CIRCOLARE N. 5/2006

MANOVRA PRODI:

La versione definitiva delle modifiche riguardanti la disciplina dell’IVA

Premessa

Con la presente circolare si commentano alcune novità Iva, nella loro versione definitiva, introdotte dalla Manovra correttiva del Governo Prodi. Segnaliamo che le novità in esame sono già state oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante le Circolari n. 27/E e 28/E, entrambe datate 4 agosto 2006. Infine, si premette che le disposizioni in rassegna, se non diversamente indicato, si applicano a partire dal 4 luglio 2006.

Per ogni argomento viene indicato l’articolo e il comma di riferimento tratto dalla Legge di conversione.

IVA in edilizia: facilitazioni per chi applica il meccanismo del “reverse charge” (art. 35, commi 5 e 6)

Il Decreto in esame, con l’inserimento di un nuovo comma (5-bis) nell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, ha esteso al settore degli appalti edili il meccanismo del “riverse – charge”, in base al quale l’assoggettamento ad Iva di una cessione o prestazione deve avvenire ad opera del cessionario o committente, previa integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore senza addebito d’imposta. Tale integrazione implica, quindi, da parte del cessionario/committente, l’indicazione sulla stessa fattura passiva dell’aliquota e della relativa imposta e l’annotazione del documento, così integrato, sia nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti. Pertanto, il subappaltatore dovrà emettere fattura non soggetta ad Iva per le prestazioni, comprese quelle di manodopera, rese nei confronti dell’appaltatore (che svolge l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili) ovvero nei confronti di altro subappaltatore suo committente. Questi ultimi dovranno integrare, quindi, la fattura ricevuta senza addebito di imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. La novità in rassegna, comporta di fatto che i subappaltatori si troveranno strutturalmente a credito di Iva. Per questo motivo, in sede di conversione in legge del decreto sono state inserite due disposizioni che faciliteranno, per detti soggetti, il recupero dei crediti Iva. La prima, riguarda i requisiti necessari ai fini della possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva annuale o infrannuale. La seconda, la possibilità di utilizzo in compensazione di tali crediti con un innalzamento del limite massimo consentito per anno solare.

Per ultimo, occorre sottolineare che la disposizione in esame, che estende il meccanismo del reverse charge al settore dell’edilizia, diventerà operativa solo dal momento in cui essa verrà ufficialmente approvata dalla Commissione Europea.

Confermate le sanzioni penali per l’omesso versamento Iva annuale superiore a 50 mila Euro (art. 35, co. 7)

In materia di sanzioni penali è stato previsto quanto segue:

a) l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale costituisce violazione di natura penale, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, se l’importo da versare è superiore ai 50mila euro ed il versamento non viene effettuato entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo;

b) l’indebita compensazione (col modello F24) di imposte dovute con crediti spettanti o inesistenti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni se i versamenti nel corso dell’anno solare non effettuati superano i 50 mila euro.

Locazioni e cessioni di fabbricati esenti da IVA (art. 35, co. 8)

La disciplina Iva del settore immobiliare, nel testo definitivo della Legge di conversione, risulta particolarmente articolata e molto diversa rispetto a quella contenuta nel Decreto Legge originario.

Locazioni (e leasing) di immobili abitativi

Nell’ambito dell’attività di locazione degli immobili di natura abitativa, il regime di esenzione da Iva previsto dall’art. 10, n. 8) del D.P.R. 633/1972 è stato esteso a tutte le casistiche in cui il locatore è un soggetto passivo dell’imposta. In sostanza, esso si applica anche nel caso in cui la locazione venga operata da una impresa che ha costruito tali tipologie di immobile per la vendita, destinandoli alla locazione solo in via temporanea.

Locazione (e leasing) di immobili strumentali

Nel caso di locazione di immobili strumentali per natura, il regime Iva di imponibilità costituisce la regola nei seguenti casi:

c) conduttore soggetto Iva prevalentemente esente (cioè con un pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25%);

d) conduttore soggetto privato (senza partita Iva).

Qualora, invece, il conduttore non si trova nelle situazioni sopra indicate, il locatore, soggetto passivo Iva, di regola è tenuto ad applicare il regime Iva di esenzione, con possibilità però di opzione per il regime di imponibilità ai fini di evitare la rettifica di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 sull’Iva detratta relativamente a detti immobili all’atto del loro acquisto o costruzione. In ogni caso, sui contratti di locazione (anche quelli soggetti ad Iva), è prevista l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’1% (art. 35, co. 10). Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono in vigore dal 12 agosto 2006.

Adempimenti relativi alla locazione di immobili strumentali

Per i contratti in essere, soggetti ad Iva fino alla data del 3 luglio 2006, i locatori dovranno presentare una dichiarazione contenente tali contratti, ai fini del pagamento dell’imposta di registro con aliquota dell’1%. 
Nella medesima dichiarazione sarà possibile esercitare l’opzione, di cui al punto precedente, per l’applicazione dell’Iva con effetti retrodatatati al 4 luglio 2006. Le modalità e termini di tali adempimenti saranno fissati da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 settembre 2006.

Cessione di immobili abitativi

Per le cessioni di fabbricati abitativi il regime di esenzione da Iva è stato ampliato a quasi tutte le situazioni. Restano, infatti, soggette ad Iva esclusivamente:

a) le cessioni di fabbricati o porzione di fabbricato effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione dalle imprese costruttrici;

b) le cessioni di fabbricati o porzione di fabbricato effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione dell’intervento dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di cui all’art. 31, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (interventi di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di ristrutturazione urbaninistica).

Cessione di immobili strumentali

Nel caso di cessione di immobili strumentali per natura, il regime Iva di imponibilità costituisce la regola nei seguenti casi:

a) quando l’acquirente è un soggetto Iva prevalentemente esente (pro-rata < 25%);

b) quando l’acquirente è un soggetto privato (senza partita Iva);

c) quando il cedente è l’impresa che ha costruito l’immobile o lo ha ristrutturato (con interventi di cui all’art. 31, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457) (interventi di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di ristrutturazione urbaninistica) e la vendita dello stesso avviene entro quattro anni dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione.

Al di fuori di detti casi il cedente, soggetto passivo Iva, di regola, è tenuto ad applicare il regime Iva di esenzione, con possibilità però di opzione per il regime di imponibilità, in analogia a quanto previsto per la locazione della stessa tipologia di immobili. In caso di opzione per il regime di imponibilità, si applica l’imposta di registro in misura fissa (168 euro) e le imposte ipotecarie e catastali con aliquote del 3% e dell’1%. Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono in vigore dal 12 agosto 2006.

Rettifica della detrazione Iva sugli immobili locati (art. 35, co. 9)

La rettifica della detrazione Iva sul costo di acquisto o costruzione è dovuta nei seguenti casi:

a) immobili abitativi delle imprese costruttrici, posseduti alla data del 4 luglio 2006, se costruiti da meno di 4 anni rispetto al 4 luglio 2006, ovverosia dopo il 4 luglio 2002 (rettifica per cambio di destinazione da effettuare nell’anno del primo impiego, ossia quando l’immobile viene dato in locazione);

b) immobili strumentali, posseduti alla data del 4 luglio 2006, solo se non si opta per l’applicazione dell’Iva sui canoni di locazione e se detti immobili sono stati acquistati o costruiti a partire dal 1° gennaio 1998.

Rettifica della detrazione IVA per immobili ceduti dopo il 4 luglio 2006 (art. 35, co. 9)

La rettifica della detrazione Iva sul costo di acquisto o costruzione è dovuta nei seguenti casi:

a) immobili abitativi delle imprese costruttrici posseduti alla data del 4 luglio 2006, se costruiti da meno di 4 anni rispetto al 4 luglio 2002, ovverosia dopo il 4 luglio 2002 e rivenduti dopo il termine di 4 anni dalla loro ultimazione (rettifica per cambio di destinazione da effettuare nell’anno del primo impiego, ossia quando l’immobile viene ceduto);

b) immobili strumentali, se ceduti in regime di esenzione da Iva e se acquistati o costruiti a partire dal 1° gennaio 1998.

Stretta sulla detrazione IVA delle autovetture immatricolate come autocarri (art. 35, co. 11)

Ai fini di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli l’Agenzia delle Entrate, tramite apposito provvedimento, dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. Tali veicoli saranno soggetti alle stesse limitazioni previste, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, rispettivamente dall’art. 19-bis1, lettera e), del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR. In sostanza, con riferimento alla sola Iva, anche qualora detti autoveicoli venissero immatricolati come autocarro, l’imposta relativa all’acquisto, locazione o noleggio degli stessi non potrà essere detratta interamente ma solo nella misura del 15%, così come attualmente previsto dall’art. 30, comma 5, della Legge n. 388/2000 per gli autoveicoli di cui all’art. 54, lettere a) e c) del Codice della Strada. Inoltre, l’Iva su carburanti, manutenzioni e riparazioni degli autoveicoli in esame sarà interamente indetraibile.

Restrizioni per il credito Iva delle società non operative (art. 35, co. 15)

Come noto, le società non operative, così come definite ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 30, comma 1, della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, non possono chiedere il rimborso dell’Iva a credito fino a quando non escono dal regime di non operatività ovvero non cessano l’attività. Ora è prevista un’ulteriore penalizzazione in quanto la norma in rassegna stabilisce per dette società, che qualora per tre periodi consecutivi non vengano effettuate operazioni rilevanti ai fini dell’Iva per un valore superiore ad un determinato importo (che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, dell’art. 30 della Legge n. 724/1994), l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi d’imposta successivi. Tale disposizione può non essere applicata, tuttavia, in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile alla società il raggiungimento dell’importo minimo di operazione rilevanti ai fini dell’Iva di cui al periodo precedente. A tal fine, il contribuente deve richiedere espressamente la disapplicazione della norma in esame, con la presentazione di apposita istanza di interpello al Direttore Regionale delle Entrate, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973.

Detrazione IRPEF del 41% nel settore dell’edilizia: contenuto della fattura (art. 35, commi 19 e 20)

In materia di agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi (detrazione Irpef del 41%), in relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, detta agevolazione è concessa a condizione che le relative fatture indichino distintamente il costo della manodopera rispetto al valore dei beni forniti dall’esecutore degli interventi.

Dal 1° ottobre 2006 ritorno all’aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni “abitative” (art. 35, co. 35-ter)

In sede di conversione in Legge del Decreto n. 223/2006, è stato inserito un emendamento che proroga fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La norma avrà effetto a partire dal 1° ottobre 2006 e comporterà la riduzione della detrazione Irpef dal 41% al 36%.

Reintroduzione degli elenchi clienti-fornitori (art. 37, co. 8)

Con l’inserimento di un nuovo comma (4-bis) all’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, il decreto in rassegna reintroduce tra gli adempimenti Iva l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti-fornitori. In particolare, viene disposto che i soggetti Iva debbano presentare, entro 60 giorni dal termine di presentazione della Comunicazione Dati Iva annuale (che deve essere presentata entro la fine di febbraio dell’anno successivo), l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce detta Comunicazione, nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta. Per il solo periodo di imposta 2006, l’elenco clienti deve comprendere solo i soggetti titolari di partita Iva. Riguardo al contenuto degli elenchi, per ciascun soggetto (cliente o fornitore) vanno indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire esclusivamente per via telematica con modalità da indicare tramite apposito Provvedimento dell’Agenzia medesima. L’omissione dell’obbligo in esame, ovvero l’invio con dati incompleti o non veritieri è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Soggetti esonerati dagli obblighi IVA sotto i 7mila euro di volume d’affari (art. 37, commi 15 e 16)

Come già prevede la disciplina Iva di altri Paesi comunitari, anche la norma in rassegna introduce un esonero dagli obblighi Iva per i contribuenti minimi. Ciò avviene attraverso l’inserimento dell’art. 32-bis nel D.P.R. 633/1972.

Controlli automatizzati sull’apertura delle partite IVA (art. 37, commi 18-20)

A partire dal 1° novembre 2006, l’attribuzione della partita Iva ai richiedenti determinerà l’esecuzione di controlli automatizzati, ai fini di individuare elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l’eventuale accesso nei luoghi di esercizio dell’attività. Inoltre, nei confronti di particolari categorie di contribuenti, l’effettuazione di acquisti intracomunitari di beni verrà subordinata, per i primi tre anni dalla data di rilascio della partita Iva, alla prestazione di una fideiussione d’importo commisurato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50mila euro. Tale ultima disposizione verrà definita con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Commercianti al dettaglio: obbligo di comunicazione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (art. 37, commi 33-37)

Le disposizioni in rassegna introducono, a partire dal 1° gennaio 2007, l’obbligo per i commercianti al dettaglio e soggetti assimilati di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, comprese le imprese della grande distribuzione organizzata, di inviare settimanalmente o mensilmente per via telematica l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Contestualmente, viene eliminato per tali soggetti l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi medesimi. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Tuttavia, con la conversione in legge del Decreto in rassegna è stato stabilito quanto segue:

a) che la prima trasmissione dei dati debba avvenire entro il mese di luglio 2007, con riferimento anche ai mesi precedenti;

b) che i contribuenti possano continuare ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali previo un adattamento tecnico che consenta la trasmissione telematica dei dati e che darà diritto ad un credito di imposta pari a 100 euro utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica delle informazioni relative ai corrispettivi, unitamente alle altre previste dall’art. 24 del D.P.R. 633/19772, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica anzidetta. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

Lo Studio è a disposizione dei clienti che fossero interessati alla fattispecie qui trattate e per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

 

                                                            Studio Truppa – Medici