CIRCOLARE N. 7/2006

ICI – Comunicazione eventi 2006

Premessa

Il Comune di Milano dal 01/01/2006 ha sostituito la dichiarazione ICI con la comunicazione ICI, approvandone con relativo regolamento le condizioni, esclusioni, modalità e termini di presentazione  (Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 31/03/2006).

Il suddetto comportamento potrebbe essere adottato anche da altri comuni. Pertanto si invitano gentilmente tutti i clienti dello studio a comunicare allo stesso, entro 10 giorni da quando si verifica l’evento, ogni variazione intervenuta sulla propria situazione immobiliare, affinché si possano effettuare le verifiche e gli adempimenti del caso.

Intanto, si riassume qui di seguito quanto deliberato dal Comune di Milano.

Quando non è obbligatorio presentare la nuova Comunicazione

Non è obbligatorio presentare la comunicazione ICI relativa a atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o società nell’anno 2006 per:

  1. i venditori;

  2. gli acquirenti, se questi, avendo diritto alla detrazione per abitazione principale, hanno fissato la residenza anagrafica nell’immobile acquistato entro 90 giorni dalla data di acquisto;

Quando è obbligatorio presentare la nuova Comunicazione

Rimane obbligatorio, sia per le persone fisiche che per le società, presentare la comunicazione nei seguenti casi:

  1.  gli acquirenti che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale e fissano la residenza anagrafica nell’immobile acquistato oltre i 90 giorni dalla data di acquisto;

  2. soggetti che hanno acquisito o perduto il diritto alla detrazione per abitazione principale;

  3. fabbricati per i quali sono intervenute variazioni strutturali e/o destinazione d’uso (variazioni rendite o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA);

  4. assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia, donazioni, permute;

  5. variazioni di caratteristiche del fabbricato (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);

  6. compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;

  7. attribuzione di rendita ai fabbricati posseduti da imprese classificabili nella gruppo catastale D, oppure contabilizzazione di costi incrementativi ai fabbricati posseduti da imprese classificabili nella gruppo catastale D;

  8. nuovi soggetti passivi di imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;

  9. sottoscrizione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;

  10. soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione per abitazione principale (soggetti in situazione di disagio economico – sociale).

  11. soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, immobili inagibili e esenzioni ai sensi dell’art. 7 dlgs 504/92.

 Modalità e termini

La comunicazione ICI dell’anno 2006 deve essere:

- compilata sul modello del Comune di Milano, disponibile in internet o gratuitamente presso la sede di v. Rovello n. 2;

- spedita per posta, con raccomandata, al Servizio ICI v. Rovello 2, Milano 20121, oppure consegnata al Protocollo Generale del comune di Milano v. Bergognone 30 o all’Ufficio Protocollo Servizio ICI v. Rovello 2;

- presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                            Studio Truppa – Medici