ICI –
Comunicazione eventi 2006
Premessa
Il Comune di
Milano dal 01/01/2006 ha sostituito la dichiarazione ICI con
la comunicazione ICI, approvandone con relativo regolamento le
condizioni, esclusioni, modalità e termini di presentazione
(Regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 50
del 31/03/2006).
Il suddetto
comportamento potrebbe essere adottato anche da altri comuni.
Pertanto si invitano gentilmente tutti i clienti dello studio
a comunicare allo stesso, entro 10 giorni da quando si
verifica l’evento, ogni variazione intervenuta sulla propria
situazione immobiliare, affinché si possano effettuare le
verifiche e gli adempimenti del caso.
Intanto, si riassume qui
di seguito quanto deliberato dal Comune di Milano.
Quando non è
obbligatorio presentare la nuova Comunicazione
Non è obbligatorio
presentare la comunicazione ICI relativa a atti di
compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o
società nell’anno 2006 per:
-
i venditori;
-
gli acquirenti, se
questi, avendo diritto alla detrazione per abitazione
principale, hanno fissato la residenza anagrafica
nell’immobile acquistato entro 90 giorni dalla data di
acquisto;
Quando è
obbligatorio presentare la nuova Comunicazione
Rimane obbligatorio, sia
per le persone fisiche che per le società, presentare la
comunicazione nei seguenti casi:
-
gli acquirenti
che intendono avvalersi della detrazione per abitazione
principale e fissano la residenza anagrafica
nell’immobile acquistato oltre i 90 giorni dalla data di
acquisto;
-
soggetti che hanno
acquisito o perduto il diritto alla detrazione per
abitazione principale;
-
fabbricati per i
quali sono intervenute variazioni strutturali e/o
destinazione d’uso (variazioni rendite o categoria o
classe a seguito di procedura DOCFA);
-
assegnatari di
alloggi, soci di cooperativa edilizia, donazioni, permute;
-
variazioni di
caratteristiche del fabbricato (es. terreno agricolo
diventato area fabbricabile);
-
compravendita o
variazione di valore dell’area fabbricabile;
-
attribuzione di
rendita ai fabbricati posseduti da imprese classificabili
nella gruppo catastale D, oppure contabilizzazione di
costi incrementativi ai fabbricati posseduti da imprese
classificabili nella gruppo catastale D;
-
nuovi soggetti
passivi di imposta, variazioni conseguenti a fusioni,
incorporazioni, scissioni societarie;
-
sottoscrizione o
cessazione di contratto di locazione finanziaria;
-
soggetti che
intendono avvalersi della maggiore detrazione per
abitazione principale (soggetti in situazione di disagio
economico – sociale).
-
soggetti che
intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli
immobili di interesse storico artistico, immobili
inagibili e esenzioni ai sensi dell’art. 7 dlgs 504/92.
Modalità e
termini
La comunicazione ICI
dell’anno 2006 deve essere:
- compilata sul modello
del Comune di Milano, disponibile in internet o gratuitamente
presso la sede di v. Rovello n. 2;
- spedita per posta, con
raccomandata, al Servizio ICI v. Rovello 2, Milano 20121,
oppure consegnata al Protocollo Generale del comune di Milano
v. Bergognone 30 o all’Ufficio Protocollo Servizio ICI v.
Rovello 2;
- presentata entro 90
giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
Lo Studio è a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o
delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici