CIRCOLARE N. 1/2008 - Studio Truppa Medici

NUOVA PROCEDURA DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Dal 5 marzo cambia radicalmente la procedura per presentare le dimissioni del lavoratore dal rapporto di lavoro subordinato e autonomo.

La legge 188 ha stabilito che la lettera di dimissioni volontarie del lavoratore, pena la sua nullità, vada redatta e consegnata su appositi moduli individuati dal Ministero del Lavoro. Sono tenuti a questo adempimento tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi quelli a progetto. Sono tenuti, a tali adempimenti, altresì, anche i lavoratori con contratto di collaborazione di natura occasionale, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e i soci di cooperative.

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un modulo telematico accedendo al sito www.lavoro.gov.it. Per come è stata strutturata la procedura informatica, il lavoratore non può compilare il modulo on-line in autonomia, ma è obbligato a rivolgersi a una delle sedi abilitate a prestare l’assistenza. A questo riguardo la legge 188 individua principalmente le Direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, nonché i Centri per l’impiego. Pertanto, il lavoratore che intenda dimettersi dal rapporto di lavoro in corso, a partire dal 5 marzo, dovrà farlo presso gli appositi servizi che gli enti abilitati dovranno predisporre nel poco tempo a disposizione.

Con un nuovo decreto del Ministero del Lavoro dovranno essere definiti i contenuti di specifiche convenzioni con le quali vengono fissate le modalità attraverso le quali è possibile per il lavoratore ricevere assistenza per la compilazione del suddetto modulo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (ipotesi in questo momento non ancora operativa per mancanza del decreto ministeriale).

Una volta compilato e trasmesso al Ministero, il modulo andrà stampato e consegnato al datore di lavoro, il quale dovrà procedere con la consueta comunicazione di cessazione entro 5 giorni dalla consegna del modulo.

Pertanto, le dimissioni del lavoratore presentate con qualsiasi altra modalità diversa da quanto sopra indicato non saranno più valide.

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