CIRCOLARE N. 4/2005
FINANZIARIA 2005 – NOVITA’
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Panoramica delle novità
contenute nella legge finanziaria per il 2005
Premessa
Con la presente circolare
si prosegue l’esame delle numerose novità contenute nella Legge
Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004 n. 311 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 n. 306 supplemento ordinario
n. 192).
Dopo l’esame delle novità
IVA e delle novità in materia di imposte dirette, contenute
nella nostra circolare n. 2 e 3 /2005, nella presente si esaminano
le novità in materia di accertamento e riscossione tra le quali
sono comprese la novità in materia di studi di settore e di
pianificazione fiscale concordata.
In particolare, le novità
elencate, sono contenute nell’articolo 1 della Legge Finanziaria
e, per una più agevole lettura, a fianco di ogni argomento viene
indicato il numero del comma di riferimento.
1. Disposizioni in materia
di immobili e di lotta al sommerso (commi da 332 a 334)
Dal 1° gennaio 2005 deve essere
indicato il codice fiscale anche nelle dichiarazioni di inizio
attività (Dia) presentate allo sportello unico comunale per
l’edilizia, nei permessi di costruzione e ogni altro atto comunque
denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai Comuni.
Viene previsto l’obbligo di
comunicare in via telematica all’anagrafe tributaria i dati
e le notizie riguardanti gli atti citati. Il codice fiscale
degli utenti deve essere inoltre indicato da parte delle aziende
erogatrici di servizi nei contratti di somministrazione di servizi
telefonici, di acqua e gas (per le forniture di energia elettrica
l’obbligo era già applicabile). Inoltre dette aziende devono
comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti
i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi
telefonici, acqua e gas e i dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è avviata l’utenza al fine di far emergere attività
economiche nascoste e gli immobili dove proprietario o inquilino
(che è normalmente l’intestatario dei contratti di fornitura)
non coincidono, al fine di applicare le imposte dovute sia erariali
che locali.
2. Rendite catastali .
Aggiornamento e classamento immobili (commi da 335 a 339)
Con la norma in esame i Comuni
possono chiedere agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio
di intervenire per la revisione parziale del classamento delle
unità immobiliari, nelle “microzone” comunali (quartieri) dove
la differenza media tra valori di mercato e valori catastali
ai fini Ici è diventata sproporzionata rispetto alla media delle
“microzone” dell’intero territorio comunale. L’Agenzia del Territorio
esamina la richiesta del Comune e verifica la sussistenza dei
presupposti, dopodiché attiva la revisione con Provvedimento
dell’Agenzia medesima. Qualora i Comuni constatino la presenza
di immobili non dichiarati o l’esistenza di situazioni di fatto
non coerenti con i classamenti catastali, possono richiedere
ai titolari delle unità immobiliari prese in considerazione
di presentare degli atti aggiornati con gli elenchi richiesti.
Se i titolari interessati non provvedono entro 90 giorni, gli
Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvederanno,
altre all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28
del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con Legge 11 agosto
1939, n. 1249, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato
o a verificarne il classamento.
3. Redditi di fabbricati
– Accertamento (comma 342 e 343)
Con i commi in esame viene
previsto che qualora il reddito dell’immobile locato indicato
in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei
seguenti importi:
1. canone di locazione risultante
dal contratti ridotto del 15%;
2. 10% del valore dell’immobile
(come derivante dalla rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori
di cui all’art. 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986);
è preclusa l’attività di accertamento
del reddito immobiliare ai fini delle imposte dirette.
Qualora sia stata omessa la
registrazione del contratto di locazione dell’immobile (vedasi
anche il comma 346) si presume l’esistenza di un rapporto di
locazione, salva documentata prova contraria, anche per i quattro
periodi d’imposta antecedenti a quello nel quale viene
accertato il rapporto contrattuale. In tal caso l’accertamento
è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto
pari al 10% del valore catastale dell’immobile.
4. Comunicazione di cessione
e locazione di fabbricati (comma 344 e 345)
Viene prevista la messa a
disposizione gratuita del modello per la comunicazione delle
cessioni e locazioni di fabbricati da inviare in via telematica.
Inoltre l’obbligo dell’invio della comunicazione viene esteso
alle agenzie immobiliari ed in caso di omissione viene prevista
una sanzione da euro 103,29 ad euro 1.549,37. Nel caso di contestazione
di una seconda violazione può essere disposta la sospensione
dell’attività per un mese.
5. Contratti di locazione
di immobili (comma 348)
Al fine di contrastare la
mancata registrazione di contratti di locazione, o di contratti
che costituiscono diritti di godimento per unità immobiliari,
viene disposto che la mancata registrazione, ricorrendone i
requisiti, comporta la nullità del contratto.
6. Pianificazione fiscale
concordata (PFC) (commi da 387 a 398)
Dal periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l’istituto della pianificazione
fiscale concordata (PFC) che sostituisce il precedente concordato
preventivo biennale che valeva per il 2003 e 2004. La pianificazione
fiscale concordata è rilevante ai fini delle imposte dirette
e dell’Iva e la eventuale adesione determina la definizione
preventiva per un triennio del reddito imponibile.
A differenza del concordato
preventivo biennale, che era applicabile in seguito a decisione
del contribuente, per la pianificazione fiscale concordata occorre
attendere una proposta scritta da parte dell’Agenzia delle Entrate
e successivamente decidere se aderire o non aderire.
7. Studi di settore – Revisione
(comma 399 e 400)
Viene prevista una revisione
degli studi di settore ogni quattro anni dalla loro entrata
in vigore o dall’ultima revisione per garantire la loro rappresentatività
della realtà economica cui si riferiscono. Tuttavia, sentito
il parere della Commissione di esperti, possono essere revisionati
anche prima del decorso del termine suddetto.
8. Studi di settore – Soggetti
a cui non si applicano (comma 401)
Nell’ambito dell’attività
di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria viene
previsto lo svolgimento di maggiori controlli sui soggetti ai
quali non si applicano gli studi di settore.
9. Ampliamento delle Indagini
bancarie (commi da 402 a 404)
Le principali novità consistono
nell’ampliamento dei poteri riservati agli uffici finanziari
e ai verificatori, nella riduzione dei tempi concessi per le
risposte e nella estensione ai lavoratori autonomi delle norme
in tema di accertamenti bancari prima riservate ai possessori
di reddito d’impresa. Innanzitutto la possibilità di controllo
viene ora estesa a tutte le operazioni e rapporti che è possibile
intrattenere con gli istituti di credito e con gli altri intermediari
creditizi o finanziari non limitandosi unicamente ai conti correnti
e i tempi di risposta vengono ridotti da 60 a 30 giorni. La
possibilità di controllo, consistente nella richiesta di dati,
notizie e documenti o operazioni effettuate e anche ai servizi
prestati dagli intermediari, può riguardare i rapporti in corso
o anche interrotti da non più di 5 anni.
Inoltre viene prevista l’applicazione,
anche ai lavoratori autonomi, della possibilità di considerare
come compensi non dichiarati eventuali prelievi da conti correnti,
se non viene indicato il beneficiario e se non risultano dalle
scritture contabili realizzando quindi una inversione dell’onere
della prova prevista dall’articolo 32 comma 1 punto 2 del D.P.R.
600/73.
Le modifiche citate sono applicabili
dal 1° luglio 2005.
10. Studi di settore –
Accertamento e adeguamento (commi da 407 a 411)
Ai fini dell’accertamento
sulla base delle risultanze degli studi di settore viene stabilito
che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2004, per gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria
(anche per opzione) e agli esercenti arti e professioni, gli
accertamenti sulla base degli studi di settore si applicano
quando in almeno 2 periodi d’imposta su 3 consecutivi (compreso
quello da accertare) i compensi e i ricavi determinabili sulla
base degli studi risultano superiori a quelli dichiarati per
gli stessi periodi d’imposta. Relativamente agli esercenti attività
d’impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) tali
accertamenti trovano applicazione sempre e comunque se emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di
natura economica, finanziaria o patrimoniale stabiliti con apposito
provvedimento da emanare dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’adeguamento alla
risultanze degli studi di settore vengono modificate le regole
precedenti e viene stabilito che:
- per i periodi d’imposta
in cui per la prima volta si applicano degli studi di settore
nuovi, o sottoposti a revisione, non sono dovuti interessi e
sanzioni nei confronti dei contribuenti che adeguano i ricavi
o compensi a quelli derivanti dall’applicazione degli studi
di settore in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sul
reddito. Per gli stessi periodi d’imposta, l’adeguamento al
volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di
settore è operato ai fini Iva, senza applicazione di interessi
e sanzioni, effettuando il versamento dell’IVA entro il termine
del versamento a saldo dell’imposta sul reddito;
- per i periodi di imposta
diversi da quelli citati l’adeguamento segue le regole sopra
citate ma in aggiunta, entro il termine di versamento a saldo
dell’imposta sul reddito, è dovuta una maggiorazione pari al
3% calcolata sull’adeguamento cioè sulla differenza tra i ricavi
o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli
annotati in contabilità. Tuttavia se la differenza non supera
il 10% dei ricavi o compensi annotati, non è dovuta la maggiorazione
citata;
- in ogni caso l’adeguamento
ha sempre rilevanza anche ai fini Irap.
Per un approfondimento dell’argomento
si rinvia ad una prossima circolare.
11. Redditi soggetti a
tassazione separata – Liquidazione (comma 412)
Per i redditi soggetti a tassazione
separata l’esito dell’attività di liquidazione, ai sensi dell’art.
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, viene comunicato
ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate con raccomandata.
Se entro 30 giorni non si procede al pagamento, si ha l’iscrizione
a ruolo con l’applicazione della sanzione del 30% (art. 13,
comma 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471) e degli interessi
del 2,75% annuo (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602)
che vanno calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello di elaborazione della comunicazione.
12. Ritenute alla fonte
– Omesso versamento – Sanzioni Penali (comma 414)
Viene reintrodotta una
sanzione penale consistente nella reclusione da 6 mesi a
2 anni per chi non effettua il versamento, entro il termine
di presentazione del modello 770, delle ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciarla ai sostituti per un importo
superiore a Euro 50.000 per ogni periodo d’imposta.
13. Azioni cautelari per
la riscossione da parte dei concessionari (comma 415)
Con la norma in esame viene
introdotta la possibilità per il concessionario alla riscossione,
con riferimento a somme non pagate dai contribuenti, oltre che
a procedere ad espropriazione forzata, anche a promuovere azioni
cautelari e conservative, e ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore.
14. Cartelle esattoriali
– Termini per la notifica (comma 416 e 417)
Con la norma citata viene
stabilito che il concessionario alla riscossione deve notificare
la cartella esattoriale al debitore iscritto a ruolo, a pena
di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo
a quello di consegna di ruoli, ovvero entro l’ultimo giorno
successivo al sesto mese se trattasi di ruolo straordinario.
Questa norma è applicabile per i ruoli resi esecutivi dopo il
1° luglio 2005.
15. Versamenti con F24
e crediti indebitamente utilizzati – Recupero (comma 421, 422
e 423)
Per la riscossione dei crediti
(imposte sui redditi e Iva) indebitamente utilizzati dal contribuente,
in tutto o in parte, anche in compensazione, l’Agenzia delle
Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato, anche
prima della presentazione della dichiarazione, da notificare
al contribuente. In caso di mancato pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute entro il termine fissato, comunque non inferiore
a 60 giorni, si procede alla iscrizione a ruolo. Questa disposizione
non si applica ai recuperi per crediti di imposta indebitamente
utilizzati da autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e 1994.
Lo studio è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa - Medici