CIRCOLARE N. 7/2008 - Studio Truppa Medici

Trattamento ai fini IVA e delle IMPOSTE DIRETTE circa le spese sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere.

Riferimenti normativi

· DPR 26 settembre 1972, n. 633 – artt. 19, 19-bis 1 e 21;

· D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – artt. 54, 95 e 109;

· Circolare 53/E del 5/9/2008;

I.V.A.

Premessa

A decorrere dal 1° settembre 2008, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquisite all’interno della propria attività (professionale o di impresa) consentono la piena detraibilità dell’IVA addebitata.

Restano escluse dalla suddetta novità le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali l’I.V.A. rimane totalmente indetraibile, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a Euro 25,82.

Secondo la principale corrente interpretativa, le spese di rappresentanza sono quelle che si sostengono per offrire un’immagine positiva dell’azienda e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio. Dette spese, inoltre, non sono correlate esclusivamente ai ricavi conseguiti nell’esercizio in cui sono state sostenute, dato che la loro finalità promozionale è quella di consentire l’incremento dei ricavi che interesseranno una serie di esercizi. Infine, le spese di rappresentanza sono caratterizzate dalla mancanza di una specifica controprestazione posta a carico dei soggetti destinatari di tali spese.

Alcuni esempi: spese relative a inaugurazioni di filiali o unità locali di imprese; spese sostenute in occasioni di incontri con fornitori di beni o servizi per sviluppare alcune attività oggetto del contratto commissionato; rapporti con altre imprese per realizzare partnership…….

Si può, in sostanza, affermare che nel caso delle spese di rappresentanza manca la correlazione diretta o indiretta tra la spesa stessa e i ricavi derivanti dall’attività.

Adempimenti

Affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle prestazioni alberghiere o di ristorazione, sarà necessario che tali operazioni, oltrechè essere inerenti alla propria attività, siano documentate con il possesso delle fatture.

Pertanto, a differenza di quanto è avvenuto fino al 31/8/2008, in cui data l’impossibilità di detrarre l’IVA era sufficiente una ricevuta fiscale o uno scontrino per dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi, la fattura è ora necessaria e deve essere richiesta entro il momento del pagamento del corrispettivo per poter detrarre l’IVA afferente le spese di ristorazione e alberghiere.

Nel caso in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione, è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Il datore di lavoro potrà, ad esempio, detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura.

IMPOSTE DIRETTE

Premessa

Relativamente alla deduzione dal reddito d’impresa, le spese di cui trattasi, inerenti all’attività svolta, sono totalmente deducibili fino 31 dicembre 2008, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2009 lo saranno nella misura massima del 75 per cento.

Tale limite alla deduzione opererà anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza.

Non sono invece soggette alla limitazione di deducibilità le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (per esempio, amministratori di s.r.l. / s.p.a.) al di fuori del territorio comunale per le quali permane la deducibilità massima prevista dall’art. 95, comma 3, del TUIR, ovvero, Euro 180,76 al giorno per le trasferte nazionali ed Euro 258,23 al giorno per le trasferte all’estero.

Mense aziendali

Un discorso a parte merita il trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) delle mense aziendali, le quali rientrano nella nozione di spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande. In quanto tali, sarebbero, a partire dal 2009, deducibili solo nella misura del 75%. Il condizionale è d’obbligo, posto che sul punto l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata. Pertanto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, le somme a titolo di indennità sostitutiva di mensa e i cosiddetti ticket restaurant saranno deducibili dal 2009 solo nella misura del 75%.

Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo

Anche per i lavoratori autonomi (professionisti) vale la nuova limitazione alla deducibilità delle spese in esame.

In particolare, dal 1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili in misura pari al 75 per cento e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Esempio: se il professionista nel 2009 ha realizzato compensi pari a Euro 150.000,00 e sostenuto spese di vitto e alloggio per Euro 6.000,00, per determinare l’ammontare delle spese deducibili, dapprima calcolerà il 75% delle spese di vitto e alloggio, ovvero Euro 4.500,00 e poi raffronterà detto importo con il limite del 2% calcolato sul totale dei compensi, ovvero 3.000,00. Essendo quest’ultimo importo inferiore al primo, il professionista dedurrà solo Euro 3.000,00.

Relativamente alle spese di rappresentanza vale quanto detto finora a proposito del reddito di impresa. In particolare, per il professionista il costo sostenuto a tale titolo è deducibile nella misura del 75 per cento, semprechè tale limite non sia superiore all’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 50 per cento del 75 per cento.

Non ha subito modifiche, invece, il trattamento fiscale disposto dal D.L. n. 223/2006 per il quale le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande risultano essere totalmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente medesimo. In tal caso, infatti, non opera il limite rappresentato dal 2 percento dei compensi e, conseguentemente, non si applica il nuovo limite del 75 per cento.

In tale ipotesi, il “meccanismo” amministrativo è, pertanto, il seguente:

- il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, ma riportante anche gli estremi del professionista che ha usufruito del servizio;

- il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia copia della relativa fattura (il costo non è momentaneamente deducibile per il committente);

- il professionista emette fattura nei confronti del committente comprendendo le spese in questione (che vengono assoggettate, in quanto incluse nel compenso professionale, a IVA e a ritenuta d’acconto). Per il professionista, il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventa integralmente deducibile;

- il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

Si espone qui di seguito una tabella riepilogativa circa il trattamento fiscale sia ai fini IVA che delle imposte dirette delle spese di somministrazione di alimenti e bevande e alberghiere:

Spese sostenute per: Detraibilità ai fini I.V.A. a decorrere dal 1/9/2008 Deducibilità ai fini delle imposte dirette fino al 31/12/2008 Deducibilità ai fini delle imposte dirette dal 1/1/2009 Note
Lavoratori dipendenti 100% 100% 100% Le spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale sono deducibili per l'impresa ma tassate in capo al dipendente come reddito di lavoro. Quelle sostenute fuori dal territorio comunale sono deducibili al 100%
Co.Co.Co./Pro 100% 100% 100% Valgono le stesse considerazioni viste per i lavoratori dipendenti.
Amministratori 100% 100% 100%  
Lavoratori autonomi / Professionisti 100% 100% con il limite del 2% (1% per le spese di rappresentanza) calcolato sull'ammontare dei compensi 75% con il limite del 2% (1% per le spese di rappresentanza) calcolato sull'ammontare dei compensi  
Imprenditori 100% 100% 75%  
Soci di società di persone 100% 100% 75%  
Contribuenti minimi - 100% 100%  

Si espone qui di seguito una tabella riepilogativa circa il trattamento fiscale sia ai fini IVA che delle imposte dirette delle spese di somministrazione di alimenti e bevande e alberghiere qualificabili come spese di rappresentanza:

Spese sostenute per: Detraibilità ai fini I.V.A. a decorrere dal 1/9/2008 Deducibilità ai fini delle imposte dirette fino al 31/12/2008 Deducibilità ai fini delle imposte dirette dal 1/1/2009
finalità di rappresentanza (nell'ambito del reddito d'impresa) 0% 100% * 75% *
finalità di rappresentanza (nell'ambito del reddito di lavoro autonomo) 0% deducibile per importo fino all'1% dei compensi deducibile per il 75% del loro ammontare e fino all'1% dei compensi
per altre finalità non inerenti l'attività 0% 0% 0%

* si è ancora in attesa del decreto attuativo per la definizione di spesa di rappresentanza

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione su quanto sopra.

 

                                                                                           Studio Truppa Medici