CIRCOLARE N. 6/2005
I NUOVI OBBLIGHI DEI
FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
Premessa
Dall’inizio del
mese di maggio p.v. occorre prestare molta attenzione
alle lettere di intento ricevute dagli esportatori abituali.
Ciò in quanto:
1) è stato
introdotto un nuovo obbligo a carico dei fornitori degli
esportatori abituali che ricevono da questi le lettere di
intento;
2) la sanzione per
la violazione di questo nuovo obbligo è ingente.
Si fa
presente che quasi tutti i contribuenti, anche
occasionalmente, possono risultare fornitori di esportatori
abituali.
Si invitano i
gentili clienti, al ricevimento della lettera di intento, a
non esitare a contattare lo Studio per organizzare l’invio
telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute.
L’obbligo è stato
introdotto con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004
(finanziaria 2005) che ha previsto un nuovo adempimento per i
fornitori degli esportatori abituali, (coloro che effettuano
operazioni senza applicazione dell’Iva in virtù del
ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del
cliente-esportatore abituale).
Il nuovo obbligo
consiste nel comunicare mensilmente all’Agenzia delle
Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento da
questi ricevute.
Poiché il provvedimento
di attuazione di tale nuovo obbligo è stato approvato in via
definitiva, unitamente al modello di comunicazione e alle
relative istruzioni, solo in data 14 marzo 2005 ne consegue,
la prima comunicazione dovrà essere effettuata (con obbligo
di invio telematico) entro il 16 maggio 2005, ovverosia
trascorsi 60 giorni dall’approvazione del provvedimento di
attuazione anzidetto (Statuto del contribuente).
1. Soggetti
interessati
I soggetti tenuti
alla “Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni
di intento” (da ora in poi, per brevità, comunicazione
lettere di intento), come accennato in premessa, sono i
soggetti Iva fornitori di beni e servizi agli esportatori
abituali, a coloro, cioè, che nell’anno solare
precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato
esportazioni ed altre operazioni ad esse assimilate (non
imponibili) per un ammontare superiore al 10% del volume
d’affari conseguito nello stesso periodo.
2. Operazioni da includere nella comunicazione lettere di
intento e termini di invio
Le operazioni i cui dati
devono essere inseriti nella comunicazione lettere di intento
sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le
quali i fornitori degli esportatori abituali non hanno applicato
l’Iva a seguito del ricevimento da questi ultimi delle
dichiarazioni o lettere di intento di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), del D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983.
In particolare, poiché la
periodicità di presentazione di tale comunicazione è mensile, essa
deve contenere i dati delle lettere di intento ricevute nel mese
precedente e deve essere inviata esclusivamente per via
telematica entro il giorno 16 del mese successivo.
Nell’ipotesi in cui, in
un dato mese, prima della scadenza del termine di presentazione,
si intenda rettificare o integrare una comunicazione già
presentata, deve essere compilata una nuova comunicazione,
completa di tutte le sue parti, barrando l’apposita casella
“Correttiva nei termini”.
Non è invece prevista la
dichiarazione rettificativa.
3. Disposizioni
transitorie relative alla prima comunicazione lettere di intento
In fase di prima
applicazione del nuovo obbligo, i dati delle lettere di intento
ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in
corso (anche quelle eventualmente ricevute a dicembre
2004) possono essere comunicati mediante presentazione di un
solo modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura di
indicare, in tal caso, il valore 4 nel campo relativo al periodo
di riferimento. In alternativa, è possibile presentare, entro
lo stesso termine, modelli distinti per ciascuno dei primi
quattro mesi dell’anno.
4. Contenuto del
modello
il modello relativo alla
comunicazione lettere di intento è costituito da:
-
un frontespizio composto da due facciate, la prima contenente
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, la
seconda in cui indicare i dati anagrafici del soggetto obbligato
alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l’impegno
alla presentazione telematica da parte dell’intermediario
abilitato alla trasmissione (qualora non avvenga la trasmissione
diretta);
-
il quadro DI per l’indicazione dei dati relativi alle lettere
di intento ricevute che è a sua volta composto da quattro righi
o settori. In ciascun rigo o settore devono essere riportate le
indicazioni riguardanti ogni singola dichiarazione d’intento
ricevuta. Qualora siano state ricevute più dichiarazioni
d’intento inviate dallo stesso soggetto vanno, pertanto,
compilati più righi.
5. Modalità di
presentazione
Come già anticipato, il
modello in esame deve essere presentato esclusivamente in via
telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari
abilitati. In questo secondo caso, gli intermediari abilitati
devono rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su
modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con
l’anzidetto provvedimento.
6. Sanzioni
In caso di violazione
della norma sopra citata ai contribuenti sarà irrogata una
delle seguenti sanzioni:
a)
in assenza di tempestivo invio della comunicazione o
dell’invio della stessa con dati incompleti o inesatti si
applicherà la sanzione dal 100 al 200 % dell’imposta non
indicata in fattura, qualora risultino emesse fatture senza
applicazione dell’Iva. Ciò anche se il cliente ha esercitato
legittimamente i benefici connessi allo status di esportatore
abituale;
b)
in assenza di fatture emesse senza applicazione dell’Iva, per
il mancato invio della comunicazione (ovvero per la
presentazione oltre il termine previsto o con dati incompleti o
inesatti) si applicherà solo la sazione da 258,00 a 2.065,00
euro ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a del D.lgs.
471/1997.
Oltre alla sanzione,
il fornitore dell’esportatore abituale è responsabile in
solido con il proprio cliente dell’eventuale imposta
evasa correlata alla infedeltà della lettera di intento
ricevuta. La mancata presentazione della comunicazione da parte
del fornitore è condizione essenziale per l’estensione della
responsabilità. Pertanto se il fornitore ha presentato la
comunicazione nei termini, o quanto meno prima di avere emesso
la fattura senza applicazione dell’imposta, nessuna
responsabilità può essergli imputata in caso di comportamento
scorretto dell’esportatore abituale.
In conclusione i
fornitori degli esportatori abituali devono prestare particolare
attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge
finanziaria 2005 poiché l’eventuale violazione potrebbe
essere fonte di sanzioni molto onerose.
Lo studio è a
disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su
quanto sopra.
p. Studio Truppa – Medici