Trattamento
ai fini IVA e delle IMPOSTE DIRETTE circa le spese
sostenute per la somministrazione di alimenti e
bevande e le prestazioni alberghiere.
Riferimenti
normativi
· DPR 26
settembre 1972, n. 633 – artt. 19, 19-bis 1 e 21;
· D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 – artt. 54, 95 e 109;
· Circolare
53/E del 5/9/2008;
I.V.A.
Premessa
A decorrere dal 1°
settembre 2008, le prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande acquisite
all’interno della propria attività (professionale o
di impresa) consentono la piena detraibilità
dell’IVA addebitata.
Restano escluse
dalla suddetta novità le prestazioni alberghiere e di
ristorazione qualificabili come spese di
rappresentanza, per le quali l’I.V.A. rimane totalmente
indetraibile, fatta eccezione per le spese
sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario
non superiore a Euro 25,82.
Secondo la
principale corrente interpretativa, le spese di
rappresentanza sono quelle che si sostengono per
offrire un’immagine positiva dell’azienda e della
propria attività, nonché per promuovere
l’acquisizione e il consolidamento del proprio
prestigio. Dette spese, inoltre, non sono correlate
esclusivamente ai ricavi conseguiti nell’esercizio
in cui sono state sostenute, dato che la loro finalità
promozionale è quella di consentire l’incremento
dei ricavi che interesseranno una serie di esercizi.
Infine, le spese di rappresentanza sono caratterizzate
dalla mancanza di una specifica controprestazione
posta a carico dei soggetti destinatari di tali spese.
Alcuni esempi:
spese relative a inaugurazioni di filiali o unità
locali di imprese; spese sostenute in occasioni di
incontri con fornitori di beni o servizi per
sviluppare alcune attività oggetto del contratto
commissionato; rapporti con altre imprese per
realizzare partnership…….
Si può, in
sostanza, affermare che nel caso delle spese di
rappresentanza manca la correlazione diretta o indiretta
tra la spesa stessa e i ricavi derivanti dall’attività.
Adempimenti
Affinché si possa
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle
prestazioni alberghiere o di ristorazione, sarà
necessario che tali operazioni, oltrechè essere inerenti
alla propria attività, siano documentate con il
possesso delle fatture.
Pertanto, a
differenza di quanto è avvenuto fino al 31/8/2008, in
cui data l’impossibilità di detrarre l’IVA era
sufficiente una ricevuta fiscale o uno scontrino per
dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi, la
fattura è ora necessaria e deve essere richiesta entro
il momento del pagamento del corrispettivo per poter
detrarre l’IVA afferente le spese di ristorazione e
alberghiere.
Nel caso in cui la
prestazione sia fruita da un soggetto diverso
dall’effettivo committente del servizio, ai fini della
detrazione, è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione
di tale soggetto. Il datore di lavoro potrà, ad
esempio, detrarre l’imposta relativa alle prestazioni
rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti
cointestatario della fattura.
IMPOSTE
DIRETTE
Premessa
Relativamente alla
deduzione dal reddito d’impresa, le spese di cui
trattasi, inerenti all’attività svolta, sono
totalmente deducibili fino 31 dicembre 2008,
mentre a decorrere dal 1° gennaio 2009 lo saranno
nella misura massima del 75 per cento.
Tale limite alla
deduzione opererà anche in relazione alle spese che si
configurano quali costi di rappresentanza.
Non sono invece
soggette alla limitazione di deducibilità le spese
di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per
le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o
collaboratori coordinati e continuativi (per esempio,
amministratori di s.r.l. / s.p.a.) al di fuori del
territorio comunale per le quali permane la deducibilità
massima prevista dall’art. 95, comma 3, del TUIR,
ovvero, Euro 180,76 al giorno per le trasferte nazionali
ed Euro 258,23 al giorno per le trasferte all’estero.
Mense aziendali
Un discorso a
parte merita il trattamento ai fini delle imposte
dirette (IRPEF/IRES) delle mense aziendali, le quali
rientrano nella nozione di spese relative alla
somministrazione di alimenti e bevande. In quanto tali,
sarebbero, a partire dal 2009, deducibili solo nella
misura del 75%. Il condizionale è d’obbligo,
posto che sul punto l’Agenzia delle Entrate non si è
ancora pronunciata. Pertanto, in mancanza di chiarimenti
ufficiali, le somme a titolo di indennità sostitutiva
di mensa e i cosiddetti ticket restaurant saranno
deducibili dal 2009 solo nella misura del 75%.
Deducibilità
dal reddito di lavoro autonomo
Anche per i
lavoratori autonomi (professionisti) vale la nuova
limitazione alla deducibilità delle spese in esame.
In particolare, dal
1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni
alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
sono deducibili in misura pari al 75 per cento e,
comunque, per un importo complessivo non superiore al 2
per cento dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
Esempio: se
il professionista nel 2009 ha realizzato compensi pari a
Euro 150.000,00 e sostenuto spese di vitto e alloggio
per Euro 6.000,00, per determinare l’ammontare delle
spese deducibili, dapprima calcolerà il 75% delle spese
di vitto e alloggio, ovvero Euro 4.500,00 e poi
raffronterà detto importo con il limite del 2%
calcolato sul totale dei compensi, ovvero 3.000,00.
Essendo quest’ultimo importo inferiore al primo, il
professionista dedurrà solo Euro 3.000,00.
Relativamente alle
spese di rappresentanza vale quanto detto finora a
proposito del reddito di impresa. In particolare, per il
professionista il costo sostenuto a tale titolo è
deducibile nella misura del 75 per cento, semprechè
tale limite non sia superiore all’1 per cento dei
compensi percepiti nel periodo di imposta.
Analogamente, le
spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la
partecipazione a convegni, congressi e simili
saranno deducibili in misura pari al 50 per cento del 75
per cento.
Non ha subito
modifiche, invece, il trattamento fiscale disposto dal
D.L. n. 223/2006 per il quale le spese alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande risultano essere
totalmente deducibili qualora sostenute dal committente
per conto del professionista e da questi addebitate
nella fattura emessa nei confronti del committente
medesimo. In tal caso, infatti, non opera il limite
rappresentato dal 2 percento dei compensi e,
conseguentemente, non si applica il nuovo limite del 75
per cento.
In tale ipotesi,
il “meccanismo” amministrativo è, pertanto, il
seguente:
- il fornitore del
servizio emette fattura intestata al committente, ma
riportante anche gli estremi del professionista che ha
usufruito del servizio;
- il committente
comunica al professionista l’ammontare della spesa
effettivamente sostenuta e invia copia della relativa
fattura (il costo non è momentaneamente deducibile per
il committente);
- il
professionista emette fattura nei confronti del
committente comprendendo le spese in questione (che
vengono assoggettate, in quanto incluse nel compenso
professionale, a IVA e a ritenuta d’acconto). Per il
professionista, il costo dei servizi alberghiero e di
ristorazione diventa integralmente deducibile;
- il committente
imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi
spese.
Si espone qui di
seguito una tabella riepilogativa circa il trattamento
fiscale sia ai fini IVA che delle imposte dirette delle
spese di somministrazione di alimenti e bevande e
alberghiere:
| Spese
sostenute per: |
Detraibilità ai fini I.V.A. a decorrere dal
1/9/2008 |
Deducibilità ai fini delle imposte dirette fino al
31/12/2008 |
Deducibilità ai fini delle imposte dirette dal
1/1/2009 |
Note |
| Lavoratori
dipendenti |
100% |
100% |
100% |
Le
spese per trasferte nell'ambito del territorio
comunale sono deducibili per l'impresa ma tassate
in capo al dipendente come reddito di lavoro.
Quelle sostenute fuori dal territorio comunale
sono deducibili al 100% |
| Co.Co.Co./Pro |
100% |
100% |
100% |
Valgono
le stesse considerazioni viste per i lavoratori
dipendenti. |
| Amministratori |
100% |
100% |
100% |
|
| Lavoratori
autonomi / Professionisti |
100% |
100%
con il limite del 2% (1% per le spese di
rappresentanza) calcolato sull'ammontare dei
compensi |
75%
con il limite del 2% (1% per le spese di
rappresentanza) calcolato sull'ammontare dei
compensi |
|
| Imprenditori |
100% |
100% |
75% |
|
| Soci di
società di persone |
100% |
100% |
75% |
|
| Contribuenti
minimi |
- |
100% |
100% |
|
Si espone qui di
seguito una tabella riepilogativa circa il trattamento
fiscale sia ai fini IVA che delle imposte dirette delle
spese di somministrazione di alimenti e bevande e
alberghiere qualificabili come spese di
rappresentanza:
| Spese
sostenute per: |
Detraibilità ai fini I.V.A. a decorrere dal
1/9/2008 |
Deducibilità ai fini delle imposte dirette fino al
31/12/2008 |
Deducibilità ai fini delle imposte dirette dal
1/1/2009 |
| finalità
di rappresentanza (nell'ambito del reddito
d'impresa) |
0% |
100% * |
75% * |
| finalità
di rappresentanza (nell'ambito del reddito di
lavoro autonomo) |
0% |
deducibile per
importo fino all'1% dei compensi |
deducibile per il 75%
del loro ammontare e fino all'1% dei compensi |
| per altre
finalità non inerenti l'attività |
0% |
0% |
0% |
* si è ancora in
attesa del decreto attuativo per la definizione di spesa
di rappresentanza
Lo Studio rimane a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici