Il Decreto Legge n.
262 del 3 ottobre 2006 rappresenta il primo provvedimento
della Manovra Finanziaria per il 2007. In sede di
conversione in legge, avvenuta con la Legge n. 286 del 24
novembre 2006, sono state apportate alcune modifiche alla
sua versione originaria. Tra parentesi è riportata la
norma di riferimento.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IRPEF
1. Imposta
sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (articolo 2,
comma 21)
È aumentata dal
12,50% al 20% l’aliquota prevista per l’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari. Si tratta delle
plusvalenze realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di
beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni
e sulle cessioni di terreni edificabili. La decorrenza
della novità citata è stabilità dal 3 ottobre 2006.
2. Determinazione
della base imponibile per i soggetti non residenti
(articolo 2, comma 24)
Viene differita
l’applicazione del nuovo regime di determinazione della
base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, per i soggetti non residenti, introdotto
dall’articolo 36 del D.L. 223/2006, convertito dalla
Legge 248/2006. Le modifiche del D.L. 223/2006 dovevano
essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta 2006,
mentre, per effetto della novità introdotta dal comma 24,
per l’anno 2006 si applica la disciplina previgente.
3. Residenti a
Campione d’Italia (articolo 2, commi da 25 a 28)
L’applicazione
dell’Irpef per i soggetti residenti a Campione
d’Italia è disciplinata mediante la reintroduzione di
un regime speciale, in un primo momento abolito dal D.L.
223/2006.
4. Stock option
(articolo 2, comma 29)
Sono modificati, in
tema di stock option, i presupposti richiesti al
fine di escludere dalla formazione del reddito da lavoro
dipendente la differenza fra il valore al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto al
dipendente. In particolare, la non imputabilità al
reddito da lavoro dipendente di tale differenza è
subordinata al verificarsi congiunto delle condizioni che
seguono:
a) che l’opzione
sia esercitabile non prima del decorso di 3 anni dalla sua
attribuzione;
b) che al momento in
cui l’opzione sia esercitabile, la società sia quotata
in mercati regolamentati;
c) che il dipendente
mantenga, per almeno i 5 anni successivi all’esercizio
dell’opzione, un investimento nei titoli oggetto
dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente. Se questi titoli
oggetto di investimento sono ceduti o dati in garanzia
prima che siano trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione,
l’importo che non ha concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è
assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui
avviene la cessione o la costituzione in garanzia.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1. Spese per
servizi resi da professionisti domiciliati in Stati a
regime fiscale privilegiato (articolo 1, comma 6)
È introdotto il
comma 12-bis, nell’articolo 110 del Tuir. Con tale
disposizione si estende alle spese per prestazioni di
servizi resi da professionisti domiciliati in paesi
“black list”, il regime già previsto per le spese e
gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei
medesimi paesi.
La nuova regola
ha effetto dal periodo di imposta in corso al 3 ottobre
2006.
2. Ammortamento
terreni (articolo 2, comma 18)
Ribadito il
principio di non rilevanza fiscale dei terreni sui quali
insistono gli immobili o che costituiscono pertinenza. Se
il costo del terreno è esposto in un atto separato, sarà
tale atto a rilevare ai fini del costo del terreno; nel
caso in cui non si verifichi la precedente ipotesi il
costo delle aree sarà determinato in misura pari al
maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno
di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i
fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo
stesso.
La nuova regola si
applica anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante
leasing, con riguardo alla quota capitale del canone di
locazione.
Le disposizioni si
applicano anche per le quote di ammortamento, e i canoni
di leasing, relativi a fabbricati acquistati o acquisiti
in periodi d’imposta precedenti al 2006.
Tra le novità si
segnala che non è più richiesta una apposita perizia per
la determinazione del valore del terreno.
3. Perdite
fiscali - Riporto illimitato (articolo 2, comma 22)
Il D.L. n. 223 del 4
luglio 2006, con l’art. 36, commi 12, 13 e 14, aveva
modificato il regime del riporto illimitato delle perdite
fiscali relative al primo triennio di attività, contenuto
nell’articolo 84 del Tuir, stabilendo che:
- tali perdite
dovevano essere riferite ai primi tre periodi di imposta a
partire dalla data di costituzione;
- e dovevano essere
generate da una nuova attività produttiva.
In tale sede era
stata prevista una regola transitoria per disciplinare
l’utilizzo delle perdite fiscali originatesi nei primi
tre esercizi che fossero precedenti a quello in corso al 4
luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223
citato, ed ancora disponibili. La regola transitoria
prevedeva che eventuali perdite a riporto illimitato, già
maturate ma prive dei nuovi requisiti, dovevano essere
utilizzate entro l’ottavo periodo di imposta successivo.
Il collegato alla
Finanziaria 2007 è intervenuto sull’argomento,
abrogando il regime transitorio citato.
Le modifiche
introdotte, pertanto, eliminano l’obbligo di utilizzare
eventuali perdite a riporto illimitato, originatesi prima
del 4 luglio 2006, prive dei requisiti richiesti ed ancora
disponibili, entro l’ottavo periodo di imposta
successivo. Tuttavia, per tali perdite, è prevista
l’applicazione dell’art. 37 bis, D.P.R. 600/1973,
relativo, in generale, alle operazioni potenzialmente
elusive e che conferisce all’Amministrazione finanziaria
il potere di disconoscere eventuali benefici fiscali al
verificarsi di determinate condizioni.
4. Perdite
fiscali - Tassazione per trasparenza (articolo 2, comma
23)
Il D.L. n. 223 del 4
luglio 2006, con l’art. 36, commi 9, 10 e 11, aveva
introdotto un limite all’utilizzo, da parte dei soci
partecipanti, delle perdite fiscali anteriori alla
decorrenza del regime di trasparenza. In particolare, tali
perdite fiscali non potevano più essere utilizzate dai
soci per compensare il reddito a loro imputato dalla
società partecipata. Il decreto citato prevedeva che
questa disposizione avesse effetto dal periodo di imposta
dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
decreto (4 luglio 2006) e con riferimento ai redditi delle
società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi
a partire da detta data. Nel caso di esercizi coincidenti
con l’anno solare ciò implicava la sua applicazione già
dal 2006.
Il collegato alla
Finanziaria 2007 è intervenuto sullo stesso argomento,
posticipando l’applicazione della regola citata in
quanto ne prevede l’applicazione con riferimento ai
redditi della partecipata relativi a periodi di imposta
che iniziano successivamente al 4 luglio 2006, cioè, nel
caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, dal 2007.
Tuttavia, per eventuali perdite dei soci originatesi prima
dell’applicazione del regime di trasparenza, utilizzate
fino al 2006 per compensare i redditi imputati dalla
partecipata, viene prevista l’applicazione dell’art.
37 bis, D.P.R. 600/1973, di cui si è detto al punto
precedente.
5. Deduzione
delle spese auto utilizzate nell’esercizio di imprese,
arti e professioni (articolo 2, commi 71 e 72)
Viene modificato, in
senso restrittivo, il regime di deducibilità dei costi
relativi ai mezzi di trasporto. Per i mezzi di trasporto
dati in uso promiscuo ai dipendenti è prevista la
deducibilità dei costi relativi, ma solo nei limiti
dell’importo che costituisce reddito da lavoro per il
dipendente, cioè entro il valore convenzionale del fringe
benefit.
Per tutti gli
altri mezzi di trasporto viene soppressa la possibilità
di deduzione del reddito di impresa.
Una ulteriore
modifica incide sulla modalità di tassazione, a titolo di
fringe benefit, del mezzo assegnato al dipendente,
al quale verrà imputato, come reddito, il 50% del costo
di percorrenza pari a 15mila chilometri, cioè
l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500
chilometri annui. Questo sarà l’unico importo
deducibile come costo per l’impresa. Occorre tuttavia
segnalare che a seguito della legge Finanziaria 2007
tale novità prevista per la determinazione del benefit
del dipendente è applicabile dal 1° gennaio 2007.
Infine, è prevista
una deducibilità, nella misura dell’80% dei costi auto
per agenti e rappresentanti di commercio e una riduzione
dal 50% al 25% della percentuale di deduzione per artisti
e professionisti.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SANZIONI ED ACCERTAMENTO
1. Pignoramento
di crediti verso terzi (articolo 2, comma 6)
Estesa a tutti i
crediti pignorati del debitore verso terzi la procedura di
espropriazione attualmente prevista unicamente per il
pignoramento del quinto dello stipendio.
2. Blocco dei
versamenti delle Pubbliche amministrazioni in favore di
soggetti inadempienti nei confronti del Fisco (articolo 2,
comma 9)
Le Pubbliche
amministrazioni e le società a prevalente partecipazione
pubblica devono verificare, prima di effettuare un
pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, se il
beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. In caso
positivo non devono procedere al pagamento e sono tenute a
segnalare la circostanza all’agente della riscossione.
Le modalità di attuazione della disposizione
saranno stabilite da un decreto del ministero
dell’Economia.
3. Compensazioni
tra rimborsi di imposta e somme iscritte a ruolo (articolo
2, commi 13 e 14)
È introdotta la
possibilità di procedere a una compensazione tra le somme
iscritte a ruolo dagli agenti della riscossione e gli
eventuali rimborsi dovuti dall’Agenzia delle Entrate,
dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CATASTO
1. Fabbricati che
perdono la caratteristica di ruralità (articolo 2, commi
da 36 a 38)
L’Agenzia del
Territorio, sulla base delle informazioni fornite
dall’Agea, invita i titolari di diritti su fabbricati
che abbiano perso i requisiti di ruralità a provvedere
all’aggiornamento catastale. In caso di non ottemperanza
provvedono direttamente gli uffici dell’Agenzia del
Territorio, a spese dell’interessato e con applicazione
di sanzioni. Intervento sui criteri di individuazione
della ruralità degli immobili abitativi ai fini fiscali:
è richiesto che il proprietario o il conduttore del
terreno rivesta la qualifica di imprenditore agricolo. Se
un fabbricato perde la caratteristica di ruralità la
variazione deve essere comunicata al catasto entro il 30
giugno 2007, senza applicazione di sanzioni.
2. Rendite
catastali (articolo 2, comma 40)
Le unità
immobiliari censite nelle categorie catastali E/1
(stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi
ed aerei), E/2 (ponti comunali provinciali soggetti a
pedaggio), E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali
esigenze pubbliche, edicole per giornali e simili,
chioschi per bar, per rifornimenti di auto per sale di
aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.), E/4
(recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, per
mercati, eccetera), E/5, E/6 ed E/9 non possono
comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad
uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad
usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
Se alla luce di
quanto riportato precedentemente, le unità immobiliari
richiedono una revisione della qualificazione e quindi
della rendita, devono essere dichiarate in catasto da
parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi a
decorrere dal 3 ottobre 2006 (art. 2, comma 41, D.L. n.
262/2006). Si precisa, inoltre, che le rendite
catastali dichiarate ovvero attribuite produrranno effetto
fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
1. Rivalutazione
del moltiplicatore per le rendite catastali (articolo 2
comma 45)
A decorrere dal 3
ottobre 2006, il moltiplicatore, previsto dal comma 5,
dell’articolo 52, del Testo Unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è
rivalutato nella misura del 40 per cento.
Il moltiplicatore
citato, applicato alla rendita catastale, indica
l’importo al di sopra del quale l’Ufficio del Registro
non effettua nessuna rettifica.
Lo studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici