CIRCOLARE N. 1/2005
Nell’intento di far cosa gradita,
ci pregiamo riassumere i termini di scadenza ai fini dell’accertamento
delle imposte sui redditi e IVA nonché di conservazione delle
scritture contabili.
I tempi dell’accertamento
per i redditi
L’articolo 43, del Dpr 29
settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte
sui redditi, stabilisce: “1. Gli avvisi di accertamento devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi
delle disposizioni del titolo primo l’avviso di accertamento
può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
I tempi dell’accertamento
per l’Iva
L’articolo 57, del decreto
Iva, Dpr 633/72, stabilisce : ”1. Gli avvisi relativi alle rettifiche
e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo
comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione. 2. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento
dell’imposta, a norma del primo comma dell’articolo 55, può
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
La proroga dei due anni
per chi non ha fatto alcun condono
L’articolo 10 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, dispone: “1. Per
i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono prorogati di due anni”:
La conservazione delle
scritture per il Codice civile e per il fisco
L’articolo 2220 del Codice
civile stabilisce: “Le scritture devono essere conservate per
dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso
periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi
ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi
spediti “. L’articolo 22, secondo comma, del Dpr 29 settembre
1973, n. 600, stabilisce: “Le scritture contabili obbligatorie
ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del
Codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino
a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo
2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie”.
Le tabelle che seguono indicano
i termini dei controlli del fisco, distinguendo i tempi dell’accertamento
ordinario da quelli prorogati di due anni, applicabili nei confronti
dei contribuenti che non si sono avvalsi dei condoni fiscali
di cui agli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa) e 9 (tombale)
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003.
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
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| 1996, OMESSA NEL 1997 (6 anni,
accertabile entro il 2003)* |
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| 1997, presentata nel 1998 (4
anni, accertabile entro il 2002)* |
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| 1997, presentata nel 1998 (5
anni, accertabile entro il 2003)* |
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| 1997, omessa nel 1998 (5 anni,
accertabile entro il 2003)* |
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| 1998, presentata nel 1999 (4
anni**, accertabile entro il 2003)* |
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| 1998, presentata nel 1999 (4
anni, accertabile entro il 2003)* |
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| 1999, presentata nel 2000 (4
anni, accertabile entro il 2004)* |
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| 1999, presentata nel 2000 (4
anni, accertabile entro il 2004)* |
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| 2000, presentata nel 2001 (4
anni, accertabile entro il 2005)* |
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| 2000, presentata nel 2001 (4
anni, accertabile entro il 2005)* |
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| 2001, presentata nel 2002 (4
anni, accertabile entro il 2006)* |
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| 2001, presentata nel 2002 (4
anni, accertabile entro il 2006)* |
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| 2002, presentata nel 2003 (4
anni, accertabile entro il 2007)* |
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| 2002, presentata nel 2003 (4
anni, accertabile entro il 2007)* |
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| 2003, presentata nel 2004 (4
anni, accertabile entro il 2008) |
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| 2003, presentata nel 2004 (4
anni, accertabile entro il 2008) |
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(*) Entro il 31 dicembre
2004, in caso di dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente
presentate, è ancora accertabile il 1999. per i contribuenti
che non si sono avvalsi del concordato (articolo 7, legge 289/2002),
dell’integrativa (articolo 8) o del condono tombale (articolo
9), il cui termine per il primo o unico pagamento è scaduto
il 16 aprile 2004, si deve tenere conto della proroga di due
anni disposta dall’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, Finanziaria 2003. In questo caso, entro il 31 dicembre
2004, sono ancora accertabili: per l’Iva, anche l’anno 1998,
compreso il 1997, se la relativa dichiarazione annuale è stata
omessa; per le imposte sui redditi, anche il periodo d’imposta
1997, compreso il 1996, se la relativa dichiarazione è stata
omessa.
(**) L’articolo 15
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha “accorciato”
di un anno i termini per l’accertamento ai fini delle imposte
sui redditi; il successivo articolo stabilisce che questa norma
si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1999;
perciò, a partire dal 1999, i termini per l’accertamento dei
redditi coincidono con quelli per l’Iva.
Senza condono, scatta
la proroga di un biennio
(effetti derivanti dalla
mancata presentazione delle dichiarazioni di definizione per
il concordato, per l’integrativa semplice o per il condono Tombale)
L’articolo 10 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, stabilisce che per
i contribuenti che non si valgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9, cioè del concordato per anni pregressi
(articolo 7), dell’integrativa semplice (articolo 8) o del condono
tombale (articolo 9), i termini per l’accertamento di cui all’articolo
43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del
Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di due anni. La
proroga è applicabile anche nei casi in cui la dichiarazione
presentata per il concordato, per l’integrativa o per il tombale,
non sia valida. I termini per l’accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, Irap e Iva prorogati in base a tale disposizione
sono quindi quelli pubblicati nella tabella qui a fianco.
| NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER
L'ACCERTAMENTO CON I DUE ANNI DI PROROGA |
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(*) La proroga di due
anni per gli anni del 1996 e 1997 è applicabile solo ai fini
delle imposte sui redditi, in quanto al 1° gennaio 2003 i termini
per l’Iva erano già scaduti:ai fini Iva la proroga per due anni
può essere applicata solo per il 1997, in caso di dichiarazione
omessa, che, perciò poteva, di norma, essere accertata fino
al 31 dicembre 2003. fino alle dichiarazioni dei redditi del
1997 presentate nel 1998, i termini per l’accertamento ai fini
delle imposte sui redditi sono più lunghi di un anno rispetto
a quelli previsti per l’Iva: 5 anni per i redditi, rispetto
ai 4 per l’Iva. Dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal
1999, redditi, Irap e Iva relativi al 1998, i termini per l’accertamento
sono uguali sia per i redditi e l’Irap, sia per l’Iva. Senza
considerare i due anni di proroga, è stabilito che gli avvisi
di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla,
l’atto di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Lo Studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa - Medici