CIRCOLARE N. 3/2005
FINANZIARIA 2005 – NOVITA’
IVA
Premessa
Tra gli oltre cinquecentosettanta commi dell’unico
articolo della Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del
30 dicembre 2004, pubblicata sul S.O. n. 192 alla G.U. n. 306
del 31 dicembre 2004) si trovano anche diverse disposizioni
che riguardano la disciplina dell’Iva. Con la presente circolare
se ne illustrano i contenuti. Per semplificare la lettura tra
parentesi viene indicato il comma dell’articolo unico relativo
all’argomento trattato.
1. Dichiarazione Iva persone
fisiche: riduzione del limite per la presentazione in banca
o posta (comma 377)
Riguardo alle modalità di presentazione della
dichiarazione Iva annuale, il comma in esame abbassa la soglia
del volume di affari al di sotto del quale è possibile inviare
la dichiarazione, in alternativa alla trasmissione per via telematica,
tramite banca o posta da parte delle persone fisiche. Il limite,
fissato dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 322/1998, viene infatti
portato da 25.882,84 euro (50 milioni di lire) a 10.000 euro.
2. Acquisto di auto nuove
nella Ue: le misure di contrasto all’evasione dell’Iva (comma
378 e 379)
Il comma in rassegna prevede innanzitutto che
gli operatori italiani, soggetti Iva, che acquistano autovetture
nuove provenienti da altro Paese Ue per la loro immatricolazione
devono inviare al Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione
civile), entro 15 giorni dall’acquisto, il numero identificativo
del fornitore Ue (o il codice fiscale del fornitore nazionale
in presenza di passaggi successivi) e il numero di telaio dell’automezzo.
I medesimi obblighi si hanno in caso di cessioni intracomunitarie
o di esportazione di detti mezzi. La mancata comunicazione comporta,
per le auto provenienti dalla Ue, l’impossibilità della loro
immatricolazione in Italia. Inoltre, viene introdotto nel D.P.R.
633/1972 l’articolo 60-bis che autorizzerà il Ministero dell’Economia
ad individuare alcuni beni (tra cui le autovetture) per i quali,
in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente,
risulterà solidalmente obbligato al versamento l’acquirente,
anche se privato, salvo il caso in cui tali beni siano ceduti
ad un prezzo non inferiore al loro valore normale. I contenuti
e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con un decreto
del capo del Dtt. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del direttore dell’ Agenzia delle Entrate.
3. Nuovi adempimenti per
i fornitori degli esportatori abituali (comma 381 e 383)
I fornitori degli esportatori abituali, in relazione
alle cessioni o prestazioni effettuate senza l’applicazione
dell’Iva a seguito delle dichiarazioni di intento emesse dai
loro acquirenti e committenti, a norma dell’art. 8, comma 1,
lett c), del D.P.R. 633/1972, sono tenuti a comunicare mensilmente
all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle predette dichiarazioni.
La comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente per
via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello
del ricevimento delle dichiarazioni. Le modalità ed i contenuti
della comunicazione dovranno essere definiti da un provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione
nei termini della comunicazione o l’invio con dati inesatti
o incompleti è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.
4. Esonero dallo scontrino
fiscale per i supermercati: condizioni (commi 429-432)
In alternativa all’obbligo della certificazione
fiscale tramite scontrino, le imprese della grande distribuzione
commerciale possono trasmettere per via telematica all’Agenzia
delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi. Si considerano imprese
di grande distribuzione commerciale le aziende distributive
che operano con esercizi commerciali definiti “media e grande
struttura di vendita” aventi, quindi, superficie superiore a
150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10 mila abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri
nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti.
Resta l’obbligo di emissione della fattura quando richiesta
dal cliente.
5. Introdotto un limite
alle semplificazioni Iva previste per particolari settori (comma
471)
Il comma in rassegna introduce un limite alle
semplificazioni Iva previste dai Decreti Ministeriali n. 366
e n. 370, entrambi datati 24 ottobre 2000, riguardanti le imprese
operanti rispettivamente nel settore delle telecomunicazioni
e nei settori della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, in quelli della depurazione delle
acque nonché in quelli della somministrazione di acqua, gas,
energia elettrica. Tra le agevolazioni ivi previste vi è anche
l’esecuzione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate
entro il mese successivo a ciascun trimestre solare e l’esecuzione
trimestrale delle liquidazioni e dei versamenti Iva periodici
senza applicazione degli interessi dell’1%. Col presente comma,
si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le liquidazioni
e i versamenti trimestrali dell’Iva non sono consentite ai soggetti
che nell’anno solare precedente hanno versato oltre 2 milioni
di euro dell’imposta. Tuttavia, tali soggetti possono registrare
le operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle operazioni.
6. Permanenza anche per
il 2005 della limitata detrazione Iva sugli automezzi (comma
503)
si conferma anche per il 2005 la detrazione
limitata dell’Iva (il 10% dell’imposta) sull’acquisto, importazione,
locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli ed autovetture
e autoveicoli di cui all’art. 19-bis 1, comma 1, lett. C), del
D.P.R. 633/1972. detrazione che sale al 50% dell’imposta per
i veicoli con propulsori non a combustione interna (ad esempio
motori elettrici).
7. Proroga del regime
Iva agricolo per soggetti sopra i 20.658,28 euro (comma 506,
lett. a)
prorogato anche per l’anno 2005 il regime speciale
agricolo di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972 per gli agricoltori
che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
annuo superiore a 20.658,28 euro.
8. Dal 1° gennaio 2005
obbligo di contabilità Iva unificata per attività agricole diverse
(comma 506, lett. b)
restando nell’ambito della disciplina Iva dell’agricoltura,
è stato espressamente eliminata la norma transitoria (valida
fino all’anno 2004) che differiva l’obbligo di applicazione
dell’Iva con contabilità unificata da parte si quei contribuenti
che all’interno della stessa impresa agricola esercitano più
attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura,
con esclusione della possibilità di opzione per la separazione
delle attività ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, dal 1° gennaio 2005 l’imprenditore
agricolo che svolge attività agricole diverse non può più mantenere
la contabilità separata ai fini dell’Iva o optare per essa.
Lo studio è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa - Medici