CIRCOLARE N. 2/2005
FINANZIARIA 2005 – NOVITA’
IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Premessa
La manovra economica di fine
2004 si è concretizzata con la consueta Legge Finanziaria di
fine anno (legge 30 dicembre 2004 n. 311 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2004 n. 306 supplemento ordinario
n. 192).
La Legge Finanziaria emanata
contiene numerose disposizioni in materia fiscale.
Nella presente circolare vengono
esaminate le novità in materia di imposte dirette. In particolare
le novità elencate sono contenute nell’articolo 1 della Legge
Finanziaria e, per una più agevole lettura, a fianco di ogni
argomento viene indicato il numero del comma di riferimento.
1) Addizionale comunale
all’Irpef (comma 51)
Per gli anni 2005, 2006 e
2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soli
enti che, alla data del 1° gennaio 2005, non si siano avvalsi
della facoltà di aumentare tale addizionale.
L’aumento deve comunque essere
limitato entro la misura complessiva dello 0,1%.
2) Acconti d’imposta –
Aumenti per le imposte sui redditi (comma 301)
A decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99% e quella
dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata
al 100%.
3) Irap – Disposizioni
varie (comma 347 e 348)
Vengono resi deducibili alla
base dell’imponibile Irap, i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo,
a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi
sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero,
in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
Per i soggetti passivi
(escluse le pubbliche Amministrazioni) sono aumentate le deduzioni
come segue:
a) euro 8.000 se la base imponibile
non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile
è compresa tra euro 180.759,91 ed euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile
è compresa tra euro 180.839,91 ed euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile
è compresa tra euro180.919,91 ed euro 180.999,91;
le novità sopra citate sono
applicabili dal periodo d’imposta che inizia dopo il 31 dicembre
2006. Sempre per i soggetti di cui al punto precedente, che
incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori
assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo
del predetto personale per un importo annuale non superiore
a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e14),
del codice civile. La novità sopra citata è applicabile al periodo
di imposta nel quale si otterrà l’approvazione da parte della
Commissione UE.
4) Irpef – nuove
deduzioni per familiari e nuove aliquote (comma 349 e 350)
A decorrere dal 1° gennaio
2005, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia vengono
trasformate in deduzioni dal reddito imponibile con i seguenti
importi:
- 3.200 euro per il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, aumentata e 3.450 euro per ciascun figlio
di età inferiore a tre anni;
- 3.200 euro, per il primo
figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si
è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato;
- 3.700 euro, per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Le suddette deduzioni spettano
al contribuente se le persone cui si riferiscono possiedono
un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili.
Dal reddito complessivo si
deducono, fino ad un massimo di 1.820,00 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili
anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile. Le deduzioni di cui sopra
per carichi di famiglia e per assistenza personale spettano
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000
euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili
di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo,
e l’importo di 78.000 euro.
Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo
stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli
altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime
quattro cifre decimali.
Con riferimento agli scaglioni
Irpef in seguito alle modifiche introdotte l’imposta lorda si
determina applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir e delle deduzioni
di cui all’art. 11 del Tuir e delle deduzioni di cui all’art.
12 del Tuir le seguenti aliquote:
- fino a 26.000 euro, 23%;
- oltre 26.000 euro e fino
a 33.500 euro, 33%;
- oltre 33.500 euro, 39%.
Inoltre, viene introdotto
un contributo di solidarietà (una sorta di quarta aliquota Irpef)
del 4% sulla parte di reddito imponibile accedente l’importo
di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l’accertamento,
la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte
sui redditi.
5) Irpef – Clausola
di salvaguardia (comma 352)
In sede di dichiarazione dei
redditi per il 2005, i contribuenti possono applicare le disposizioni
del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero, quelle in vigore
al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
6) Società cooperative
(commi 460- 466)
La Finanziaria per il 2005
modifica il regime di tassazione dei redditi delle società cooperative
che diventa definitivo dopo il regime temporaneo applicabile
fino al 31 dicembre 2003 ai sensi del comma 4 dell’articolo
6 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63. infatti le novità citate sono
applicabili dal periodo di imposta che inizia dopo il 31 dicembre
2003.
Il nuovo regime fiscale delle
cooperative a mutualità prevalente può essere riassunto come
segue:
- l’utile accantonato a riserva
indivisibile è comunque imponibile nella misura del 30% (percentuale
ridotta al 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca);
- le cooperative agricole
che rispettano i limiti dell’articolo 10 del D.P.R. 601/73 non
devono assoggettare a imposta i costi non deducibili;
- le cooperative di produzione
e lavoro che rispettano i limiti dell’articolo 11 del D.P.R.
601/73 non riprendendo a tassazione fra le variazioni in aumento
l’imposta regionale sulle attività produttive;
- sono in ogni caso deducibili
le somme versate ai fondi mutualistici previste nella misura
del 3% degli utili.
Per quanto riguarda le cooperative
a mutualità non prevalente l’esenzione dall’Ires è prevista
limitatamente al 30% degli utili netti annuali destinati a riserva
minima obbligatoria dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
In tale ipotesi l’utile netto
viene tassato al 70%, mentre qualora lo statuto della cooperativa
a mutualità non prevalente preveda di destinare al fondo di
riserva legale solo il 20% degli utili netti annuali, così come
disposto dal D. Lgs. 37/2004, correttivo del provvedimento di
riforma del diritto societario, la cooperativa non potrà usufruire
dell’agevolazione citata.
7) Affrancamento di riserve
e fondi (commi da 473 a 478)
Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo
di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio
in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati,
in tutto o in parte, a imposta sostitutiva nella misura del
10%. Tale disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti
anticipati. Per i saldi attivi di rivalutazione derivanti da
precedenti leggi d’imposta sostitutiva è ridotta al 4%. Le riserve
e i fondi affrancati, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell’impresa ovvero della società e dell’ente in caso di distribuzione
dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta. L’imposta
sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ed è versata, in
unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi di tale esercizio. È indeducibile e può
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto.
8) Contributi per assistenza
sanitaria (comma 505)
Viene fissato in euro 3.615,20,
per l’anno 2005, l’importo previsto dall’art. 51 del D.P.R.
917/1986, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente
relativo ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale.
Lo studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa - Medici