GLI OMAGGI AZIENDALI
Obblighi e
adempimenti legati alle cessioni gratuite di beni
Con l’avvicinarsi
delle feste natalizie, torna di attualità la disciplina
fiscale relativa agli omaggi aziendali.
In sintesi,
riproponiamo alcune linee guida dei diversi adempimenti e
obblighi cui sono soggetti gli operatori economici. A tale
riguardo, è necessaria una preliminare distinzione tra le
cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività
dell’impresa e le cessioni gratuite di beni che non
rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa.
DISCIPLINA AI
FINI DELL’IVA
1 - Beni che non
rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa
Per quanto riguarda
i beni diversi da quelli alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa, la normativa opera
la seguente distinzione:
a) beni di costo
unitario superiore a € 25,82. In questo caso la cessione
gratuita non va assoggettata ad Iva (CM 188/E del 16
luglio 1998) mentre l’imposta assolta all’atto
dell’acquisto di detti beni è indetraibile, in
quanto il costo sostenuto è considerato come spese di
rappresentanza.
b) beni di costo
unitario non superiore ai € 25,82. Anche in questo
secondo caso la cessione gratuita è esclusa
dall’applicazione dell’Iva (art. 2, comma 2, n. 4)) ma
l’imposta assolta all’atto dell’acquisto è
detraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1,
lett. h) del DPR 633/1972.
2 - Beni oggetto
dell’attività dell’impresa
Nel caso in cui i
beni ceduti gratuitamente rientrino nell’oggetto
dell’attività dell’impresa, l’art. 2, comma 2, n.
4) del DPR 633/1972, prevede comunque la loro assoggettabilità
ad Iva, indipendentemente dal loro costo unitario,
salvo che non si tratti di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati, esclusi da Iva ai
sensi dello stesso art. 2, comma 3, lettera d).
Va aggiunto, inoltre,
che se all’atto dell’acquisto o dell’importazione dei
beni non è stata operata la detrazione dell’imposta a
norma dell’art. 19, anche per effetto dell’opzione di
cui all’art. 36-bis (dispensa da adempimenti per
operazioni esenti), la loro successiva cessione gratuita è
esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4).
Infine, è opportuno
ricordare che gli acquisti ti tali beni non possono essere
considerati spese di rappresentanza.
3 - Adempimenti per
le cessioni gratuite soggette ad Iva
Il contribuente che
effettua le cessioni gratuite di cui al paragrafo precedente
può alternativamente seguire una delle seguenti procedure
indicate nella Circolare Ministeriale n. 32 del 27 aprile
1973:
a) emettere un’autofattura
immediata per ogni singolo omaggio;
b) emettere un’unica
autofattura globale per tutte le cessioni gratuite
effettuate nel mese;
c) annotare giorno per
giorno le cessioni gratuite, distinte per aliquota, su un
apposito registro degli omaggi, tenuto ai sensi dell’art.
39, DPR 633/1972.
Nel caso, infine, in
cui il cedente intenda esercitare nei confronti dell’altra
parte la rivalsa dell’Iva (facoltativa per le cessioni
gratuite) ai sensi dell’art. 18, lo stesso dovrà emettere
fattura al fine di evidenziare l’imposta che deve essere
in ogni caso calcolata sul valore normale dei beni.
Poiché non esiste più
l’obbligo di emissione delle bolle di accompagnamento,
salvo che per i prodotti soggetti ad accise, al fine di
vincere la presunzione di cessione o di acquisto per i beni
non soggetti ad autofatturazione è necessario istituire un
registro degli omaggi tenuto ai sensi dell’art. 39. In
alternativa, si potrebbe utilizzare il documento di
trasporto (DDT) previsto dal D.P.R. 472/1996.
4 - Omaggi ai
dipendenti
Anche con riferimento
agli omaggi aziendali ai dipendenti è necessario
distinguere tra beni oggetto e beni non oggetto
dell’attività dell’impresa. Nel primo caso, le
cessioni gratuite sono soggette all’imposta con
conseguente diritto alla detrazione della stessa. Nel
secondo caso, tenuto conto dell’unica presa di
posizione ministeriale al riguardo (RM n. 666305 del 16
ottobre 1990), le cessioni gratuite sono escluse da Iva,
ma l’imposta sull’acquisto dei beni destinati ad omaggio
non è detraibile per l’impresa per mancanza del
presupposto dell’inerenza con l’attività dell’impresa
medesima.
5 - Cessioni
gratuite ad enti assistenziali e Onlus
Le cessioni gratuite
di beni, effettuate nei confronti di enti pubblici,
associazioni riconosciute, o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica sono
esenti da Iva, salvo i casi di esclusione dall’imposta
sopra esaminati, a norma dell’art. 10, n. 12), DPR
633/1972.
Ai fini di usufruire
del regime di esenzione, tuttavia, è necessario che le
cessioni gratuite siano provate con le seguenti modalità:
- comunicazione
scritta da parte del cedente agli uffici
dell’Amministrazione finanziaria ed ai comandi della GDF
competenti, indicando data, ora e luogo di inizio del
trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare
complessivo, in base al prezzo di acquisto, dei beni ceduti
gratuitamente; tale comunicazione deve pervenire ai suddetti
uffici almeno 5 giorni prima della consegna ed è
facoltativa se l’ammontare del costo dei beni stessi non
sia superiore a € 5.164,67;
- emissione di DDT,
numerato progressivamente e contenete i dati previsti al
punto precedente;
- dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, con la quale l’ente
beneficiario attesti natura, qualità e quantità dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel DDT.
Poiché, a sensi
dell’art. 19, comma 2, DPR 633/1972, non è detraibile
l’Iva relativa all’acquisto o importazione dei beni (e
servizi) afferenti operazioni esenti, l’effettuazione
delle cessioni gratuite in esame comporta la restituzione
della detrazione dell’imposta, se operata al momento
dell’acquisto dei beni, avvalendosi del meccanismo di
rettifica di cui all’art. 19-bis2, DPR 633/1972.
Tabella
riepilogativa del trattamento degli omaggi ai fini IVA
(1) Se all’atto
dell’acquisto dei beni è stata operata la detrazione
dell’imposta si rende necessaria la rettifica ai sensi
dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, da effettuarsi in
sede di dichiarazione annuale.
DISCIPLINA AI
FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Ai fini dell’imposte
sui redditi, la deducibilità fiscale dei costi sostenuti
per l’acquisto di omaggi natalizi subisce un trattamento
fiscale differente sia in base al valore unitario
dell’omaggio, sia in relazione ai soggetti destinatari
degli stessi.
Quanto al valore degli
omaggi natalizi, nell’ipotesi in cui siano rappresentati
da più beni, deve essere determinato considerando il valore
complessivo del “pacco regalo” unitariamente e non con
riferimento alle singole componenti. Ad esempio la classica
“cassetta di liquori” deve essere considerata come bene
unico, non potendo considerare le singole bottiglie come
beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che, se la
cassetta ha un valore non superiore a
€ 25,82, la spesa relativa sarà integralmente deducibile
nell’esercizio, mentre se il valore è superiore al
suddetto limite, la spesa è deducibile ma tenendo conto
delle limitazioni proprie delle spese di rappresentanza (ciò
anche nel caso in cui le singole bottiglie abbiano un valore
non superiore a € 25,82) ai sensi dell’art. 108, comma
2, Tuir.
1 - Omaggi ai
dipendenti in occasione di ricorrenze o festività
I costi dei regali ai
propri dipendenti sono considerati spese per prestazione di
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95, comma 1, Tuir.
Pertanto sono sempre deducibili dal reddito d’impresa
indipendentemente dall’importo dell’omaggio. Restano
però salve le disposizioni sulla determinazione del reddito
di lavoro dipendente. In particolare, quella secondo cui non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente
le erogazioni liberali concesse in occasione di festività
e ricorrenze alla generalità di dipendenti per importi non
superiori, per singolo dipendente e nel periodo di imposta,
a € 258,23 (art. 51, comma 2, lettera b), Tuir).
Nel caso in cui
l’omaggio sia di importo superiore a € 258,23, solo la
parte eccedente concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente (CM n. 326/E del 23 dicembre 1997).
2 - Erogazioni
liberali concesse in altre occasioni
Nel caso in cui la
liberalità è attribuita ai dipendenti in occasioni diverse
dalle festività o ricorrenze, costituisce un fringe
benefit e, come tale, concorre a formare il reddito del
lavoratore percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 1,
Tuir.
Lo stesso art. 51, al
comma 3, disciplina le modalità di determinazione del
valore dei benefits e prevede, altresì, una
franchigia, stabilendo che il valore dei beni ceduti non
costituisce reddito imponibile se di importo complessivo non
superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.
Qualora il predetto
limite venga superato, a differenza di quanto previsto per
le erogazioni liberali di cui al paragrafo precedente,
l’intero ammontare, e non solo l’eccedenza, costituisce
reddito per il dipendente.
È importante
sottolineare che, ai fini del calcolo del limite, non si
dovrà tener conto degli omaggi concessi in prossimità
delle feste natalizie disciplinati dall’art. 51, comma 2,
lettera b), Tuir, i quali, sempre entro un valore non
superiore a € 258,23 costituiscono componenti escluse dal
reddito del dipendente.
Bisogna ricordare che
nel momento in cui la società concede omaggi a terzi o
dipendenti non realizza nessun ricavo imponibile ai fini
delle imposte dirette.
I riflessi reddituali
si avranno indirettamente, nella valutazione delle rimanenze
finali, in cui non risulteranno più presenti i beni
precedentemente acquistati o prodotti. Se, come normalmente
avviene, non è esercitata la rivalsa (Art. 18, comma 3, DPR
633/1973), l’IVA diventa un costo non deducibile (Art. 99,
comma 1, Tuir).
3 - Omaggi ad altri
soggetti
I costi dei regali a
beneficio di altri soggetti (clienti, fornitori) diversi dai
propri dipendenti, costituiscono spese di rappresentanza ma
saranno interamente deducibili nell’esercizio, se di
valore unitario non eccedente € 25,82.
In caso contrario, la
deduzione è possibile nella misura di un terzo del loro
valore per quote costanti, nell’esercizio in corso e nei
quattro successivi (art. 108, comma 2, Tuir).
Tabella
riepilogativa del trattamento degli omaggi ai fini delle
IMPOSTE DIRETTE
Lo studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici