CIRCOLARE N. 2/2007

IL "COLLEGATO" ALLA FINANZIARIA 2007

Principali novità dopo la conversione del D.L.  n. 262 del 3 ottobre 2006

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 rappresenta il primo provvedimento della Manovra Finanziaria per il 2007. In sede di conversione in legge, avvenuta con la Legge n. 286 del 24 novembre 2006, sono state apportate alcune modifiche alla sua versione originaria. Tra parentesi è riportata la norma di riferimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF

1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (articolo 2, comma 21)

È aumentata dal 12,50% al 20% l’aliquota prevista per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari. Si tratta delle plusvalenze realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e sulle cessioni di terreni edificabili. La decorrenza della novità citata è stabilità dal 3 ottobre 2006.

2. Determinazione della base imponibile per i soggetti non residenti (articolo 2, comma 24)

Viene differita l’applicazione del nuovo regime di determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti non residenti, introdotto dall’articolo 36 del D.L. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006. Le modifiche del D.L. 223/2006 dovevano essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta 2006, mentre, per effetto della novità introdotta dal comma 24, per l’anno 2006 si applica la disciplina previgente.

3. Residenti a Campione d’Italia (articolo 2, commi da 25 a 28)

L’applicazione dell’Irpef per i soggetti residenti a Campione d’Italia è disciplinata mediante la reintroduzione di un regime speciale, in un primo momento abolito dal D.L. 223/2006.

4. Stock option (articolo 2, comma 29)

Sono modificati, in tema di stock option, i presupposti richiesti al fine di escludere dalla formazione del reddito da lavoro dipendente la differenza fra il valore al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto al dipendente. In particolare, la non imputabilità al reddito da lavoro dipendente di tale differenza è subordinata al verificarsi congiunto delle condizioni che seguono:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima del decorso di 3 anni dalla sua attribuzione;

b) che al momento in cui l’opzione sia esercitabile, la società sia quotata in mercati regolamentati;

c) che il dipendente mantenga, per almeno i 5 anni successivi all’esercizio dell’opzione, un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Se questi titoli oggetto di investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

1. Spese per servizi resi da professionisti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato (articolo 1, comma 6)

È introdotto il comma 12-bis, nell’articolo 110 del Tuir. Con tale disposizione si estende alle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in paesi “black list”, il regime già previsto per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei medesimi paesi.

La nuova regola ha effetto dal periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006.

2. Ammortamento terreni (articolo 2, comma 18)

Ribadito il principio di non rilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono gli immobili o che costituiscono pertinenza. Se il costo del terreno è esposto in un atto separato, sarà tale atto a rilevare ai fini del costo del terreno; nel caso in cui non si verifichi la precedente ipotesi il costo delle aree sarà determinato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso.

La nuova regola si applica anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante leasing, con riguardo alla quota capitale del canone di locazione.

Le disposizioni si applicano anche per le quote di ammortamento, e i canoni di leasing, relativi a fabbricati acquistati o acquisiti in periodi d’imposta precedenti al 2006.

Tra le novità si segnala che non è più richiesta una apposita perizia per la determinazione del valore del terreno.

3. Perdite fiscali - Riporto illimitato (articolo 2, comma 22)

Il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, con l’art. 36, commi 12, 13 e 14, aveva modificato il regime del riporto illimitato delle perdite fiscali relative al primo triennio di attività, contenuto nell’articolo 84 del Tuir, stabilendo che:

- tali perdite dovevano essere riferite ai primi tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione;

- e dovevano essere generate da una nuova attività produttiva.

In tale sede era stata prevista una regola transitoria per disciplinare l’utilizzo delle perdite fiscali originatesi nei primi tre esercizi che fossero precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223 citato, ed ancora disponibili. La regola transitoria prevedeva che eventuali perdite a riporto illimitato, già maturate ma prive dei nuovi requisiti, dovevano essere utilizzate entro l’ottavo periodo di imposta successivo.

Il collegato alla Finanziaria 2007 è intervenuto sull’argomento, abrogando il regime transitorio citato.

Le modifiche introdotte, pertanto, eliminano l’obbligo di utilizzare eventuali perdite a riporto illimitato, originatesi prima del 4 luglio 2006, prive dei requisiti richiesti ed ancora disponibili, entro l’ottavo periodo di imposta successivo. Tuttavia, per tali perdite, è prevista l’applicazione dell’art. 37 bis, D.P.R. 600/1973, relativo, in generale, alle operazioni potenzialmente elusive e che conferisce all’Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere eventuali benefici fiscali al verificarsi di determinate condizioni.

4. Perdite fiscali - Tassazione per trasparenza (articolo 2, comma 23)

Il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, con l’art. 36, commi 9, 10 e 11, aveva introdotto un limite all’utilizzo, da parte dei soci partecipanti, delle perdite fiscali anteriori alla decorrenza del regime di trasparenza. In particolare, tali perdite fiscali non potevano più essere utilizzate dai soci per compensare il reddito a loro imputato dalla società partecipata. Il decreto citato prevedeva che questa disposizione avesse effetto dal periodo di imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire da detta data. Nel caso di esercizi coincidenti con l’anno solare ciò implicava la sua applicazione già dal 2006.

Il collegato alla Finanziaria 2007 è intervenuto sullo stesso argomento, posticipando l’applicazione della regola citata in quanto ne prevede l’applicazione con riferimento ai redditi della partecipata relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente al 4 luglio 2006, cioè, nel caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, dal 2007. Tuttavia, per eventuali perdite dei soci originatesi prima dell’applicazione del regime di trasparenza, utilizzate fino al 2006 per compensare i redditi imputati dalla partecipata, viene prevista l’applicazione dell’art. 37 bis, D.P.R. 600/1973, di cui si è detto al punto precedente.

5. Deduzione delle spese auto utilizzate nell’esercizio di imprese, arti e professioni (articolo 2, commi 71 e 72)

Viene modificato, in senso restrittivo, il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto. Per i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti è prevista la deducibilità dei costi relativi, ma solo nei limiti dell’importo che costituisce reddito da lavoro per il dipendente, cioè entro il valore convenzionale del fringe benefit.

Per tutti gli altri mezzi di trasporto viene soppressa la possibilità di deduzione del reddito di impresa.

Una ulteriore modifica incide sulla modalità di tassazione, a titolo di fringe benefit, del mezzo assegnato al dipendente, al quale verrà imputato, come reddito, il 50% del costo di percorrenza pari a 15mila chilometri, cioè l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500 chilometri annui. Questo sarà l’unico importo deducibile come costo per l’impresa. Occorre tuttavia segnalare che a seguito della legge Finanziaria 2007 tale novità prevista per la determinazione del benefit del dipendente è applicabile dal 1° gennaio 2007.

Infine, è prevista una deducibilità, nella misura dell’80% dei costi auto per agenti e rappresentanti di commercio e una riduzione dal 50% al 25% della percentuale di deduzione per artisti e professionisti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI ED ACCERTAMENTO

1. Pignoramento di crediti verso terzi (articolo 2, comma 6)

Estesa a tutti i crediti pignorati del debitore verso terzi la procedura di espropriazione attualmente prevista unicamente per il pignoramento del quinto dello stipendio.

2. Blocco dei versamenti delle Pubbliche amministrazioni in favore di soggetti inadempienti nei confronti del Fisco (articolo 2, comma 9)

Le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. In caso positivo non devono procedere al pagamento e sono tenute a segnalare la circostanza all’agente della riscossione. Le modalità di  attuazione della disposizione saranno stabilite da un decreto del ministero dell’Economia.

3. Compensazioni tra rimborsi di imposta e somme iscritte a ruolo (articolo 2, commi 13 e 14)

È introdotta la possibilità di procedere a una compensazione tra le somme iscritte a ruolo dagli agenti della riscossione e gli eventuali rimborsi dovuti dall’Agenzia delle Entrate, dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATASTO

1. Fabbricati che perdono la caratteristica di ruralità (articolo 2, commi da 36 a 38)

L’Agenzia del Territorio, sulla base delle informazioni fornite dall’Agea, invita i titolari di diritti su fabbricati che abbiano perso i requisiti di ruralità a provvedere all’aggiornamento catastale. In caso di non ottemperanza provvedono direttamente gli uffici dell’Agenzia del Territorio, a spese dell’interessato e con applicazione di sanzioni. Intervento sui criteri di individuazione della ruralità degli immobili abitativi ai fini fiscali: è  richiesto che il proprietario o il conduttore del terreno rivesta la qualifica di imprenditore agricolo. Se un fabbricato perde la caratteristica di ruralità la variazione deve essere comunicata al catasto entro il 30 giugno 2007, senza applicazione di sanzioni.

2. Rendite catastali (articolo 2, comma 40)

Le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), E/2 (ponti comunali provinciali soggetti a pedaggio), E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.), E/4 (recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, per mercati, eccetera), E/5, E/6 ed E/9 non possono comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Se alla luce di quanto riportato precedentemente, le unità immobiliari richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi a decorrere dal 3 ottobre 2006 (art. 2, comma 41, D.L. n. 262/2006). Si precisa, inoltre, che le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite produrranno effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO

1. Rivalutazione del moltiplicatore per le rendite catastali (articolo 2 comma 45)

A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore, previsto dal comma 5, dell’articolo 52, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

Il moltiplicatore citato, applicato alla rendita catastale, indica l’importo al di sopra del quale l’Ufficio del Registro non effettua nessuna rettifica.

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                                                          Studio Truppa Medici