Premessa
La manovra
finanziaria 2007, costituita dal Collegato ( D.L. n.262
del 03.10.2006 convertito nella legge n.286 del
24.11.2006) e dalla Finanziaria 2007 (legge n.296 del
27.12.2006) ha introdotto numerose novità anche in
materia di IVA. Tra queste si segnalano le seguenti.
COLLEGATO
Depositi IVA
(Art.1, comma 2)
Viene stabilito che
i soggetti che gestiscono un deposito fiscale per i
prodotti soggetti ad accisa o un deposito doganale,
anteriormente all’avvio della operatività quali
“depositi Iva” devono presentare agli uffici delle
dogane e delle entrate, competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione della congruità della
garanzia prestata in relazione alla movimentazione
complessiva delle merci.
Immatricolazione
autoveicoli (Art. 1, commi 9-11)
Al fine di
contrastare le frodi nel settore del commercio di auto,
per l’immatricolazione in Italia di veicoli di
provenienza estera la norma in esame stabilisce quanto
segue:
ai fini
dell’immatricolazione o della successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
“nuovi”, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta è corredata dalla copia
del modello F24, recante, per ciascun mezzo di trasporto,
il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in
occasione della prima cessione interna. Per i veicoli
citati di provenienza extra-UE oggetto di importazione,
l’immatricolazione è subordinata alla presentazione
della certificazione doganale attestante l’assolvimento
dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale
utilizzazione da parte dell’importatore, della facoltà
prevista dall’art.8, secondo comma, del D.P.R. n.633/1972
nei limiti ivi stabiliti.
Le suddette
disposizioni, peraltro, entreranno in vigore dalla data
che verrà fissata con apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuerà
altresì i criteri di esclusione dall’applicazione delle
disposizioni stesse.
Sanzioni
accessorie relative alle violazioni dell’obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (Art.
1,comma 8)
Con la sostituzione
del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, vengono aggravate le sanzioni accessorie applicabili
in caso di violazione dell’obbligo di emissione della
ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
In particolare, in
base alla nuova disposizione:
-
la sospensione
della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività ovvero dell’esercizio
dell’attività medesima è disposta qualora siano
stati emessi nel corso di un quinquennio provvedimenti
di irrogazione sanzioni (ex art. 16 D.Lgs. n. 472/97),
in relazione a tre distinte violazioni dell’obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale;
-
il provvedimento
di sospensione è immediatamente esecutivo;
-
se l’importo
dei corrispettivi non documentati eccede la somma di
€ 50.000, la sospensione è disposta per un periodo
da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.
Negli altri casi il periodo di sospensione sarà
compreso tra un minimo di tre giorni e un massimo di
un mese.
Per attuare tali
sanzioni accessorie sono state introdotte le relative
disposizioni attuative che prevedono:
-
che la
sospensione è disposta dalla direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate competente per
territorio. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da
quando è stata contestata la terza violazione. (comma
2-bis);
-
che
l’esecuzione e la verifica dell’effettivo
adempimento delle sospensioni è effettuata dalla
Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R.
n. 633/72 (comma 2-ter);
-
che
l’esecuzione della sospensione è assicurata con il
sigillo dell’organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai
fini fiscali (comma 2-quater);
Le nuove
disposizioni si applicano alle violazioni constatate a
decorrere dal 29 novembre 2006. Per le violazioni già
constatate alla medesima data si applica la normativa
previgente.
Regime agricolo
(Art. 2, comma 31)
A partire dal
periodo di imposta relativo all’anno 2007, viene
modificato il regime di esonero previsto per i produttori
agricoli. Il regime speciale di esonero è ora riservato
ai produttori agricoli con volume d’affari non superiore
a 7.000 euro.
FINANZIARIA 2007
Tra parentesi il
riferimento al comma dell’articolo unico della legge
Finanziaria 2007.
Compensazioni
oltre i 10mila euro solo previa comunicazione
all’Agenzia delle Entrate (comma 30)
I soggetti Iva che
intendono effettuare compensazioni tra crediti e debiti
di imposta per importi superiori a 10mila euro devono
inviare, entro il quinto giorno antecedente a quello in
cui si intende effettuare la compensazione, una
comunicazione per via telematica all’Agenzia delle
Entrate che contenga l’importo e la tipologia dei
crediti che verranno utilizzati. L’Agenzia delle Entrate
dovrà rispondere entro il terzo giorno successivo a
quello dell’invio della comunicazione da parte del
contribuente restando valido, in assenza di una risposta,
il principio del silenzio assenso. Ai fini dell’invio
della comunicazione, è anche possibile avvalersi di un
intermediario abilitato.
Eliminata la
detrazione IVA per giochi e concorsi, non autorizzata
dalla UE (comma 35)
Tra le operazioni
che danno diritto alla detrazione dell’Iva rientrano
anche quelle relative a lotto, lotterie nazionali, giochi
di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato
nonché alle scommesse esenti da Iva. Lo stesso dicasi per
le prestazioni di mandato, mediazione, intermediazione
relative alle suddette operazioni.
Tale disposizione,
tuttavia, era condizionata ad una preventiva approvazione
da parte della Commissione europea che non è mai
arrivata. Il comma in esame, pertanto, prendendo atto del
mancato via libera della Ue, cancella la norma introdotta
dal D.L. n. 203/2005.
Agevolazioni
fiscali per l’acquisto di auto per soggetti con
handicap: nuove limitazioni anti elusive (commi 36-37)
Le agevolazioni a
carattere tributario (tra cui l’aliquota Iva del 4%) e
di altra natura riconosciute ai soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie di cui all’art. 3 della Legge
n. 104/1992, per l’acquisto di autoveicoli sono
sottoposte alla condizione che detti autoveicoli siano
utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio degli
anzidetti soggetti.
Inoltre, viene
previsto il recupero della differenza di imposta , se
l’autoveicolo acquistato con le agevolazioni tributarie
viene ceduto, anche gratuitamente, entro il biennio, fatto
salvo il caso in cui i disabili ne acquistano uno nuovo su
cui realizzare nuovi o diversi adattamenti, in seguito a
mutate necessità dovute al proprio handicap.
Nuovi obblighi
IVA per le strutture sanitarie private (commi38-42)
Qualora presso le
strutture sanitarie private svolgano la propria attività
lavoratori autonomi in qualità di medici e paramedici, la
riscossione dei relativi compensi deve essere effettuata
in modo unitario dalle strutture sanitarie medesime le
quali provvedono, a partire dal 1° marzo 2007 a:
a) incassare i
compensi in nome e per conto dei prestatori di lavoro
autonomo e riversarli contestualmente a questi ultimi;
b) registrare nelle
scritture contabili obbligatorie, o in apposito registro,
il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro
autonomo resa all’interno della struttura;
c) comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare
dei compensi complessivamente riscossi per ciascun
percipiente (termini e modalità saranno fissate con
provvedimento apposito).
In caso di omissioni
o errori nella trasmissione telematica dei corrispettivi,
alle strutture sanitarie si applicano delle sanzioni,
fermo restando a carico dei lavoratori autonomi gli
obblighi formali e sostanziali previsti per
l’adempimento della propria attività.
Il meccanismo del
reverse charge esteso a nuovi settori (commi 44-45)
Le modalità di
assolvimento dell’Iva attraverso il sistema del così
detto “reverse charge” vengono estese, oltre che al
settore dei subappalti in edilizia, alle cessioni dei
seguenti beni:
a) apparecchiature
terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre
soggette alla tassa di concessione governative, nonché
loro componenti ed accessori;
b) personal
computer, loro componenti ed accessori;
c) materiali e
prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e
miniere.
Tale sistema prevede
che sia il committente o cessionario a dover pagare
l’Iva, integrando la fattura emessa dal prestatore o
cedente senza addebito d’imposta previa indicazione
sullo stesso documento dell’aliquota e della relativa
imposta e annotandola sia nel registro delle fatture
emesse, o dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti.
Tale disposizione, tuttavia, diventerà operativa solo dal
momento in cui essa verrà ufficialmente approvata dalla
Commissione Europea.
Per il solo
settore dell’edilizia, invece, il meccanismo anzidetto,
si applica a partire dal 1° gennaio 2007.
Regime di
franchigia - La prima rata spostata al 16 marzo 2007
(comma 291)
I contribuenti
persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole
e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di
realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro
e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare
cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal
decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e
di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi.
I soggetti IVA che
nell’anno 2006 hanno applicato il regime IVA ordinario e
che nell’anno 2007, sussistendone i requisiti,
sceglieranno di applicare il suddetto regime di franchigia
dovranno versare la prima rata derivante dall’eventuale
rettifica IVA operata non più entro il 27 dicembre 2006,
come inizialmente previsto, ma entro la data del 16 marzo
2007.
Regime
IVA/registro per gli immobili - Norma transitoria
(comma 292)
Il comma in rassegna
introduce una norma che disciplina il regime Iva/imposta
di registro degli immobili nel periodo 4 luglio – 11
agosto 2006, cioè il periodo intercorso tra
l’approvazione del D.L. n. 223/2006 e la sua conversione
in legge con modificazioni.
Aliquota al 10%
per tutti i contratti di scrittura connessi con le attività
di spettacolo (comma 300)
Con una norma di
carattere interpretativo viene stabilito che l’aliquota
Iva del 10% prevista per i contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali si applica anche con
riferimento ai concerti vocali e strumentali, alle attività
circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli
di burattini e marionette (ovunque tenuti).
IVA su pasti e
prestazioni alberghiere in occasione di congressi e
convegni (comma 304)
Attraverso una
modifica alla lettera e) del comma 1 dell’art. 19-bis1
del D.P.R 633/1972, si rende legittima la detrazione
dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei
giorni di svolgimento di detti eventi. Per il solo anno
2007, tale detrazione è prevista nella misura del 50%.
Rimborsi
trimestrali (o compensazione) estesa ai rappresentanti
fiscali (comma 308)
La possibilità di
richiedere il rimborso trimestrale del credito Iva, ovvero
in alternativa la compensazione, viene esteso anche ai
rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti.
Regime di
esenzione per prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
esteso a nuovi soggetti (comma 312)
Il regime di
esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter), del D.P.R.
633/1972, previsto per le prestazioni socio-sanitarie e
assistenziali rese a favore di particolari soggetti
svantaggiati da istituzioni sanitarie, enti di assistenza
sociale e da Onlus viene esteso anche nel caso in cui tali
prestazioni sono rese nei confronti di migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo,detenuti, donne vittime di
tratta a scopo sessuale o lavorativo.
Intermediazioni
su beni mobili: definiti i presupposti di territorialità
dell’IVA (comma 325)
Con l’introduzione
della lettera f-quinquies) al comma 4 dell’art. 7 del
D.P.R. 633/1972 vengono espressamente stabiliti i
presupposti territoriali dell’Iva relativamente alle
prestazioni di intermediazione riguardanti beni mobili
(escluse le intermediazioni intracomunitarie già
disciplinate dal D.L. n.331/1993). In particolare, viene
stabilito che dette prestazioni si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto
dell’intermediazione sono effettuate in Italia
(ovverosia la cessione avviene in Italia), a meno che il
mandante sia un soggetto passivo in altro Stato UE. Le
stesse prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
in Italia se il committente delle medesime è ivi soggetto
passivo d’imposta.
Rinviata la
trasmissione telematica dei corrispettivi al 2008
(commi 327-328)
La trasmissione
telematica dei corrispettivi prevista per tutti i soggetti
esonerati dall’emissione delle fatture, a partire
dall’anno 2007, viene rinviata all’anno successivo.
La legge Finanziaria infatti dispone che tale trasmissione
decorrerà a partire dalla data progressivamente
individuata per singole categorie di contribuenti con
apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da
adottarsi entro il 1° giugno 2008. Inoltre, si stabilisce
che gli apparecchi misuratori fiscali che saranno immessi
nel mercato a partire dal 1° gennaio 2008 devono essere
idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi e le
spese di acquisizione di detti apparecchi potranno essere
dedotti integralmente nell’esercizio.
Infine, viene
disposto che i soggetti che effettuano la trasmissione
telematica emetteranno scontrini senza valenza fiscale
secondo modalità da definirsi con apposito regolamento.
IVA al 10% per le
locazioni e cessioni di abitazioni costruite in regime di
edilizia convenzionata (comma 330-331)
Al regime Iva di
esenzione pressoché generalizzato, introdotto
questa estate con il decreto Visco/Bersani, per le
locazioni e cessioni di unità immobiliari abitative
vengono stabilite alcune eccezioni.
In particolare, si
deve applicare l’Iva, con aliquota del 10%, in questi
casi:
a) locazioni
effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
li hanno ristrutturati entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o ristrutturazione e a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a
quattro anni;
b) cessione, senza
limiti temporali, dei fabbricati locati alle condizioni di
cui alla lettera a).
Cooperative -
Scelta tra IVA al 4% e regime di esenzione per le
prestazioni sanitarie e assistenziali (comma 331)
Il comma in
rassegna, che costituisce norma di carattere
interpretativo stabilisce che, alle prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10 del decreto IVA,
che in via generale sono esenti da Iva, si applica
l’aliquota del 4% se rese da cooperative e loro consorzi
ai soggetti svantaggiati indicati nella suddetta voce
(anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di
aids, eccetera).
Resta ferma la
possibilità per le cooperative sociali (Onlus di diritto)
di optare per il regime di esenzione dall’imposta se
ritenuto più favorevole.
IVA al 10% per
forniture e servizi relativi all’erogazione di energia:
condizioni (comma 384)
Viene ampliata e
meglio dettagliata la casistica relativa
all’applicazione dell’aliquota Iva del 10%
nell’ambito del erogazione di energia per uso domestico.
Proroga
dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia (comma
387)
Viene prorogata per
tutto l’anno 2007 la disposizione che aveva previsto per
il solo anno 2000 (poi sempre prorogata con appositi
provvedimenti anche per gli anni successivi), l’aliquota
Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati
a prevalente destinazione abitativa.
Regime IVA di
esenzione esteso ai collegi universitari privati
assimilati a quelli pubblici (comma 605)
Il regime Iva di
esenzione previsto dall’art. 10, n. 20), del D.P.R.
633/1972, per le prestazioni relative all’educazione ed
alla didattica, compreso il vitto e l’alloggio viene
esteso anche ai collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali ed ecclesiastici che abbiano le
finalità di cui all’art. 1, comma 4, primo periodo
della Legge n. 338/2000, iscritti ai registri delle
prefetture.
Lo studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici