CIRCOLARE N. 1/2006

LEGGE FINANZIARIA 2006

Panoramica delle novità contenute nella Finanziaria 2006

La finanziaria 2006 è costituita da un solo articolo composto da oltre 600 commi. Nel seguito si fornisce una sintesi di rapida consultazione evidenziando le novità più rilevanti.

Per facilitare la lettura per ogni argomento viene indicato il comma di riferimento tratto dalla Legge Finanziaria.

Programmazione fiscale (commi da 499 a 509)

Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006 è introdotto l’istituto della programmazione fiscale, una sorta di concordato preventivo triennale, al quale hanno accesso i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni a cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. l’Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti una proposta contenente il reddito considerato accettabile per un triennio ed il contribuente, entro il 16 ottobre 2006, dovrà comunicare la sua eventuale adesione. In caso di adesione sono previste minori possibilità di accertamento, una riduzione delle aliquote IRPEF o dell’aliquota IRES e dei contributi.

Adeguamento fiscale (commi da 510 a 520)

Per i soggetti che accederanno alla programmazione fiscale scatta anche il cosiddetto “adeguamento fiscale” sui redditi 2003 – 2004. L’adeguamento fiscale si applica ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, oltre che all’IRAP e all’IVA. Secondo le prime interpretazioni si tratta di un mini condono condizionato all’adesione, da parte del contribuente, alla programmazione fiscale triennale. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti una proposta contenente il reddito adeguato per il 2003 e 2004 ed il contribuente dovrà comunicare la sua eventuale accettazione. In caso di accettazione sono previste minori possibilità di accertamento e il pagamento di un importo pari al  28%, per i soggetti IRES, e al 23% per gli altri soggetti, a titolo di imposta sostitutiva commisurata sul maggior reddito.

Ammortamento dell’avviamento (comma 521)

Il periodo di ammortamento dell’avviamento, esclusivamente ai fini fiscali, che il Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005 aveva portato da 10 a 20 anni, viene ridotto a 18 anni dal periodo d’imposta 2005.

Rivalutazione dei beni e delle aree fabbricabili per le imprese (commi da 469 a 476)

I dati fondamentali della novità sono i seguenti:

- la rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;

- sulla rivalutazione è dovuta una imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per gli altri beni;

- la rivalutazione avrà effetto fiscale decorso un triennio dalla sua effettuazione e quindi se effettuata nel periodo d’imposta 2005 a partire dal 2008;

- il maggior valore iscritto troverà contropartita in una riserva in sospensione d’imposta;

- tale riserva può essere affrancata pagando una imposta sostitutiva di quelle sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7%;

- i valori delle aree fabbricabili, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, potranno essere incrementati a patto che la costruzione inizi entro un quinquennio;

- per le aree fabbricabili è fissata una imposta sostitutiva del 19%;

- anche in questo caso è prevista la creazione di una riserva di rivalutazione e il suo affrancamento.

IRES – Determinazione delle plusvalenze e minusvalenze /comma 131)

La norma ha l’effetto di diminuire la penalizzazione in materia del trattamento delle partecipazioni nell’ambito del periodo transitorio della riforma IRES. In altri termini, laddove a partire dal 2006 si cedano delle partecipazioni che hanno i requisiti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir, il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse viene assunto al netto delle svalutazioni dedotte a partire dal periodo di imposta in corso dal 31 dicembre 2002.

IRES – Deducibilità delle erogazioni liberali (comma 335)

Viene prevista, per i soggetti IRES, la deducibilità integrale dal reddito di contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca in favore di università, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Le norme esistenti sulla stessa materia contenute nell’articolo 100 comma 2 lettera c) del TUIR sono abrogate.

IRPEF – Plusvalenze sulle vendite di immobili (comma 496)

Le plusvalenze realizzate, da persone fisiche, vendendo immobili entro cinque anni dall’acquisto verranno tassate con un’aliquota del 12,5% mentre, secondo le regole attuali, la vendita infraquinquiennale degli immobili detenuti da persone fisiche (se non adibiti a prima casa) scontano imposte nei modi ordinari. In particolare viene previsto che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio al momento dell’atto di cessione, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, sulle plusvalenze realizzate si applica, un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 12,50%.

In seguito alla novità di cui al comma 496 con il comma 497 viene previsto che il valore dell’immobile sul quale si applicheranno le imposte sulla compravendita sarà quello catastale e non quello effettivo definito fra le parti. La nuova regola è applicabile solo per gli acquisti di immobili destinati ad abitazione, realizzati fra persone fisiche, senza interessi commerciali. Inoltre è prevista una riduzione degli onorari spettanti ai notai per le vendite in esame stimato in circa il 20%.

IRPEF ed IVA – Detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (comma 121)

La finanziaria proroga l’agevolazione sulle spese di ristrutturazione al 31 dicembre 2006 e porta l’aliquota al 41% al fine di compensare l’aumento dell’aliquota IVA al 20%. Rimangono confermate le procedure previste dal D.M. 41 del 18 febbraio 1998.

IRPEF – Contributi di assistenza sanitaria (comma 123)

Per l’anno 2006 viene fissato in Euro 3.615,20 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai contributi di assistenza sanitaria prevista dall’articolo 51 comma 2 lettera a) del Tuir.

IRPEF – Limite per i pagamenti e i rimborsi (comma 137)

Dal 2006, non è più necessario effettuare alcun versamento e non è più possibile ottenere il rimborso delle imposte o addizionali, rilevabili dalla dichiarazione dei redditi o dal modello 730, non superiori ai 12 euro. Se il modello 730, in detta situazione, viene comunque presentato dal Centro di Assistenza Fiscale o dal sostituto d’imposta, nessun compenso sarà comunque erogato dallo Stato.

IRPEF – Destinazione del 5 per mille (comma 337)

Per il 2006, in via sperimentale, una quota del 5 per mille del gettito IRPEF potrà essere destinata dai contribuenti, che presentano la dichiarazione dei redditi al sostegno del volontariato, al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell’Università o ad attività sociali svolte dal Comune di residenza. Un decreto stabilirà le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità dell’assegnazione, emanato dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

IVA – Detrazione su autovetture (comma 125)

Fino al 31 dicembre 2006, l’indetraibilità è ridotta dal 90 all’85% per l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli. Mentre per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente la base imponibile è aumentata dal 10 al 15%.

Distretti produttivi (commi da 366 a 372)

Vengono introdotte norme specifiche per agevolare i distretti industriali, cioè un insieme di diverse imprese operanti nello stesso settore e nella stessa zona. Tra queste norme vi è la possibilità di applicare le regole del consolidato fiscale di cui all’articolo 117 e seguenti del Tuir.

Imposta sulla pubblicità – Esenzione per lo sport dilettantistico (comma 128)

Esenzione dall’imposta per la pubblicità realizzata in impianti di capienza inferiore a 3mila posti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

Indennizzi ai risparmiatori (commi da 343 a 345)

Istituito un apposito fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Ai benefici sono ammessi anche i danneggiati dai bond argentini. Il fondo è alimentato dai fondi dormienti del sistema bancario, del comparto assicurativo e finanziario.

Esercenti impianti di distribuzione di carburante (comma 129)

La norma proroga, per il 2006, la deduzione forfetaria per i soggetti che gestiscono impianti per la distribuzione di carburante prevista dall’articolo 21 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                                        Studio Truppa Medici