CIRCOLARE N. 8/2006

GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2006

Premessa

Entro il 27 dicembre 2006, occorre effettuare il versamento dell’acconto Iva annuale. Tale adempimento interessa la generalità delle imprese e dei professionisti.

A tal proposito si segnala innanzi tutto che nessuna novità è stata introdotta nell’ultimo anno.

In ogni caso si riporta una guida sintetica per tale adempimento.

  1. Soggetti obbligati

In linea generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva tutti i contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata. Nel caso particolare in cui, durante l’anno in corso, sono avvenute variazioni nella forma giuridica dell’impresa (successione, donazione, trasformazione, eccetera) l’acconto è dovuto dal soggetto subentrante sulla base, se si utilizza il metodo storico, della situazione esistente a dicembre 2005 o nell’ultimo trimestre 2005. (Per i casi di fusioni societarie si rimanda al successivo paragrafo 9).

  1. Soggetti esclusi

I soggetti esclusi, anche se titolari di partita Iva, dal versamento dell’acconto, sono così individuati:

a) contribuenti che non sono risultati a debito nel dicembre o nel quarto trimestre del 2005;

b) produttori agricoli esonerati dalle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;

c) contribuenti che, esercitando un’attività di intrattenimento, liquidano l’Iva in modo forfettario, ai sensi dell’art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972, compreso le associazioni senza fini di lucro ex legge 398/91;

d) le società controllate che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo effettuata in capo alla società controllante (D.M. 13 dicembre 1979);

e) contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2006;

f) contribuenti mensili che hanno cessato l’attività nel 2006 anteriormente al mese di dicembre;

g) contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività anteriormente al mese di ottobre 2006;

h) imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda negli anni precedenti o quest’anno nei termini di cui alle lett. f) e g);

i) i contribuenti che fruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 388/2000.

L’acconto, infine, non deve essere versato qualora l’ammontare dovuto risulti inferiore a 103,29 euro.

  1. Calcolo dell’acconto: i diversi metodi

La percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente. Casi individuati:

1)    metodo della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;

2)    metodo della base previsionale, a cui si applica la stessa percentuale di cui al punto 1);

3)    metodo della liquidazione straordinaria, per il quale si versa il 100% dell’imposta.

Tali tre metodi possono essere liberamente utilizzati, in alternativa tra loro, da tutti i contribuenti.

Sull’ammontare dell’acconto, in nessun caso deve essere applicata la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

3.1 Metodo della base storica

La base di riferimento, su cui applicare la percentuale dell’88%, è costituita dall’imposta dovuta - al lordo dell’acconto versato per il 2005 e di eventuali crediti d’imposta (nuove assunzioni, imprenditoria femminile, eccetera) - emergente:

a.      per i soggetti mensili, dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2005;

b.      per i soggetti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale per il 2005;

c.      per i soggetti trimestrali ex art. 74, del D.P.R. 633/1972, dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2005 (ad esempio, distributori di carburanti o autotrasportatori).

3.2 Metodo della base previsionale

Il metodo cosiddetto previsionale si basa, appunto, su una previsione di quello che sarà l’imposta dovuta nel mese di dicembre o del quarto trimestre. Anche in questo caso, una volta determinata l’imposta presunta, si applica la percentuale dell’88%. Occorre però tenere presente che, se le previsioni risultano errate per difetto, scatta la sanzione per insufficiente versamento (pari al 30% di quanto versato in meno) più gli interessi. A tale riguardo, con la completa revisione della normativa sulle sanzioni, non torna più applicabile la tolleranza del 5% prevista dall’art. 6, comma 5, della legge 405/1990 in quanto non più riproposta (C.M. n. 23/E, cap. IV, par. 1.3, del 25 gennaio 1999).

3.3 Metodo della liquidazione straordinaria

Un ultimo metodo usufruibile dalla generalità dei soggetti Iva prevede, ai fini del calcolo dell’acconto da versare, l’effettuazione di una vera e propria liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre dell’anno in corso, con il conseguente versamento integrale del saldo a debito. Per determinare quanto dovuto, si deve ricomprendere nel calcolo:

a)     l’eventuale credito Iva derivante dalla liquidazione periodica precedente;

b)     l’imposta relativa a tutte le operazioni attive registrate dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);

c)      l’imposta relativa a tutte le operazioni solamente attive effettuate nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre ma non ancora fatturate e/o registrate perché non ancora scaduti i relativi termini (ad esempio cessioni con fattura differita);

d)     l’imposta relativa alle operazioni passive, a patto che le relative fatture siano state registrate dal 1° al 20 dicembre (per i mensili), o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i trimestrali);

e)     l’Iva a credito (non compresa nella lettera precedente) relativa alle fatture di acquisto intracomunitarie per le quali la corrispondente Iva a debito (derivante dalla doppia annotazione sui registri) sia già stata ricompresa nelle operazioni attive di cui alle lettere precedenti.

L’acconto da versare sarà dato dalla differenza: (b+c) – (a+d+e). Se tale importo è inferiore a 103,29 euro, come si è già detto in precedenza, non sarà dovuto alcun acconto. Infine, la liquidazione straordinaria deve essere annotata sul registro delle vendite o dei corrispettivi entro il 27 dicembre e tale annotazione va fatta anche se la liquidazione risultasse a credito.

4 Variazioni nel regime di liquidazione periodica rispetto all’anno 2005

Con riferimento esclusivamente al metodo della base storica, se il contribuente ha adottato nel 2006 un regime di liquidazione periodica differente rispetto all’anno precedente occorrerà tenere presente le seguenti modalità di calcolo dell’acconto:

·        il soggetto trimestrale nel 2005 che è diventato mensile nel 2006 deve prendere come base di riferimento per il calcolo dell’88% un importo pari ad un terzo dell’Iva a debito del quarto trimestre del 2005 (al lordo dell’acconto 2005);

·        il soggetto mensile nell’anno 2005 che è diventato trimestrale nel 2006 deve prendere in considerazione le tre liquidazioni mensili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005; in particolare, la base di riferimento su cui calcolare l’88% sarà data dalla sommatoria delle liquidazioni a debito di quei mesi (già comprensive degli eventuali crediti riportati dal mese precedente) al netto dell’eventuale credito derivante dalla liquidazione di dicembre.

5 Determinazione dell’acconto in caso di fusione

Per le modalità di determinazione dell’acconto in ipotesi di fusione Vi preghiamo di contattare lo scrivente Studio (riferimento Dott. Francesco Alabiso).

6  Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto, il cui termine di scadenza, come già anticipato, è costituito dal 27 dicembre 2006, dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da presentare in banca, in posta o presso il concessionario della riscossione. Tuttavia, il versamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente per via telematica per i soggetti Iva diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone. Tale obbligo sarà esteso anche a questi ultimi soggetti a partire dal 1° gennaio 2007.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

-         6013, per i contribuenti mensili;

-         6035, per i contribuenti trimestrali.

L’importo non è rateizzabile, ma è possibile compensarlo con le imposte a credito non ancora utilizzate emergenti per esempio dall’Unico 2006.

Gli estremi del versamento (anche in caso di compensazione) devono essere annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.

7 Sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessi. Il contribuente, comunque, può regolarizzare il mancato adempimento nei termini previsti e più avanti specificati, avvalendosi del ravvedimento operoso, versando, oltre all’imposta ed agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati giorno per giorno, la sanzione pari al:

- 3,75% dell’imposta (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal termine del 27 dicembre 2006;

- 6% dell’imposta (1/5 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2006 o del modello Unico per il 2006 in caso di dichiarazione unificata.

La sanzione si versa con modello F24 (cod. tributo 8904), mentre l’imposta e gli interessi devono essere versati cumulativamente utilizzando lo stesso modello (cod. tributo 6013 o 6035).

Lo Studio è a disposizione dei clienti che fossero interessati alla fattispecie qui trattate e per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

                                                                                Studio Truppa Medici