LEGGE FINANZIARIA 2006
Panoramica delle
novità contenute nella Finanziaria 2006
La finanziaria 2006 è
costituita da un solo articolo composto da oltre 600 commi.
Nel seguito si fornisce una sintesi di rapida consultazione
evidenziando le novità più rilevanti.
Per facilitare la
lettura per ogni argomento viene indicato il comma di
riferimento tratto dalla Legge Finanziaria.
Programmazione
fiscale (commi da 499 a 509)
Dal periodo d’imposta
in corso al 1° gennaio 2006 è introdotto l’istituto della
programmazione fiscale, una sorta di concordato preventivo
triennale, al quale hanno accesso i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni a cui si
applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1° gennaio 2004. l’Agenzia delle
Entrate fornirà ai contribuenti una proposta contenente il
reddito considerato accettabile per un triennio ed il
contribuente, entro il 16 ottobre 2006, dovrà comunicare la
sua eventuale adesione. In caso di adesione sono previste
minori possibilità di accertamento, una riduzione delle
aliquote IRPEF o dell’aliquota IRES e dei contributi.
Adeguamento fiscale
(commi da 510 a 520)
Per i soggetti che
accederanno alla programmazione fiscale scatta anche il
cosiddetto “adeguamento fiscale” sui redditi 2003 – 2004.
L’adeguamento fiscale si applica ai redditi d’impresa e di
lavoro autonomo, oltre che all’IRAP e all’IVA. Secondo le
prime interpretazioni si tratta di un mini condono
condizionato all’adesione, da parte del contribuente, alla
programmazione fiscale triennale. Anche in questo caso
l’Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti una
proposta contenente il reddito adeguato per il 2003 e 2004 ed
il contribuente dovrà comunicare la sua eventuale
accettazione. In caso di accettazione sono previste minori
possibilità di accertamento e il pagamento di un importo pari
al 28%, per i soggetti IRES, e al 23% per gli altri
soggetti, a titolo di imposta sostitutiva commisurata sul
maggior reddito.
Ammortamento
dell’avviamento (comma 521)
Il periodo di
ammortamento dell’avviamento, esclusivamente ai fini
fiscali, che il Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005
aveva portato da 10 a 20 anni, viene ridotto a 18 anni dal
periodo d’imposta 2005.
Rivalutazione dei
beni e delle aree fabbricabili per le imprese (commi da 469 a
476)
I dati fondamentali
della novità sono i seguenti:
- la rivalutazione
riguarda i beni risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;
- sulla rivalutazione è
dovuta una imposta sostitutiva del 12% per i beni
ammortizzabili e del 6% per gli altri beni;
- la rivalutazione avrà
effetto fiscale decorso un triennio dalla sua effettuazione e
quindi se effettuata nel periodo d’imposta 2005 a partire
dal 2008;
- il maggior valore
iscritto troverà contropartita in una riserva in sospensione
d’imposta;
- tale riserva può
essere affrancata pagando una imposta sostitutiva di quelle
sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7%;
- i valori delle aree
fabbricabili, incluse quelle alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa, potranno essere
incrementati a patto che la costruzione inizi entro un
quinquennio;
- per le aree
fabbricabili è fissata una imposta sostitutiva del 19%;
- anche in questo caso
è prevista la creazione di una riserva di rivalutazione e il
suo affrancamento.
IRES –
Determinazione delle plusvalenze e minusvalenze /comma 131)
La norma ha l’effetto
di diminuire la penalizzazione in materia del trattamento
delle partecipazioni nell’ambito del periodo transitorio
della riforma IRES. In altri termini, laddove a partire dal
2006 si cedano delle partecipazioni che hanno i requisiti per
l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 87 del
Tuir, il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse viene
assunto al netto delle svalutazioni dedotte a partire dal
periodo di imposta in corso dal 31 dicembre 2002.
IRES –
Deducibilità delle erogazioni liberali (comma 335)
Viene prevista, per i
soggetti IRES, la deducibilità integrale dal reddito di
contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca in
favore di università, enti di ricerca pubblici, fondazioni e
associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento e la promozione di attività di
ricerca scientifica, nonché degli enti parco regionali e
nazionali.
Le norme esistenti sulla
stessa materia contenute nell’articolo 100 comma 2 lettera
c) del TUIR sono abrogate.
IRPEF – Plusvalenze
sulle vendite di immobili (comma 496)
Le plusvalenze
realizzate, da persone fisiche, vendendo immobili entro cinque
anni dall’acquisto verranno tassate con un’aliquota del
12,5% mentre, secondo le regole attuali, la vendita
infraquinquiennale degli immobili detenuti da persone fisiche
(se non adibiti a prima casa) scontano imposte nei modi
ordinari. In particolare viene previsto che in caso di
cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, su
richiesta della parte venditrice resa al notaio al momento
dell’atto di cessione, in deroga alla disciplina di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, sulle
plusvalenze realizzate si applica, un’imposta, sostitutiva
dell’imposta sul reddito, del 12,50%.
In seguito alla novità
di cui al comma 496 con il comma 497 viene previsto che il
valore dell’immobile sul quale si applicheranno le imposte
sulla compravendita sarà quello catastale e non quello
effettivo definito fra le parti. La nuova regola è
applicabile solo per gli acquisti di immobili destinati ad
abitazione, realizzati fra persone fisiche, senza interessi
commerciali. Inoltre è prevista una riduzione degli onorari
spettanti ai notai per le vendite in esame stimato in circa il
20%.
IRPEF ed IVA –
Detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (comma 121)
La finanziaria proroga
l’agevolazione sulle spese di ristrutturazione al 31
dicembre 2006 e porta l’aliquota al 41% al fine di
compensare l’aumento dell’aliquota IVA al 20%. Rimangono
confermate le procedure previste dal D.M. 41 del 18 febbraio
1998.
IRPEF – Contributi
di assistenza sanitaria (comma 123)
Per l’anno 2006 viene
fissato in Euro 3.615,20 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai
contributi di assistenza sanitaria prevista dall’articolo 51
comma 2 lettera a) del Tuir.
IRPEF – Limite per
i pagamenti e i rimborsi (comma 137)
Dal 2006, non è più
necessario effettuare alcun versamento e non è più possibile
ottenere il rimborso delle imposte o addizionali, rilevabili
dalla dichiarazione dei redditi o dal modello 730, non superiori
ai 12 euro. Se il modello 730, in detta situazione, viene
comunque presentato dal Centro di Assistenza Fiscale o dal
sostituto d’imposta, nessun compenso sarà comunque erogato
dallo Stato.
IRPEF –
Destinazione del 5 per mille (comma 337)
Per il 2006, in via
sperimentale, una quota del 5 per mille del gettito IRPEF
potrà essere destinata dai contribuenti, che presentano la
dichiarazione dei redditi al sostegno del volontariato, al
finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e
dell’Università o ad attività sociali svolte dal Comune di
residenza. Un decreto stabilirà le modalità di richiesta, le
liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
dell’assegnazione, emanato dopo il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
IVA – Detrazione su
autovetture (comma 125)
Fino al 31 dicembre
2006, l’indetraibilità è ridotta dal 90 all’85% per
l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e
all’acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli. Mentre per le cessioni
dei veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è
stata detratta dal cedente la base imponibile è aumentata dal
10 al 15%.
Distretti produttivi
(commi da 366 a 372)
Vengono introdotte norme
specifiche per agevolare i distretti industriali, cioè un
insieme di diverse imprese operanti nello stesso settore e
nella stessa zona. Tra queste norme vi è la possibilità di
applicare le regole del consolidato fiscale di cui
all’articolo 117 e seguenti del Tuir.
Imposta sulla
pubblicità – Esenzione per lo sport dilettantistico (comma
128)
Esenzione dall’imposta
per la pubblicità realizzata in impianti di capienza
inferiore a 3mila posti utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche.
Indennizzi ai
risparmiatori (commi da 343 a 345)
Istituito un apposito
fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Ai
benefici sono ammessi anche i danneggiati dai bond argentini.
Il fondo è alimentato dai fondi dormienti del sistema
bancario, del comparto assicurativo e finanziario.
Esercenti impianti di
distribuzione di carburante (comma 129)
La norma proroga, per il
2006, la deduzione forfetaria per i soggetti che gestiscono
impianti per la distribuzione di carburante prevista
dall’articolo 21 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Lo studio è a
disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione
su quanto sopra.
Studio Truppa Medici