CIRCOLARE N. 1/2007

IVA - LE NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2007

Premessa

La manovra finanziaria 2007, costituita dal Collegato ( D.L. n.262 del 03.10.2006 convertito nella legge n.286 del 24.11.2006) e dalla Finanziaria 2007 (legge n.296 del 27.12.2006) ha introdotto numerose novità anche in materia di IVA. Tra queste si segnalano le seguenti.

COLLEGATO

Depositi IVA (Art.1, comma 2)

Viene stabilito che i soggetti che gestiscono un deposito fiscale per i prodotti soggetti ad accisa o un deposito doganale, anteriormente all’avvio della operatività quali “depositi Iva” devono presentare agli uffici delle dogane e delle entrate, competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

Immatricolazione autoveicoli (Art. 1, commi 9-11)

Al fine di contrastare le frodi nel settore del commercio di auto, per l’immatricolazione in Italia di veicoli di provenienza estera la norma in esame stabilisce quanto segue:

ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche “nuovi”, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata dalla copia del modello F24, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Per i veicoli citati di provenienza extra-UE oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione da parte dell’importatore, della facoltà prevista dall’art.8, secondo comma, del D.P.R. n.633/1972 nei limiti ivi stabiliti.

Le suddette disposizioni, peraltro, entreranno in vigore dalla data che verrà fissata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuerà altresì i criteri di esclusione dall’applicazione delle disposizioni stesse.

Sanzioni accessorie relative alle violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (Art. 1,comma 8)

Con la sostituzione del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, vengono aggravate le sanzioni accessorie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

In particolare, in base alla nuova disposizione:

  • la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima è disposta qualora siano stati emessi nel corso di un quinquennio provvedimenti di irrogazione sanzioni (ex art. 16 D.Lgs. n. 472/97), in relazione a tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale;

  • il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo;

  • se l’importo dei corrispettivi non documentati eccede la somma di € 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi. Negli altri casi il periodo di sospensione sarà compreso tra un minimo di tre giorni e un massimo di un mese.

Per attuare tali sanzioni accessorie sono state introdotte le relative disposizioni attuative che prevedono:

  • che la sospensione è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione. (comma 2-bis);

  • che l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 633/72 (comma 2-ter);

  • che l’esecuzione della sospensione è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini fiscali (comma 2-quater);

Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 29 novembre 2006. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applica la normativa previgente.

Regime agricolo (Art. 2, comma 31)

A partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2007, viene modificato il regime di esonero previsto per i produttori agricoli. Il regime speciale di esonero è ora riservato ai produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro.

FINANZIARIA 2007

Tra parentesi il riferimento al comma dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007.

Compensazioni oltre i 10mila euro solo previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate (comma 30)

I soggetti Iva che intendono effettuare compensazioni tra crediti e debiti di imposta per importi superiori a 10mila euro devono inviare, entro il quinto giorno antecedente a quello in cui si intende effettuare la compensazione, una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate che contenga l’importo e la tipologia dei crediti che verranno utilizzati. L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro il terzo giorno successivo a quello dell’invio della comunicazione da parte del contribuente restando valido, in assenza di una risposta, il principio del silenzio assenso. Ai fini dell’invio della comunicazione, è anche possibile avvalersi di un intermediario abilitato.

Eliminata la detrazione IVA per giochi e concorsi, non autorizzata dalla UE (comma 35)

Tra le operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva rientrano anche quelle relative a lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato nonché alle scommesse esenti da Iva. Lo stesso dicasi per le prestazioni di mandato, mediazione, intermediazione relative alle suddette operazioni.

Tale disposizione, tuttavia, era condizionata ad una preventiva approvazione da parte della Commissione europea che non è mai arrivata. Il comma in esame, pertanto, prendendo atto del mancato via libera della Ue, cancella la norma introdotta dal D.L. n. 203/2005.

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per soggetti con handicap: nuove limitazioni anti elusive (commi 36-37)

Le agevolazioni a carattere tributario (tra cui l’aliquota Iva del 4%) e di altra natura riconosciute ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, per l’acquisto di autoveicoli sono sottoposte alla condizione che detti autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio degli anzidetti soggetti.

Inoltre, viene previsto il recupero della differenza di imposta , se l’autoveicolo acquistato con le agevolazioni tributarie viene ceduto, anche gratuitamente, entro il biennio, fatto salvo il caso in cui i disabili ne acquistano uno nuovo su cui realizzare nuovi o diversi adattamenti, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap.

Nuovi obblighi IVA per le strutture sanitarie private (commi38-42)

Qualora presso le strutture sanitarie private svolgano la propria attività lavoratori autonomi in qualità di medici e paramedici, la riscossione dei relativi compensi deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie medesime le quali provvedono, a partire dal 1° marzo 2007 a:

a) incassare i compensi in nome e per conto dei prestatori di lavoro autonomo e riversarli contestualmente a questi ultimi;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, o in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa all’interno della struttura;

c) comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente (termini e modalità saranno fissate con provvedimento apposito).

In caso di omissioni o errori nella trasmissione telematica dei corrispettivi, alle strutture sanitarie si applicano delle sanzioni, fermo restando a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi formali e sostanziali previsti per l’adempimento della propria attività.

Il meccanismo del reverse charge esteso a nuovi settori (commi 44-45)

Le modalità di assolvimento dell’Iva attraverso il sistema del così detto “reverse charge” vengono estese, oltre che al settore dei subappalti in edilizia, alle cessioni dei seguenti beni:

a) apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre soggette alla tassa di concessione governative, nonché loro componenti ed accessori;

b) personal computer, loro componenti ed accessori;

c) materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Tale sistema prevede che sia il committente o cessionario a dover pagare l’Iva, integrando la fattura emessa dal prestatore o cedente senza addebito d’imposta previa indicazione sullo stesso documento dell’aliquota e della relativa imposta e annotandola sia nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti. Tale disposizione, tuttavia, diventerà operativa solo dal momento in cui essa verrà ufficialmente approvata dalla Commissione Europea.

Per il solo settore dell’edilizia, invece, il meccanismo anzidetto,  si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Regime di franchigia - La prima rata spostata al 16 marzo 2007 (comma 291)

I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione  e comunicazione telematica dei corrispettivi.

I soggetti IVA che nell’anno 2006 hanno applicato il regime IVA ordinario e che nell’anno 2007, sussistendone i requisiti, sceglieranno di applicare il suddetto regime di franchigia dovranno versare la prima rata derivante dall’eventuale rettifica IVA operata non più entro il 27 dicembre 2006, come inizialmente previsto, ma entro la data del 16 marzo 2007.

Regime IVA/registro per gli immobili - Norma transitoria (comma 292)

Il comma in rassegna introduce una norma che disciplina il regime Iva/imposta di registro degli immobili nel periodo 4 luglio – 11 agosto 2006, cioè il periodo intercorso tra l’approvazione del D.L. n. 223/2006 e la sua conversione in legge con modificazioni.

Aliquota al 10% per tutti i contratti di scrittura connessi con le attività di spettacolo (comma 300)

Con una norma di carattere interpretativo viene stabilito che l’aliquota Iva del 10% prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali si applica anche con riferimento ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli di burattini e marionette (ovunque tenuti).

IVA su pasti e prestazioni alberghiere in occasione di congressi e convegni (comma 304)

Attraverso una modifica alla lettera e) del comma 1 dell’art. 19-bis1 del D.P.R 633/1972, si rende legittima la detrazione dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento di detti eventi. Per il solo anno 2007, tale detrazione è prevista nella misura del 50%.

Rimborsi trimestrali (o compensazione) estesa ai rappresentanti fiscali (comma 308)

La possibilità di richiedere il rimborso trimestrale del credito Iva, ovvero in alternativa la compensazione, viene esteso anche ai rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti.

Regime di esenzione per prestazioni socio-sanitarie e assistenziali esteso a nuovi soggetti (comma 312)

Il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter), del D.P.R. 633/1972, previsto per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di particolari soggetti svantaggiati da istituzioni sanitarie, enti di assistenza sociale e da Onlus viene esteso anche nel caso in cui tali prestazioni sono rese nei confronti di migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo,detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

Intermediazioni su beni mobili: definiti i presupposti di territorialità dell’IVA (comma 325)

Con l’introduzione della lettera f-quinquies) al comma 4 dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972 vengono espressamente stabiliti i presupposti territoriali dell’Iva relativamente alle prestazioni di intermediazione riguardanti beni mobili (escluse le intermediazioni intracomunitarie già disciplinate dal D.L. n.331/1993). In particolare, viene stabilito che dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione sono effettuate in Italia (ovverosia la cessione avviene in Italia), a meno che il mandante sia un soggetto passivo in altro Stato UE. Le stesse prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia se il committente delle medesime è ivi soggetto passivo d’imposta.

Rinviata la trasmissione telematica dei corrispettivi al 2008 (commi 327-328)

La trasmissione telematica dei corrispettivi prevista per tutti i soggetti esonerati dall’emissione delle fatture, a partire dall’anno 2007, viene rinviata all’anno successivo. La legge Finanziaria infatti dispone che tale trasmissione decorrerà a partire dalla data progressivamente individuata per singole categorie di contribuenti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 1° giugno 2008. Inoltre, si stabilisce che gli apparecchi misuratori fiscali che saranno immessi nel mercato a partire dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi e le spese di acquisizione di detti apparecchi potranno essere dedotti integralmente nell’esercizio.

Infine, viene disposto che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emetteranno scontrini senza valenza fiscale secondo modalità da definirsi con apposito regolamento.

IVA al 10% per le locazioni e cessioni di abitazioni costruite in regime di edilizia convenzionata (comma 330-331)

Al regime Iva di esenzione pressoché generalizzato, introdotto  questa estate con il decreto Visco/Bersani, per le locazioni e cessioni di unità immobiliari abitative vengono stabilite alcune eccezioni.

In particolare, si deve applicare l’Iva, con aliquota del 10%, in questi casi:

a) locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che li hanno ristrutturati entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o ristrutturazione e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni;

b) cessione, senza limiti temporali, dei fabbricati locati alle condizioni di cui alla lettera a).

Cooperative - Scelta tra IVA al 4% e regime di esenzione per le prestazioni sanitarie e assistenziali (comma 331)

Il comma in rassegna, che costituisce norma di carattere interpretativo stabilisce che, alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10 del decreto IVA, che in via generale sono esenti da Iva, si applica l’aliquota del 4% se rese da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati indicati nella suddetta voce (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di aids, eccetera).

Resta ferma la possibilità per le cooperative sociali (Onlus di diritto) di optare per il regime di esenzione dall’imposta se ritenuto più favorevole.

IVA al 10% per forniture e servizi relativi all’erogazione di energia: condizioni (comma 384)

Viene ampliata e meglio dettagliata la casistica relativa all’applicazione dell’aliquota Iva del 10% nell’ambito del erogazione di energia per uso domestico.

Proroga dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia (comma 387)

Viene prorogata per tutto l’anno 2007 la disposizione che aveva previsto per il solo anno 2000 (poi sempre prorogata con appositi provvedimenti anche per gli anni successivi), l’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Regime IVA di esenzione esteso ai collegi universitari privati assimilati a quelli pubblici (comma 605)

Il regime Iva di esenzione previsto dall’art. 10, n. 20), del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni relative all’educazione ed alla didattica, compreso il vitto e l’alloggio viene esteso anche ai collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali ed ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’art. 1, comma 4, primo periodo della Legge n. 338/2000, iscritti ai registri delle prefetture.

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                         Studio Truppa Medici