GUIDA ALL'ACCONTO
IVA 2006
Premessa
Entro il 27 dicembre
2006, occorre effettuare il versamento dell’acconto Iva
annuale. Tale adempimento interessa la generalità delle
imprese e dei professionisti.
A tal proposito si
segnala innanzi tutto che nessuna novità è stata
introdotta nell’ultimo anno.
In ogni caso si
riporta una guida sintetica per tale adempimento.
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Soggetti
obbligati
In linea generale,
sono tenuti al versamento dell’acconto Iva tutti i
contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o
professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale
l’attività viene esercitata. Nel caso particolare in cui,
durante l’anno in corso, sono avvenute variazioni nella
forma giuridica dell’impresa (successione, donazione,
trasformazione, eccetera) l’acconto è dovuto dal soggetto
subentrante sulla base, se si utilizza il metodo storico,
della situazione esistente a dicembre 2005 o nell’ultimo
trimestre 2005. (Per i casi di fusioni societarie si rimanda
al successivo paragrafo 9).
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Soggetti
esclusi
I soggetti esclusi,
anche se titolari di partita Iva, dal versamento
dell’acconto, sono così individuati:
a) contribuenti che
non sono risultati a debito nel dicembre o nel quarto
trimestre del 2005;
b) produttori agricoli
esonerati dalle liquidazioni periodiche, ai sensi
dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
c) contribuenti che,
esercitando un’attività di intrattenimento, liquidano
l’Iva in modo forfettario, ai sensi dell’art. 74, comma
6, del D.P.R. 633/1972, compreso le associazioni senza fini
di lucro ex legge 398/91;
d) le società
controllate che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo
effettuata in capo alla società controllante (D.M. 13
dicembre 1979);
e) contribuenti che
hanno iniziato l’attività nel corso del 2006;
f) contribuenti mensili
che hanno cessato l’attività nel 2006 anteriormente al mese
di dicembre;
g) contribuenti
trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente al
mese di ottobre 2006;
h) imprenditori
individuali che hanno affittato l’unica azienda negli anni
precedenti o quest’anno nei termini di cui alle lett. f) e
g);
i) i contribuenti che
fruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli articoli 13
e 14 della Legge 388/2000.
L’acconto, infine,
non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti
inferiore a 103,29 euro.
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Calcolo
dell’acconto: i diversi metodi
La percentuale di
calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano a
seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente.
Casi individuati:
1)
metodo della base storica, a cui si applica la percentuale
dell’88%;
2)
metodo della base previsionale, a cui si applica la stessa
percentuale di cui al punto 1);
3)
metodo della liquidazione straordinaria, per il quale si versa
il 100% dell’imposta.
Tali tre metodi possono
essere liberamente utilizzati, in alternativa tra loro, da
tutti i contribuenti.
Sull’ammontare
dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata la
maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
3.1 Metodo della base
storica
La base di riferimento,
su cui applicare la percentuale dell’88%, è costituita
dall’imposta dovuta - al lordo dell’acconto versato per il
2005 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni,
imprenditoria femminile, eccetera) - emergente:
a.
per i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese
di dicembre 2005;
b.
per i soggetti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione
annuale per il 2005;
c.
per i soggetti trimestrali ex art. 74, del D.P.R. 633/1972,
dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2005 (ad
esempio, distributori di carburanti o autotrasportatori).
3.2 Metodo della base
previsionale
Il metodo cosiddetto
previsionale si basa, appunto, su una previsione di quello che
sarà l’imposta dovuta nel mese di dicembre o del quarto
trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata
l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%.
Occorre però tenere presente che, se le previsioni risultano
errate per difetto, scatta la sanzione per insufficiente
versamento (pari al 30% di quanto versato in meno) più gli
interessi. A tale riguardo, con la completa revisione della
normativa sulle sanzioni, non torna più applicabile la
tolleranza del 5% prevista dall’art. 6, comma 5, della legge
405/1990 in quanto non più riproposta (C.M. n. 23/E, cap. IV,
par. 1.3, del 25 gennaio 1999).
3.3 Metodo della
liquidazione straordinaria
Un ultimo metodo
usufruibile dalla generalità dei soggetti Iva prevede, ai
fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione
di una vera e propria liquidazione Iva straordinaria al 20
dicembre dell’anno in corso, con il conseguente versamento
integrale del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto,
si deve ricomprendere nel calcolo:
a)
l’eventuale credito Iva derivante dalla liquidazione
periodica precedente;
b)
l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate
dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o
dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti
trimestrali);
c)
l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive
effettuate nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre ma
non ancora fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti
i relativi termini (ad esempio cessioni con fattura
differita);
d)
l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le
relative fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre
(per i mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i
trimestrali);
e)
l’Iva a credito (non compresa nella lettera precedente)
relativa alle fatture di acquisto intracomunitarie per le
quali la corrispondente Iva a debito (derivante dalla doppia
annotazione sui registri) sia già stata ricompresa nelle
operazioni attive di cui alle lettere precedenti.
L’acconto da versare
sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). Se tale
importo è inferiore a 103,29 euro, come si è già detto in
precedenza, non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la
liquidazione straordinaria deve essere annotata sul registro
delle vendite o dei corrispettivi entro il 27 dicembre e tale
annotazione va fatta anche se la liquidazione risultasse a
credito.
4 Variazioni nel
regime di liquidazione periodica rispetto all’anno 2005
Con riferimento
esclusivamente al metodo della base storica, se il
contribuente ha adottato nel 2006 un regime di liquidazione
periodica differente rispetto all’anno precedente occorrerà
tenere presente le seguenti modalità di calcolo
dell’acconto:
·
il soggetto trimestrale nel 2005 che è diventato mensile nel
2006 deve prendere come base di riferimento per il calcolo
dell’88% un importo pari ad un terzo dell’Iva a debito del
quarto trimestre del 2005 (al lordo dell’acconto 2005);
·
il soggetto mensile nell’anno 2005 che è diventato
trimestrale nel 2006 deve prendere in considerazione le tre
liquidazioni mensili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2005; in particolare, la base di riferimento su cui calcolare
l’88% sarà data dalla sommatoria delle liquidazioni a
debito di quei mesi (già comprensive degli eventuali crediti
riportati dal mese precedente) al netto dell’eventuale
credito derivante dalla liquidazione di dicembre.
5 Determinazione
dell’acconto in caso di fusione
Per le modalità di
determinazione dell’acconto in ipotesi di fusione Vi
preghiamo di contattare lo scrivente Studio (riferimento Dott.
Francesco Alabiso).
6 Modalità di
versamento
Il versamento
dell’acconto, il cui termine di scadenza, come già
anticipato, è costituito dal 27 dicembre 2006, dovrà essere
effettuato utilizzando il modello F24, da presentare in banca,
in posta o presso il concessionario della riscossione.
Tuttavia, il versamento dovrà essere effettuato
obbligatoriamente per via telematica per i soggetti Iva
diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone.
Tale obbligo sarà esteso anche a questi ultimi soggetti a
partire dal 1° gennaio 2007.
I codici tributo da
utilizzare sono i seguenti:
-
6013, per i contribuenti mensili;
-
6035, per i contribuenti trimestrali.
L’importo non è
rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte a
credito non ancora utilizzate emergenti per esempio
dall’Unico 2006.
Gli estremi del
versamento (anche in caso di compensazione) devono essere
annotati sul registro delle fatture attive o dei
corrispettivi.
7 Sanzioni e
ravvedimento operoso
Il mancato o
insufficiente versamento dell’acconto comporta
l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30%
dell’imposta non versata, più gli interessi. Il
contribuente, comunque, può regolarizzare il mancato
adempimento nei termini previsti e più avanti specificati,
avvalendosi del ravvedimento operoso, versando, oltre
all’imposta ed agli interessi legali del 2,5% annuo,
calcolati giorno per giorno, la sanzione pari al:
- 3,75% dell’imposta
(1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 30
giorni dal termine del 27 dicembre 2006;
- 6% dell’imposta (1/5
del minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione Iva per il 2006 o del
modello Unico per il 2006 in caso di dichiarazione unificata.
La sanzione si versa con
modello F24 (cod. tributo 8904), mentre l’imposta e gli
interessi devono essere versati cumulativamente utilizzando lo
stesso modello (cod. tributo 6013 o 6035).
Lo Studio è a
disposizione dei clienti che fossero interessati alla
fattispecie qui trattate e per fornire eventuali chiarimenti
e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa Medici