CIRCOLARE N. 4/2008 - Studio Truppa Medici

IVA - LE NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2008

Premessa

La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24.12.2007, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 300 del 28 dicembre del 2007) ha introdotto numerose novità anche in materia di IVA. Con la presente circolare se ne illustrano i contenuti in estrema sintesi. Poiché le modifiche qui di seguito esaminate sono contenute nell’articolo 1 della Legge in rassegna, a fianco di ogni paragrafo verrà indicato tra parentesi solo il comma di riferimento.

FINANZIARIA 2008

Proroga dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia (comma 18)

Viene prorogata fino a tutto l’anno 2010 la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/1999 che aveva previsto, per il solo anno 2000 (poi sempre riconfermata con appositi provvedimenti anche per gli anni successivi), l’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

IVA di gruppo: escluso il credito IVA dell’anno precedente delle nuove società entranti (commi 63 – 64 )

A partire dalle liquidazioni IVA di gruppo relative all’anno 2008, le società che entrano in tale particolare procedura dovranno tenere distinto, nel primo anno di adesione, il credito IVA annuale maturato nell’anno precedente all’entrata nell’IVA di gruppo; tale credito potrà essere soltanto chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.

Rimborsi IVA alle PMI garantiti anche dai confidi (comma 124)

I rimborsi IVA alle piccole e medie imprese potranno essere garantiti anche dai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993.

Crediti IVA infrannuali (commi 215 e 216)

Le istanze di rimborso riguardanti i crediti IVA infrannuali di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, ovvero di utilizzo in compensazione con debiti di altre imposte, premi o contributi, potranno essere presentate ai sensi dell’art. 8 del D.P.R n. 542 del 14 ottobre 1999, esclusivamente in forma telematica. Modalità e termini saranno definiti da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Disposizioni varie riguardanti autoveicoli e cellulari (comma 261)

Il comma in esame risulta molto complesso e detta diverse disposizioni riguardanti, tra l’altro, gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto in genere, nonché i telefoni cellulari. La lettera a) prevede che se all’atto dell’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli stradali a motore e di telefoni cellulari la relativa IVA sia stata solo parzialmente detratta, l’impiego di tali beni per finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero per la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti non costituisce operazione di autoconsumo da assoggettare ad IVA. La lettera c), invece, dispone che, nel caso di messa a disposizione (non a titolo gratuito), da parte di un datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, di veicoli stradali o di telefoni cellulari, con relative prestazioni di gestione, la base imponibile è pari al valore normale dei beni e servizi qualora sia stato pattuito un corrispettivo inferiore ed il valore normale è costituito, per le cessioni di beni, dal prezzo di acquisto e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi medesimi. Con riferimento solo ai veicoli stradali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo), si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno, comunicando al Ministero delle Finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, l’importo al netto degli ammontari eventualmente trattenuti dal dipendente (art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir). La lettera e) del comma 261 in esame, infine, riformula le ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’IVA sempre con riferimento ai mezzi di trasporto ed ai telefoni cellulari. In estrema sintesi, per l’acquisto di aerei e navi l’imposta è detraibile solo se i beni formano oggetto dell’attività dell’impresa mentre riguardo all’acquisto di veicoli stradali a motore e dei loro componenti e ricambi l’IVA è detraibile nella misura del 40% se detti veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. L’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti, alle prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione, nonché all’impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei mezzi di trasporto sopra indicati è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dei mezzi di trasporto medesimi.

Decorrenza:

- le disposizioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 261 si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;

- quelle di cui alla lettera c) a decorrere dal 1° marzo 2008.

Tuttavia, per le operazioni relative ai veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a) ed e), si applicano con effetto retroattivo a partire dal 28 giugno 2007.

Reverse charge e sanzioni (comma 155)

Con riferimento al meccanismo di inversione contabile dell’imposta (reverse charge), è stato introdotto un regime sanzionatorio ad hoc che mira a colpire le violazioni che determinano un’evasione dell’IVA attenuando, invece, le violazioni puramente formali di applicazione di tale meccanismo. Si prevede, ad esempio, che qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’IVA irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro (e comunque non oltre 10 mila euro per irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del comma in rassegna).

Cessioni di immobili strumentali: estensione del reverse charge (commi 156 157)

A partire dal 1° marzo 2008 il meccanismo del reverse charge verrà esteso anche alle cessioni di fabbricati strumentali effettuati a favore di soggetti passivi IVA che possono detrarre al massimo il 25% dell’imposta per effetto del pro-rata di cui all’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Tale meccanismo, invece, non si applica alle imprese costruttrici che vendono immobili costruiti o ristrutturati da meno di quattro anni.

Reverse charge escluso nei rapporti con un general contractor (commi da 162-163)

A partire dal 1° febbraio 2008, non si applica il meccanismo del reverse charge con riferimento ai servizi di natura edilizia resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (general contractor).

Responsabilità solidale per le cessioni di immobili (comma 164)

Con riferimento alle cessioni di immobili soggetti ad IVA, il cessionario, anche nel caso in cui non sia un soggetto passivo dell’imposta, è responsabile in solido per il pagamento del tributo qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. La responsabilità, tuttavia, è limitata all’IVA relativa alla differenza tra corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto e si estende anche alla relativa sanzione.

Elenchi clienti e fornitori ai fini IVA (comma 270)

Sono considerate valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori ai fini IVA che siano state effettuate entro il 15 novembre 2007.

Contribuenti minimi e marginali (commi da 96 a117)

Viene introdotto un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi che, tra l’altro, sostituisce il regime Iva in franchigia di cui all’art. 32-bis (ora abrogato) del D.P.R. n. 633/1972. Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere, le seguenti caratteristiche:

- ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro;

- assenza di cessioni all’importazione;

- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;

- spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15 mila euro.

In particolare, tale regime si basa su 4 elementi:

- esclusione della rivalsa IVA e della detraibilità dell’IVA sugli acquisti;

- non assoggettamento ad IRAP;

- applicazione di un’imposta sostitutiva ai fini IRPEF, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa;

- esclusione dagli studi di settore.

IVA ordinaria per le prestazioni professionali dei medici legali (comma 80)

Con una norma di carattere interpretativo viene stabilito che le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono soggette al regime ordinario dell'IVA a decorrere dal periodo d'imposta 2005, in conformità alle disposizioni comunitarie.

Omissione dello scontrino fiscale: correzioni alle sanzioni accessorie (comma 118 e comma 269)

Il comma 269 prevede che ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali sarà necessario che siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale e non più tre come in precedenza previsto. Inoltre, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi. Il comma 118, invece, dispone che per i commercianti che incorrono nel corso di un quinquennio in 4 distinte violazioni, l'esecuzione della sanzione accessoria sarà assicurata solo dal sigillo dell'organo che procede alla chiusura, con le sottoscrizioni del personale incaricato, senza indicazione delle motivazioni della chiusura dell’esercizio pubblico.

Trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 271)

Rinviato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il commercio.

Agenzie di viaggio: opzione per il regime ordinario per l’organizzazione di congressi (commi 77 – 78)

Le agenzie di viaggio e turismo, per le sole prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, potranno applicare il regime IVA ordinario, con detrazione dell’IVA assolta relativamente ai costi sostenuti.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte degli organi comunitari, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce.

IVA sui servizi di telecomunicazioni e telematica (commi 158 e 159)

Il comma 158 apporta alcune modifiche e integrazioni al regime IVA monofase dei servizi di telecomunicazione e di telematica di cui all’art. 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, per tutte le vendite di mezzi tecnici a soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni viene previsto che i cedenti debbano rilasciare un documento con l'indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. Il comma 159 introduce nuove ipotesi di sanzione all’interno del d.lgs. n. 471/1997 con riferimento ai nuovi obblighi imposti dal comma precedente.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

                                                                                Studio Truppa Medici