MANOVRA PRODI:
La versione
definitiva delle modifiche riguardanti la disciplina
dell’IVA
Premessa
Con la presente
circolare si commentano alcune novità Iva, nella loro
versione definitiva, introdotte dalla Manovra correttiva del
Governo Prodi. Segnaliamo che le novità in esame sono già
state oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle
Entrate mediante le Circolari n. 27/E e 28/E, entrambe datate
4 agosto 2006. Infine, si premette che le disposizioni in
rassegna, se non diversamente indicato, si applicano a partire
dal 4 luglio 2006.
Per ogni argomento viene
indicato l’articolo e il comma di riferimento tratto dalla
Legge di conversione.
IVA in edilizia:
facilitazioni per chi applica il meccanismo del “reverse
charge” (art. 35, commi 5 e 6)
Il Decreto in esame, con
l’inserimento di un nuovo comma (5-bis) nell’art. 17 del
D.P.R. 633/1972, ha esteso al settore degli appalti edili il
meccanismo del “riverse – charge”, in base al quale
l’assoggettamento ad Iva di una cessione o prestazione deve
avvenire ad opera del cessionario o committente, previa
integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore
senza addebito d’imposta. Tale integrazione implica,
quindi, da parte del cessionario/committente, l’indicazione
sulla stessa fattura passiva dell’aliquota e della relativa
imposta e l’annotazione del documento, così integrato, sia
nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, sia in
quello degli acquisti. Pertanto, il subappaltatore dovrà
emettere fattura non soggetta ad Iva per le prestazioni,
comprese quelle di manodopera, rese nei confronti
dell’appaltatore (che svolge l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili) ovvero nei confronti di altro
subappaltatore suo committente. Questi ultimi dovranno
integrare, quindi, la fattura ricevuta senza addebito di
imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti che in
quello delle vendite. La novità in rassegna, comporta di
fatto che i subappaltatori si troveranno strutturalmente a
credito di Iva. Per questo motivo, in sede di conversione in
legge del decreto sono state inserite due disposizioni che
faciliteranno, per detti soggetti, il recupero dei crediti
Iva. La prima, riguarda i requisiti necessari ai fini della
possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva annuale
o infrannuale. La seconda, la possibilità di utilizzo in
compensazione di tali crediti con un innalzamento del limite
massimo consentito per anno solare.
Per ultimo, occorre
sottolineare che la disposizione in esame, che estende il
meccanismo del reverse charge al settore dell’edilizia,
diventerà operativa solo dal momento in cui essa verrà
ufficialmente approvata dalla Commissione Europea.
Confermate le
sanzioni penali per l’omesso versamento Iva annuale
superiore a 50 mila Euro (art. 35, co. 7)
In materia di
sanzioni penali è stato previsto quanto segue:
a) l’omesso
versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione
annuale costituisce violazione di natura penale, punita con la
reclusione da sei mesi a due anni, se l’importo da versare
è superiore ai 50mila euro ed il versamento non viene
effettuato entro il termine di versamento dell’acconto
relativo al periodo di imposta successivo;
b) l’indebita
compensazione (col modello F24) di imposte dovute con crediti
spettanti o inesistenti è punita con la reclusione da sei
mesi a due anni se i versamenti nel corso dell’anno solare
non effettuati superano i 50 mila euro.
Locazioni e cessioni
di fabbricati esenti da IVA (art. 35, co. 8)
La disciplina Iva del
settore immobiliare, nel testo definitivo della Legge di
conversione, risulta particolarmente articolata e molto
diversa rispetto a quella contenuta nel Decreto Legge
originario.
Locazioni (e
leasing) di immobili abitativi
Nell’ambito
dell’attività di locazione degli immobili di natura
abitativa, il regime di esenzione da Iva previsto dall’art.
10, n. 8) del D.P.R. 633/1972 è stato esteso a tutte le
casistiche in cui il locatore è un soggetto passivo
dell’imposta. In sostanza, esso si applica anche nel caso in
cui la locazione venga operata da una impresa che ha costruito
tali tipologie di immobile per la vendita, destinandoli alla
locazione solo in via temporanea.
Locazione (e
leasing) di immobili strumentali
Nel caso di locazione di
immobili strumentali per natura, il regime Iva di imponibilità
costituisce la regola nei seguenti casi:
c) conduttore soggetto
Iva prevalentemente esente (cioè con un pro-rata di
detraibilità pari o inferiore al 25%);
d) conduttore soggetto
privato (senza partita Iva).
Qualora, invece, il
conduttore non si trova nelle situazioni sopra indicate, il
locatore, soggetto passivo Iva, di regola è tenuto ad
applicare il regime Iva di esenzione, con possibilità però
di opzione per il regime di imponibilità ai fini di evitare
la rettifica di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972
sull’Iva detratta relativamente a detti immobili all’atto
del loro acquisto o costruzione. In ogni caso, sui contratti
di locazione (anche quelli soggetti ad Iva), è prevista
l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota
dell’1% (art. 35, co. 10). Le disposizioni di cui al
presente paragrafo sono in vigore dal 12 agosto 2006.
Adempimenti
relativi alla locazione di immobili strumentali
Per i contratti in
essere, soggetti ad Iva fino alla data del 3 luglio 2006, i
locatori dovranno presentare una dichiarazione contenente tali
contratti, ai fini del pagamento dell’imposta di registro
con aliquota dell’1%.
Nella medesima dichiarazione sarà possibile esercitare
l’opzione, di cui al punto precedente, per l’applicazione
dell’Iva con effetti retrodatatati al 4 luglio 2006. Le
modalità e termini di tali adempimenti saranno fissati da un
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15
settembre 2006.
Cessione di
immobili abitativi
Per le cessioni di
fabbricati abitativi il regime di esenzione da Iva è stato
ampliato a quasi tutte le situazioni. Restano, infatti,
soggette ad Iva esclusivamente:
a) le cessioni di
fabbricati o porzione di fabbricato effettuate entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione dalle imprese
costruttrici;
b) le cessioni di
fabbricati o porzione di fabbricato effettuate entro quattro
anni dalla data di ultimazione dell’intervento dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
interventi di cui all’art. 31, lettere c), d) ed e) della
Legge 5 agosto 1978, n. 457 (interventi di recupero e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di
ristrutturazione urbaninistica).
Cessione di
immobili strumentali
Nel caso di cessione di
immobili strumentali per natura, il regime Iva di imponibilità
costituisce la regola nei seguenti casi:
a) quando l’acquirente
è un soggetto Iva prevalentemente esente (pro-rata < 25%);
b) quando l’acquirente
è un soggetto privato (senza partita Iva);
c) quando il cedente è
l’impresa che ha costruito l’immobile o lo ha
ristrutturato (con interventi di cui all’art. 31, lettere
c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457) (interventi di
recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia di ristrutturazione urbaninistica) e la vendita dello
stesso avviene entro quattro anni dall’ultimazione della
costruzione o della ristrutturazione.
Al di fuori di detti
casi il cedente, soggetto passivo Iva, di regola, è tenuto ad
applicare il regime Iva di esenzione, con possibilità però
di opzione per il regime di imponibilità, in analogia a
quanto previsto per la locazione della stessa tipologia di
immobili. In caso di opzione per il regime di imponibilità,
si applica l’imposta di registro in misura fissa (168 euro)
e le imposte ipotecarie e catastali con aliquote del 3% e
dell’1%. Le disposizioni di cui al presente paragrafo
sono in vigore dal 12 agosto 2006.
Rettifica della
detrazione Iva sugli immobili locati (art. 35, co. 9)
La rettifica della
detrazione Iva sul costo di acquisto o costruzione è dovuta
nei seguenti casi:
a) immobili abitativi
delle imprese costruttrici, posseduti alla data del 4
luglio 2006, se costruiti da meno di 4 anni rispetto al 4
luglio 2006, ovverosia dopo il 4 luglio 2002 (rettifica per
cambio di destinazione da effettuare nell’anno del primo
impiego, ossia quando l’immobile viene dato in locazione);
b) immobili
strumentali, posseduti alla data del 4 luglio 2006, solo
se non si opta per l’applicazione dell’Iva sui canoni
di locazione e se detti immobili sono stati acquistati
o costruiti a partire dal 1° gennaio 1998.
Rettifica della
detrazione IVA per immobili ceduti dopo il 4 luglio 2006 (art.
35, co. 9)
La rettifica della
detrazione Iva sul costo di acquisto o costruzione è dovuta
nei seguenti casi:
a) immobili abitativi
delle imprese costruttrici posseduti alla data del 4 luglio
2006, se costruiti da meno di 4 anni rispetto al 4 luglio
2002, ovverosia dopo il 4 luglio 2002 e rivenduti dopo il
termine di 4 anni dalla loro ultimazione (rettifica per cambio
di destinazione da effettuare nell’anno del primo impiego,
ossia quando l’immobile viene ceduto);
b) immobili
strumentali, se ceduti in regime di esenzione da Iva e se
acquistati o costruiti a partire dal 1° gennaio 1998.
Stretta sulla
detrazione IVA delle autovetture immatricolate come autocarri
(art. 35, co. 11)
Ai fini di contrastare
gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore
dei veicoli l’Agenzia delle Entrate, tramite apposito
provvedimento, dovrà individuare i veicoli che, a prescindere
dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che
non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di
persone. Tali veicoli saranno soggetti alle stesse
limitazioni previste, ai fini della detraibilità dell’Iva e
della deducibilità del costo, rispettivamente dall’art.
19-bis1, lettera e), del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 164,
comma 1, lettera b), del TUIR. In sostanza, con riferimento
alla sola Iva, anche qualora detti autoveicoli venissero
immatricolati come autocarro, l’imposta relativa
all’acquisto, locazione o noleggio degli stessi non potrà
essere detratta interamente ma solo nella misura del 15%,
così come attualmente previsto dall’art. 30, comma 5, della
Legge n. 388/2000 per gli autoveicoli di cui all’art. 54,
lettere a) e c) del Codice della Strada. Inoltre, l’Iva
su carburanti, manutenzioni e riparazioni degli autoveicoli in
esame sarà interamente indetraibile.
Restrizioni per il
credito Iva delle società non operative (art. 35, co. 15)
Come noto, le società
non operative, così come definite ai fini delle imposte sui
redditi dall’art. 30, comma 1, della Legge n. 724 del 23
dicembre 1994, non possono chiedere il rimborso dell’Iva a
credito fino a quando non escono dal regime di non operatività
ovvero non cessano l’attività. Ora è prevista
un’ulteriore penalizzazione in quanto la norma in rassegna
stabilisce per dette società, che qualora per tre periodi
consecutivi non vengano effettuate operazioni rilevanti ai
fini dell’Iva per un valore superiore ad un determinato
importo (che risulta dall’applicazione delle percentuali di
cui al comma 1, dell’art. 30 della Legge n. 724/1994), l’eccedenza
di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo
dell’Iva a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.
Tale disposizione può non essere applicata, tuttavia, in
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario
che hanno reso impossibile alla società il raggiungimento
dell’importo minimo di operazione rilevanti ai fini
dell’Iva di cui al periodo precedente. A tal fine, il
contribuente deve richiedere espressamente la disapplicazione
della norma in esame, con la presentazione di apposita istanza
di interpello al Direttore Regionale delle Entrate, ai sensi
dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973.
Detrazione IRPEF del
41% nel settore dell’edilizia: contenuto della fattura (art.
35, commi 19 e 20)
In materia di
agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie di immobili
abitativi (detrazione Irpef del 41%), in relazione alle spese
sostenute a partire dal 4 luglio 2006, detta agevolazione è
concessa a condizione che le relative fatture indichino
distintamente il costo della manodopera rispetto al valore dei
beni forniti dall’esecutore degli interventi.
Dal 1° ottobre 2006
ritorno all’aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni
“abitative” (art. 35, co. 35-ter)
In sede di conversione
in Legge del Decreto n. 223/2006, è stato inserito un
emendamento che proroga fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota
Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a
prevalente destinazione abitativa. La norma avrà effetto a
partire dal 1° ottobre 2006 e comporterà la riduzione della
detrazione Irpef dal 41% al 36%.
Reintroduzione degli
elenchi clienti-fornitori (art. 37, co. 8)
Con l’inserimento di
un nuovo comma (4-bis) all’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del
22 luglio 1998, il decreto in rassegna reintroduce tra gli
adempimenti Iva l’obbligo di presentazione degli elenchi
clienti-fornitori. In particolare, viene disposto che i
soggetti Iva debbano presentare, entro 60 giorni dal termine
di presentazione della Comunicazione Dati Iva annuale (che
deve essere presentata entro la fine di febbraio dell’anno
successivo), l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture nell’anno cui si riferisce detta
Comunicazione, nonché l’elenco dei soggetti titolari di
partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell’imposta. Per il solo periodo di imposta 2006,
l’elenco clienti deve comprendere solo i soggetti titolari
di partita Iva. Riguardo al contenuto degli elenchi, per
ciascun soggetto (cliente o fornitore) vanno indicati il
codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni
effettuate (al netto delle relative note di variazione), con
la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché
dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà
avvenire esclusivamente per via telematica con modalità da
indicare tramite apposito Provvedimento dell’Agenzia
medesima. L’omissione dell’obbligo in esame, ovvero
l’invio con dati incompleti o non veritieri è soggetto alla
sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (da
258 a 2.065 euro).
Soggetti esonerati
dagli obblighi IVA sotto i 7mila euro di volume d’affari
(art. 37, commi 15 e 16)
Come già prevede la
disciplina Iva di altri Paesi comunitari, anche la norma in
rassegna introduce un esonero dagli obblighi Iva per i
contribuenti minimi. Ciò avviene attraverso l’inserimento
dell’art. 32-bis nel D.P.R. 633/1972.
Controlli
automatizzati sull’apertura delle partite IVA (art. 37,
commi 18-20)
A partire dal 1°
novembre 2006, l’attribuzione della partita Iva ai
richiedenti determinerà l’esecuzione di controlli
automatizzati, ai fini di individuare elementi di rischio
connessi al suo rilascio, nonché l’eventuale accesso nei
luoghi di esercizio dell’attività. Inoltre, nei confronti
di particolari categorie di contribuenti, l’effettuazione di
acquisti intracomunitari di beni verrà subordinata, per i
primi tre anni dalla data di rilascio della partita Iva, alla
prestazione di una fideiussione d’importo commisurato al
volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50mila
euro. Tale ultima disposizione verrà definita con un
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Commercianti al
dettaglio: obbligo di comunicazione dei corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate (art. 37, commi 33-37)
Le disposizioni in
rassegna introducono, a partire dal 1° gennaio 2007,
l’obbligo per i commercianti al dettaglio e soggetti
assimilati di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, comprese
le imprese della grande distribuzione organizzata, di inviare
settimanalmente o mensilmente per via telematica l’ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di
beni e prestazioni di servizi. Contestualmente, viene
eliminato per tali soggetti l’obbligo di certificazione
fiscale dei corrispettivi medesimi. Resta fermo l’obbligo di
emissione della fattura se richiesta dal cliente. Tuttavia,
con la conversione in legge del Decreto in rassegna è stato
stabilito quanto segue:
a) che la prima
trasmissione dei dati debba avvenire entro il mese di luglio
2007, con riferimento anche ai mesi precedenti;
b) che i contribuenti
possano continuare ad utilizzare gli apparecchi misuratori
fiscali previo un adattamento tecnico che consenta la
trasmissione telematica dei dati e che darà diritto ad un
credito di imposta pari a 100 euro utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Con un Provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le
modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica
delle informazioni relative ai corrispettivi, unitamente alle
altre previste dall’art. 24 del D.P.R. 633/19772, i cui
obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica
anzidetta. Salva l’applicazione delle disposizioni
concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e
quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento
degli obblighi di cui sopra è punito con la sanzione
amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
Lo Studio è a
disposizione dei clienti che fossero interessati alla
fattispecie qui trattate e per fornire eventuali chiarimenti
e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici