CIRCOLARE N. 4/2005

FINANZIARIA 2005 – NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Panoramica delle novità contenute nella legge finanziaria per il 2005

Premessa

Con la presente circolare si prosegue l’esame delle numerose novità contenute nella Legge Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004 n. 311 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 n. 306 supplemento ordinario n. 192).

Dopo l’esame delle novità IVA e delle novità in materia di imposte dirette, contenute nella nostra circolare n. 2 e 3 /2005, nella presente si esaminano le novità in materia di accertamento e riscossione tra le quali sono comprese la novità in materia di studi di settore e di pianificazione fiscale concordata.

In particolare, le novità elencate, sono contenute nell’articolo 1 della Legge Finanziaria e, per una più agevole lettura, a fianco di ogni argomento viene indicato il numero del comma di riferimento.

1. Disposizioni in materia di immobili e di lotta al sommerso (commi da 332 a 334)

Dal 1° gennaio 2005 deve essere indicato il codice fiscale anche nelle dichiarazioni di inizio attività (Dia) presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, nei permessi di costruzione e ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai Comuni.

Viene previsto l’obbligo di comunicare in via telematica all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti citati. Il codice fiscale degli utenti deve essere inoltre indicato da parte delle aziende erogatrici di servizi nei contratti di somministrazione di servizi telefonici, di acqua e gas (per le forniture di energia elettrica l’obbligo era già applicabile). Inoltre dette aziende devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi telefonici, acqua e gas e i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è avviata l’utenza al fine di far emergere attività economiche nascoste e gli immobili dove proprietario o inquilino (che è normalmente l’intestatario dei contratti di fornitura) non coincidono, al fine di applicare le imposte dovute sia erariali che locali.

2. Rendite catastali . Aggiornamento e classamento immobili (commi da 335 a 339)

Con la norma in esame i Comuni possono chiedere agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio di intervenire per la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari, nelle “microzone” comunali (quartieri) dove la differenza media tra valori di mercato e valori catastali ai fini Ici è diventata sproporzionata rispetto alla media delle “microzone” dell’intero territorio comunale. L’Agenzia del Territorio esamina la richiesta del Comune e verifica la sussistenza dei presupposti, dopodiché  attiva la revisione con Provvedimento dell’Agenzia medesima. Qualora i Comuni constatino la presenza di immobili non dichiarati o l’esistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, possono richiedere ai titolari delle unità immobiliari prese in considerazione di presentare degli atti aggiornati con gli elenchi richiesti. Se i titolari interessati non provvedono entro 90 giorni, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvederanno, altre all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con Legge 11 agosto 1939, n. 1249, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato o a verificarne il classamento.

3. Redditi di fabbricati – Accertamento (comma 342 e 343)

Con i commi in esame viene previsto che qualora il reddito dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei seguenti importi:

1. canone di locazione risultante dal contratti ridotto del 15%;

2. 10% del valore dell’immobile (come derivante dalla rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986);

è preclusa l’attività di accertamento del reddito immobiliare ai fini delle imposte dirette.

Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell’immobile (vedasi anche il comma 346) si presume l’esistenza di un rapporto di locazione, salva documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d’imposta  antecedenti a quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. In tal caso l’accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell’immobile.

4. Comunicazione di cessione e locazione di fabbricati (comma 344 e 345)

Viene prevista la messa a disposizione gratuita del modello per la comunicazione delle cessioni e locazioni di fabbricati da inviare in via telematica. Inoltre l’obbligo dell’invio della comunicazione viene esteso alle agenzie immobiliari ed in caso di omissione viene prevista una sanzione da euro 103,29 ad euro 1.549,37. Nel caso di contestazione di una seconda violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un mese.

5. Contratti di locazione di immobili (comma 348)

Al fine di contrastare la mancata registrazione di contratti di locazione, o di contratti che costituiscono diritti di godimento per unità immobiliari, viene disposto che la mancata registrazione, ricorrendone i requisiti, comporta la nullità del contratto.

6. Pianificazione fiscale concordata (PFC) (commi da 387 a 398)

Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l’istituto della pianificazione fiscale concordata (PFC) che sostituisce il precedente concordato preventivo biennale che valeva per il 2003 e 2004. La pianificazione fiscale concordata è rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e la eventuale adesione determina la definizione preventiva per un triennio del reddito imponibile.

A differenza del concordato preventivo biennale, che era applicabile in seguito a decisione del contribuente, per la pianificazione fiscale concordata occorre attendere una proposta scritta da parte dell’Agenzia delle Entrate e successivamente decidere se aderire o non aderire.

7. Studi di settore – Revisione (comma 399 e 400)

Viene prevista una revisione degli studi di settore ogni quattro anni dalla loro entrata in vigore o dall’ultima revisione per garantire la loro rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono. Tuttavia, sentito il parere della Commissione di esperti, possono essere revisionati anche prima del decorso del termine suddetto.

8. Studi di settore – Soggetti a cui non si applicano (comma 401)

Nell’ambito dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria viene previsto lo svolgimento di maggiori controlli sui soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore.

9. Ampliamento delle Indagini bancarie (commi da 402 a 404)

Le principali novità consistono nell’ampliamento dei poteri riservati agli uffici finanziari e ai verificatori, nella riduzione dei tempi concessi per le risposte e nella estensione ai lavoratori autonomi delle norme in tema di accertamenti bancari prima riservate ai possessori di reddito d’impresa. Innanzitutto la possibilità di controllo viene ora estesa a tutte le operazioni e rapporti che è possibile intrattenere con gli istituti di credito e con gli altri intermediari creditizi o finanziari non limitandosi unicamente ai conti correnti e i tempi di risposta vengono ridotti da 60 a 30 giorni. La possibilità di controllo, consistente nella richiesta di dati, notizie e documenti o operazioni effettuate e anche ai servizi prestati dagli intermediari, può riguardare i rapporti in corso o anche interrotti da non più di 5 anni.

Inoltre viene prevista l’applicazione, anche ai lavoratori autonomi, della possibilità di considerare come compensi non dichiarati eventuali prelievi da conti correnti, se non viene indicato il beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili realizzando quindi una inversione dell’onere della prova prevista dall’articolo 32 comma 1 punto 2 del D.P.R. 600/73.

Le modifiche citate sono applicabili dal 1° luglio 2005.

10. Studi di settore – Accertamento e adeguamento (commi da 407 a 411)

Ai fini dell’accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore viene stabilito che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, per gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) e agli esercenti arti e professioni, gli accertamenti sulla base degli studi di settore si applicano quando in almeno 2 periodi d’imposta su 3 consecutivi (compreso quello da accertare) i compensi e i ricavi determinabili sulla base degli studi risultano superiori a quelli dichiarati per gli stessi periodi d’imposta. Relativamente agli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) tali accertamenti trovano applicazione sempre e comunque se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale stabiliti con apposito provvedimento da emanare dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’adeguamento alla risultanze degli studi di settore vengono modificate le regole precedenti e viene stabilito che:

- per i periodi d’imposta in cui per la prima volta si applicano degli studi di settore nuovi, o sottoposti a revisione, non sono dovuti interessi e sanzioni nei confronti dei contribuenti che adeguano i ricavi o compensi a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito. Per gli stessi periodi d’imposta, l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di settore è operato ai fini Iva, senza applicazione di interessi e sanzioni, effettuando il versamento dell’IVA entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito;

- per i periodi di imposta diversi da quelli citati l’adeguamento segue le regole sopra citate ma in aggiunta, entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito, è dovuta una maggiorazione pari al 3% calcolata sull’adeguamento cioè sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati in contabilità. Tuttavia se la differenza non supera il 10% dei ricavi o compensi annotati, non è dovuta la maggiorazione citata;

- in ogni caso l’adeguamento ha sempre rilevanza anche ai fini Irap.

Per un approfondimento dell’argomento si rinvia ad una prossima circolare.

11. Redditi soggetti a tassazione separata – Liquidazione (comma 412)

Per i redditi soggetti a tassazione separata l’esito dell’attività di liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, viene comunicato ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate con raccomandata. Se entro 30 giorni non si procede al pagamento, si ha l’iscrizione a ruolo con l’applicazione della sanzione del 30% (art. 13, comma 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471) e degli interessi del 2,75% annuo (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) che vanno calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

12. Ritenute alla fonte – Omesso versamento – Sanzioni Penali (comma 414)

Viene reintrodotta una sanzione penale consistente nella reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non effettua il versamento, entro il termine di presentazione del modello 770, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciarla ai sostituti per un importo superiore a Euro 50.000 per ogni periodo d’imposta.

13. Azioni cautelari per la riscossione da parte dei concessionari (comma 415)

Con la norma in esame viene introdotta la possibilità per il concessionario alla riscossione, con riferimento a somme non pagate dai contribuenti, oltre che a procedere ad espropriazione forzata, anche a promuovere azioni cautelari e conservative, e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

14. Cartelle esattoriali – Termini per la notifica (comma 416 e 417)

Con la norma citata viene stabilito che il concessionario alla riscossione deve notificare la cartella esattoriale al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna di ruoli, ovvero entro l’ultimo giorno successivo al sesto mese se trattasi di ruolo straordinario. Questa norma è applicabile per i ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005.

15. Versamenti con F24 e crediti indebitamente utilizzati – Recupero (comma 421, 422 e 423)

Per la riscossione dei crediti (imposte sui redditi e Iva) indebitamente utilizzati dal contribuente, in tutto o in parte, anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato, anche prima della presentazione della dichiarazione, da notificare al contribuente. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute entro il termine fissato, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla iscrizione a ruolo. Questa disposizione non si applica ai recuperi per crediti di imposta indebitamente utilizzati da autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e 1994.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                            

                                                              Studio Truppa - Medici