CIRCOLARE N. 4/2007

TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Scade il 16 marzo il termine per procedere al versamento della tassa di concessione governativa

Premessa

Da diversi anni è stato soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori previsti da norme fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine e il pagamento dell'imposta di bollo.

Restano esclusi dalla predetta semplificazione i libri sociali obbligatori previsti dagli articoli 2421 e 2478 del Codice civile (libro dei soci, libro verbali assemblea, libro del consiglio di amministrazione, eccetera) e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

Nel prosieguo si riassumono le regole per il pagamento della tassa in esame.

1) I soggetti interessati

Sono interessate al versamento della tassa in esame:

- le società per azioni;

- le società a responsabilità limitata;

- le società in accomandita per azioni;

- le società consortili a responsabilità limitata;

- le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali costituiti ai sensi del D.Lgs. 142/90 in quanto enti dotati di fondo di dotazione.

Sono escluse da detto adempimento:

- le società cooperative;

- le società di persone;

- le imprese individuali.

2) Il versamento

L'ammontare della tassa in esame, che è dovuta prescindendo dal numero di libri e/o di registri tenuti e dal numero delle pagine, è pari a:

- euro 309,87 per i soggetti con capitale o fondo di dotazione (alla data del 1° gennaio) inferiore o uguale a euro 516.456,90 (un miliardo di vecchie lire);

- euro 516,46 per i soggetti con capitale o fondo di dotazione (alla data del 1° gennaio) superiore a euro 516.456,90 (un miliardo di vecchie lire).

La tassa deve essere corrisposta utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo “7085” - tassa annuale vidimazione libri sociali” e il periodo di riferimento nella forma AAAA”, nel caso specifico l'annualità è il 2007.

3) Sanzioni

Nel caso di omesso pagamento della tassa in esame risultano applicabili le sanzioni amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103,29.

4) Ravvedimento operoso

Anche le violazioni in materia di tassa sulle concessioni governative possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso:

- Pagamento entro trenta giorni dalla scadenza

 la sanzione corrisponde a un ottavo del minimo della stessa (100% della tassa).

Il relativo calcolo è il seguente: € 309,87 x 1/8 = € 38,73.

- Pagamento oltre trenta giorni dalla scadenza ed entro un anno dall’omissione

la sanzione corrisponde a un quinto del minimo della stessa (100% della tassa).

Il calcolo è quindi il seguente: € 309,87 x 1/5 = € 61,97.

In entrambi i casi la sanzione va pagata tramite il modello F23, causale SZ, codice tributo 678T

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

 

                                                            Studio Truppa – Medici