CIRCOLARE N. 3/2008 - Studio Truppa Medici

FINANZIARIA 2008: IRPEF, ICI, ACCERTAMENTO

Panoramica delle principali novità relative a imposte sui redditi, ICI e accertamento

Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008) contiene novità in materia di imposte sui redditi, accertamento e tributi locali.

La presente circolare ne illustra brevemente, le principali novità.

Affitti, detrazione per inquilini e giovani (articolo 1, commi 9-10)

Vengono introdotte due nuove detrazioni a decorrere dal periodo di imposta 2007. Per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 viene fissata una detrazione nella misura di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e 150 euro se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Per i giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori, spetta per i primi 3 anni una detrazione 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere quella più favorevole.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’immobile locato è adibito ad abitazione principale.

Assegno di mantenimento (articolo 1, commi 11-12)

Viene attribuita una detrazione, diversificata in base al reddito complessivo, ai contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Esenzione redditi fondiari (articolo 1, commi 13-14)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

Detrazioni per famiglie numerose (articolo 1, commi 15 - 16)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR vengono ampliate a favore di genitori con almeno quattro figli a carico, riconoscendo un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

L’ammontare della detrazione sarà utilizzabile dai genitori al 50% se non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione sarà riproporzionata agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per intero.

Se la detrazione risulta di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Con decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione di questo credito.

Per le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Ristrutturazioni edilizie (articolo 1, commi da 17 - 19)

È prorogata al 31 dicembre 2010 la normativa relativa alla detrazione Irpef del 36% e all’aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio della detrazione del 36% e dell’aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziata in fattura.

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 20 - 24)

Sono prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione dall’imposta lorda è prevista per il 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, con un tetto massimo di 100mila euro.

Viene ampliato l’ambito di applicazione esteso anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici. La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta del contribuente, da esercitare all’atto della prima detrazione.

Limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non serve la certificazione energetica dell’edificio né l’attestato di qualificazione energetica.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (articolo 1 comma 91)

È prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni, delle aree fabbricabili e delle partecipazioni societarie posseduti al 1° gennaio 2008.

Le persone fisiche che detengono tali beni al di fuori del regime d’impresa possono procedere alla rivalutazione del valore degli stessi con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% per i terreni edificabili o agricoli e per le partecipazioni qualificate; del 2% per le partecipazioni non qualificate.

Ai fini della rivalutazione occorre un’apposita perizia di stima redatta e asseverata da un tecnico abilitato da redigere entro il 30 giugno 2008. Il pagamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2008.

Asili nido (articolo 1, comma 201)

Viene prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Detrazione interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 1 comma 202)

È stato elevato a 4.000 euro l’ammontare degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19% su mutui contratti per l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale.

Insegnanti (articolo 1, comma 207)

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, ed effettivamente rimaste a carico per l’aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro.

Dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 218 - 221)

Le dichiarazioni cartacee scompaiono. Le persone fisiche e le società di persone ed associazioni ad esse equiparate, sono tenute a preservate esclusivamente in via telematica ed entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

Le persone fisiche non titolari d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica del 31 luglio, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, ovvero avvalendosi del servizio telematico.

I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille possono presentare, entro il termine apposito modello oppure il modello Cud per il tramite di un ufficio della società delle Poste italiane oppure avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.

L’Agenzia delle Entrate entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibile ai contribuenti, in via telematica, i dati della loro dichiarazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per rendere accessibile i dati della dichiarazione.

Le detrazioni operate dal sostituto d’imposta vanno confermate annualmente dal lavoratore dipendente. Per le detrazioni relative ai familiari a carico il contribuente è tenuto ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni.

Risultato della dichiarazione (articolo 1, comma 223)

Se il risultato della dichiarazione dei redditi, sia nel caso di imposta a debito o a credito, non è superiore a 12 euro, l’imposta non deve essere versata o non viene rimborsata. L’importo eventualmente a credito non è utilizzabile in compensazione.

Detrazioni per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (articolo 1, comma 309)

È stata introdotta una detrazione per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 possono essere detratte dall’Irpef nella misura del 19% fino ad un massimo di 250 euro.

La detrazione è operabile se detta spesa non è già dedotta nella determinazione dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. La detrazione riguarda anche le persone fiscalmente a carico.

ICI, detrazione prima casa (articolo 1, comma 5)

Viene introdotta, da cumularsi con la detrazione in vigore pari 103,29 euro, un’ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile. La nuova detrazione non potrà, comunque, superare 200 euro. Dall’agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso.

ICI agevolazioni (articolo 1, comma 6)

A decorrere dal 2009 i Comuni potranno decidere un’aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità di utilizzo dell’agevolazione verranno fissate in un apposito regolamento attuativo.

Inoltre, i benefici Ici per l’abitazione principale sono estesi al coniuge, che dopo la separazione o il divorzio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

L’agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                                Studio Truppa Medici