CIRCOLARE N. 7/2004
GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2004
Per l’adempimento riguardante
il versamento dell’acconto Iva annuale 2004, non si segnalano
modifiche nella relativa normativa. Tuttavia riteniamo utile
fornire anche quest’anno una guida sintetica all’adempimento
in esame, a cui sono chiamati tutti i contribuenti Iva, salvo
alcune esclusioni di cui diremo più avanti.
1-Soggetti obbligati
In linea generale, sono tenuti
al versamento dell’acconto Iva, istituito con la legge n. 405
del 29 dicembre 1990, tutti i contribuenti che svolgono un’attività
di impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica
con la quale l’attività viene esercitata. Nel caso particolare
in cui, durante l’anno in corso, sono avvenute variazioni nella
forma giuridica dell’impresa (successione, donazione, trasformazione,
etc.) l’acconto è dovuto dal soggetto subentrante sulla base,
se si utilizza il metodo storico, della situazione esistente
a dicembre 2003 o ultimo trimestre 2003.
2-Soggetti esclusi
I soggetti esclusi, anche
se titolari di partita Iva, dal versamento dell’acconto, sono
così individuati:
-
contribuenti che non sono risultati a debito nel dicembre o
nel quarto trimestre del 2003;
-
produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni periodiche,
ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972;
-
contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento,
liquidando l’Iva in modo forfettario, ai sensi dell’art. 74,
comma 6, del DPR 633/1972, compreso le associazioni senza
fini di lucro ex legge 398/91;
-
le società controllate che si avvalgono della liquidazione Iva
di gruppo effettuata in capo alla società controllante (DM 13
dicembre 1979);
-
contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2004;
-
contribuenti mensili che hanno cessato l’attività nel 2004 anteriormente
al mese di dicembre;
-
contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente
al mese di ottobre 2004;
-
imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda
negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui alla lett.
f) e g);
-
i contribuenti che fruiscono dei regimi fiscali agevolati di
cui agli articoli 13 e 14 della legge 388/2000
L’acconto, infine, non deve
essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti inferiore
a 103.29 euro (200mila lire).
3-Calcolo dell’acconto:
i diversi metodi
La percentuale da utilizzare
per il calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano
a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente.
In particolare per i diversi metodi le percentuali sono le seguenti:
-
metodo della base storica,
a cui si applica la percentuale dell’88%;
-
metodo della base previsionale,
a cui si applica la stessa percentuale dell’88%;
-
metodo della liquidazione
straordinaria, per il quale si versa il 100% dell’imposta
risultante dalla liquidazione straordinaria;
-
metodo dei contribuenti
con contabilità presso terzi, per i quali si versano i 2/3
dell’imposta dovuta in base alla liquidazione.
A parte l’ultimo metodo, che
può essere usato esclusivamente dai soggetti che nel 2004 hanno
optato per la speciale liquidazione prevista dal DPR 100/98,
gli altri tre possono essere liberamente utilizzati, in alternativa
tra loro, da tutti i contribuenti.
4-Metodo della base storica
La base di riferimento su
cui applicare la percentuale dell’88%, è costituita dall’imposta
dovuta – al lordo dell’acconto versato per il 2003 e di eventuali
crediti d’imposta (nuove assunzioni, imprenditoria femminile,
incentivi al commercio, etc.) _ emergente:
-
per i soggetti mensili,
dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2003;
-
per i soggetti trimestrali
ordinari,dalla dichiarazione annuale per il 2003;
-
per i soggetti trimestrali
ex art. 74 del DPR 633/1972, dalla liquidazione periodica
del quarto trimestre 2003 (ad esempio, distributori di carburanti
o autotrasportatori).
N.B. sull’ammontare dell’acconto,
in nessun caso deve essere applicata la maggiorazione dell’1%
a titolo di interessi.
5-Metodo della base previsionale
Il metodo cosiddetto previsionale
si basa, appunto, su una previsione di quella che sarà l’imposta
dovuta per il mese di dicembre o per il quarto trimestre. Anche
in questo caso, una volta determinata l’imposta presunta, si
applica la percentuale dell’88%. Occorre però tenere presente
che, se le previsioni risultano errate per difetto, scatta
la sanzione per insufficiente versamento (pari al 30% di quanto
versato in meno).
6-Metodo della liquidazione
straordinaria
Un ultimo metodo usufruibile
dalla generalità dei soggetti Iva prevede, ai fini del calcolo
dell’acconto da versare, l’effettuazione di una e vera propria
liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre dell’anno in corso,
con il conseguente versamento integrale del saldo di tale liquidazione
a debito.In dettaglio per determinare quanto dovuto, si deve
ricomprendere nel calcolo:
a)
l’eventuale credito Iva derivante dalle liquidazione periodica
precedente;
b)
l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate dall’1
al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre
al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
c)
l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive effettuate
nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre ma non ancora
fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti i relativi
termini (ad es. cessioni con fattura differita);
d)
l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le relative
fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre (per i
mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);
e)
l’Iva a credito (non compresa nelle lettere precedenti) relativa
alle fatture di acquisto intracomunitarie per le quali la corrispondente
Iva a debito (derivante dalle doppia annotazione sui registri)
sia già stata ricompressa nelle lettere precedenti.
L’acconto da versare sarà
dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). Se tale importo è inferiore
a 103.29 euro, come si è già detto in precedenza, non sarà dovuto
alcun acconto. Infine, la liquidazione straordinaria deve essere
annotata sul registro delle vendite o dei corrispettivi entro
il 27 dicembre e tale annotazione va fatta anche se la liquidazione
risultasse a credito.
7-Metodo dei contribuenti
con contabilità presso terzi
I contribuenti mensili che
si avvalgono della speciale liquidazione periodica dell’Iva
in base alle registrazioni effettuate nel secondo mese precedente,
possono scegliere di calcolare l’acconto da versare sulla base
di quanto dovuto nella liquidazione di dicembre 2004 (la quale
si determina sulle registrazioni di novembre 2004). In tal caso,
l’importo da versare (sempre che non sia superiore a 103.29
euro) sarà pari ai 2/3 dell’imposta dovuta.
8-Variazioni nel regime
di liquidazione periodica rispetto all’anno 2003
Con riferimento esclusivamente
al metodo della base storica, se il contribuente adotta nel
2004 un regime di liquidazione periodica differente rispetto
a quello dell’anno 2003 occorrerà tenere presente le seguenti
peculiarità in sede di calcolo dell’acconto:
-
il soggetto trimestrale
nel 2003 che è diventato mensile nel 2004 deve prendere
come base di riferimento per il calcolo dell’88% un importo
pari ad un terzo dell’Iva a debito del quarto trimestre
del 2003 (al lordo dell’acconto 2003);
-
il soggetto mensile nell’anno
2003 che è diventato trimestrale nel 2004 deve prendere
in considerazione le tre liquidazioni mensili dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2003; in particolare, la base
di riferimento su cui calcolare l’88% sarà data dalla sommatoria
delle liquidazioni a debito di quei mesi (già comprensive
degli eventuali crediti riportati dal mese precedente) al
netto dell’eventuale credito derivante dalle liquidazione
di dicembre.
9-Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto,
il cui termine di scadenza, è costituito dal 27 dicembre 2004,
dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da presentare
i banca, in posta o presso il concessionario della riscossione.
I codici tributo restano invariati:
-
6013, per i contribuenti
mensili;
-
6035, per i contribuenti
trimestrali;
L’importo non è rateizzabile,
ma è possibile compensarlo con le imposte a credito non ancora
utilizzate ai fini della compensazione, emergenti dall’UNICO
2004, ovvero con il credito derivante dalle liquidazioni Iva
periodiche nel caso in cui il contribuente ha le condizioni
richieste, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972, per il
rimborso infrannuale dell’Iva. Gli estremi del versamento (anche
in caso di compensazione) devono essere annotati sul registro
delle fatture attive o dei corrispettivi.
10-Sanzioni e ravvedimento
operoso
Il mancato o insufficiente
versamento dell’acconto comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata, stabilita dall’art.
13, co. 1, del D.Lgs. 471/97.Il contribuente, comunque,
può regolarizzare il mancato adempimento nei termini previsti
avvalendosi del ravvedimento operoso, così come disciplinato
dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando, oltre all’imposta
ed agli interessi legali (2,5%), calcolati giorno per giorno,
la sanzione pari al:
-
3.75% dell’imposta (1/8
del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
dal termine del 27 dicembre 2004;
-
6% dell’imposta (1/5 del
minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione Iva per il 2004 o del
modello UNICO 2005 in caso di dichiarazione unificata.
Lo studio è a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
per studio V. Truppa
dott. Mario Medici