento F24 entro il 16 agosto
2004 potranno essere versati entro il 20 agosto 2004.
I modelli intrastat che dovevano
essere presentati entro il 20 agosto 2004 potranno, invece,
essere presentati entro il 6 settembre 2004.
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento
al riguardo.
p. Studio V. Truppa
(Dr. Medici Mario)