CIRCOLARE N. 6/2005

I NUOVI OBBLIGHI DEI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Premessa

Dall’inizio del mese di maggio p.v.  occorre prestare molta attenzione alle lettere di intento ricevute dagli esportatori abituali.

Ciò in quanto:

1) è stato introdotto un nuovo obbligo a carico dei fornitori degli esportatori abituali che ricevono da questi le lettere di intento;

2) la sanzione per la violazione di questo nuovo obbligo è ingente.

 Si fa presente che quasi tutti i contribuenti, anche occasionalmente, possono risultare fornitori di esportatori abituali.

Si invitano i gentili clienti, al ricevimento della lettera di intento, a non esitare a contattare lo Studio per organizzare l’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

L’obbligo è stato introdotto con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) che ha previsto un nuovo adempimento per i fornitori degli esportatori abituali, (coloro che effettuano operazioni senza applicazione dell’Iva in virtù del ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del cliente-esportatore abituale).

Il nuovo obbligo consiste nel comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento da questi ricevute.

Poiché il provvedimento di attuazione di tale nuovo obbligo è stato approvato in via definitiva, unitamente al modello di comunicazione e alle relative istruzioni, solo in data 14 marzo 2005 ne consegue, la prima comunicazione dovrà essere effettuata (con obbligo di invio telematico) entro il 16 maggio 2005, ovverosia trascorsi 60 giorni dall’approvazione del provvedimento di attuazione anzidetto (Statuto del contribuente).

1. Soggetti interessati

I soggetti tenuti alla “Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento” (da ora in poi, per brevità, comunicazione lettere di intento), come accennato in premessa, sono i soggetti Iva fornitori di beni e servizi agli esportatori abituali, a coloro, cioè, che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni ed altre operazioni ad esse assimilate (non imponibili) per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.


2. Operazioni da includere nella comunicazione lettere di intento e termini di invio

Le operazioni i cui dati devono essere inseriti nella comunicazione lettere di intento sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i fornitori degli esportatori abituali non hanno applicato l’Iva a seguito del ricevimento da questi ultimi delle dichiarazioni o lettere di intento di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983.

In particolare, poiché la periodicità di presentazione di tale comunicazione è mensile, essa deve contenere i dati delle lettere di intento ricevute nel mese precedente e deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo.

Nell’ipotesi in cui, in un dato mese, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare una comunicazione già presentata, deve essere compilata una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti, barrando l’apposita casella “Correttiva nei termini”.

Non è invece prevista la dichiarazione rettificativa.

3. Disposizioni transitorie relative alla prima comunicazione lettere di intento

In fase di prima applicazione del nuovo obbligo, i dati delle lettere di intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso (anche quelle eventualmente  ricevute a dicembre 2004) possono essere comunicati mediante presentazione di un solo modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura di indicare, in tal caso, il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento. In alternativa, è possibile presentare, entro lo stesso termine, modelli distinti per ciascuno dei primi quattro mesi dell’anno.

4. Contenuto del modello

il modello relativo alla comunicazione lettere di intento è costituito da:

-         un frontespizio composto da due facciate, la prima contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, la seconda in cui indicare i dati anagrafici del soggetto obbligato alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario abilitato alla trasmissione (qualora non avvenga la trasmissione diretta);

-         il quadro DI per l’indicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute che è a sua volta composto da quattro righi o settori. In ciascun rigo o settore devono essere riportate le indicazioni riguardanti ogni singola dichiarazione d’intento ricevuta. Qualora siano state ricevute più dichiarazioni d’intento inviate dallo stesso soggetto vanno, pertanto, compilati più righi.

5. Modalità di presentazione

Come già anticipato, il modello in esame deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. In questo secondo caso, gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l’anzidetto provvedimento.

6. Sanzioni

In caso di violazione della norma sopra citata ai contribuenti sarà irrogata una delle seguenti sanzioni:

a)     in assenza di tempestivo invio della comunicazione o dell’invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applicherà la sanzione dal 100 al 200 % dell’imposta non indicata in fattura, qualora risultino emesse fatture senza applicazione dell’Iva. Ciò anche se il cliente ha esercitato legittimamente i benefici connessi allo status di esportatore abituale;

b)     in assenza di fatture emesse senza applicazione dell’Iva, per il mancato invio della comunicazione (ovvero per la presentazione oltre il termine previsto o con dati incompleti o inesatti) si applicherà solo la sazione da 258,00 a 2.065,00 euro ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a del D.lgs. 471/1997.

 Oltre alla sanzione, il fornitore dell’esportatore abituale è responsabile in solido con il proprio cliente  dell’eventuale imposta evasa correlata alla infedeltà della lettera di intento ricevuta. La mancata presentazione della comunicazione da parte del fornitore è condizione essenziale per l’estensione della responsabilità. Pertanto se il fornitore ha presentato la comunicazione nei termini, o quanto meno prima di avere emesso la fattura senza applicazione dell’imposta, nessuna responsabilità può essergli imputata in caso di comportamento scorretto dell’esportatore abituale.

In conclusione i fornitori degli esportatori abituali devono prestare particolare attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge finanziaria 2005 poiché l’eventuale violazione potrebbe essere fonte di sanzioni molto onerose.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                        p. Studio Truppa – Medici