Premessa
Il regime fiscale
delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
veicoli posseduti dalle imprese e dai lavoratori autonomi
è stato profondamente rivisto. La nuova normativa è
intervenuta modificando le disposizioni riguardanti sia la
normativa sui redditi sia quella in materia di IVA.
TRATTAMENTO
FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Autoveicoli
detenuti dalle Imprese
La Manovra
Finanziaria ha modificato radicalmente il regime di
deducibilità dei componenti negativi dei veicoli di
proprietà delle imprese, in alcuni casi addirittura
azzerandolo, con efficacia già a partire dal periodo
d’imposta 2006 e con evidente impatto negativo sul
carico fiscale e sui bilanci delle imprese.
I veicoli di
proprietà delle imprese possono rientrare in una delle
seguenti categorie.
1. Veicoli per i
quali è ammessa la deduzione di costo
In tale categoria
rientrano innanzi tutto tutti i mezzi di trasporto non a
motore, quali ad esempio, le biciclette, nonché quei
mezzi di trasporto a motore che per loro natura non
possono che prestarsi a un utilizzo in qualche modo
esclusivamente strumentale. A titolo esemplificativo, e
non esaustivo, vi rientrano gli autobus, gli autocarri,
gli autoveicoli per trasporti specifici, gli autotreni,
gli autoarticolati, i mezzi d’opera e gli autoveicoli a
uso speciale. Tale ultima categoria è disciplinata
dall’Art. 54, comma 1 lett. g) del Dlgs 285/1992 che
precisa trattasi di “veicoli caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature e destinati al trasporto proprio. Su tali
veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature
e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso
delle attrezzature stesse”. In merito a tali
veicoli, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 12
novembre 2001 n. 179/E, ha precisato che non rientrano
nell’ambito applicativo del citato articolo 164 del Tuir
e che tutti i costi riferiti a tali mezzi sono deducibili
a condizione della loro effettiva utilizzazione
nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. In
altre parole, è confermata la necessità dell’esistenza
del requisito dell’inerenza di tali beni all’attività
d’impresa.
Con la manovra
d’estate il Governo ha emanato una specifica
disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni
“di comodo” ed, in particolare i veicoli che vengono
immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire
dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa
detrazione dell’IVA e la totale deducibilità del
costo).
Tale disposizione
faceva riferimento ad un apposito provvedimento
dell’Agenzia delle entrate per individuare quei veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono
essere considerati al pari delle autovetture.
La conseguenza di
tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per
tali veicoli – sotto il profilo fiscale –
l’applicazione delle disposizioni previste per le
autovetture e cioè, la totale indeducibilità dei costi
per le imprese, la parziale deducibilità dei costi per i
professionisti, come si vedrà più avanti, nonché la
limitazione della detrazione ai fini IVA.
In data 6 dicembre
2006 è stato emanato il Provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate che fissa i criteri per
verificare se – dal punto di vista della disciplina
fiscale – un veicolo immatricolato autocarro possa
essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto
come un’autovettura.
Per procedere alla
verifica occorre:
- in primo luogo,
reperire il libretto di circolazione del veicolo, in
quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per
effettuare il controllo;
- il passaggio
successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè
la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria,
ed il numero dei posti. La possibile assimilazione
dell’autocarro all’autovettura si ha – secondo
quanto stabilito dal provvedimento – se dall’esame del
libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti
tre elementi:
L’assenza di uno
solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il
veicolo consente il trasporto di tre persone oppure
presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa
scattare l’applicazione della disposizione che assimila
tale veicolo ad un’autovettura.
In presenza di tutti
e tre gli elementi di cui al punto precedente,
l’assimilazione è possibile ma è necessario effettuare
un ulteriore conteggio utilizzando la formula indicata nel
provvedimento. Sole se il risultato della formula è pari
o superiore a 180 l’autocarro deve essere considerato
fiscalmente al pari di un’autovettura.
Pt (KW)
I = -------------------- > = 180
Mc
– T (t)
Pt (kW) = potenza
del motore espressa in kilowatt
P = portata del
veicolo
Mc = massa
complessiva
T (t) = tara
espressa in tonnellate
P = Mc – T (t)
Si riportano di
seguito due esempi di calcolo per la verifica
dell’assimilazione autovettura-autocarro.
ESEMPIO 1 –
Autocarro non assimilato ad una autovettura
Veicolo marca
Renault, mod. Espace, immatricolato come “autocarro per
trasporto di cose – uso proprio”
Dalla carta di
circolazione risulta:
| Categoria del veicolo |
(lett. J) |
N1 |
| Codice carrozzeria |
(lett. J.2) |
FO |
| Numero posti |
(lett. S.1) |
5 |
| Potenza Motore |
(lett. P.2) |
88 KW |
| Massa complessiva |
(lett. F.2) |
2.555 KW = 2550 t |
Essendo indicata
direttamente la Portata pari a Kg 560 (0,560 t) il
rapporto potenza/portata è pari a 88/0,560 = 157,14.
Essendo 157,14 <
180 il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad
un’autovettura.
ESEMPIO 2 –
Autocarro assimilato ad una autovettura
Veicolo marca Suzuki,
mod. Grand Vitara, immatricolato come “autocarro per
trasporto di cose – uso proprio”.
Dalla carta di
circolazione risulta:
| Categoria del veicolo |
(lett. J) |
N1 |
| Codice carrozzeria |
(lett. J.2) |
FO |
| Numero posti |
(lett. S.1) |
4 |
| Potenza motore |
(lett. P.2) |
80 KW |
| Massa complessiva |
(lett. F.2) |
2.005 kg = 2,005 t |
Essendo indicata
direttamente la Portata pari a Kg 415 (0,415 t) il
rapporto potenza/portata è pari a 80/0,415 = 192,77.
Essendo 192,77 >
180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad
un’autovettura.
2. Autovetture,
ciclomotori e motocicli su cui il legislatore ha
conservato la deduzione integrale dei costi
Con riguardo ai
mezzi in oggetto, il legislatore ha conservato la
deduzione integrale di tutti i costi a condizione che
siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o
che siano adibiti ad uso pubblico.
Relativamente alla
prima fattispecie, è bene rammentare che
l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che
rientrano in tale ambito solamente quei veicoli senza i
quali l’attività d’impresa non può essere
esercitata, citando quali esempi di attività di imprese,
le autoscuole, le imprese di autonoleggio, anche con
conducente.
La seconda categoria
di automezzi a deducibilità integrale e rientranti nella
lettera A) dell’ Art. 164, c.1, del Tuir, è quella dei
veicoli adibiti a uso pubblico, intendendosi per tali
quelli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla
pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.
Esempio classico è quello riferito ai taxi.
3. Autovetture
concesse in uso al dipendente ed ai collaboratori.
Dipendenti:
con riguardo a queste autovetture è stata soppressa la
deducibilità integrale dei costi. Dal periodo di imposta
2006 è divenuto deducibile solo l’importo pari al
fringe-benefit tassato sul dipendente stesso. La manovra
di fatto ha penalizzato i dipendenti, elevando con
decorrenza del periodo di imposta 2007 la percentuale del
benefit dal 30% al 50 %.
Per una migliore
comprensione forniamo un esempio:
Ipotizzando che il
veicolo venga concesso in uso al dipendente per il periodo
che va dal 3 febbraio al 30 aprile dell’anno “n”. In
tal caso occorrerà fare il seguente calcolo:
Relativamente alla determinazione del fringe benefit in
capo al dipendente, sulla Gazzetta Ufficiale del 12
dicembre 2006 n. 288 sono state pubblicate le tabelle dei
costi chilometrici elaborate dall’Aci per l’anno 2007,
che già tengono conto della nuova modalità di
determinazione del compenso in natura.
-
Costo
complessivo totale (15.000 x 0,63)= 9.450,00;
-
Reddito assunto
sulla base annua (50% di 9.450,00) = 4.725,00;
-
Reddito da
attribuire (4.725,00 x 87 : 365)= 1.126,23
Nel caso prospettato
1.126,23 sarà reddito per il dipendente e costo
deducibile per l’impresa che ha dato in uso il veicolo
al dipendente.
Collaboratori:
l’Amministrazione Finanziaria con la circolare N.5/E del
26 gennaio 2001 e la circolare N.57/E del 18 giugno 2001,
ha stabilito che il compenso all’amministratore è
riconducibile tra i redditi dei Co.Co.Co e
l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente
riguarda le sole modalità di determinazione del reddito
del collaboratore ai fini dell’imposte sui redditi.
Con le sopraccitate
circolari l’Amminsitrazione Finanziaria ha
precisato che per la determinazione del fringe benefit in
capo all’amministratore si debba utilizzare il criterio
convenzionale rappresentato dal 30% per il 2006 (50% dal
2007) dell’importo, determinato con la tabella Aci,
corrispondente a una percorrenza di 15.000 chilometri.
Inoltre ha stabilito che la parte di costi eccedenti
l’importo del fringe benefit è indeducibile.
Le disposizioni
previste dalla Finanziaria 2006 sembra non abbiano
abrogato i chiarimenti previsti dalle sopraccitate
circolari. In altre parole, le precisazioni fornite
dall’amministrazione Finanziaria, sono ancora valide,
con la conseguenza che l’auto concessa in uso promiscuo
all’amministratore mantiene il suddetto regime di
deducibilità.
Pertanto,
l’impresa che concede in uso promiscuo l’autovettura
all’amministratore deve:
-
attribuire un
fringe benefit in capo all’amministratore
determinato secondo le stesse modalità gia viste per
i dipendenti (vedasi esempi precedente);
-
dedurre
integralmente i costi sostenuti dall’impresa fino a
concorrenza del suddetto benefit;
-
rendere
indeducibile i costi sostenuti dall’impresa
che eccedono il fringe benefit.
In estrema sintesi
il regime di tassazione e di deduzione dell’auto data in
uso promiscuo all’amministratore è identico a quello
dell’auto data in uso promiscuo al dipendente.
4. Autovetture
degli agenti e dei rappresentanti
Le spese e gli altri
componenti negativi relativi alle autovetture, ai
ciclomotori ed ai motocicli utilizzati dai soggetti
esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di
commercio continuano ad essere deducibili nella misura
dell’80 per cento. Sempre per tali soggetti continua a
non tenersi conto della parte del costo di acquisizione
delle autovetture che eccede euro 25.822,84 (lire
50.000.000), della parte di costo dei motocicli che eccede
euro 4.131,66 (lire 8.000.000) e della parte di costo dei
ciclomotori che eccede euro 2.065,83 (lire 4.000.000),
Ai fini in oggetto
agli agenti di commercio sono assimilati gli agenti
assicurativi ed i promotori finanziari.
Per gli agenti ed i
rappresentanti le uniche novità in materia di autoveicoli
sono le seguenti:
5. Altre
autovetture ciclomotori e motocicli aziendali.
Tutti i componenti
negativi derivanti dall’utilizzo dei veicoli in oggetto
non sono deducibili dal reddito imponibile delle società.
Viceversa i rimborsi chilometrici erogati a favore di
dipendenti o amministratori per trasferte effettuate per
motivi di lavoro al fine di rimborsare gli stessi costi ed
a seguito dell’utilizzo dell’autovettura, del
ciclomotore e/o del motociclo di proprietà del dipendente
o del collaboratore continuano a costituire un componente
negativo deducibile in sede di determinazione del reddito
imponibile.
Le modifiche
apportate alla deducibilità dei costi sostenuti per gli
automezzi aziendali ha effetti anche ai fini della
determinazione della plusvalenza o minusvalenza al
momento della vendita del bene.
La disposizione
prevista dall’articolo 164 comma 2 del tuir prevede che
le plusvalenze e le minusvalenze relative ai mezzi di
trasporto concorrono alla formazione del reddito
d’impresa nella stessa proporzione esistente tra
ammortamenti dedotti e ammortamenti complessivamente
effettuati. E’ chiaro che alla luce delle novità
introdotte, la percentuale di rilevanza delle plusvalenze
e minusvalenze riferite ai beni indicati nel precedente
punto n. 5 è destinata ad abbassarsi notevolmente, fino
ad azzerarsi nel caso di autovetture, ciclomotori e
motocicli acquistati a decorrere dal 2006, per i
quali si applica fin dall’inizio l’indeducibilità
totale di tutti i costi.
Per una maggiore
comprensione forniamo un esempio:
la società Alfa srl
ha acquistato nel 2004 un’auto a deducibilità limitata
per Euro 20.000,00, che sarà venduta all’inizio del
2007 per Euro 15.000,00. l’ammortamento è avvenuto come
segue:
-
Anno 2004:
20.000,00 x 12,5% = 2.500,00 deduzione fiscale per
1.135,00 (9.080,00 x 12,5%);
-
Anno 2005:
20.000,00 x 25% = 5.000,00 deduzione fiscale per
2.270,00 (9.080,00 x 25%);
-
Anno 2006
20.000,00 x 25% = 5.000,00 indeducibile per intero
La quota imponibile
della plusvalenza è determinata secondo il seguente
rapporto:
Ammortamento dedotto = 3.045,00
___________________________
Ammortamento totale = 12.500,00
Il risultato di tale
rapporto corrisponde al 27,24 % che applicato alla
plusvalenza contabile pari a 7.500,.00 (15.000,00 -
7.500,00), determina una plusvalenza imponibile di Euro
2.043,00.
Autovetture,
ciclomotori e motocicli detenuti dai professionisti
Dopo le modifiche
apportate dall’articolo 2 comma 71, del 262/2006,
l’articolo 164 dispone quanto segue:
-
il costo fiscale
delle autovetture non può essere superiore a
18.075,99 euro e l’ammortamento, ovvero i canoni di
leasing, sono deducibili nei limiti del 25 %;
-
il costo fiscale
dei motocicli e dei ciclomotori non può essere
superiore, rispettivamente, a 4.131,66 e 2.065.83 euro
e le quote di ammortamento sono deducibili nei
limiti del 25 %;
-
nel caso di
stipula di un contratto di noleggio non si tiene conto
del costo che eccede i 3.615,20 euro per le
autovetture, i 774,69 euro per i motocicli e i 413,16
euro per i ciclomotori, ferma restando la deducibilità
al 25%;
-
le spese di
gestione e impiego del mezzo sono deducibili nei
limiti del 25% del costo sostenuto, senza alcun tetto
massimo.
La percentuale del
25% di deducibilità ha effetto anche sui mezzi acquistati
prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione.
Ciò potrebbe comportare che già nel 2006 nessuna
quota di ammortamento e nessun canone di leasing può
essere dedotto.
Per una maggiore
comprensione forniamo un esempio.
Un professionista ha
acquistato, nel corso del 2004, per il prezzo di Euro
19.00,00, un’auto che sarà utilizzata ad uso promiscuo.
Le quote di ammortamento sono state così dedotte:
-
2004: (18.075,99
x 50%) x 25%= euro 2.259,49
-
2005: (18.075,99
x 50%) x 25%= euro 2.259,49
la sommatoria degli
ammortamenti dedotti nei predetti periodi 2004 e 2005
ammontano a Euro 4.518,99, corrispondente al 25% del costo
fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 ciò comporta che
nell’anno 2006 e seguenti il professionista non può più
dedurre alcunché, in quanto è gia stato raggiunto il
limite massimo di costo fiscalmente riconosciuto.
Inoltre secondo le
nuove disposizioni la deduzione dei canoni di
locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto di leasing non sia inferiore a quattro
anni (cioè 48 mesi). Tale novità si rende
applicabile ai contratti di locazione finanziaria
stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Per effetto delle
modifiche normative concorrono ora a formare il reddito di
lavoro autonomo anche plusvalenze o minusvalenze
realizzate a seguito della cessione delle auto. Queste però
rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l’ammortamento dedotto e l’ammortamento
complessivamente effettuato.
La plusvalenza è
tassabile nel periodo in cui il professionista percepisce
il corrispettivo.
Per una maggiore
comprensione si fornisce un esempio:
Costo storico
dell’auto ceduta
Euro 35.000,00
Ammortamento
civilistico primo anno
Euro 8.750,00
Valore netto
dell’auto
Euro 26.250,00
Limite fiscale del
costo auto ammesso
Euro 18.075,99
Amm. fiscale ammesso
( 25% di 18.075,99)
Euro 4.519,00
Quota ammortamento
fiscale deducibile 25%
Euro
1.129,75
Incasso di vendita
Euro 29.000,00
Plusvalenza
realizzata 29.000,00 – 26.250,00
Euro 3.250,00
Rilevanza fiscale
della plus. 3.250,00 X 1.129,75 =
Euro 419,62
8.750,00
TRATTAMENTO
FISCALE AI FINI DELL’IVA PER LE AUTOVETTURE, I
CICLOMOTORI ED I MOTOCICLI UTILIZZATI DALLE IMPRESE E DAI
PROFESSIONISTI.
Importanti novità
sono entrate in vigore in materia di detraibilità
dell’IVA sulle autovetture.
La detrazione non è
più pari al 15% dell’imposta assolta. Pertanto,
gli imprenditori ed i professionisti che hanno sostenuto
spese per l’uso di autoveicoli, attraverso un esame
specifico dei singoli costi, devono determinare la parte
riferibile alle operazioni imponibile o equiparate e
determinare la relativa imposta detraibile. La restante
parte riferita all’impiego privato non è ovviamente
detraibile.. Tale determinazione dovrà essere effettuata
con criterio oggettivo, che presuppone un analisi diretta
degli acquisti e una ripartizione degli stessi in funzione
del loro utilizzo.
Ciò ovviamente fino
all’emanazione da parte dell’unione Europea
dell’autorizzazione a detrarre l’IVA in modo
forfetario.
Pertanto il diritto
alla detrazione, dal 14 settembre in poi deve essere
esercitato come segue:
-
nelle norme
dell’autorizzazione dell’Unione Europea secondo i
principi generali stabiliti dal DPR 633/1972;
-
secondo la
percentuale che sarà individuata a seguito
dell’autorizzazione dell’unione Europea per gli
acquisti effettuati successivamente
all’autorizzazione.
Nel primo caso il
contribuente ha due modalità alternative per rendere
indetraibile la parte di Iva riferita all’utilizzo
privato o extra aziendale:
-
fare una
valutazione previsionale dell’utilizzo privato o
extra-aziendale già al momento dell’acquisto del
bene e non detrarre la relativa parte di IVA;
-
recuperare
integralmente l’iva al momento dell’ acquisto,
salvo apportare successivamente una rettifica in sede
di dichiarazione annuale, con le modalità previste
dalla’Art. 19-bis 2 del DPR 633/1972.
Rimborso
dell’IVA sulle autovetture
A seguito della
pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia
Europea i contribuenti hanno diritto a detrarsi tutto o
una parte dell’IVA non precedentemente dedotta.
Per far valere tale
diritto è stato introdotto nel nostro ordinamento
l’articolo 1 del decreto legge n. 258 del 2006.
Dall’esame di questo articolo emerge che il contribuente
ha le due seguenti possibilità per fare valere il suo
diritto.
-
inoltrare una
richiesta di rimborso “forfetaria” a mezzo di
specifica istanza da presentarsi entro il 15 aprile
2007 (rimborso analitico);
-
presentare una
richiesta di rimborso “analitica” al fine di
dimostrare la spettanza di un diritto alla detrazione
maggiore (rimborso analitico).
Dall’esame del
suddetto decreto emerge anche che non è stata fissata una
percentuale di detrazione valida per tutti i contribuenti,
bensì è previsto che saranno individuate “differenti
percentuali di detrazione dell’imposta per distinti
settori di attività in relazione alle quali è ammesso il
rimborso in misura forfetaria”.
Con la seconda
possibilità sopra elencata il legislatore, forse anche
per evitare possibili contestazioni di illegittimità
insiti nella procedura a forfait, ha voluto in qualche
modo lasciare uno spiraglio per i contribuenti che possano
sostenere di avere titolo per il diritto alla detrazione
di una percentuale d’imposta superiore. In tale ipotesi,
il soggetto richiedente deve presentare apposita istanza
contenete ”tutti i dati e gli elementi comprovanti la
misura, nell’esercizio d’impresa, arte o professione,
dell’effettivo utilizzo in base a reali criteri di
inerenza”.
In tal caso, e cioè
che il contribuente scelga la strada del rimborso
analitico, oltre a dover corredare l’istanza di numerosi
dati comprovanti la “ reale inerenza” dovrà altresì
tener conto dei benefici che l’indetraibilità subita
aveva a suo tempo riverberato nel comparto delle imposte
sui redditi, in termini di maggiori ammortamenti e di
maggiori spese di gestione deducibili.
Con tutta probabilità
e altresì prospettabile una “resistenza” dell’
Amministrazione finanziaria in merito alla correttezza dei
criteri adottati dal contribuente nel tentativo di
dimostrare il diritto ad una percentuale di detrazione
maggiore rispetto a quella forfetaria.
Infine si fa
presente che il diritto al rimborso riguarda l’imposta
non detratta nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006. Per i
contribuenti che sceglieranno le strade del rimborso
analitico sembra che tale arco temporale sia inferiore.
Lo Studio è a
disposizione dei clienti che fossero interessati alla
fattispecie qui trattate e per fornire eventuali
chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.
Studio Truppa – Medici