CIRCOLARE N. 5/2008 - Studio Truppa Medici

NOTA SINTETICA SUGLI INTERVENTI FISCALI RIGUARDANTI L'IRES

(Abbattimento dell’aliquota Ires ampiamente compensato dall’allargamento della base imponibile: è questo il quadro generale che la Finanziaria 2008 prevede in tema di imposta sui redditi delle società di capitali)

Premessa 

Sulla fiscalità delle imprese soggette ad IRES è intervenuto il legislatore in maniera sostanziale con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008). 

A differenza della Finanziaria 2007, che aveva visto numerosi provvedimenti fiscali entrare in vigore nel corso dell’esercizio, gli interventi fiscali contenuti nella Finanziaria 2008 avranno effetto solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso (ossia dal 2008 mentre per alcuni interventi di miglior favore è prevista l’entrata in vigore dall’esercizio 2007).

Si fornisce, qui di seguito, un brevissimo panorama delle principali novità.

FINANZIARIA 2008

Riduzione dell'aliquota nominale al 27,5% e ampliamento della base imponibile (Art. 1 commi 33-34)

Una significativa innovazione introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda l'abbattimento dell'aliquota Ires che dal 33% passa al 27,5%. Tale misura è orientata innanzitutto a portare il livello della tassazione sui redditi d'impresa ad un livello confrontabile a quello degli altri Paesi dell'Unione europea. 

Si tratta principalmente di una modifica nominale, nell’ambito della quale, purtroppo, viene ampliata la base imponibile.

Deducibilità degli interessi passivi (Art. 1 commi 33-34)

E’ la norma che ha subito la modifica probabilmente più rilevante. Si registra la soppressione del pro-rata generale di indeducibilità, del pro-rata patrimoniale collegato al possesso di partecipazioni qualificate per la pex e della thin cap.

A partire dal 2008, gli interessi passivi (al netto di quelli attivi) saranno deducibili nel limite del 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica, vale a dire nel limite del 30% della differenza tra il “valore della produzione” e i “costi della produzione”, così come risultanti dal bilancio di esercizio, ma senza tener conto degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria, relativi ai beni strumentali. La parte degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, indeducibile in un determinato periodo d’imposta, sarà dedotta dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Infine, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (quindi dal 01/01/2010), la quota del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

Abolizione del quadro EC (Art. 1 commi 33-34-48)

Per rendere l’imponibile fiscale più vicino al risultato prima delle imposte come da bilancio, la finanziaria ha previsto l'abolizione di tutte le rilevazioni extracontabili effettuate a soli fini fiscali. Dal 2008 gli importi deducibili saranno quelli transitati per il Conto economico del bilancio.

L ’Amministrazione Finanziaria può disconoscere ammortamenti od accantonamenti non coerenti con i comportamenti contabili sistematici adottati nei precedenti esercizi.

Al fine di riallineare il doppio binario che le rilevazioni extracontabili avevano creato in passato si può intervenire in due modi:

- assoggettare la riserva disponibile per deduzioni da quadro EC ad un’imposta sostitutiva dell’1% rendendola quindi libera;

- riattribuire ai valori civilistici valenza anche fiscale previo pagamento di un’imposta sostitutiva progressiva con le seguenti aliquote 12%, 14%,16%.

Ammortamenti anticipati ed accelerati (art.1 commi 33-34)

Dall’esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007 non sarà più possibile effettuare ammortamenti accelerati od anticipati. Il primo dei due non era molto praticato, ma l’ammortamento anticipato era il mezzo ideale per quei beni strumentali a veloce ciclo di sostituzione.

Leasing (art.1 commi 33-34)

Anche il leasing ha subito alcune limitazioni che ne possono ridurre la convenienza. Con le nuove regole infatti:

- per i beni mobili il contratto di leasing non potrà essere più breve di 2/3 dell’ammortamento ordinario;

- per gli immobili dovrà durare almeno da 11 a 18 anni a seconda dell’attività esercitata;

- per le auto aziendali dovrà essere pari al periodo di ammortamento.

Gli interessi passivi impliciti nel canone dovranno altresì seguire le stesse regole di deduzione dettate dal nuovo art. 96 TUIR già sopra evidenziate.

Operazioni straordinarie (Art. 1 commi 46-47)

Le operazioni di conferimento di azienda, fusioni e scissioni vengono riportate al principio generale di neutralità fiscale prevedendo una continuità di valori tra le parti che partecipano all’operazione.

Decade quindi la possibilità di effettuare un conferimento di azienda “realizzativo” (art. 175 TUIR), tassato in forma ordinaria in capo al conferente, rimanendo la sola disciplina del conferimento in neutralità.

Parallelamente alla neutralità fiscale nelle suddette operazioni straordinarie è possibile ottenere il riconoscimento fiscale totale o parziale dei maggiori valori iscritti a bilancio pagando un’imposta sostitutiva progressiva con aliquote crescenti del 12, 14 e 16%. Essa potrà essere versata in tre rate annuali pari al 30, 40 e 30% del valore complessivo.

Razionalizzazione della pex (Art. 1 commi 33-34-58)

Viene resa omogenea la percentuale di esenzione nella disciplina della partecipation exemption che a partire dal 2008 ritorna ad essere imponibile al 5% contro il 16% del 2007.

Va altresì precisato che la Finanziaria 2008 abbrevia il periodo minimo di possesso necessario per l’esenzione pex: esso ritorna ad essere quello dei 12 mesi e non più dei 18 mesi.

Rimane la totale indeducibilità delle minusvalenze.

Dividendi (Art. 1 comma 38-39)

La norma è una conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires. Si prevede un futuro intervento con decreto ministeriale che dovrà rideterminare le percentuali previste dal TUIR in tema di tassazione degli utili da partecipazione, delle plusvalenze, dei dividendi che oggi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare.

Paradisi fiscali (Art. 1 commi 83-90)

I rapporti con i soggetti residenti nei paradisi fiscali sono sottoposti a particolari cautele. Si prevede che l’attuale “black list” sarà sostituita con una “white list”, contenente i paesi che hanno sottoscritto un accordo di scambio dei dati con l’Italia.

Spese di rappresentanza (Art. 1 commi 33-34)

Le spese di rappresentanza potranno essere dedotte nel periodo d’imposta di sostenimento purchè rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Saranno considerate tali solo le spese aventi i requisiti stabiliti da un apposito decreto e le stesse potranno essere dedotte integralmente. Quindi non ci sarà più la limitazione di 1/3 che poteva essere dedotto in 5 anni. Le spese saranno sottoposte a una valutazione di “congruità”, per cui sarà probabilmente introdotto un limite in rapporto ai ricavi conseguiti, come peraltro già succede per i professionisti.

E’ previsto infine (ai soli fini delle imposte sui redditi) l’aumento da 25,82 a 50 euro del limite per la deducibilità delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente. Ne consegue, dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, resta invariato il limite (di deducibilità) di 25,82 euro

Società di comodo (Art. 1 commi 128-129)

Saranno sottoposti alla disciplina delle società di comodo i soggetti con meno di cinquanta soci (finora il numero dei soci era di cento). Resteranno invece escluse da questa normativa:

- le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci unità;

- le società in stato di fallimento, in liquidazione giudiziaria ed in concordato preventivo;

- le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

- le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20%;

- le società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Le società di comodo potranno essere trasformate in società semplici (se non svolgono attività commerciali) oppure potranno sciogliersi, se sono composte solo da persone fisiche e se non sono intervenute modificazioni dopo il 31 dicembre 2007. Lo scioglimento o la trasformazione dovranno avvenire entro il 31 maggio 2008.

Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice potrà essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

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