LIQUIDAZIONE DELLE
SOCIETA’ ED ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Premessa
Con la riforma del
diritto societario, introdotta dal Decreto Legislativo n.
6/2003 in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono
state apportate rilevanti modificazioni alle norme del codice
civile che costituiscono il fondamento giuridico
dell’attività delle società nell’ordinamento italiano.
La data di effetto
dello scioglimento
Il terzo comma
dell’art. 2484 c.c., regolamenta un aspetto procedurale
molto discusso in passato, relativo al momento di effetto
dello scioglimento, distinguendo tra:
- cause di scioglimento
previste ai punti da 1) a 5) per le quali la data di effetto
è quella di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle
imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori ne
accertano la causa;
- scioglimento
deliberato dall’assemblea (punto 6) per il quale la data
di effetto è rappresentata dalla iscrizione al registro delle
imprese della relativa deliberazione.
Dal punto di vista
fiscale la liquidazione ordinaria di una società di capitali
si può suddividere in quattro fasi:
1. dall’inizio del
periodo di imposta alla data di messa in liquidazione;
2. dalla data in cui la
società è stata messa in liquidazione al 31 dicembre dello
stesso anno,
3. periodi intermedi in
cui si svolge la liquidazione;
4. periodo dell’intera
liquidazione (se non si protrae per più di tre o cinque
esercizi): dalla data di messa in liquidazione alla chiusura
della stessa.
Le dichiarazioni dei
redditi
Ad ogni fase corrisponde
una dichiarazione dei redditi. In pratica, le società in
liquidazione devono presentare le seguenti dichiarazioni:
- quella relativa alla
frazione di esercizio precedente la liquidazione: entro
l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui
ci ha effetto la delibera, se presentata in banca o posta, o
entro la fine del decimo mese successivo se in via telematica;
- quella relativa agli
esercizi intermedi, se la liquidazione dura più di un
esercizio. In questo caso il liquidatore deve presentare le
dichiarazioni nei termini ordinari;
- quella relativa
all’intero periodo della liquidazione (se non superiore a
tre esercizi per le società di persone ed imprese individuali
e cinque esercizi per i soggetti IRES): essa va presentata
sulla base del bilancio finale di liquidazione sempre entro il
settimo mese successivo o decimo se in via telematica.
Se la liquidazione dura
più di un periodo di imposta, ma non più di tre (o cinque
esercizi), le imposte vengono calcolate in via provvisoria
alla fine di ogni esercizio intermedio per quanto concerne le
imposte dirette e in via definitiva per quanto riguarda l’IRAP.
La dichiarazione ai fini IVA, invece, va sempre presentata
con riferimento all’anno solare, indipendentemente da
quanto accade ai fini delle imposte dirette. Se, per esempio,
la liquidazione di una Srl ha avuto inizio il giorno 15 luglio
2005, la società dovrà presentare la prima dichiarazione
(periodo 1° gennaio – 15 luglio) entro il giorno 30maggio
2006 in via telematica.
In tale dichiarazione
verranno liquidate l’IRES e l’IRAP; dato che il periodo
d’imposta si chiude prima del 31 dicembre il modello che si
utilizzerà sarà Unico 2005.
Gli eventuali versamenti
delle imposte dovevano essere effettuati entro il 20 gennaio
2006 (entro il giorno 20 del VI mese successivo alla chiusura
del periodo di imposta) o entro il 20 febbraio con la
maggiorazione dello 0,4%.
Ipotizzando che la
liquidazione si protragga fino al 30 marzo 2006 (data di
presentazione del bilancio finale di liquidazione) si avrà
che per il periodo 16 luglio 2005 – 31 dicembre 2005,
bisognerà presentare il modello Unico 2006. Con tale modello
si liquiderà provvisoriamente l’IRES, definitivamente l’IRAP
e si dovrà allegare anche la dichiarazione annuale ai fini
IVA (per l’intero anno 2005).
Bisognerà presentare la
dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo della
liquidazione (16 luglio 2005 – 30 marzo 2006) per quanto
concerne l’IRES e la dichiarazione IRAP per il periodo 1°
gennaio – 30 marzo 2006, presentando il modello Unico 2006
entro il giorno 31 gennaio 2007 mediante invio telematico. La
dichiarazione IVA relativa al periodo 2006 dovrà essere
presentata in forma autonoma in via telematica entro il giorno
31 ottobre 2007.
Le eventuali imposte
dirette dovranno essere versate entro il giorno 20 settembre
2006 (o 20 ottobre 2006 con la maggiorazione dello 0,4%).
La revoca della
liquidazione
Nel caso che la
liquidazione non giunga a termine, perché revocata, la
Risoluzione ministeriale 6 maggio 1983, protocollo n. 11/176,
ha precisato che non è prescritta alcuna dichiarazione. Di
conseguenza, esclusa l’applicabilità della disciplina
tributaria della liquidazione, gli amministratori della società
tornata al normale svolgimento dell’attività prevista
dall’oggetto sociale, sono tenuti a presentare la normale
dichiarazione dei redditi.
Se è intervenuta la
revoca dello stato di liquidazione, comunque in epoca
antecedente i cinque anni a partire dalla sua apertura, non
sussistono dunque i presupposti di una dichiarazione fiscale
relativa all’intero periodo di liquidazione; al contrario,
risorge l’obbligo della dichiarazione annuale, sicché anche
l’eventuale periodo iniziale della liquidazione non può
“frazionarsi” in due sottoperiodi (ante e
post-liquidazione), dovendo invece essere considerato
unitariamente.
Lo Studio è a
disposizione dei clienti che fossero interessati nella
fattispecie qui trattata e per fornire eventuali chiarimenti
e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici