CIRCOLARE N. 2/2005

FINANZIARIA 2005 – NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Premessa

La manovra economica di fine 2004 si è concretizzata con la consueta Legge Finanziaria di fine anno (legge 30 dicembre 2004 n. 311 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 n. 306 supplemento ordinario n. 192).

La Legge Finanziaria emanata contiene numerose disposizioni in materia fiscale.

Nella presente circolare vengono esaminate le novità in materia di imposte dirette. In particolare le novità elencate sono contenute nell’articolo 1 della Legge Finanziaria e, per una più agevole lettura, a fianco di ogni argomento viene indicato il numero del comma di riferimento.

1) Addizionale comunale all’Irpef (comma 51)

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soli enti che, alla data del 1° gennaio 2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare tale addizionale.

L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%.

2) Acconti d’imposta – Aumenti per le imposte sui redditi (comma 301)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99% e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100%.

3) Irap – Disposizioni varie (comma 347 e 348)

Vengono resi deducibili alla base dell’imponibile Irap, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

Per i soggetti passivi  (escluse le pubbliche Amministrazioni) sono aumentate le deduzioni come segue:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile è compresa tra euro 180.759,91 ed euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile è compresa tra euro 180.839,91 ed euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile è compresa tra euro180.919,91 ed euro 180.999,91;

le novità sopra citate sono applicabili dal periodo d’imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2006. Sempre per i soggetti di cui al punto precedente, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e14), del codice civile. La novità sopra citata è applicabile al periodo di imposta nel quale si otterrà l’approvazione da parte della Commissione UE.

 4) Irpef – nuove deduzioni per familiari e nuove aliquote (comma 349 e 350)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia vengono trasformate in deduzioni dal reddito imponibile con i seguenti importi:

- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, aumentata e 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le suddette deduzioni spettano al contribuente se le persone cui si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820,00 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Le deduzioni di cui sopra per carichi di famiglia e per assistenza personale spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro.

Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Con riferimento agli scaglioni Irpef in seguito alle modifiche introdotte l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir e delle deduzioni di cui all’art. 11 del Tuir e delle deduzioni di cui all’art. 12 del Tuir le seguenti aliquote:

- fino a 26.000 euro, 23%;

- oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33%;

- oltre 33.500 euro, 39%.

Inoltre, viene introdotto un contributo di solidarietà (una sorta di quarta aliquota Irpef) del 4% sulla parte di reddito imponibile accedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

 5) Irpef – Clausola di salvaguardia (comma 352)

In sede di dichiarazione dei redditi per il 2005, i contribuenti possono applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero, quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

6) Società cooperative (commi 460- 466)

La Finanziaria per il 2005 modifica il regime di tassazione dei redditi delle società cooperative che diventa definitivo dopo il regime temporaneo applicabile fino al 31 dicembre 2003 ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63. infatti le novità citate sono applicabili dal periodo di imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2003.

Il nuovo regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente può essere riassunto come segue:

- l’utile accantonato a riserva indivisibile è comunque imponibile nella misura del 30% (percentuale ridotta al 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca);

- le cooperative agricole che rispettano i limiti dell’articolo 10 del D.P.R. 601/73 non devono assoggettare a imposta i costi non deducibili;

- le cooperative di produzione e lavoro che rispettano i limiti dell’articolo 11 del D.P.R. 601/73 non riprendendo a tassazione fra le variazioni in aumento l’imposta regionale sulle attività produttive;

- sono in ogni caso deducibili le somme versate ai fondi mutualistici previste nella misura del 3% degli utili.

Per quanto riguarda le cooperative a mutualità non prevalente l’esenzione dall’Ires è prevista limitatamente al 30% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

In tale ipotesi l’utile netto viene tassato al 70%, mentre qualora lo statuto della cooperativa a mutualità non prevalente preveda di destinare al fondo di riserva legale solo il 20% degli utili netti annuali, così come disposto dal D. Lgs. 37/2004, correttivo del provvedimento di riforma del diritto societario, la cooperativa non potrà usufruire dell’agevolazione citata.

7) Affrancamento di riserve e fondi (commi da 473 a 478)

Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, a imposta sostitutiva nella misura del 10%. Tale disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati. Per i saldi attivi di rivalutazione derivanti da precedenti leggi d’imposta sostitutiva è ridotta al 4%. Le riserve e i fondi affrancati, non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio. È indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

8) Contributi per assistenza sanitaria (comma 505)

Viene fissato in euro 3.615,20, per l’anno 2005, l’importo previsto dall’art. 51 del D.P.R. 917/1986, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente relativo ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                            

                                                              Studio Truppa - Medici