IVA E REGISTRO PER
IMMOBILI STRUMENTALI LOCATI
Modalità e termini
di registrazione dei contratti di locazione
Premessa
L’Agenzia delle
Entrate, in data 14 settembre 2006, ha emesso il
Provvedimento, previsto dalla legge n. 248/2006 (Manovra
Prodi), per regolamentare, ai fini Iva e imposta di registro,
i contratti di locazione e leasing, di fabbricati strumentali,
in corso alla data del 4 luglio 2006, il cui locatore è un
soggetto passivo Iva. Tale Provvedimento si è reso necessario
a seguito delle modifiche al regime Iva/imposta di registro
relativamente a detti contratti. Si illustrano pertanto i
contenuti del Provvedimento dopo un esame sintetico della
nuova disciplina impositiva delle locazioni (e del leasing)
degli immobili strumentali per natura.
IVA e registro: il
nuovo regime
Fino al 4 luglio 2006,
data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, i canoni di
locazione e leasing degli immobili strumentali per natura, nel
caso in cui il locatore era un soggetto Iva, erano gravati da
tale imposta con aliquota ordinaria del 20%. Da tale data, il
regime Iva di imponibilità costituisce la regola solamente
nei casi in cui:
a) il conduttore è un
soggetto Iva prevalentemente esente (cioè con pro-rata di
detraibilità pari o inferiore al 25%);
b) il conduttore è un
soggetto privato (cioè senza partita Iva).Qualora, invece, il
conduttore non si trovi nelle situazioni sopra indicate, il
locatore, soggetto passivo Iva, di regola è tenuto ad
applicare il regime Iva di esenzione, con possibilità però
di optare per il regime di imponibilità (ai fini di
evitare la rettifica di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R.
633/1972 sull’Iva detratta relativamente a detti immobili
all’atto del loro acquisto o costruzione). In ogni caso,
sui contratti di locazione (anche quelli soggetti ad Iva), è
prevista l’applicazione dell’imposta di registro con
aliquota dell’1%.
Adempimenti relativi
ai contratti in corso alla data del 4 luglio 2006
Per i contratti in
corso, soggetti ad Iva fino alla data del 3 luglio 2006, i
locatori dovranno presentare una dichiarazione contenente i
dati relativi a tali contratti, ai fini del pagamento
dell’imposta di registro con aliquota dell’1%. Nella
medesima dichiarazione sarà possibile esercitare l’opzione
per l’applicazione dell’Iva con effetto retrodatatati al 4
luglio 2006. Le modalità e termini di tali adempimenti sono
stati fissati dal Provvedimento in rassegna che, a sua volta,
richiama in larga parte quanto già stabilito dal decreto
dirigenziale del 31 luglio 1998 il quale ha fissato le modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.
1 - Modalità e
termini per la registrazione
Il Provvedimento del 14
settembre 2006 prevede che la registrazione dei contratti
debba essere effettuata a partire dal 1° novembre 2006 e fino
al 30 dello stesso mese esclusivamente per via telematica,
indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute.
Tale registrazione può
essere effettuata sia direttamente, sia attraverso
intermediari abilitati, ovverosia:
a)
gli incaricati della trasmissione telematica di cui all' art.
3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
b)
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni
nazionali stipulate ai sensi dell' art. 4, comma 1, della
Legge n. 431/1998;
c)
le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei
mediatori tenuti dalle Camere di commercio;
d)
soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa
degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità
tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
e)
le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività
di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti
pubblici, purché titolari di licenza;
f)
gli iscritti all'albo professionale dei geometri, anche
riuniti in forma associativa.
In fase di
registrazione, devono essere indicati i dati relativi al
contratto ma, diversamente dalla normativa a regime, non è
necessario allegare il testo dello stesso.
2 - Registrazione
a cura del conduttore o locatario non soggetto IVA
Nell’ipotesi in cui
sia il conduttore o locatario dell’immobile a curare la
registrazione del contratto ed esso non agisca
nell’esercizio di impresa, arte o professione, la
registrazione potrà essere effettuata con le modalità
tradizionali previste dal D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta
di registro), illustrate nel successivo paragrafo 6.
3 - Determinazione
e versamento dell’imposta di registro dell’1%
L’imposta deve essere
calcolata sul corrispettivo determinato per l’intera residua
durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e versata,
entro il 30 novembre 2006, in conformità a quanto previsto
dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, ovverosia
secondo le due seguenti modalità alternative tra loro.
Versamento in
un’unica soluzione – L’imposta dovuta viene ridotta
di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse
legale (2,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.
Tale riduzione spetta a condizione che il contratto sia di
durata pluriennale (superiore ai due anni) e che la durata
residua dello stesso sia superiore all’anno (ossia scada
dopo il 4 luglio 2007).
Versamento annuale
– L’imposta viene versata, senza riduzioni, con
riferimento ad una sola annualità mentre per le annualità
successive il relativo versamento dovrà essere effettuato
entro trenta giorni dalla scadenza delle annualità residue.
Qualora nel contratto sia stato stabilito un corrispettivo
solo in parte già determinato, su detto importo l’imposta
deve essere versata in base alle modalità sopra indicate.
L’imposta dovuta per la parte residua dovrà essere versato
entro venti giorni dalla definitiva determinazione della
stessa utilizzando apposito codice tributo.
4- Modalità
di pagamento per via telematica
I contribuenti che
effettuano la registrazione per via telematica, con le stesse
modalità devono effettuare il versamento dell’imposta di
registro, direttamente, avvalendosi del servizio telematico
Entratel o Internet, ovvero tramite gli incaricati della
trasmissione telematica.
Il pagamento per via
telematica deve avvenire, includendo nel relativo file
alternativamente :
a) le coordinate del
conto corrente degli utenti quando questi ultimi procedono
direttamente agli adempimenti di registrazione e pagamento
oppure si avvalgono degli intermediari abilitati, ai quali
all’atto dell’incarico, hanno, formalmente, dato consenso
all’uso delle predette coordinate;
b) le coordinate del
conto corrente degli intermediari abilitati, quando questi
ultimi eseguono gli adempimenti di registrazione e pagamento
per conto degli utenti.
Il conto corrente da
utilizzare per il pagamento deve essere intrattenuto presso
una delle Banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
5 - Modalità di
registrazione telematica: dati generali del contratto
In fase di
registrazione, tra i dati da indicare si segnalano i seguenti:
Identificativo del
contratto - Indicare il nuovo codice D, con il quale le
parti contraenti individuano il contratto registrato ai sensi
dell’art. 35, comma 10-quinquies del D.L. 223/2006.
Oggetto della
locazione - Per l'oggetto della locazione, utilizzare i
codici riportati nella tabella A allegata al Decreto del 31
luglio 1998, così come integrata dall’allegato 1 al
Provvedimento in rassegna, qui sotto riportata.
Tabella A
| Codice |
Oggetto della locazione |
Aliquota |
| 01 |
Locazione fondi rustici |
0,50% |
| 02 |
Locazione immobili urbani |
2% |
| 03 |
Locazione altri immobili (ad
esempio terreni edificabili) |
2% |
| 04 |
Leasing immobili abitativi |
2% |
| 05 |
Leasing immobili strumentali |
1% |
| 06 |
Leasing immobili strumentali
con opzione per applicazione Iva |
1% |
| 07 |
Leasing altro tipo |
In base a norme vigenti |
| 08 |
Locazione fabbricati abitativi
effettuata da costruttori |
2% |
| 09 |
Locazione immobili strumentali |
1% |
| 10 |
Locazione immobili strumentali
con opzione per applicazione Iva |
1% |
L’opzione per
l’applicazione dell’Iva, pertanto, si manifesta con
l’utilizzo dei codici 06 e 10.
6- Modalità
operative per i soggetti senza partita Iva
Come già anticipato, i
soggetti che sono privi di partita Iva e intendono adempiere
personalmente alla registrazione del contratto di locazione
possono farlo in base alle modalità previste dal D.P.R. n.
131/1986. In particolare, la richiesta di registrazione si
effettua tramite la presentazione, presso l’Agenzia delle
Entrate competente per territorio, di un apposito modello,
conforme all’allegato 8 del decreto dirigenziale del 17
dicembre 1998, contenente anche l’elenco degli atti di cui
si chiede la registrazione, nonché l’indicazione analitica
delle singole imposte liquidate e versate per ciascuno di
essi. Il pagamento dell’imposta di registro avviene mediante
la compilazione del modello F23 presso qualsiasi
concessionario del servizio di riscossione, azienda di credito
o agenzia postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di
chi versa, con le seguenti avvertenze:
1)
la causale da indicare è:
- RP “Registrazione di
atti pubblici o privati - imposta principale”
2)
I codici tributo sono:
- 107T “Imposta di
registro per contratti di locazione fabbricati - Intero
periodo”;
- 112T “Imposta di
registro per contratti di locazione fabbricati - Annualità
successive”;
- 115T “Imposta di
registro per contratti di locazione fabbricati - Prima
annualità”.
Locazione di immobili
abitativi da parte di imprese costruttrici
Si segnala che le
disposizioni di cui al Provvedimento in esame valgono anche
con riferimento ai contratti di locazione di immobili
abitativi di proprietà di imprese che hanno costruito tali
immobili per la vendita, in corso alla data del 4 luglio 2006.
Tali contratti, infatti, fino al 3 luglio 2006 erano soggetti
ad Iva mentre dal 4 luglio si applica in ogni caso, senza
possibilità di opzione, il regime di esenzione ai sensi
dell’art. 10, numero 8), così come sostituito dal D.L. n.
223/2006, con imposta di registro del 2%.
Sanzioni
In caso di omissione
dell’obbligo di registrazione dei contratti in oggetto si
applicano le sanzioni previste dall’art. 69 del D.P.R.
131/1986, ovverosia una sanzione amministrativa dal 120 al
240% dell’imposta dovuta. Inoltre, in caso di omesso
versamento dell’imposta di registro si applica una sanzione
pari al 30% dell’imposta, conformemente a quanto previsto
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
Con l’occasione
comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha differito al 1
gennaio 2007 il termine per il versamento telematico con F24
(rif. Nostra circolare n. 4/2006) per tutti i soggetti
titolari di partita Iva ad esclusione delle società per
azioni, società in accomandità per azioni, società a
responsabilità limitata, società cooperativa e società di
mutua assicurazione per i quali rimane in vigore il termine
originario del 1° ottobre 2006.
Lo Studio è a
disposizione dei clienti che fossero interessati alla
fattispecie qui trattate e per fornire eventuali chiarimenti
e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici