NOTA
SINTETICA SUGLI INTERVENTI FISCALI RIGUARDANTI L'IRES
(Abbattimento
dell’aliquota Ires ampiamente compensato
dall’allargamento della base imponibile: è questo il
quadro generale che la Finanziaria 2008 prevede in tema
di imposta sui redditi delle società di capitali)
Premessa
Sulla fiscalità
delle imprese soggette ad IRES è intervenuto il
legislatore in maniera sostanziale con la Legge 24
dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008).
A differenza della
Finanziaria 2007, che aveva visto numerosi provvedimenti
fiscali entrare in vigore nel corso dell’esercizio,
gli interventi fiscali contenuti nella Finanziaria 2008
avranno effetto solo a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso (ossia dal 2008 mentre per
alcuni interventi di miglior favore è prevista
l’entrata in vigore dall’esercizio 2007).
Si fornisce, qui
di seguito, un brevissimo panorama delle principali
novità.
FINANZIARIA
2008
Riduzione
dell'aliquota nominale al 27,5% e ampliamento della base
imponibile (Art. 1 commi 33-34)
Una significativa
innovazione introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda
l'abbattimento dell'aliquota Ires che dal 33% passa al
27,5%. Tale misura è orientata innanzitutto a portare
il livello della tassazione sui redditi d'impresa ad un
livello confrontabile a quello degli altri Paesi
dell'Unione europea.
Si tratta
principalmente di una modifica nominale, nell’ambito
della quale, purtroppo, viene ampliata la base
imponibile.
Deducibilità
degli interessi passivi (Art. 1 commi 33-34)
E’ la norma che
ha subito la modifica probabilmente più rilevante. Si
registra la soppressione del pro-rata generale di
indeducibilità, del pro-rata patrimoniale collegato al
possesso di partecipazioni qualificate per la pex e
della thin cap.
A partire dal
2008, gli interessi passivi (al netto di quelli attivi)
saranno deducibili nel limite del 30% del Risultato
operativo lordo della gestione caratteristica, vale a
dire nel limite del 30% della differenza tra il
“valore della produzione” e i “costi della
produzione”, così come risultanti dal bilancio di
esercizio, ma senza tener conto degli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di
locazione finanziaria, relativi ai beni strumentali. La
parte degli interessi passivi e degli oneri finanziari
assimilati, indeducibile in un determinato periodo
d’imposta, sarà dedotta dal reddito dei successivi
periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali
periodi l’importo degli interessi passivi e degli
oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi
attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del
risultato operativo lordo di competenza.
Infine, a partire
dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31/12/2007 (quindi dal 01/01/2010), la quota
del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata
per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza, può essere portata ad
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d’imposta.
Abolizione del
quadro EC (Art. 1 commi 33-34-48)
Per rendere
l’imponibile fiscale più vicino al risultato prima
delle imposte come da bilancio, la finanziaria ha
previsto l'abolizione di tutte le rilevazioni
extracontabili effettuate a soli fini fiscali. Dal 2008
gli importi deducibili saranno quelli transitati per il
Conto economico del bilancio.
L
’Amministrazione Finanziaria può disconoscere
ammortamenti od accantonamenti non coerenti con i
comportamenti contabili sistematici adottati nei
precedenti esercizi.
Al fine di
riallineare il doppio binario che le rilevazioni
extracontabili avevano creato in passato si può
intervenire in due modi:
- assoggettare la
riserva disponibile per deduzioni da quadro EC ad
un’imposta sostitutiva dell’1% rendendola quindi
libera;
- riattribuire ai
valori civilistici valenza anche fiscale previo
pagamento di un’imposta sostitutiva progressiva con le
seguenti aliquote 12%, 14%,16%.
Ammortamenti
anticipati ed accelerati (art.1 commi 33-34)
Dall’esercizio
successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007 non sarà
più possibile effettuare ammortamenti accelerati od
anticipati. Il primo dei due non era molto praticato, ma
l’ammortamento anticipato era il mezzo ideale per quei
beni strumentali a veloce ciclo di sostituzione.
Leasing (art.1
commi 33-34)
Anche il leasing
ha subito alcune limitazioni che ne possono ridurre la
convenienza. Con le nuove regole infatti:
- per i beni
mobili il contratto di leasing non potrà essere più
breve di 2/3 dell’ammortamento ordinario;
- per gli immobili
dovrà durare almeno da 11 a 18 anni a seconda
dell’attività esercitata;
- per le auto
aziendali dovrà essere pari al periodo di ammortamento.
Gli interessi
passivi impliciti nel canone dovranno altresì seguire
le stesse regole di deduzione dettate dal nuovo art. 96
TUIR già sopra evidenziate.
Operazioni
straordinarie (Art. 1 commi 46-47)
Le operazioni di
conferimento di azienda, fusioni e scissioni vengono
riportate al principio generale di neutralità fiscale
prevedendo una continuità di valori tra le parti che
partecipano all’operazione.
Decade quindi la
possibilità di effettuare un conferimento di azienda
“realizzativo” (art. 175 TUIR), tassato in forma
ordinaria in capo al conferente, rimanendo la sola
disciplina del conferimento in neutralità.
Parallelamente
alla neutralità fiscale nelle suddette operazioni
straordinarie è possibile ottenere il riconoscimento
fiscale totale o parziale dei maggiori valori iscritti a
bilancio pagando un’imposta sostitutiva progressiva
con aliquote crescenti del 12, 14 e 16%. Essa potrà
essere versata in tre rate annuali pari al 30, 40 e 30%
del valore complessivo.
Razionalizzazione
della pex (Art. 1 commi 33-34-58)
Viene resa
omogenea la percentuale di esenzione nella disciplina
della partecipation exemption che a partire dal 2008
ritorna ad essere imponibile al 5% contro il 16% del
2007.
Va altresì
precisato che la Finanziaria 2008 abbrevia il periodo
minimo di possesso necessario per l’esenzione pex:
esso ritorna ad essere quello dei 12 mesi e non più dei
18 mesi.
Rimane la totale
indeducibilità delle minusvalenze.
Dividendi (Art.
1 comma 38-39)
La norma è una
conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires. Si
prevede un futuro intervento con decreto ministeriale
che dovrà rideterminare le percentuali previste dal
TUIR in tema di tassazione degli utili da
partecipazione, delle plusvalenze, dei dividendi che
oggi concorrono alla formazione del reddito imponibile
limitatamente al 40% del loro ammontare.
Paradisi
fiscali (Art. 1 commi 83-90)
I rapporti con i
soggetti residenti nei paradisi fiscali sono sottoposti
a particolari cautele. Si prevede che l’attuale
“black list” sarà sostituita con una “white
list”, contenente i paesi che hanno sottoscritto un
accordo di scambio dei dati con l’Italia.
Spese di
rappresentanza (Art. 1 commi 33-34)
Le spese di
rappresentanza potranno essere dedotte nel periodo
d’imposta di sostenimento purchè rispondenti ai
requisiti di inerenza e congruità. Saranno considerate
tali solo le spese aventi i requisiti stabiliti da un
apposito decreto e le stesse potranno essere dedotte
integralmente. Quindi non ci sarà più la limitazione
di 1/3 che poteva essere dedotto in 5 anni. Le spese
saranno sottoposte a una valutazione di “congruità”,
per cui sarà probabilmente introdotto un limite in
rapporto ai ricavi conseguiti, come peraltro già
succede per i professionisti.
E’ previsto
infine (ai soli fini delle imposte sui redditi)
l’aumento da 25,82 a 50 euro del limite per la
deducibilità delle spese relative a beni distribuiti
gratuitamente. Ne consegue, dal punto di vista
dell’imposta sul valore aggiunto, resta invariato il
limite (di deducibilità) di 25,82 euro
Società di
comodo (Art. 1 commi 128-129)
Saranno sottoposti
alla disciplina delle società di comodo i soggetti con
meno di cinquanta soci (finora il numero dei soci era di
cento). Resteranno invece escluse da questa normativa:
- le società che
nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore a dieci unità;
- le società in
stato di fallimento, in liquidazione giudiziaria ed in
concordato preventivo;
- le società che
presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
- le società
partecipate da enti pubblici almeno nella misura del
20%;
- le società
congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Le società di
comodo potranno essere trasformate in società semplici
(se non svolgono attività commerciali) oppure potranno
sciogliersi, se sono composte solo da persone fisiche e
se non sono intervenute modificazioni dopo il 31
dicembre 2007. Lo scioglimento o la trasformazione
dovranno avvenire entro il 31 maggio 2008.
Lo scioglimento
ovvero la trasformazione in società semplice potrà
essere eseguito dalle società considerate non operative
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007,
nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo
periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione
di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei
soci deve essere verificata alla data di entrata in
vigore della legge finanziaria 2008, ovvero entro trenta
giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º
novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di
cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per
cento.
Lo Studio è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici