IVA - LE
NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2008
Premessa
La Legge
Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24.12.2007,
pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 300
del 28 dicembre del 2007) ha introdotto numerose novità
anche in materia di IVA. Con la presente circolare se ne
illustrano i contenuti in estrema sintesi. Poiché le
modifiche qui di seguito esaminate sono contenute
nell’articolo 1 della Legge in rassegna, a fianco di
ogni paragrafo verrà indicato tra parentesi solo il
comma di riferimento.
FINANZIARIA
2008
Proroga
dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia (comma 18)
Viene prorogata
fino a tutto l’anno 2010 la disposizione di cui
all’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n.
488/1999 che aveva previsto, per il solo anno 2000 (poi
sempre riconfermata con appositi provvedimenti anche per
gli anni successivi), l’aliquota IVA agevolata del 10%
per le prestazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a
prevalente destinazione abitativa.
IVA di gruppo:
escluso il credito IVA dell’anno precedente delle
nuove società entranti (commi 63 – 64 )
A partire dalle
liquidazioni IVA di gruppo relative all’anno 2008, le
società che entrano in tale particolare procedura
dovranno tenere distinto, nel primo anno di adesione, il
credito IVA annuale maturato nell’anno precedente
all’entrata nell’IVA di gruppo; tale credito potrà
essere soltanto chiesto a rimborso ai sensi dell’art.
30 del D.P.R. n. 633/1972.
Rimborsi IVA
alle PMI garantiti anche dai confidi (comma 124)
I rimborsi IVA
alle piccole e medie imprese potranno essere garantiti
anche dai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del Testo unico bancario di cui al d.lgs.
n. 385/1993.
Crediti IVA
infrannuali (commi 215 e 216)
Le istanze di
rimborso riguardanti i crediti IVA infrannuali di cui
all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, ovvero di
utilizzo in compensazione con debiti di altre imposte,
premi o contributi, potranno essere presentate ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R n. 542 del 14 ottobre 1999,
esclusivamente in forma telematica. Modalità e termini
saranno definiti da un decreto del ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Disposizioni
varie riguardanti autoveicoli e cellulari (comma 261)
Il comma in esame
risulta molto complesso e detta diverse disposizioni
riguardanti, tra l’altro, gli autoveicoli e gli altri
mezzi di trasporto in genere, nonché i telefoni
cellulari. La lettera a) prevede che se all’atto
dell’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli
stradali a motore e di telefoni cellulari la relativa
IVA sia stata solo parzialmente detratta, l’impiego di
tali beni per finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero per la messa a disposizione a
titolo gratuito nei confronti dei dipendenti non
costituisce operazione di autoconsumo da assoggettare ad
IVA. La lettera c), invece, dispone che, nel caso di
messa a disposizione (non a titolo gratuito), da parte
di un datore di lavoro nei confronti dei propri
dipendenti, di veicoli stradali o di telefoni cellulari,
con relative prestazioni di gestione, la base imponibile
è pari al valore normale dei beni e servizi qualora sia
stato pattuito un corrispettivo inferiore ed il valore
normale è costituito, per le cessioni di beni, dal
prezzo di acquisto e per le prestazioni di servizi dalle
spese sostenute per la prestazione dei servizi medesimi.
Con riferimento solo ai veicoli stradali (autoveicoli,
motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo), si
assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri,
calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali che
l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno, comunicando al Ministero
delle Finanze, che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta
successivo, l’importo al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti dal dipendente (art. 51, comma
4, lettera a), del Tuir). La lettera e) del comma 261 in
esame, infine, riformula le ipotesi di indetraibilità
oggettiva dell’IVA sempre con riferimento ai mezzi di
trasporto ed ai telefoni cellulari. In estrema sintesi,
per l’acquisto di aerei e navi l’imposta è
detraibile solo se i beni formano oggetto dell’attività
dell’impresa mentre riguardo all’acquisto di
veicoli stradali a motore e dei loro componenti e
ricambi l’IVA è detraibile nella misura del 40% se
detti veicoli non sono utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
L’imposta relativa all’acquisto di carburanti e
lubrificanti, alle prestazioni di custodia, manutenzione
e riparazione, nonché all’impiego, compreso il
transito stradale (pedaggi), dei mezzi di trasporto
sopra indicati è detraibile nella stessa misura in cui
è ammessa la detrazione dell’imposta relativa
all’acquisto dei mezzi di trasporto medesimi.
Decorrenza:
- le disposizioni
di cui alle lettere a) ed e) del comma 261 si applicano
a partire dal 1° gennaio 2008;
- quelle di cui
alla lettera c) a decorrere dal 1° marzo 2008.
Tuttavia, per le
operazioni relative ai veicoli stradali a motore, le
disposizioni di cui alle lettere a) ed e), si applicano
con effetto retroattivo a partire dal 28 giugno 2007.
Reverse charge
e sanzioni (comma 155)
Con riferimento al
meccanismo di inversione contabile dell’imposta (reverse
charge), è stato introdotto un regime sanzionatorio ad
hoc che mira a colpire le violazioni che determinano
un’evasione dell’IVA attenuando, invece, le
violazioni puramente formali di applicazione di tale
meccanismo. Si prevede, ad esempio, che qualora
l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente,
dal cessionario o committente ovvero dal cedente o
prestatore, la sanzione amministrativa è pari al 3%
dell’IVA irregolarmente assolta, con un minimo di 258
euro (e comunque non oltre 10 mila euro per irregolarità
commesse nei primi tre anni di applicazione delle
disposizioni del comma in rassegna).
Cessioni di
immobili strumentali: estensione del reverse charge
(commi 156 157)
A partire dal 1°
marzo 2008 il meccanismo del reverse charge verrà
esteso anche alle cessioni di fabbricati strumentali
effettuati a favore di soggetti passivi IVA che possono
detrarre al massimo il 25% dell’imposta per effetto
del pro-rata di cui all’art. 19, comma 5, del D.P.R.
n. 633/1972. Tale meccanismo, invece, non si applica
alle imprese costruttrici che vendono immobili costruiti
o ristrutturati da meno di quattro anni.
Reverse charge
escluso nei rapporti con un general contractor (commi da
162-163)
A partire dal 1°
febbraio 2008, non si applica il meccanismo del reverse
charge con riferimento ai servizi di natura edilizia
resi nei confronti di un contraente generale a cui venga
affidata dal committente la totalità dei lavori
(general contractor).
Responsabilità
solidale per le cessioni di immobili (comma 164)
Con riferimento
alle cessioni di immobili soggetti ad IVA, il
cessionario, anche nel caso in cui non sia un soggetto
passivo dell’imposta, è responsabile in solido per il
pagamento del tributo qualora l’importo del
corrispettivo indicato nell’atto di cessione e nella
relativa fattura sia diverso da quello effettivo. La
responsabilità, tuttavia, è limitata all’IVA
relativa alla differenza tra corrispettivo effettivo e
quello indicato nell'atto e si estende anche alla
relativa sanzione.
Elenchi clienti
e fornitori ai fini IVA (comma 270)
Sono considerate
valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori
ai fini IVA che siano state effettuate entro il 15
novembre 2007.
Contribuenti
minimi e marginali (commi da 96 a117)
Viene introdotto
un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti
minimi che, tra l’altro, sostituisce il regime Iva in
franchigia di cui all’art. 32-bis (ora abrogato) del
D.P.R. n. 633/1972. Sono interessate le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni che
hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o
presumono di avere, le seguenti caratteristiche:
- ricavi o
compensi non superiori a 30 mila euro;
- assenza di
cessioni all’importazione;
- assenza di spese
per lavoro dipendente o collaboratori;
- spese per
acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio
precedente, a 15 mila euro.
In particolare,
tale regime si basa su 4 elementi:
- esclusione della
rivalsa IVA e della detraibilità dell’IVA sugli
acquisti;
- non
assoggettamento ad IRAP;
- applicazione di
un’imposta sostitutiva ai fini IRPEF, con aliquota al
20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per
cassa;
- esclusione dagli
studi di settore.
IVA ordinaria
per le prestazioni professionali dei medici legali
(comma 80)
Con una norma di
carattere interpretativo viene stabilito che le
prestazioni professionali specifiche di medicina legale
sono soggette al regime ordinario dell'IVA a decorrere
dal periodo d'imposta 2005, in conformità alle
disposizioni comunitarie.
Omissione dello
scontrino fiscale: correzioni alle sanzioni accessorie
(comma 118 e comma 269)
Il comma 269
prevede che ai fini dell'irrogazione della sanzione
accessoria della sospensione della licenza o
dell'autorizzazione per l'esercizio di attività
commerciali sarà necessario che siano contestate,
nell'arco di un quinquennio, quattro violazioni
dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello
scontrino fiscale e non più tre come in precedenza
previsto. Inoltre, le violazioni dovranno essere
commesse in giorni diversi. Il comma 118, invece,
dispone che per i commercianti che incorrono nel corso
di un quinquennio in 4 distinte violazioni, l'esecuzione
della sanzione accessoria sarà assicurata solo dal
sigillo dell'organo che procede alla chiusura, con le
sottoscrizioni del personale incaricato, senza
indicazione delle motivazioni della chiusura
dell’esercizio pubblico.
Trasmissione
telematica dei corrispettivi (comma 271)
Rinviato al 1°
gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato
misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica
dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle
imprese esercenti il commercio.
Agenzie di
viaggio: opzione per il regime ordinario per
l’organizzazione di congressi (commi 77 – 78)
Le agenzie di
viaggio e turismo, per le sole prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, potranno
applicare il regime IVA ordinario, con detrazione
dell’IVA assolta relativamente ai costi sostenuti.
L'efficacia della
disposizione è subordinata alla concessione di una
deroga da parte degli organi comunitari, ai sensi
dell’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce.
IVA sui servizi
di telecomunicazioni e telematica (commi 158 e 159)
Il comma 158
apporta alcune modifiche e integrazioni al regime IVA
monofase dei servizi di telecomunicazione e di
telematica di cui all’art. 74, comma 1, lettera d),
del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, per tutte le vendite di
mezzi tecnici a soggetti che agiscono nell’esercizio
di imprese, arti o professioni viene previsto che i
cedenti debbano rilasciare un documento con
l'indicazione della denominazione e della partita IVA
del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. Il
comma 159 introduce nuove ipotesi di sanzione
all’interno del d.lgs. n. 471/1997 con riferimento ai
nuovi obblighi imposti dal comma precedente.
Lo Studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici