CIRCOLARE N. 8/2004

GLI OMAGGI AZIENDALI

Obblighi e adempimenti legati alle cessioni gratuite di beni

 In prossimità delle feste natalizie, torna di attualità la disciplina fiscale relativa agli omaggi aziendali.

In sintesi riproponiamo alcune linee guida dei diversi adempimenti e obblighi a cui sono soggetti gli operatori economici. A tale riguardo, occorre distinguere tra cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività dell’impresa e cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività dell’impresa.

DISCIPLINA AI FINI DELL’IVA

1-Beni non oggetto dell’attività dell’impresa

Riguardo ai beni non oggetto dell’attività dell’impresa, la normativa opera la seguente distinzione:

a) beni di costo unitario superiore ai 25,82 euro. In questo caso la cessione gratuita non va assoggettata ad Iva (RM 188/E del 16 luglio 1998) mentre l’imposta assolta all’atto dell’acquisto di detti beni è indetraibile (in quanto spese di rappresentanza).

b) beni di costo unitario non superiore ai 25,82 euro. Anche in questo secondo caso la cessione gratuita è esclusa dall’applicazione dell’Iva, ma l’imposta assolta all’atto dell’acquisto è detraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lett. H) del DPR 633/1972.

2-Beni oggetto dell’attività dell’impresa

Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente rientrino nell’oggetto dell’attività dell’impresa, l’art. 2, comma 2, n. 4) del DPR 633/1972, prevede comunque la loro assoggettabilità ad Iva indipendentemente dal loro costo unitario, salvo che non si tratti di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati, esclusi da Iva ai sensi dello stesso art. 2, comma 3, lettera d). Se però all’atto dell’acquisto o dell’importazione dei beni non è stata operata la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis (dispensa da adempimenti per operazioni esenti), la successiva cessione gratuita è esclusa dall’Iva.

3- Adempimenti per le cessioni gratuite soggette ad Iva.

Il contribuente che effettua le cessioni gratuite di cui al paragrafo precedente può alternativamente seguire una delle seguenti procedure indicate nella Circolare Ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973:

a) emettere un’ autofattura immediata per ogni singolo omaggio;

b) emettere un’unica autofattura globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;

c) annotare giorno per giorno le cessioni gratuite, distinte per aliquota, su un apposito registro degli omaggi, tenuto ai sensi dell’art. 39.

Nel caso, infine, in cui il cedente intenda esercitare nei confronti dell’altra parte la rivalsa dell’Iva (facoltativa per le cessioni gratuite) ai sensi dell’art. 18, lo stesso dovrà emettere fattura ai fini di evidenziare l’imposta che deve essere in ogni caso calcolata sul valore normale dei beni.

Poiché non esiste più l’obbligo di emissione delle bolle di accompagnamento, salvo che per i prodotti soggetti ad accise, al fine di vincere la presunzione di cessione o di acquisto per i beni non soggetti ad autofatturazione è necessario istituire un registro degli omaggi tenuto ai sensi dell’art. 39. In alternativa, si potrebbe utilizzare il documento di trasporto (DDT) previsto dal D.P.R. 472/1996.

4- Omaggi ai dipendenti

Anche con riferimento agli omaggi aziendali ai dipendenti è necessario distinguere tra beni oggetto e beni non oggetto dell’attività dell’impresa. Nel primo caso, le cessioni gratuite sono soggette all’imposta con conseguente diritto alla detrazione della stessa. Nel secondo caso, tenuto conto dell’unica presa di posizione ministeriale al riguardo (RM n. 666305 del 16 ottobre 1990), le cessioni gratuite sono escluse da Iva, ma l’imposta sull’acquisto dei beni destinati ad omaggio non è detraibile per l’impresa per mancanza del presupposto dell’inerenza con l’attività dell’impresa medesima.

5- Cessioni gratuite ad enti assistenziali e Onlus

Le cessioni gratuite di beni, effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute, o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica sono esenti da Iva, salvo i casi di esclusione dall’imposta sopra esaminati, a norma dell’art. 10, n. 12).

Ai fini di usufruire del regime di esenzione, tuttavia, è necessario che le cessioni gratuite siano provate con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed ai comandi della GDF competenti, indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare complessivo, in base al prezzo di acquisto, dei beni ceduti gratuitamente; tale comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno 5 giorni prima della consegna ed è facoltativa se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 10 milioni di lire (5.164,67 euro);

- emissione di DDT, numerato progressivamente e contenete i dati previsti al punto precedente;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l’ente beneficiario attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel DDT.

Poiché, a sensi dell’art. 19, comma 2, non è detraibile l’Iva relativa all’acquisto o importazione dei beni (e servizi) afferenti operazioni esenti, l’effettuazione delle cessioni gratuite in esame comporta la restituzione della detrazione dell’imposta, se operata al momento dell’acquisto dei beni, avvalendosi del meccanismo di rettifica di cui all’art. 19-bis2.

Tabella riepilogativa del trattamento ai fini IVA degli omaggi

Casistica
Regime Iva alla cessione gratuita
Detraibilità dell'Iva all'atto dell'acquisto
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Non soggetto ad Iva
Iva detraibile
Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa di valore unitario non superiore a lire 50.000 (25,82 euro)
Non soggetta ad Iva (C.M. 1/E del 3 gennaio 2001)
Iva detraibile (art. 19-bis, comma 1, lett.h, del D.P.R. 633/1972)
Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa di valore unitario superiore a lire 50.000 (25,82 euro)
Non soggetta ad Iva
Iva non detraibile (C.M. 188/E del 16 luglio 1998)
Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (beni merce) di qualunque valore
Soggetta ad Iva
Iva detraibile (C.M. 188/E del 16 luglio 1998)
Omaggi ai dipendenti di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa
Non soggetta ad Iva
Iva non detraibile (R.M. 666305 del 16 ottobre 1990)
Omaggi ai dipendenti di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa
Soggetta ad Iva
Iva detraibile
Cessioni gratuite ad enti assistenziali ed Onlus
Esente da Iva (art. 10, n. 12, del D.P.R. 633/1972)
Iva indetraibile (1)

(1) Se all’atto dell’acquisto dei beni è stata operata la detrazione dell’imposta si rende necessaria la rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.

DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ai fini dell’imposte sui redditi, la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto di omaggi natalizi subisce limitazioni diverse in relazione ai soggetti destinatari degli omaggi.

1- Omaggi ai dipendenti

I costi dei regali ai propri dipendenti sono considerati spese per prestazione di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95, comma 1 del Tuir. Pertanto sono sempre deducibili dal reddito d’impresa indipendentemente dall’importo dell’omaggio. Restano però salve le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare quella che dispone il non concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasioni di festività e ricorrenze alla generalità di dipendenti per importi non superiori per singolo dipendente a Euro 258,23.

Conseguentemente nei casi in cui l’omaggio sia di importo superiore a Euro 258,23 la parte eccedente concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Quanto al valore degli omaggi natalizi, esso deve essere considerato unitariamente e non con riferimento alle singole componenti. Ad esempio la classica “cassetta di liquori” deve essere considerata come bene unico, non potendo considerare le singole bottiglie come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che, se la cassetta ha un valore non superiore a Euro 25,82, la spesa relativa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore al suddetto limite, la spesa è deducibile soltanto come spesa di rappresentanza (ciò anche nel caso in cui le singole bottiglie abbiano un valore non superiore a Euro 25,82).

2- Omaggi ad altri soggetti

I costi dei regali ad altri soggetti (clienti, fornitori) diversi dai propri dipendenti, sono sempre interamente deducibili se di valore unitario non eccedente € 25,82, diversamente ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Tuir sono considerati spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili nella misura di un terzo del loro valore per quote costanti nell’esercizio in corso e nei quattro successivi (in pratica 1/15 all’anno per cinque anni).

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                          per studio V. Truppa