CIRCOLARE N. 9/2006

GLI OMAGGI AZIENDALI

Obblighi e adempimenti legati alle cessioni gratuite di beni

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, torna di attualità la disciplina fiscale relativa agli omaggi aziendali.

In sintesi, riproponiamo alcune linee guida dei diversi adempimenti e obblighi cui sono soggetti gli operatori economici. A tale riguardo, è necessaria una preliminare distinzione tra le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività dell’impresa e le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa.

DISCIPLINA AI FINI DELL’IVA

1 - Beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa

Per quanto riguarda i beni diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, la normativa opera la seguente distinzione:

a) beni di costo unitario superiore a € 25,82. In questo caso la cessione gratuita non va assoggettata ad Iva (CM 188/E del 16 luglio 1998) mentre l’imposta assolta all’atto dell’acquisto di detti beni è indetraibile, in quanto il costo sostenuto è considerato come spese di rappresentanza.

b) beni di costo unitario non superiore ai € 25,82. Anche in questo secondo caso la cessione gratuita è esclusa dall’applicazione dell’Iva (art. 2, comma 2, n. 4)) ma l’imposta assolta all’atto dell’acquisto è detraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lett. h) del DPR 633/1972.

2 - Beni oggetto dell’attività dell’impresa

Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente rientrino nell’oggetto dell’attività dell’impresa, l’art. 2, comma 2, n. 4) del DPR 633/1972, prevede comunque la loro assoggettabilità ad Iva, indipendentemente dal loro costo unitario, salvo che non si tratti di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati, esclusi da Iva ai sensi dello stesso art. 2, comma 3, lettera d).

Va aggiunto, inoltre, che se all’atto dell’acquisto o dell’importazione dei beni non è stata operata la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis (dispensa da adempimenti per operazioni esenti), la loro successiva cessione gratuita è esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4).

Infine, è opportuno ricordare che gli acquisti ti tali beni non possono essere considerati spese di rappresentanza.

3 - Adempimenti per le cessioni gratuite soggette ad Iva

Il contribuente che effettua le cessioni gratuite di cui al paragrafo precedente può alternativamente seguire una delle seguenti procedure indicate nella Circolare Ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973:

a) emettere un’autofattura immediata per ogni singolo omaggio;

b) emettere un’unica autofattura globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;

c) annotare giorno per giorno le cessioni gratuite, distinte per aliquota, su un apposito registro degli omaggi, tenuto ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972.

Nel caso, infine, in cui il cedente intenda esercitare nei confronti dell’altra parte la rivalsa dell’Iva (facoltativa per le cessioni gratuite) ai sensi dell’art. 18, lo stesso dovrà emettere fattura al fine di evidenziare l’imposta che deve essere in ogni caso calcolata sul valore normale dei beni.

Poiché non esiste più l’obbligo di emissione delle bolle di accompagnamento, salvo che per i prodotti soggetti ad accise, al fine di vincere la presunzione di cessione o di acquisto per i beni non soggetti ad autofatturazione è necessario istituire un registro degli omaggi tenuto ai sensi dell’art. 39. In alternativa, si potrebbe utilizzare il documento di trasporto (DDT) previsto dal D.P.R. 472/1996.

4 - Omaggi ai dipendenti

Anche con riferimento agli omaggi aziendali ai dipendenti è necessario distinguere tra beni oggetto e beni non oggetto dell’attività dell’impresa. Nel primo caso, le cessioni gratuite sono soggette all’imposta con conseguente diritto alla detrazione della stessa. Nel secondo caso, tenuto conto dell’unica presa di posizione ministeriale al riguardo (RM n. 666305 del 16 ottobre 1990), le cessioni gratuite sono escluse da Iva, ma l’imposta sull’acquisto dei beni destinati ad omaggio non è detraibile per l’impresa per mancanza del presupposto dell’inerenza con l’attività dell’impresa medesima.

5 - Cessioni gratuite ad enti assistenziali e Onlus

Le cessioni gratuite di beni, effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute, o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica sono esenti da Iva, salvo i casi di esclusione dall’imposta sopra esaminati, a norma dell’art. 10, n. 12), DPR 633/1972.

Ai fini di usufruire del regime di esenzione, tuttavia, è necessario che le cessioni gratuite siano provate con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed ai comandi della GDF competenti, indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare complessivo, in base al prezzo di acquisto, dei beni ceduti gratuitamente; tale comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno 5 giorni prima della consegna ed è facoltativa se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a € 5.164,67;

- emissione di DDT, numerato progressivamente e contenete i dati previsti al punto precedente;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l’ente beneficiario attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel DDT.

Poiché, a sensi dell’art. 19, comma 2, DPR 633/1972, non è detraibile l’Iva relativa all’acquisto o importazione dei beni (e servizi) afferenti operazioni esenti, l’effettuazione delle cessioni gratuite in esame comporta la restituzione della detrazione dell’imposta, se operata al momento dell’acquisto dei beni, avvalendosi del meccanismo di rettifica di cui all’art. 19-bis2, DPR 633/1972.

Tabella riepilogativa del trattamento degli omaggi ai fini IVA

(1) Se all’atto dell’acquisto dei beni è stata operata la detrazione dell’imposta si rende necessaria la rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.

DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ai fini dell’imposte sui redditi, la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto di omaggi natalizi subisce un trattamento fiscale differente sia in base al valore unitario dell’omaggio, sia in relazione ai soggetti destinatari degli stessi.

Quanto al valore degli omaggi natalizi, nell’ipotesi in cui siano rappresentati da più beni, deve essere determinato considerando il valore complessivo del “pacco regalo” unitariamente e non con riferimento alle singole componenti. Ad esempio la classica “cassetta di liquori” deve essere considerata come bene unico, non potendo considerare le singole bottiglie come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che, se la cassetta ha un valore non superiore a          € 25,82, la spesa relativa sarà integralmente deducibile nell’esercizio, mentre se il valore è superiore al suddetto limite, la spesa è deducibile ma tenendo conto delle limitazioni proprie delle spese di rappresentanza (ciò anche nel caso in cui le singole bottiglie abbiano un valore non superiore a € 25,82) ai sensi dell’art. 108, comma 2, Tuir.

1 - Omaggi ai dipendenti in occasione di ricorrenze o festività

I costi dei regali ai propri dipendenti sono considerati spese per prestazione di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95, comma 1, Tuir. Pertanto sono sempre deducibili dal reddito d’impresa indipendentemente dall’importo dell’omaggio. Restano però salve le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, quella secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità di dipendenti per importi non superiori, per singolo dipendente e nel periodo di imposta, a € 258,23 (art. 51, comma 2, lettera b), Tuir).

Nel caso in cui l’omaggio sia di importo superiore a € 258,23, solo la parte eccedente concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (CM n. 326/E del 23 dicembre 1997).

2 - Erogazioni liberali concesse in altre occasioni

Nel caso in cui la liberalità è attribuita ai dipendenti in occasioni diverse dalle festività o ricorrenze, costituisce un fringe benefit e, come tale, concorre a formare il reddito del lavoratore percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 1, Tuir.

Lo stesso art. 51, al comma 3, disciplina le modalità di determinazione del valore dei benefits e prevede, altresì, una franchigia, stabilendo che il valore dei beni ceduti non costituisce reddito imponibile se di importo complessivo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.

Qualora il predetto limite venga superato, a differenza di quanto previsto per le erogazioni liberali di cui al paragrafo precedente, l’intero ammontare, e non solo l’eccedenza, costituisce reddito per il dipendente.

È importante sottolineare che, ai fini del calcolo del limite, non si dovrà tener conto degli omaggi concessi in prossimità delle feste natalizie disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera b), Tuir, i quali, sempre entro un valore non superiore a € 258,23 costituiscono componenti escluse dal reddito del dipendente.

Bisogna ricordare che nel momento in cui la società concede omaggi a terzi o dipendenti non realizza nessun ricavo imponibile ai fini delle imposte dirette.

I riflessi reddituali si avranno indirettamente, nella valutazione delle rimanenze finali, in cui non risulteranno più presenti i beni precedentemente acquistati o prodotti. Se, come normalmente avviene, non è esercitata la rivalsa (Art. 18, comma 3, DPR 633/1973), l’IVA diventa un costo non deducibile (Art. 99, comma 1, Tuir).

3 - Omaggi ad altri soggetti

I costi dei regali a beneficio di altri soggetti (clienti, fornitori) diversi dai propri dipendenti, costituiscono spese di rappresentanza ma saranno interamente deducibili nell’esercizio, se di valore unitario non eccedente € 25,82.

In caso contrario, la deduzione è possibile nella misura di un terzo del loro valore per quote costanti, nell’esercizio in corso e nei quattro successivi (art. 108, comma 2, Tuir).

Tabella riepilogativa del trattamento degli omaggi ai fini delle IMPOSTE DIRETTE

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                                               Studio Truppa Medici