CIRCOLARE N. 3/2005

FINANZIARIA 2005 – NOVITA’ IVA

Premessa

Tra gli oltre cinquecentosettanta commi dell’unico articolo della Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata sul S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004) si trovano anche diverse disposizioni che riguardano la disciplina dell’Iva. Con la presente circolare se ne illustrano i contenuti. Per semplificare la lettura tra parentesi viene indicato il comma dell’articolo unico relativo all’argomento trattato.

1. Dichiarazione Iva persone fisiche: riduzione del limite per la presentazione in banca o posta (comma 377)

Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione Iva annuale, il comma in esame abbassa la soglia del volume di affari al di sotto del quale è possibile inviare la dichiarazione, in alternativa alla trasmissione per via telematica, tramite banca o posta da parte delle persone fisiche. Il limite, fissato dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 322/1998, viene infatti portato da 25.882,84 euro (50 milioni di lire) a 10.000 euro.

2. Acquisto di auto nuove nella Ue: le misure di contrasto all’evasione dell’Iva (comma 378 e 379)

Il comma in rassegna prevede innanzitutto che gli operatori italiani, soggetti Iva, che acquistano autovetture nuove provenienti da altro Paese Ue per la loro immatricolazione devono inviare al Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile), entro 15 giorni dall’acquisto, il numero identificativo del fornitore Ue (o il codice fiscale del fornitore nazionale in presenza di passaggi successivi) e il numero di telaio dell’automezzo. I medesimi obblighi si hanno in caso di cessioni intracomunitarie o di esportazione di detti mezzi. La mancata comunicazione comporta, per le auto provenienti dalla Ue, l’impossibilità della loro immatricolazione in Italia. Inoltre, viene introdotto nel D.P.R. 633/1972 l’articolo 60-bis che autorizzerà il Ministero dell’Economia ad individuare alcuni beni (tra cui le autovetture) per i quali, in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente, risulterà solidalmente obbligato al versamento l’acquirente, anche se privato, salvo il caso in cui tali beni siano ceduti ad un prezzo non inferiore al loro valore normale. I contenuti e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con un decreto del capo del Dtt. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’ Agenzia delle Entrate.

3. Nuovi adempimenti per i fornitori degli esportatori abituali (comma 381 e 383)

I fornitori degli esportatori abituali, in relazione alle cessioni o prestazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva a seguito delle dichiarazioni di intento emesse dai loro acquirenti e committenti, a norma dell’art. 8, comma 1, lett c), del D.P.R. 633/1972, sono tenuti a comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle predette dichiarazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento delle dichiarazioni. Le modalità ed i contenuti della comunicazione dovranno essere definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione nei termini della comunicazione o l’invio con dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

4. Esonero dallo scontrino fiscale per i supermercati: condizioni (commi 429-432)

In alternativa all’obbligo della certificazione fiscale tramite scontrino, le imprese della grande distribuzione commerciale possono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Si considerano imprese di grande distribuzione commerciale le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti “media e grande struttura di vendita” aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti. Resta l’obbligo di emissione della fattura quando richiesta dal cliente.

5. Introdotto un limite alle semplificazioni Iva previste per particolari settori (comma 471)

Il comma in rassegna introduce un limite alle semplificazioni Iva previste dai Decreti Ministeriali n. 366 e n. 370, entrambi datati 24 ottobre 2000, riguardanti le imprese operanti rispettivamente nel settore delle telecomunicazioni e nei settori della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in quelli della depurazione delle acque nonché in quelli della somministrazione di acqua, gas, energia elettrica. Tra le agevolazioni ivi previste vi è anche l’esecuzione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il mese successivo a ciascun trimestre solare e l’esecuzione trimestrale delle liquidazioni e dei versamenti Iva periodici senza applicazione degli interessi dell’1%. Col presente comma, si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le liquidazioni e i versamenti trimestrali dell’Iva non sono consentite ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato oltre 2 milioni di euro dell’imposta. Tuttavia, tali soggetti possono registrare le operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

6. Permanenza anche per il 2005 della limitata detrazione Iva sugli automezzi (comma 503)

si conferma anche per il 2005 la detrazione limitata dell’Iva (il 10% dell’imposta) sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli ed autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis 1, comma 1, lett. C), del D.P.R. 633/1972. detrazione che sale al 50% dell’imposta per i veicoli con propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici).

7. Proroga del regime Iva agricolo per soggetti sopra i 20.658,28 euro (comma 506, lett. a)

prorogato anche per l’anno 2005 il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972 per gli agricoltori che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 20.658,28 euro.

8. Dal 1° gennaio 2005 obbligo di contabilità Iva unificata per attività agricole diverse (comma 506, lett. b)

restando nell’ambito della disciplina Iva dell’agricoltura, è stato espressamente eliminata la norma transitoria (valida fino all’anno 2004) che differiva l’obbligo di applicazione dell’Iva con contabilità unificata da parte si quei contribuenti che all’interno della stessa impresa agricola esercitano più attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura, con esclusione della possibilità di opzione per la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, dal 1° gennaio 2005 l’imprenditore agricolo che svolge attività agricole diverse non può più mantenere la contabilità separata ai fini dell’Iva o optare per essa.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                            

                                                              Studio Truppa - Medici