CIRCOLARE N. 1/2005

Nell’intento di far cosa gradita, ci pregiamo riassumere i termini di scadenza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e IVA nonché di conservazione delle scritture contabili.

I tempi dell’accertamento per i redditi

L’articolo 43, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce: “1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo primo l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

I tempi dell’accertamento per l’Iva

L’articolo 57, del decreto Iva, Dpr 633/72, stabilisce : ”1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento dell’imposta, a norma del primo comma dell’articolo 55, può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

La proroga dei due anni per chi non ha fatto alcun condono

L’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, dispone: “1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”:

La conservazione delle scritture per il Codice civile e per il fisco

L’articolo 2220 del Codice civile stabilisce: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti “. L’articolo 22, secondo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce: “Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie”.

Le tabelle che seguono indicano i termini dei controlli del fisco, distinguendo i tempi dell’accertamento ordinario da quelli prorogati di due anni, applicabili nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi dei condoni fiscali di cui agli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa) e 9 (tombale) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DICHIARAZIONE IVA
1996, OMESSA NEL 1997 (6 anni, accertabile entro il 2003)*
1997, presentata nel 1998 (4 anni, accertabile entro il 2002)*
1997, presentata nel 1998 (5 anni, accertabile entro il 2003)*
1997, omessa nel 1998 (5 anni, accertabile entro il 2003)*
1998, presentata nel 1999 (4 anni**, accertabile entro il 2003)*
1998, presentata nel 1999 (4 anni, accertabile entro il 2003)*
1999, presentata nel 2000 (4 anni, accertabile entro il 2004)*
1999, presentata nel 2000 (4 anni, accertabile entro il 2004)*
2000, presentata nel 2001 (4 anni, accertabile entro il 2005)*
2000, presentata nel 2001 (4 anni, accertabile entro il 2005)*
2001, presentata nel 2002 (4 anni, accertabile entro il 2006)*
2001, presentata nel 2002 (4 anni, accertabile entro il 2006)*
2002, presentata nel 2003 (4 anni, accertabile entro il 2007)*
2002, presentata nel 2003 (4 anni, accertabile entro il 2007)*
2003, presentata nel 2004 (4 anni, accertabile entro il 2008)
2003, presentata nel 2004 (4 anni, accertabile entro il 2008)

(*) Entro il 31 dicembre 2004, in caso di dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate, è ancora accertabile il 1999. per i contribuenti che non si sono avvalsi del concordato (articolo 7, legge 289/2002), dell’integrativa (articolo 8) o del condono tombale (articolo 9), il cui termine per il primo o unico pagamento è scaduto il 16 aprile 2004, si deve tenere conto della proroga di due anni disposta dall’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003. In questo caso, entro il 31 dicembre 2004, sono ancora accertabili: per l’Iva, anche l’anno 1998, compreso il 1997, se la relativa dichiarazione annuale è stata omessa; per le imposte sui redditi, anche il periodo d’imposta 1997, compreso il 1996, se la relativa dichiarazione è stata omessa.

(**) L’articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha “accorciato” di un anno i termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi; il successivo articolo stabilisce che questa norma si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1999; perciò, a partire dal 1999, i termini per l’accertamento dei redditi coincidono con quelli per l’Iva.

Senza condono, scatta la proroga di un biennio

(effetti derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni di definizione per il concordato, per l’integrativa semplice o per il condono Tombale)

L’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, stabilisce che per i contribuenti che non si valgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9, cioè del concordato per anni pregressi (articolo 7), dell’integrativa semplice (articolo 8) o del condono tombale (articolo 9), i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di due anni. La proroga è applicabile anche nei casi in cui la dichiarazione presentata per il concordato, per l’integrativa o per il tombale, non sia valida. I termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva prorogati in base a tale disposizione sono quindi quelli pubblicati nella tabella qui a fianco.

NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO CON I DUE ANNI DI PROROGA

PERIODO D'IMPOSTA

DICHIARAZIONE PRESENTATA

DICHIARAZIONE OMESSA

1996*
 
31 dicembre 2005
1997*
31 dicembre 2005
31 dicembre 2006
1998
31 dicembre 2005
31 dicembre 2006
1999
31 dicembre 2006
31 dicembre 2007
2000
31 dicembre 2007
31 dicembre 2008
2001
31 dicembre 2008
31 dicembre 2009
2002
31 dicembre 2009
31 dicembre 2010
2003
31 dicembre 2008
31 dicembre 2009

(*) La proroga di due anni per gli anni del 1996 e 1997 è applicabile solo ai fini delle imposte sui redditi, in quanto al 1° gennaio 2003 i termini per l’Iva erano già scaduti:ai fini Iva la proroga per due anni può essere applicata solo per il 1997, in caso di dichiarazione omessa, che, perciò poteva, di norma, essere accertata fino al 31 dicembre 2003. fino alle dichiarazioni dei redditi del 1997 presentate nel 1998, i termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi sono più lunghi di un anno rispetto a quelli previsti per l’Iva: 5 anni per i redditi, rispetto ai 4 per l’Iva. Dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1999, redditi, Irap e Iva relativi al 1998, i termini per l’accertamento sono uguali sia per i redditi e l’Irap, sia per l’Iva. Senza considerare i due anni di proroga, è stabilito che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’atto di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                            

                                                              Studio Truppa - Medici