CIRCOLARE N. 8/2004
GLI OMAGGI AZIENDALI
Obblighi e adempimenti legati
alle cessioni gratuite di beni
In
prossimità delle feste natalizie, torna di attualità la disciplina
fiscale relativa agli omaggi aziendali.
In sintesi riproponiamo alcune
linee guida dei diversi adempimenti e obblighi a cui sono soggetti
gli operatori economici. A tale riguardo, occorre distinguere
tra cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività dell’impresa
e cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività dell’impresa.
DISCIPLINA AI FINI DELL’IVA
1-Beni non oggetto dell’attività
dell’impresa
Riguardo ai beni non oggetto
dell’attività dell’impresa, la normativa opera la seguente distinzione:
a) beni di costo unitario
superiore ai 25,82 euro. In questo caso la cessione gratuita
non va assoggettata ad Iva (RM 188/E del 16 luglio 1998)
mentre l’imposta assolta all’atto dell’acquisto di detti beni
è indetraibile (in quanto spese di rappresentanza).
b) beni di costo unitario
non superiore ai 25,82 euro. Anche in questo secondo caso
la cessione gratuita è esclusa dall’applicazione dell’Iva, ma
l’imposta assolta all’atto dell’acquisto è detraibile ai
sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lett. H) del DPR 633/1972.
2-Beni oggetto dell’attività
dell’impresa
Nel caso in cui i beni ceduti
gratuitamente rientrino nell’oggetto dell’attività dell’impresa,
l’art. 2, comma 2, n. 4) del DPR 633/1972, prevede comunque
la loro assoggettabilità ad Iva indipendentemente dal loro
costo unitario, salvo che non si tratti di campioni gratuiti
di modico valore, appositamente contrassegnati, esclusi da Iva
ai sensi dello stesso art. 2, comma 3, lettera d). Se però all’atto
dell’acquisto o dell’importazione dei beni non è stata operata
la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19, anche per effetto
dell’opzione di cui all’art. 36-bis (dispensa da adempimenti
per operazioni esenti), la successiva cessione gratuita è esclusa
dall’Iva.
3- Adempimenti per le cessioni
gratuite soggette ad Iva.
Il contribuente che effettua
le cessioni gratuite di cui al paragrafo precedente può alternativamente
seguire una delle seguenti procedure indicate nella Circolare
Ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973:
a) emettere un’ autofattura
immediata per ogni singolo omaggio;
b) emettere un’unica autofattura
globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
c) annotare giorno per giorno
le cessioni gratuite, distinte per aliquota, su un apposito
registro degli omaggi, tenuto ai sensi dell’art. 39.
Nel caso, infine, in cui il
cedente intenda esercitare nei confronti dell’altra parte la
rivalsa dell’Iva (facoltativa per le cessioni gratuite) ai sensi
dell’art. 18, lo stesso dovrà emettere fattura ai fini di evidenziare
l’imposta che deve essere in ogni caso calcolata sul valore
normale dei beni.
Poiché non esiste più l’obbligo
di emissione delle bolle di accompagnamento, salvo che per i
prodotti soggetti ad accise, al fine di vincere la presunzione
di cessione o di acquisto per i beni non soggetti ad autofatturazione
è necessario istituire un registro degli omaggi tenuto ai sensi
dell’art. 39. In alternativa, si potrebbe utilizzare il documento
di trasporto (DDT) previsto dal D.P.R. 472/1996.
4- Omaggi ai dipendenti
Anche con riferimento agli
omaggi aziendali ai dipendenti è necessario distinguere tra
beni oggetto e beni non oggetto dell’attività dell’impresa.
Nel primo caso, le cessioni gratuite sono soggette all’imposta
con conseguente diritto alla detrazione della stessa. Nel secondo
caso, tenuto conto dell’unica presa di posizione ministeriale
al riguardo (RM n. 666305 del 16 ottobre 1990), le cessioni
gratuite sono escluse da Iva, ma l’imposta sull’acquisto dei
beni destinati ad omaggio non è detraibile per l’impresa
per mancanza del presupposto dell’inerenza con l’attività dell’impresa
medesima.
5- Cessioni gratuite ad
enti assistenziali e Onlus
Le cessioni gratuite di beni,
effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute,
o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica sono esenti
da Iva, salvo i casi di esclusione dall’imposta sopra esaminati,
a norma dell’art. 10, n. 12).
Ai fini di usufruire del regime
di esenzione, tuttavia, è necessario che le cessioni gratuite
siano provate con le seguenti modalità:
- comunicazione scritta da
parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria
ed ai comandi della GDF competenti, indicando data, ora e luogo
di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare
complessivo, in base al prezzo di acquisto, dei beni ceduti
gratuitamente; tale comunicazione deve pervenire ai suddetti
uffici almeno 5 giorni prima della consegna ed è facoltativa
se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a
10 milioni di lire (5.164,67 euro);
- emissione di DDT, numerato
progressivamente e contenete i dati previsti al punto precedente;
- dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, con la quale l’ente beneficiario attesti natura,
qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati
contenuti nel DDT.
Poiché, a sensi dell’art.
19, comma 2, non è detraibile l’Iva relativa all’acquisto o
importazione dei beni (e servizi) afferenti operazioni esenti,
l’effettuazione delle cessioni gratuite in esame comporta la
restituzione della detrazione dell’imposta, se operata al momento
dell’acquisto dei beni, avvalendosi del meccanismo di rettifica
di cui all’art. 19-bis2.
Tabella riepilogativa del
trattamento ai fini IVA degli omaggi
| |
| Regime Iva alla cessione gratuita |
|
| Detraibilità dell'Iva all'atto dell'acquisto |
|
| Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati |
|
|
|
| Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa
di valore unitario non superiore a lire 50.000
(25,82 euro) |
|
| Non soggetta ad Iva (C.M. 1/E del 3 gennaio 2001) |
|
| Iva detraibile (art. 19-bis, comma 1, lett.h, del D.P.R.
633/1972) |
|
| Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa
di valore unitario superiore a lire 50.000 (25,82
euro) |
|
|
| Iva non detraibile (C.M. 188/E del 16 luglio 1998) |
|
| Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (beni
merce) di qualunque valore |
|
|
| Iva detraibile (C.M. 188/E del 16 luglio 1998) |
|
| Omaggi ai dipendenti di beni non rientranti nell'attività
propria dell'impresa |
|
|
| Iva non detraibile (R.M. 666305 del 16 ottobre 1990) |
|
| Omaggi ai dipendenti di beni rientranti nell'attività
propria dell'impresa |
|
|
|
| Cessioni gratuite ad enti assistenziali ed Onlus |
|
| Esente da Iva (art. 10, n. 12, del D.P.R. 633/1972) |
|
|
(1) Se all’atto dell’acquisto
dei beni è stata operata la detrazione dell’imposta si rende
necessaria la rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R.
633/1972 da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.
DISCIPLINA AI FINI DELLE
IMPOSTE DIRETTE
Ai fini dell’imposte sui redditi,
la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto di
omaggi natalizi subisce limitazioni diverse in relazione ai
soggetti destinatari degli omaggi.
1- Omaggi ai dipendenti
I costi dei regali ai propri
dipendenti sono considerati spese per prestazione di lavoro
dipendente ai sensi dell’art. 95, comma 1 del Tuir. Pertanto
sono sempre deducibili dal reddito d’impresa indipendentemente
dall’importo dell’omaggio. Restano però salve le disposizioni
sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare
quella che dispone il non concorso alla formazione del reddito
di lavoro dipendente delle erogazioni liberali concesse in
occasioni di festività e ricorrenze alla generalità di dipendenti
per importi non superiori per singolo dipendente a Euro 258,23.
Conseguentemente nei casi
in cui l’omaggio sia di importo superiore a Euro 258,23 la parte
eccedente concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Quanto al valore degli omaggi
natalizi, esso deve essere considerato unitariamente e non con
riferimento alle singole componenti. Ad esempio la classica
“cassetta di liquori” deve essere considerata come bene unico,
non potendo considerare le singole bottiglie come beni aventi
rilevanza autonoma. Ne consegue che, se la cassetta ha un valore
non superiore a Euro 25,82, la spesa relativa sarà integralmente
deducibile, mentre se il valore è superiore al suddetto limite,
la spesa è deducibile soltanto come spesa di rappresentanza
(ciò anche nel caso in cui le singole bottiglie abbiano un valore
non superiore a Euro 25,82).
2- Omaggi ad altri soggetti
I costi dei regali ad altri
soggetti (clienti, fornitori) diversi dai propri dipendenti,
sono sempre interamente deducibili se di valore unitario non
eccedente € 25,82, diversamente ai sensi dell’art. 108, comma
1 del Tuir sono considerati spese di rappresentanza e, pertanto,
sono deducibili nella misura di un terzo del loro valore per
quote costanti nell’esercizio in corso e nei quattro successivi
(in pratica 1/15 all’anno per cinque anni).
Lo studio è a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
per studio V.
Truppa