FINANZIARIA
2008: IRPEF, ICI, ACCERTAMENTO
Panoramica
delle principali novità relative a imposte sui redditi,
ICI e accertamento
Premessa
La legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008)
contiene novità in materia di imposte sui redditi,
accertamento e tributi locali.
La presente
circolare ne illustra brevemente, le principali novità.
Affitti,
detrazione per inquilini e giovani (articolo 1, commi
9-10)
Vengono introdotte
due nuove detrazioni a decorrere dal periodo di imposta
2007. Per i titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 viene
fissata una detrazione nella misura di 300 euro se il
reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e
150 euro se il reddito complessivo è compreso fra
15.493,71 e 30.987,41 euro. Per i giovani tra i 20 e i
30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della legge n. 431/1998, per l’unità immobiliare da
destinare a propria abitazione principale, sempre che la
stessa sia diversa dall’abitazione principale dei
genitori, spetta per i primi 3 anni una detrazione 991,6
euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71
euro. Le detrazioni non sono cumulabili, ma il
contribuente può scegliere quella più favorevole.
Le detrazioni
devono essere rapportate al periodo dell’anno durante
il quale l’immobile locato è adibito ad abitazione
principale.
Assegno di
mantenimento (articolo 1, commi 11-12)
Viene attribuita
una detrazione, diversificata in base al reddito
complessivo, ai contribuenti che percepiscono
l’assegno di mantenimento a seguito di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Le
disposizioni si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Esenzione
redditi fondiari (articolo 1, commi 13-14)
A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è
previsto che se alla formazione del reddito complessivo
concorrono solo redditi fondiari di importo complessivo
non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.
Detrazioni per
famiglie numerose (articolo 1, commi 15 - 16)
A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 le
detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo
12 del TUIR vengono ampliate a favore di genitori con
almeno quattro figli a carico, riconoscendo
un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
L’ammontare
della detrazione sarà utilizzabile dai genitori al 50%
se non legalmente ed effettivamente separati.
In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione sarà riproporzionata agli
affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel caso di
coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione
compete a quest’ultimo per intero.
Se la detrazione
risulta di ammontare superiore all’imposta lorda è
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta.
Con decreto del
Ministro dell’economia di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le
modalità di erogazione di questo credito.
Per le detrazioni
per carichi di famiglia il reddito complessivo è
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze.
Ristrutturazioni
edilizie (articolo 1, commi da 17 - 19)
È prorogata al 31
dicembre 2010 la normativa relativa alla detrazione
Irpef del 36% e all’aliquota agevolata Iva al 10%
relativa alle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio. Viene reintrodotto per 3 anni il
beneficio della detrazione del 36% e dell’aliquota
agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati
che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di
immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato
l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010.
Le agevolazioni
fiscali spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziata in fattura.
Riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 1, commi 20 - 24)
Sono prorogate le
agevolazioni per la riqualificazione energetica degli
edifici, l’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale. La detrazione
dall’imposta lorda è prevista per il 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, con un tetto
massimo di 100mila euro.
Viene ampliato
l’ambito di applicazione esteso anche alle spese per
la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione sostenute
entro il 31 dicembre 2009.
Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze saranno
stabilite le modalità per il riconoscimento dei
benefici. La detrazione può essere ripartita in un
numero di quote annuali di pari importo non inferiore a
tre e non superiore a dieci, a scelta del contribuente,
da esercitare all’atto della prima detrazione.
Limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari e per installare i pannelli
solari non serve la certificazione energetica
dell’edificio né l’attestato di qualificazione
energetica.
Rivalutazione
terreni e partecipazioni (articolo 1 comma 91)
È prevista la
riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni,
delle aree fabbricabili e delle partecipazioni
societarie posseduti al 1° gennaio 2008.
Le persone fisiche
che detengono tali beni al di fuori del regime
d’impresa possono procedere alla rivalutazione del
valore degli stessi con il pagamento di un’imposta
sostitutiva del 4% per i terreni edificabili o agricoli
e per le partecipazioni qualificate; del 2% per le
partecipazioni non qualificate.
Ai fini della
rivalutazione occorre un’apposita perizia di stima
redatta e asseverata da un tecnico abilitato da redigere
entro il 30 giugno 2008. Il pagamento dell’intera
imposta sostitutiva o della prima rata deve avvenire
entro il 30 giugno 2008.
Asili nido
(articolo 1, comma 201)
Viene prorogata al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la
detrazione Irpef del 19% delle spese documentate
sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni
figlio.
Detrazione
interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione
principale (articolo 1 comma 202)
È stato elevato a
4.000 euro l’ammontare degli interessi passivi su cui
calcolare la detrazione del 19% su mutui contratti per
l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione
principale.
Insegnanti
(articolo 1, comma 207)
E’ prevista una
detrazione del 19% delle spese documentate sostenute dai
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non
di ruolo, ed effettivamente rimaste a carico per
l’aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di
spesa detraibile è di 500 euro.
Dichiarazione
dei redditi (articolo 1, comma 218 - 221)
Le dichiarazioni
cartacee scompaiono. Le persone fisiche e le società di
persone ed associazioni ad esse equiparate, sono tenute
a preservate esclusivamente in via telematica ed entro
il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta, le dichiarazioni dei redditi e
dell’Irap. Sono esonerati dall’obbligo di invio
telematico i contribuenti che non hanno la possibilità
di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore
di lavoro o non titolari di pensione.
Le persone fisiche
non titolari d’impresa o di lavoro autonomo possono
presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia
delle Entrate mediante spedizione effettuata
dall’estero, entro il termine previsto per la
trasmissione telematica del 31 luglio, tramite
raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione, ovvero avvalendosi
del servizio telematico.
I contribuenti
esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini della scelta della destinazione
dell’8 per mille possono presentare, entro il termine
apposito modello oppure il modello Cud per il tramite di
un ufficio della società delle Poste italiane oppure
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto
incaricato della trasmissione in via telematica.
L’Agenzia delle
Entrate entro il 1° ottobre di ogni anno, rende
accessibile ai contribuenti, in via telematica, i dati
della loro dichiarazione. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno
stabilite le modalità per rendere accessibile i dati
della dichiarazione.
Le detrazioni
operate dal sostituto d’imposta vanno confermate
annualmente dal lavoratore dipendente. Per le detrazioni
relative ai familiari a carico il contribuente è tenuto
ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali
fruisce delle detrazioni.
Risultato della
dichiarazione (articolo 1, comma 223)
Se il risultato
della dichiarazione dei redditi, sia nel caso di imposta
a debito o a credito, non è superiore a 12 euro,
l’imposta non deve essere versata o non viene
rimborsata. L’importo eventualmente a credito non è
utilizzabile in compensazione.
Detrazioni per
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (articolo
1, comma 309)
È stata
introdotta una detrazione per l’acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale ed interregionale. Le spese sostenute entro il
31 dicembre 2008 possono essere detratte dall’Irpef
nella misura del 19% fino ad un massimo di 250 euro.
La detrazione è
operabile se detta spesa non è già dedotta nella
determinazione dei singoli redditi che compongono il
reddito complessivo. La detrazione riguarda anche le
persone fiscalmente a carico.
ICI, detrazione
prima casa (articolo 1, comma 5)
Viene introdotta,
da cumularsi con la detrazione in vigore pari 103,29
euro, un’ulteriore riduzione Ici per abitazione
principale pari all’1,33 per mille del valore
catastale dell’immobile. La nuova detrazione non potrà,
comunque, superare 200 euro. Dall’agevolazione sono
esclusi castelli, ville e case di lusso.
ICI
agevolazioni (articolo 1, comma 6)
A decorrere dal
2009 i Comuni potranno decidere un’aliquota Ici
agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per
la produzione di energia elettrica o termica per uso
domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata massima di tre anni
per gli impianti termici solari e di cinque anni per
tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità di
utilizzo dell’agevolazione verranno fissate in un
apposito regolamento attuativo.
Inoltre, i
benefici Ici per l’abitazione principale sono estesi
al coniuge, che dopo la separazione o il divorzio, non
risulta assegnatario della casa coniugale.
L’agevolazione
si applica a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Lo Studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici